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lunedì 30 giugno 2014

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 26 giugno 2014 Differimento dei termini di adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 18 luglio 2013, in materia di misure di sicurezza nelle attivita' di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica. (Delibera n. 322). (14A04997) (GU n.149 del 30-6-2014)



         GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 26 giugno 2014 
Differimento dei termini di adempimento delle prescrizioni di cui  al
provvedimento del 18 luglio 2013, in materia di misure  di  sicurezza
nelle attivita' di  intercettazione  da  parte  delle  Procure  della
Repubblica. (Delibera n. 322). (14A04997) 
(GU n.149 del 30-6-2014)

 
 
 
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa  Giovanna  Bianchi  Clerici,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Viste le disposizioni del Codice in materia di protezione dei  dati
personali  concernenti  l'adozione  delle  misure  di  sicurezza  nel
trattamento dei dati (d. lg. n. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 31 e 33
- 35, disciplinare tecnico allegato B) al Codice); 
  Viste le norme poste dal Codice in materia di trattamento dei  dati
personali in ambito giudiziario (artt. 46 ss.); 
  Vista la documentazione acquisita agli atti; 
  Rilevato che  ai  trattamenti  di  dati  personali  effettuati  per
ragioni di giustizia (art. 47, comma 2, del Codice) presso gli uffici
giudiziari, di ogni ordine e grado, si applicano le disposizioni  del
Codice che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei
dati per quanto riguarda le  misure  di  sicurezza  da  adottare,  in
particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di  distruzione  o
perdita, anche accidentale, dei dati e  di  accessi  non  autorizzati
alle informazioni; 
  Ritenuto che, nel quadro dello svolgimento dei compiti previsti dal
Codice, con  provvedimento  del  13  settembre  2012  il  Garante  ha
deliberato  di   prendere   in   esame   la   problematica   relativa
all'applicazione delle misure di sicurezza nel trattamento  dei  dati
personali svolti presso le Procure della Repubblica, anche tramite la
polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attivita'  di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche  informatiche
o telematiche,  effettuate  per  ragioni  di  giustizia,  nonche'  di
controllo preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.;  art.  226  disp.  att.
c.p.p.); 
  Visto il provvedimento del 18 luglio 2013 con cui  il  Garante,  ai
sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, ha prescritto alle
Procure  della  Repubblica  di  apportare  alcune   modificazioni   e
integrazioni alle misure di sicurezza in relazione ai trattamenti  di
dati  personali  svolti,  anche  tramite  la  polizia  giudiziaria  o
soggetti terzi, nell'ambito delle  attivita'  di  intercettazione  di
conversazioni o  comunicazioni,  anche  informatiche  o  telematiche,
effettuate per ragioni di giustizia, ai sensi dell'art. 47, comma  2,
del Codice, nonche' di controllo preventivo (artt. 266 e ss.  c.p.p.;
art. 226 disp. att. c.p.p.), ferme restando eventuali diverse misure,
gia' adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di
pari o maggiore efficacia; 
  Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1,  lett.
c) del  Codice,  ha  prescritto  alle  Procure  della  Repubblica  di
adottare le predette  misure  entro  il  termine  di  diciotto  mesi,
decorrente  dalla  pubblicazione  del  provvedimento  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fornendo riscontro all'Autorita'
circa la loro completa adozione entro il predetto termine; 
  Rilevato che  il  Garante,  ai  sensi  del  medesimo  articolo,  ha
prescritto alle Procure della Repubblica di  riferire  all'Autorita',
entro la  data  del  30  giugno  2014,  sullo  stato  di  avanzamento
dell'attuazione di dette misure; 
  Rilevato, altresi', che il Garante, valutato che le misure indicate
dipendono significativamente dalla  collaborazione  delle  competenti
strutture  del  Ministero  della  giustizia,  con  riferimento   alle
pertinenti attribuzioni in tema di organizzazione e funzionamento dei
servizi  relativi  alla  giustizia,  ha  disposto  di  segnalare   al
Ministero la necessita' di fornire alle Procure della  Repubblica  le
risorse  idonee  a  consentire  a  detti  Uffici  di   apportare   le
modificazioni e integrazioni indicate nel provvedimento; 
  Dato atto della opportuna iniziativa assunta  dal  Ministero  della
giustizia di istituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione  del
provvedimento, del quale il Garante e' stato chiamato  a  far  parte,
volta a  coinvolgere  i  soggetti  interessati  per  una  valutazione
congiunta dello stato di attuazione del provvedimento medesimo, in un
quadro di leale collaborazione istituzionale; 
  Vista la nota  del  17  giugno  2014  con  cui  il  Ministro  della
giustizia,  facendo  riferimento  alle  prescrizioni  impartite   dal
Garante e ai termini fissati nel provvedimento del 18 luglio  2013  e
con riguardo alla istituzione del menzionato  gruppo  di  lavoro,  ha
comunicato che il Ministero ha intrapreso una aggiornata ricognizione
riguardo alle condizioni di adeguatezza strutturale  e  organizzativa
degli Uffici giudiziari requirenti di primo grado e  agli  interventi
di adeguamento resi necessari dal provvedimento dell'Autorita'; 
  Rilevato che nella nota viene,  altresi',  riferito  che  e'  stato
predisposto un programma di rilevazione dei fabbisogni, volto anche a
quantificare  gli  oneri  necessari  agli  interventi  strutturali  o
infrastrutturali  da  realizzarsi  presso  gli  Uffici   interessati,
coerente  con  le  finalita'  di  razionalizzazione  organizzativa  e
contenimento dei costi correlate al progetto della  cd.  "gara  unica
nazionale  delle  intercettazioni",  che  deve  essere   oggetto   di
valutazione finale; 
  Considerato che il Ministro, in considerazione  della  complessita'
degli  interventi  da   realizzarsi,   ha   sottoposto   al   Garante
l'opportunita'  di  disporre  un  congruo  differimento  dei  termini
indicati nel provvedimento dell'Autorita'; 
  Ritenuto che le iniziative adottate dal Ministero  della  giustizia
appaiono volte alla individuazione degli interventi necessari a  dare
attuazione al provvedimento del Garante del 18  luglio  2013  e  alla
determinazione dei relativi oneri finanziari,  e  risultano  coerenti
con la richiesta avanzata dal Garante al Ministero  di  fornire  alle
Procure della Repubblica le  risorse  idonee  a  consentire  a  detti
Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate in detto
provvedimento; 
  Precisato,  con   riferimento   ad   alcune   osservazioni   emerse
nell'ambito del menzionato  gruppo  di  lavoro  istituito  presso  il
Ministero della giustizia, che la remotizzazione da disporsi "in  via
residuale,  nei  soli   casi   eccezionali   previsto   dalle   norme
codicistiche  (art.  268  c.p.p.)"  di  cui  al  paragrafo  2.a   del
provvedimento  e'  soltanto  quella  relativa   alle   attivita'   di
registrazione,   secondo    quanto    ampiamente    chiarito    dalla
giurisprudenza di legittimita'  sul  punto  (Cass.,  S.U.,  sent.  26
giugno 2008, n. 36359); 
  Ritenuto che, tenuto conto della complessita'  delle  attivita'  in
corso  di  svolgimento,  descritte  nella  nota  del  Ministro  della
giustizia, appare congruo disporre il differimento al 30 giugno  2015
del termine assegnato alle Procure della Repubblica per  adottare  le
misure prescritte con il provvedimento del 18 luglio  2013,  fornendo
riscontro all'Autorita' circa la  loro  completa  adozione  entro  il
predetto termine; 
  Ritenuto che appare congruo disporre il differimento al 30  ottobre
2014 del termine assegnato alle Procure  per  riferire  all'Autorita'
sullo stato di avanzamento dell'attuazione  delle  misure  prescritte
con detto provvedimento; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante 
 
