Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 31-3-2014 n. 1
D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica - Circolare interpretativa.
Emanata congiuntamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
Circ. 31 marzo 2014, n. 1 (1).
D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica - Circolare interpretativa.
(1) Emanata congiuntamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
1. Premessa
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, all’art. 1, commi da 209 a 214, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell'art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, introduce nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.
A tal fine istituisce il Sistema di interscambio (SdI) quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione [1] e demanda al Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la regolamentazione attuativa.
In ossequio a tali previsioni, il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, definisce una serie di regole tecniche e individua, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall'art. 1, comma 209, della L. n. 244 del 2007.
[1] La L. n. 244 del 2007 stabilisce, al comma 211 dell’art. 1, che "La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie"
2. Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori
Il D.M. 3 aprile 2013, n. 55 specifica le regole tecniche per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione [2] e, all’art. 3 comma 1, impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici deputati alla ricezione di dette fatture.
Più in dettaglio, le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche, così come identificate ai sensi del comma 209 dell’articolo 1 della L. n. 244 del 2007, sono chiamate a inserire l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all’articolo 11 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000. L’IPA provvede quindi ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it.
Come indicato dall’art. 3, comma 2, del D.M. n. 55, il codice univoco assegnato dall’IPA è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione. Coerentemente con tale previsione, le Regole tecniche di cui all’Allegato B al D.M. n. 55 e le relative specifiche tecniche del Sistema di Interscambio, pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it. chiariscono che in assenza del codice univoco la fattura viene rifiutata dal Sistema di Interscambio.
Risulta quindi evidente che il codice univoco è un elemento essenziale per la trasmissione della fattura allo specifico ufficio dell’amministrazione committente. Per tale ragione la disposizione dell’art. 6, comma 5, del D.M. n. 55 [3] stabilisce che il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.
La ratio di tale previsione consiste proprio nel garantire che i codici univoci degli uffici destinatari delle fatture elettroniche siano già disponibili e possano essere impiegati alla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, e anzi siano resi disponibili con un anticipo sufficiente all'adeguamento dei processi amministrativi e contabili, nonché dei sistemi gestionali, dei fornitori delle pubbliche amministrazioni interessate.
Occorre altresì chiarire che la previsione di cui all’art. 6, comma 5, del D.M. n. 55 del 2013 si applica a tutte le pubbliche amministrazioni nei confronti delle quali è stabilito l’obbligo di fatturazione elettronica. Tale è infatti l'ambito di applicazione del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, come indicato all’art. 1 del medesimo decreto, il quale richiama quanto disposto dall’art. 1, comma 209, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, che fa a sua volta riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle amministrazioni autonome [4].
Conseguentemente, il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche deve ritenersi definito come sopra specificato anche per le pubbliche amministrazioni per le quali non è ancora stata stabilita la decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Come indicato nel paragrafo 4 dell’allegato D al D.M. n. 55 del 2013, ciascuna pubblica amministrazione, una volta ottenuti dall’IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori, unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti [5], che hanno obbligo di utilizzarli in sede di emissione delle fatture da inviare al Sistema di Interscambio.
Infine, si evidenzia che per ogni Ufficio destinatario di fatturazione elettronica è pubblicata in IPA la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo.
[2] Si veda, in particolare, l’allegato D al D.M. 3 aprile 2013, n. 55
[3] L’art. 6, c. 5, del D.M. n. 55 prevede che "Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di cui all’articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi di cui ai precedenti commi."
[4] L’art. 1, comma 209, della L. n. 244 del 2007 riporta testualmente: "Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 32, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82"
[5] Nell’ambito delle "Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici, delle amministrazioni, destinatari della fatturazione elettronica" è precisato al punto 2.5.1 che le pubbliche amministrazioni "per ciascun fornitore dovranno provvedere ad indicare l’elenco dei contratti vigenti specificando per ciascun contratto la relativa associazione con i codici identificativi univoci rilasciati dall’IPA".
3. Emissione della fattura elettronica
L’art. 2, quarto comma, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, stabilisce che "La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio".
Questa previsione è sicuramente coerente col disposto dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede che "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".
Infatti, la ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell'allegato B al D.M. n. 55 del 2013 viene rilasciata in un momento sicuramente successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della pubblica amministrazione committente. In tal senso il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell'allegato B al D.M. n. 55 del 2013, è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
È tuttavia possibile e opportuno individuare in maniera disgiunta le condizioni alle quali la fattura elettronica possa considerarsi emessa dal soggetto cedente o prestatore, ovvero ricevuta dal cessionario o committente. In particolare, la previsione sopra riportata dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, in combinato con quanto disposto dalle Regole tecniche di cui all'allegato B al D.M. n. 55 del 2013, consente di determinare come esposto nel seguito le condizioni alle quali la fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio può darsi per emessa dal soggetto cedente o prestatore.
