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domenica 2 agosto 2015

Atto Senato Ordine del Giorno 0/1577-B/17/01 presentato da MAURIZIO GASPARRI mercoledì 29 luglio 2015, seduta n. 310 Il Senato, premesso che: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 277 del 3 giugno 1991, ha espressamente affermato il principio di equiordinazione, sostenendo l'esigenza di realizzare l'uniformità di progressione economica tra il personale delle Forze di polizia, sia ad ordinamento militare sia ad ordinamento civile, sulla base della sostanziale corrispondenza delle funzioni e dei compiti assolti dal personale ad esso appartenenti;



     Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1577-B/17/01
presentato da
MAURIZIO GASPARRI
mercoledì 29 luglio 2015, seduta n. 310
Il Senato,
premesso che:
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 277 del 3 giugno 1991, ha espressamente affermato il principio di equiordinazione, sostenendo l'esigenza di realizzare l'uniformità di progressione economica tra il personale delle Forze di polizia, sia ad ordinamento militare sia ad ordinamento civile, sulla base della sostanziale corrispondenza delle funzioni e dei compiti assolti dal personale ad esso appartenenti;
conseguentemente, in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale, la legge 6 marzo 1992, n. 216, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici", aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale appartenente alle Forze di polizia anche di ordinamento militare, alle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti e dei direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
in attuazione dell'articolo 3 della succitata legge erano stati emanati i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, in relazione alla necessità di conferire una disciplina uniforme per il personale delle varie componenti del Comparto Sicurezza e Difesa; in aderenza, appunto, al principio di equi ordinazione summenzionato;
non si comprenderebbe ora, dunque, una così immotivata volontà di introdurre surrettiziamente, nel testo di legge delega in esame, una occulta suddivisione di un Comparto che, per propria intrinseca natura, non può che essere disciplinato unitariamente,
impegna il Governo:
ad intraprendere le opportune iniziative volte a disciplinare unitariamente le varie componenti del comparto sicurezza e difesa, procedendo al riordino e al rispetto delle carriere e delle aspettative sia delle forze di polizia che delle forze armate colpite dal blocco degli stipendi e delle risorse, confermando la specificità del settore che va concepito nella sua unitarietà.
(0/1577-B/17/1)
GASPARRI

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