  a) dispone, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c)  del  Codice,
nei confronti delle Procure della Repubblica il  differimento  al  30
giugno 2015 del termine assegnato per apportare  le  modificazioni  e
integrazioni prescritte con il provvedimento del 18 luglio 2013  alle
misure di sicurezza in relazione ai  trattamenti  di  dati  personali
svolti, anche  tramite  la  polizia  giudiziaria  o  soggetti  terzi,
nell'ambito delle attivita' di  intercettazione  di  conversazioni  o
comunicazioni,  anche  informatiche  o  telematiche,  effettuate  per
ragioni di giustizia, ai sensi dell'art. 47,  comma  2,  del  Codice,
nonche' di controllo preventivo (artt. 266 e  ss.  c.p.p.;  art.  226
disp. att. c.p.p.), ferme restando  eventuali  diverse  misure,  gia'
adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari
o maggiore efficacia; 
  b) dispone, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c)  del  Codice,
nei confronti delle Procure della Repubblica il  differimento  al  30
ottobre 2014 del termine assegnato nel provvedimento  del  18  luglio
2013  per  riferire  all'Autorita'   sullo   stato   di   avanzamento
dell'attuazione di dette misure; 
  c) dispone di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al
Ministero   della   giustizia   con   riferimento   alle   pertinenti
attribuzioni in tema di organizzazione e  funzionamento  dei  servizi
relativi alla giustizia  e  in  ordine  alle  iniziative  intraprese,
descritte nella  lettera  del  17  giugno  2014  del  Ministro  della
giustizia,  volte  a  dare  attuazione  alle  misure  prescritte  dal
Garante, nonche' per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea  a
favorire  la  massima  diffusione  presso   gli   uffici   giudiziari
interessati; 
  d) dispone che copia del presente provvedimento  venga  inviata  al
Consiglio superiore della Magistratura, per ogni opportuna conoscenza
in relazione alle relative attribuzioni, nonche'  per  l'adozione  di
ogni iniziativa ritenuta idonea  a  favorire  la  massima  diffusione
presso gli uffici giudiziari interessati; 
  e) ai  sensi  dell'art.  143,  comma  2,  del  Codice,  dispone  di
trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione  leggi
e decreti copia del presente provvedimento per la  sua  pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 giugno 2014 
 
                            Il presidente 
                                Soro 
 
 
                             Il relatore 
                               Iannini 
 
 
                       Il segretario generale 
                                Busia 
 

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