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martedì 15 aprile 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 14 febbraio 2014 Individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine operatrici che, eventualmente adattate, possono essere guidate dai titolari di patenti speciali. (14A02972) (GU n.88 del 15-4-2014)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 febbraio 2014 

Individuazione  dei  tipi  e  delle  caratteristiche  delle  macchine
agricole e delle macchine  operatrici  che,  eventualmente  adattate,
possono essere guidate dai titolari di patenti speciali. (14A02972)
(GU n.88 del 15-4-2014) 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  recante
"Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida" che ha introdotto nuove disposizioni in materia  di
conducenti e patenti di  guida,  in  particolare  ha  previsto  nuove
categorie di patente ed ha modificato  taluni  requisiti  psicofisici
minimi necessari per il conseguimento  e  la  conferma  di  validita'
della patente;
  Visti gli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285 che individuano, rispettivamente, le macchine  agricole  e  le
macchine operatrici;
  Visto, in particolare, l'art. 124 del predetto decreto  legislativo
30 aprile 1992 n. 285 che, al comma  2,  demanda  al  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  l'individuazione  dei  tipi  e  le
caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine  operatrici,
ad eccezione  di  quelle  eccezionali  che,  eventualmente  adattate,
possono  essere  guidate  dai  titolari  di  patenti  speciali  delle
categorie A1 e B;
  Considerato che il successivo  comma  3  del  richiamato  art.  124
prevede che, nel medesimo decreto, devono essere stabiliti i  tipi  e
le caratteristiche di macchine agricole  e  macchine  operatrici  che
possono essere condotte da minorati e mutilati fisici, laddove non vi
sia necessita' di apportare adattamenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante  il  "Regolamento  di  esecuzione  del  codice  della
strada" ed in particolare gli articoli 326 e 327 che, per particolari
categorie di minorati o mutilati, prevedono la possibilita' di  guida
vicariata mediante l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici
o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
17 gennaio 2005 con cui, in vigenza  della  precedente  normativa  in
materia  di  patente  di  guida,  erano  state  previste   specifiche
disposizioni per la guida di macchine agricole e macchine  operatrici
da parte di conducenti minorati e mutilati;
  Tenuto conto della necessita' di prevedere nuove  disposizioni  per
la guida di macchine agricole  e  macchine  operatrici  da  parte  di
soggetti titolari di patente speciale;

                              Decreta:

                               Art. 1

Guida  delle  macchine  agricole  e  delle  macchine  operatrici  con
  adattamenti del  veicolo  ovvero  con  necessita'  di  utilizzo  di
  protesi o di ortesi

  1. Le macchine agricole,  di  cui  all'art.  57  del  codice  della
strada, e le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice della
strada,  escluse  quelle  eccezionali,  possono  essere  condotte  da
soggetti titolari  della  patente  della  categoria  B  speciale  con
minorazioni degli arti e della colonna vertebrale ai sensi  dell'art.
327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.
495, sulla base delle prescrizioni imposte  a  detti  soggetti  dalla
commissione medica locale in sede di accertamento  sanitario  per  il
conseguimento o la conferma di validita' della patente di guida.
  2. Gli eventuali adattamenti sui veicoli, ovvero i mezzi  protesici
o ortesici prescritti ai conducenti minorati o  mutilati  di  cui  al
comma  precedente,  debbono  vicariare  i  comandi   originari.   Gli
adattamenti del veicolo sono soggetti  ad  approvazione  del  tipo  a
norma dell'art. 327,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
                               Art. 2

Guida delle  macchine  agricole  da  parte  di  soggetti  minorati  o
  mutilati, senza obbligo di adattamento del veicolo

  1. Le macchine agricole, indicate all'art. 124,  comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  possono  essere
guidate dai titolari  della  patente  della  categoria  A1  speciale,
purche' affetti dalle sole minorazioni dell'udito a  norma  dell'art.
326 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.
495.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 febbraio 2014

                                                   Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2014
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 1356

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