IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78,
concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visti gli articoli 101, 102, 110, 130, nonche', in particolare,
l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1977, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, e successive modificazioni, recante "Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a
norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296";
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per
l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei,
gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di
conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 giugno 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 giugno 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo unico
1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n.
507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
prima domenica di ogni mese e' in ogni caso libero l'accesso a tutti
gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma
1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un
biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o
esposizioni temporanee.";
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo la parola "gratuito", sono inserite le
seguenti: "agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui
all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso
espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono
allestite mostre o esposizioni temporanee";
2) alla lettera e), le parole "o che abbiano superato il
sessantacinquesimo" sono soppresse.
2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
1° luglio 2014.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 giugno 2014
Il Ministro: Franceschini
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 2516
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