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lunedì 3 marzo 2014

Ministero dell'economia e delle finanze Nota 28-2-2014 n. 4033 Imposta unica comunale (IUC) di cui all' art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti.


Ministero dell'economia e delle finanze
Nota 28-2-2014 n. 4033
Imposta unica comunale (IUC) di cui all' art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.

Nota 28 febbraio 2014, n. 4033 (1).

Imposta unica comunale (IUC) di cui all' art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti.



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(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.




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Ai
 Comuni

 






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Si comunica che, a decorrere dal 3 marzo 2014, sarà disponibile, nell’ambito del servizio “Regolamenti e delibere tributi comunali” del Portale del federalismo fiscale, cui si accede seguendo il percorso “Area Riservata” - “Servizi” - “Dipartimento delle Finanze”, una sezione “IMUI/IUC” dedicata alla trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC), di cui all’ art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Atteso che il nuovo tributo si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), nella suddetta sezione è stato predisposto - sia per le delibere di approvazione delle aliquote o tariffe sia per i regolamenti - un apposito menu a tendina dal quale il Comune dovrà selezionare, a seconda del tributo o dei tributi cui l’atto si riferisce, il relativo campo di applicazione, come di seguito indicato:

- IMU;

- TARI;

- TASI;

- IMU e TARI;

- IMU e TASI;

- TARI e TASI;

- IMU, TARI e TASI.

Conseguentemente, nell’ipotesi in cui l’atto abbia ad oggetto due o più tributi della IUC, dovrà essere effettuato un unico inserimento, prestando particolare attenzione alla corretta individuazione del relativo campo di applicazione. Se, ad esempio, il comune ha stabilito, con un solo regolamento, la disciplina dell’IMU e della TARI e, con un regolamento distinto, la disciplina della TASI, dovrà effettuare, per il primo atto, un unico inserimento selezionando quale campo di applicazione “IMU e TARI” e, per il secondo, un altro inserimento individuando il campo di applicazione “TASI”.

Qualora l’atto concernente due o più tributi della IUC venga successivamente modificato limitatamente alla disciplina di uno solo di essi, la delibera modificativa dovrà essere inserita selezionando, in ogni caso, il medesimo campo di applicazione originariamente individuato.

Con riferimento al prelievo sui rifiuti, si precisa che, al fine di garantire la semplificazione del sistema di acquisizione degli atti, le delibere e i regolamenti riguardanti la tariffa avente natura corrispettiva, applicata dal comune in luogo della TARI ai sensi del comma 668 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013, dovranno essere inseriti selezionando i campi di applicazione relativi alla stessa TARI. In tal caso, nello spazio dedicato alle note interne andrà specificato che trattasi di atto concernente la “tariffa avente natura corrispettiva”.

Si ricorda, inoltre, che, la trasmissione dei regolamenti di disciplina della IUC dovrà svolgersi secondo le modalità già indicate con nota 11 novembre 2013 n. 24674 di questa Direzione, vale a dire mediante inserimento di due file distinti, il primo contenente la delibera di approvazione o di modifica del regolamento e il secondo il testo del regolamento medesimo.

In ordine agli atti pregressi, preme sottolineare che nella nuova sezione “IMU/IUC” saranno automaticamente trasferiti e distintamente individuati i regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote già acquisiti, per gli anni 2012, 2013 e 2014, nella precedente sezione “IMU”, la quale verrà contestualmente disattivata. Pertanto, nell’eventualità in cui il comune debba ancora trasmettere un atto relativo al 2012 o al 2013, potrà farlo accedendo alla sezione “IMU/IUC” e inserendo lo stesso nella corrispondente annualità.

Per quanto attiene, invece, alla sezione “Altri Tributi” del medesimo servizio “Regolamenti e delibere tributi comunali”, essa resterà dedicata alla trasmissione delle delibere tariffarie e dei regolamenti concernenti i tributi TARES-TARSU-TIA per gli anni di vigenza di tali prelievi, ICP-CIMP, TOSAP-COSAP, ISCOP, imposta di soggiorno o sbarco, oltreché dei regolamenti generali delle entrate tributarie.

Si coglie l’occasione per ribadire che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel suddetto Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’ art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC.

Si evidenzia, inoltre, che, in applicazione dei citati commi 13-bis e 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, le delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e i regolamenti inseriti, secondo le modalità sopra precisate, nella sezione “IMUI/IUC” saranno pubblicati sul sito di questo Dipartimento, con l’indicazione per ciascun atto - al fine di consentire una rapida e agevole consultazione da parte degli utenti Internet - del tributo o dei tributi della IUC cui esso si riferisce.

Giova rammentare, al riguardo, che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del più volte citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto.




Il Direttore

Paolo Puglisi


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D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 639 e segg.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 731

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