IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della
prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Viste le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali concernenti l'adozione delle misure di sicurezza nel
trattamento dei dati (d. lg. n. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 31 e 33
- 35, disciplinare tecnico allegato B) al Codice);
Viste le norme poste dal Codice in materia di trattamento dei dati
personali in ambito giudiziario (artt. 46 ss.);
Vista la documentazione acquisita agli atti;
Rilevato che ai trattamenti di dati personali effettuati per
ragioni di giustizia (art. 47, comma 2, del Codice) presso gli uffici
giudiziari, di ogni ordine e grado, si applicano le disposizioni del
Codice che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei
dati per quanto riguarda le misure di sicurezza da adottare, in
particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati e di accessi non autorizzati
alle informazioni;
Ritenuto che, nel quadro dello svolgimento dei compiti previsti dal
Codice, con provvedimento del 13 settembre 2012 il Garante ha
deliberato di prendere in esame la problematica relativa
all'applicazione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati
personali svolti presso le Procure della Repubblica, anche tramite la
polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attivita' di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche
o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, nonche' di
controllo preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226 disp. att.
c.p.p.);
Visto il provvedimento del 18 luglio 2013 con cui il Garante, ai
sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, ha prescritto alle
Procure della Repubblica di apportare alcune modificazioni e
integrazioni alle misure di sicurezza in relazione ai trattamenti di
dati personali svolti, anche tramite la polizia giudiziaria o
soggetti terzi, nell'ambito delle attivita' di intercettazione di
conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche,
effettuate per ragioni di giustizia, ai sensi dell'art. 47, comma 2,
del Codice, nonche' di controllo preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.;
art. 226 disp. att. c.p.p.), ferme restando eventuali diverse misure,
gia' adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di
pari o maggiore efficacia;
Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.
c) del Codice, ha prescritto alle Procure della Repubblica di
adottare le predette misure entro il termine di diciotto mesi,
decorrente dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fornendo riscontro all'Autorita'
circa la loro completa adozione entro il predetto termine;
Rilevato che il Garante, ai sensi del medesimo articolo, ha
prescritto alle Procure della Repubblica di riferire all'Autorita',
entro la data del 30 giugno 2014, sullo stato di avanzamento
dell'attuazione di dette misure;
Rilevato, altresi', che il Garante, valutato che le misure indicate
dipendono significativamente dalla collaborazione delle competenti
strutture del Ministero della giustizia, con riferimento alle
pertinenti attribuzioni in tema di organizzazione e funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia, ha disposto di segnalare al
Ministero la necessita' di fornire alle Procure della Repubblica le
risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le
modificazioni e integrazioni indicate nel provvedimento;
Dato atto della opportuna iniziativa assunta dal Ministero della
giustizia di istituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione del
provvedimento, del quale il Garante e' stato chiamato a far parte,
volta a coinvolgere i soggetti interessati per una valutazione
congiunta dello stato di attuazione del provvedimento medesimo, in un
quadro di leale collaborazione istituzionale;
Vista la nota del 17 giugno 2014 con cui il Ministro della
giustizia, facendo riferimento alle prescrizioni impartite dal
Garante e ai termini fissati nel provvedimento del 18 luglio 2013 e
con riguardo alla istituzione del menzionato gruppo di lavoro, ha
comunicato che il Ministero ha intrapreso una aggiornata ricognizione
riguardo alle condizioni di adeguatezza strutturale e organizzativa
degli Uffici giudiziari requirenti di primo grado e agli interventi
di adeguamento resi necessari dal provvedimento dell'Autorita';
Rilevato che nella nota viene, altresi', riferito che e' stato
predisposto un programma di rilevazione dei fabbisogni, volto anche a
quantificare gli oneri necessari agli interventi strutturali o
infrastrutturali da realizzarsi presso gli Uffici interessati,
coerente con le finalita' di razionalizzazione organizzativa e
contenimento dei costi correlate al progetto della cd. "gara unica
nazionale delle intercettazioni", che deve essere oggetto di
valutazione finale;
Considerato che il Ministro, in considerazione della complessita'
degli interventi da realizzarsi, ha sottoposto al Garante
l'opportunita' di disporre un congruo differimento dei termini
indicati nel provvedimento dell'Autorita';
Ritenuto che le iniziative adottate dal Ministero della giustizia
appaiono volte alla individuazione degli interventi necessari a dare
attuazione al provvedimento del Garante del 18 luglio 2013 e alla
determinazione dei relativi oneri finanziari, e risultano coerenti
con la richiesta avanzata dal Garante al Ministero di fornire alle
Procure della Repubblica le risorse idonee a consentire a detti
Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate in detto
provvedimento;
Precisato, con riferimento ad alcune osservazioni emerse
nell'ambito del menzionato gruppo di lavoro istituito presso il
Ministero della giustizia, che la remotizzazione da disporsi "in via
residuale, nei soli casi eccezionali previsto dalle norme
codicistiche (art. 268 c.p.p.)" di cui al paragrafo 2.a del
provvedimento e' soltanto quella relativa alle attivita' di
registrazione, secondo quanto ampiamente chiarito dalla
giurisprudenza di legittimita' sul punto (Cass., S.U., sent. 26
giugno 2008, n. 36359);
Ritenuto che, tenuto conto della complessita' delle attivita' in
corso di svolgimento, descritte nella nota del Ministro della
giustizia, appare congruo disporre il differimento al 30 giugno 2015
del termine assegnato alle Procure della Repubblica per adottare le
misure prescritte con il provvedimento del 18 luglio 2013, fornendo
riscontro all'Autorita' circa la loro completa adozione entro il
predetto termine;
Ritenuto che appare congruo disporre il differimento al 30 ottobre
2014 del termine assegnato alle Procure per riferire all'Autorita'
sullo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure prescritte
con detto provvedimento;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
Tutto cio' premesso il Garante
a) dispone, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice,
nei confronti delle Procure della Repubblica il differimento al 30
giugno 2015 del termine assegnato per apportare le modificazioni e
integrazioni prescritte con il provvedimento del 18 luglio 2013 alle
misure di sicurezza in relazione ai trattamenti di dati personali
svolti, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi,
nell'ambito delle attivita' di intercettazione di conversazioni o
comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per
ragioni di giustizia, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice,
nonche' di controllo preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226
disp. att. c.p.p.), ferme restando eventuali diverse misure, gia'
adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari
o maggiore efficacia;
b) dispone, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice,
nei confronti delle Procure della Repubblica il differimento al 30
ottobre 2014 del termine assegnato nel provvedimento del 18 luglio
2013 per riferire all'Autorita' sullo stato di avanzamento
dell'attuazione di dette misure;
c) dispone di trasmettere copia del presente provvedimento al
Ministero della giustizia con riferimento alle pertinenti
attribuzioni in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia e in ordine alle iniziative intraprese,
descritte nella lettera del 17 giugno 2014 del Ministro della
giustizia, volte a dare attuazione alle misure prescritte dal
Garante, nonche' per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea a
favorire la massima diffusione presso gli uffici giudiziari
interessati;
d) dispone che copia del presente provvedimento venga inviata al
Consiglio superiore della Magistratura, per ogni opportuna conoscenza
in relazione alle relative attribuzioni, nonche' per l'adozione di
ogni iniziativa ritenuta idonea a favorire la massima diffusione
presso gli uffici giudiziari interessati;
e) ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, dispone di
trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi
e decreti copia del presente provvedimento per la sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2014
Il presidente
Soro
Il relatore
Iannini
Il segretario generale
Busia
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