Il richiamato art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 afferma che la fattura può darsi per emessa "...all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente", e tale previsione si applica tanto alle fatture cartacee quanto a quelle elettroniche.
Nel caso in esame, la più volte richiamata L. n. 244 del 2007 prevede che le fatture non vengano inviate direttamente all'amministrazione committente, ma siano veicolate tramite il Sistema di interscambio, cui i fornitori delle pubbliche amministrazioni sono dunque tenuti a inviare le proprie fatture [6].
Le Regole tecniche di cui all'allegato B al D.M. n. 55 del 2013 prevedono al paragrafo 4 che il Sistema di Interscambio, all’atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provveda ad inoltrarla al competente ufficio dell’amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima.
In funzione dell’esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo. In nessun caso il Sistema di Interscambio rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del Sistema di Interscambio medesimo.
Come sopra evidenziato, nel caso in cui l’inoltro all'amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l’emissione [7] della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
Nel caso in cui l’inoltro all'amministrazione committente abbia avuto esito negativo il soggetto che ha inviato la fattura riceve dal SdI una notifica di mancata consegna [8].
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI [9].
Da tali elementi emerge quindi che la fattura elettronica può darsi per emessa [10], ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna di cui al paragrafo 4 dell'allegato B al D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
[6] Si veda, al riguardo la precedente nota 1
[7] Merita precisare che, in ossequio a quanto chiarito dal Ministero delle finanze con la Circ. del 5 agosto 1994, n. 134, "per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione".
[8] La notifica di mancata consegna è recapitata entro 48 ore se il canale di comunicazione tra SdI e pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC), entro 24 ore negli altri casi.
[9] Le Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui all'allegato B al D.M. n. 55 del 2013 chiariscono, al paragrafo 4.5, lettera e), che in tale evenienza il SdI si fa carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.
[10] Si veda la nota n. 7
4. Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica (art. 6, c. 6, del D.M. n. 55)
L’art. 6, comma 6, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico [11].
Viene chiesto, al riguardo, se tale divieto si debba intendere esteso alle fatture in forma cartacea, emesse prima della data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.
In proposito, è necessario evidenziare che la previsione della disposizione in commento non può essere in contrasto con quanto disposto in tema di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 1, commi da 209 a 214, della L. n. 244 del 2007, di cui il D.M. n. 55 del 2013 costituisce provvedimento attuativo.
In particolare, l'art. 1 comma 210 della L. n. 244 del 2007 prevede che: "A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213 [12], le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.".
La disposizione in sostanza prevede che l’obbligo di emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea. Si tratta di un periodo di transizione, durante il quale le pubbliche amministrazioni possono ancora accettare e pagare fatture emesse entro il termine di decorrenza dell’obbligo di cui al citato comma 209 in forma cartacea, mentre i fornitori, a partire dal suddetto termine di decorrenza dell’obbligo, non possono più emettere fattura in forma cartacea.
La ratio di questo periodo di transizione è da individuarsi nella constatazione che la trasmissione di una fattura cartacea non è istantanea. A titolo di esempio, nel caso di spedizione a mezzo posta ordinaria, sicuramente il caso più comune, decorrono alcuni giorni dal momento dell'emissione a quello della ricezione. Inoltre, una volta ricevuta la fattura, all’interno della pubblica amministrazione committente si instaura una procedura amministrativa volta alla verifica di quanto esposto in fattura, e solo se la verifica si conclude positivamente l’amministrazione procede al pagamento. È altresì necessario evidenziare come la verifica della fattura possa richiedere un confronto tra fornitore e amministrazione ed eventualmente una rettifica della fattura stessa. Infine, anche il processo col quale si provvede al pagamento richiede tempo per essere portato a compimento.
