Ministero dello sviluppo economico
Ris. 20-1-2014 n. 8406
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) - Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV "promozione della concorrenza".
Ris. 20 gennaio 2014, n. 8406 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) - Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
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(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV "promozione della concorrenza".
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Si fa riferimento al quesito dell’8 gennaio 2014 in cui codesto Comune chiede se possa considerarsi in possesso del requisito professionale un soggetto che risulta nella seguente posizione:
1. Dichiara di aver esercitato la funzione di institore della società (...) a partire dal 14/04/2009 e quindi di Amministratore unico della società (...) a partire dal 27/09/2010, svolgendo continuativamente attività di governo di strutture alberghiere con somministrazione diretta di alimenti e bevande fino al 20/11/2012;
2. L’opera lavorativa presso le predette imprese non risulta comprovata dall’iscrizione all’I.N.P.S. così come richiesto dalla normativa in oggetto richiamata, bensì dagli accertamenti risulta che nel periodo oggetto di valutazione, tale persona ha svolto attività lavorativa in qualità di dipendente a tempo pieno (con qualifica di "responsabile commerciale di area") di altra società (...), nella quale ha anche ricoperto il ruolo di vice presidente del consiglio di amministrazione e quindi di consigliere. Tale società, da verifica presso il Registro imprese della Camera di Commercio I.A.A., non risulta operare o aver operato direttamente nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, bensì attualmente nella gestione di agenzie di viaggi e turistiche. La medesima società, potendo essere ciò dirimente in tale valutazione, risulta però essere il socio unico delle società citate al punto precedente e quindi appartenendo al medesimo gruppo societario;
3. A seguito di specifica contestazione in relazione all’esito dei predetti accertamenti, che a giudizio dello scrivente non consentirebbero di riconoscere con certezza il carattere di abitualità e prevalenza dell’attività che il soggetto sostiene di aver svolto, l’interessato si limitava a ribadire di aver svolto le attività di cui al punto 1., precisando che per le stesse non ha percepito alcun compenso e che, pertanto, non poteva essere iscritto all’INPS a tale titolo, in quanto già iscritto quale dipendente della società capogruppo.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del citato D.Lgs. n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito a chi ha prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande " ... in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale".
Con riferimento alla pratica professionale svolta presso esercizi alberghieri (tra i quali rientrano anche gli esercizi alberghieri con somministrazione ai soli alloggiati), la scrivente ha già avuto modo di indicare che laddove ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dal dettato normativo (ovvero appropriata qualifica del dipendente e contribuzioni a norma) e qualora le mansioni svolte abbiano avuto una qualche correlazione con il commercio o la somministrazione degli alimenti, essa può essere ritenuta valida ai fini dell’acquisizione del requisito professionale in discorso
Con specifico riguardo all’attestazione della pratica professionale svolta, la scrivente ha avuto modo di precisare che è possibile ammettere, per ragioni di equità, anche mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti alle certificazioni INPS, quali ad esempio l’assicurazione INAIL o le buste paga.
In merito alla documentazione addotta a sostegno dell’istanza presentata a codesto Comune si osserva quanto segue.
La visura ordinaria rilasciata dalla CCIAA di (...), attesta che il soggetto interessato è stato nominato Institore della Società (...). Ancorché tale incarico comporti la gestione di esercizio alberghiero, nulla risulta sull’effettivo svolgimento da parte del soggetto in parola di mansioni attinenti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, così come nulla risulta al medesimo riguardo dalla certificazione rilasciata dalla Società(...). In essa infatti si precisa che il soggetto in parola ha esercitato la funzione di Institore e Amministratore Unico (...) e (...), svolgendo nelle suddette vesti attività di governo in strutture alberghiere presso le quali era praticata anche la somministrazione diretta di alimenti e bevande, ma senza alcuna indicazione del ruolo effettivamente ricoperto dal soggetto in riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La medesima considerazione può senz’altro essere avanzata riguardo alle attestazioni contenute nella scheda personale rilasciata dalla CCIAA di cui sopra. Né, a maggior ragione, rileva la circostanza segnalata nell’asserzione conclusiva del punto 2. del quesito di codesto comune.
In assenza dunque di documentazione atta a comprovare che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto mansioni attinenti alla somministrazione di alimenti e bevande, la scrivente non può riconoscere la sussistenza del requisito professionale ai fini richiesti.
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