Sono ovviamente fatte salve tutte le disposizioni in merito ai termini di pagamento delle fatture previsti dalle leggi vigenti. In particolare il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, in recepimento della direttiva 2011/7/UE, fissa in trenta giorni il termine ordinario per il pagamento delle fatture, con decorrenza dalla data di ricevimento della fattura, trascorsi i quali sono dovuti al creditore gli interessi moratori sull'importo dovuto senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Ciò premesso, se allo scadere del termine di cui al comma 210 una pubblica amministrazione stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima dello scadere del termine di cui al comma 209, l’eventuale necessità di instaurare una nuova procedura, innescata dall’invio da parte del fornitore di una fattura elettronica comporterebbe, peraltro in violazione del noto principio tempus regit actum, un ulteriore prolungamento dell’iter amministrativo, con aggravio di costi, sia per il fornitore sia per l’amministrazione, che potrebbe protrarsi oltre i termini di pagamento della fattura, con pregiudizio per il diritto del fornitore e potenzialmente con ulteriori oneri per l’amministrazione per il ritardato pagamento. Non consentire in tale ipotesi la conclusione del procedimento avviato correttamente in forma cartacea, inoltre, costituirebbe un inutile aggravio del procedimento, in aperta violazione del principio di cui all’art. 1, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre, l'emissione di una seconda fattura in formato elettronico a fronte di una fattura correttamente e legittimamente emessa in formato cartaceo non è consentito dalla normativa IVA. Non sarebbe, infatti, possibile emettere note di credito a storno delle fatture cartacee già emesse perché queste ultime non presenterebbero alcuno dei vizi che ne permettono una rettifica ai fini IVA.
Conseguentemente, ove allo scadere del termine di cui al comma 210 una pubblica amministrazione stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima dello scadere del termine di cui al comma 209, l'amministrazione dovrà senz’altro portare a compimento il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento.
È invece da escludere la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di accettare fatture in forma cartacea emesse successivamente allo scadere del medesimo termine di cui al comma 209.
[11] L’art. 6, comma 6, del D.M. n. 55 stabilisce che "A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico".
[12] Il regolamento di cui al comma 213 è il D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
5. Impossibilità di recapito della fattura elettronica
Si chiariscono nel seguito alcuni aspetti del D.M. n. 55 del 2013 relativi ai casi in cui risulta impossibile recapitare la fattura elettronica all'amministrazione committente. Più in dettaglio, tale evenienza si può presentare nel caso in cui, pur essendo l’amministrazione presente in IPA, risulti non identificabile il codice ufficio da utilizzare, ovvero nel caso in cui l’amministrazione non sia censita in IPA, ovvero nel caso in cui non sia possibile trasmettere all’amministrazione la fattura correttamente ricevuta dal SdI.
a) Codice Ufficio dell'amministrazione non deducibile dall'IPA
Le Specifiche Operative relative all'allegato D al D.M. 3 aprile 2013, n. 55, prevedono che per ciascuna amministrazione presente in IPA sia reso disponibile un Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" denominato "Uff_eFatturaPA".
Come chiarito nelle medesime Specifiche Operative, tale ufficio centrale potrà essere utilizzato dal fornitore per l’invio della fattura elettronica esclusivamente nel caso in cui non abbia ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell’amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell’amministrazione in IPA non sia in grado dì individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l’Ufficio destinatario della fattura.
Al fine di evitare l’utilizzo improprio del Codice FE Centrale, nel caso in cui una fattura sia destinata ad un Ufficio di fatturazione elettronica Centrale, le Regole tecniche di cui all'allegato B al D.M. n. 55 del 2013 prevedono che il SdI verifichi - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura.
Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente tale codice ufficio il SdI respinge la fattura inviando al mittente mia "notifica di scarto", segnalando il codice ufficio identificato. In caso contrario il SdI inoltra all’amministrazione la fattura ricevuta, che riporta l’indicazione del Codice FE Centrale.
Ne deriva che, ove ricorrano le condizioni anzi richiamate per l’impiego del Codice FE Centrale e il SdI non rilevi un utilizzo improprio di tale codice nei termini appena esposti, possono essere inviate al Codice FE Centrale le fatture relative ai diversi Uffici destinatari di fattura riferibili ai dati fiscali contenuti nella fattura.
Le amministrazioni possono rifiutare le fatture inoltrate agli Uffici di fatturazione elettronica "Centrale", e riportanti quindi un Codice FE Centrale, esclusivamente nel caso in cui la fattura non sia attribuibile all’amministrazione, ivi compresa ogni sua componente organizzativa, anche in caso di organizzazioni autonome che da essa derivano. Infatti, per questi casi il SdI accetta esclusivamente il codice causale indicato nelle Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui all'allegato B al D.M. n. 55 del 2013 restituendo, negli altri casi, un messaggio di segnalazione di anomalia.
b) Amministrazione non censita in IPA
Nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’amministrazione, abbia rilevato l’assenza in IPA dell’amministrazione stessa, le Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui all'allegato B al D.M. n. 55 del 2013 indicano che il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il valore di default indicato nelle Specifiche stesse.
Al fine di evitare l’utilizzo improprio del valore di default, le medesime Specifiche tecniche prevedono che nel caso in cui una fattura sia indicato tale valore di default, il SdI verifichi - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.
Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica il SdI respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto", segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SdI respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto", segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata. In tutti gli altri casi il SdI rilascia al fornitore una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito",
Tale attestato consiste in un messaggio firmato elettronicamente, contenente la fattura ricevuta dal SdI, ed è sufficiente a dimostrare che la fattura in esso contenuta è pervenuta al SdI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55 del 2013 e che non è stato possibile recapitarla all’amministrazione committente per cause non imputabili al fornitore. Inoltre, come chiarito al paragrafo 3, in presenza di tale attestato la fattura in esso contenuta può sicuramente darsi per emessa.
Il fornitore che abbia ricevuto dal SdI una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito" si trova quindi nella condizione di non poter recapitare la fattura regolarmente emessa all’amministrazione committente tramite il SdI, come previsto dall’art. 1, comma 211 della L. n. 244 del 2007, e tale condizione si è determinata per cause non imputabili al fornitore stesso.
In tale evenienza il SdI segnala il caso agli enti di controllo preposti, affinché l'amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di comunicazione col SdI come previsto dalle Linee guida di cui all'allegato C al D.M. n. 55 del 2013.
Tale procedimento si rende necessario in quanto, pur essendo le pubbliche amministrazioni obbligate ad aggiornare l’indice IPA, spetta all’iniziativa delle amministrazioni medesime ottemperare all’obbligo, né è previsto alcun potere sostitutivo in caso di inottemperanza.
Occorre pertanto individuare, nei termini di seguito specificati, una procedura che consenta al fornitore di recapitare comunque la fattura all’amministrazione committente, e vedere soddisfatto il proprio diritto a percepire il corrispettivo contrattualmente previsto, ferme restando le verifiche cui l’amministrazione deve in ogni caso sottoporre le fatture ricevute prima di procedere al pagamento.
Come chiarito in precedenza, l'Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito" è sufficiente a dimostrare che la fattura in esso contenuta è pervenuta al SdI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55 del 2013 e che non è stato possibile recapitarla all’amministrazione committente per cause non imputabili al fornitore.
Una volta ricevuto tale messaggio, il fornitore, che ha già ottemperato all’obbligo di emissione della fattura in forma elettronica previsto dall’art. 1, comma 209, della L. n. 244 del 2007, potrà comunque direttamente trasmettere all’amministrazione committente o mettere a disposizione di quest’ultima la fattura elettronica.
È ad esempio possibile trasmettere l’attestato inviato dal SdI, che come specificato è firmato elettronicamente e contiene la fattura elettronica, tramite un servizio di posta elettronica o altro canale telematico, ovvero di metterlo a disposizione dell’amministrazione committente tramite portali telematici che consentano a quest’ultima di effettuare il download dell'attestato e della fattura elettronica nello stesso inclusa.
Alla ricezione in formato elettronico dell’Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito", l’amministrazione committente può prendere visione della fattura in esso contenuta, e viene a conoscenza del fatto che la medesima fattura è stata correttamente inviata al SdI. La fattura elettronica contenuta nell’attestato può pertanto ritenersi ricevuta dall’amministrazione committente.
Nel caso in esame non trova quindi applicazione il divieto di procedere al pagamento disposto dall’art. 1, comma 209, della L. n. 244 del 2007, in quanto la fattura è stata emessa, inviata e ricevuta in forma elettronica. Pertanto, ove siano verificate tutte le altre condizioni previste, l’amministrazione deve sicuramente procedere al pagamento della fattura in questione.
c) Impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche
La fattispecie di cui al presente paragrafo riguarda tutti i casi in cui la fattura elettronica sia correttamente pervenuta al SdI ma, per motivi tecnici, risulti impossibile l’inoltro all’amministrazione committente.
Le Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui all’allegato B al D.M. n. 55 del 2013 prevedono che, alla ricezione di una fattura elettronica, questa sia sottoposta ad una serie di controlli, superati i quali il SdI provvede ad inoltrarla all’amministrazione committente.
In funzione dell’esito di tale inoltro, il SdI rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo.
In quest’ultimo caso, la struttura di supporto del SdI contatta il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura. Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al soggetto trasmittente una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito".
In tale ultima evenienza risultano applicabili le considerazioni di cui al paragrafo 3 relativamente alla data di emissione della fattura, nonché quelle di cui al paragrafo 5b) relativamente alla "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito" e alla procedura che consente il recapito della fattura elettronica ivi compresa la non applicabilità del divieto di procedere al pagamento disposto dall’art. 1, comma 209, della L. n. 244 del 2007.
Il Direttore generale delle finanze
Fabrizia Lapecorella
Il Capo del dipartimento della funzione pubblica
Antonio Naddeo
D.M. 3 aprile 2013, n. 55
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, c. 209-214
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