Translate

venerdì 4 dicembre 2015

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO Pubblicazione del bando di reclutamento, per il 2016, di 700 volontari in ferma prefissata di un anno (VPF 1) nell'Aeronautica Militare. (GU n.94 del 4-12-2015)



 MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO

Pubblicazione  del  bando  di  reclutamento,  per  il  2016,  di  700
  volontari in ferma prefissata di un anno (VPF  1)  nell'Aeronautica
  Militare.

(GU n.94 del 4-12-2015)



                        IL DIRETTORE GENERALE

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche;
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche;
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»;
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare;
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione generale per il personale militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale;
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili  del  Fuoco»,  che  all'art.  4  prevede   che,   nelle   more
dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti  i  parametri
fisici per il reclutamento, continuano  ad  applicarsi  i  limiti  di
altezza previsti dalla vigente normativa;
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina Militare  e
dell'Aeronautica Militare;
    Visti i fogli n. M_D ARM001 0091287 del 29 settembre  2015  e  n.
M_D ARM 001  0109672  del  12  novembre  2015  dello  Stato  Maggiore
dell'Aeronautica,  contenenti  gli  elementi  di  programmazione  per
l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2016, di 700  VFP  1
nell'Aeronautica Militare;
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0140610 del 12 ottobre 2015,  con  il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2016;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
˗ registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 ˗  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare;
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  ˗
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 ˗ concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM,

                              Decreta:


                               Art. 1


                          Posti disponibili


    1.  Per  il  2016   e'   indetto   un   bando   di   reclutamento
nell'Aeronautica Militare di 700 VFP 1, in un unico blocco,  con  due
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi:
      1° incorporamento, previsto nel mese  di  giugno  2016,  per  i
primi 350 candidati idonei utilmente classificati  nella  graduatoria
di merito;
      2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2016,  per  i
secondi 350 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria
di merito.
    La  domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  7
dicembre 2015 al 5 gennaio 2016, per i nati dal 5 gennaio 1991  al  5
gennaio 1998, estremi compresi.
    2. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  scuole   militari;   assistiti
dell'Opera nazionale di assistenza per gli  orfani  dei  militari  di
carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
Militare;  assistiti  dell'Opera  nazionale  figli  degli   aviatori;
assistiti dell'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari dell'Arma dei Carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. In caso di mancanza, anche parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria.
    3.  Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il   termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4.
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  per  gli
interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

                               Art. 2


                     Requisiti di partecipazione


    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti civili e politici;
      c) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta';
      d) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi;
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
      f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore).  L'ammissione  dei  candidati  che
hanno conseguito  un  titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
      h) aver tenuto condotta incensurabile;
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato;
      j) idoneita' psico-fisica e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze Armate  in  qualita'  di  volontario  in  servizio  permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
      k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico;
      l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.
    2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere  posseduti
fino alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino  alla
data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.

                               Art. 3


       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa


    1.  Nell'ambito  dell'iter  di  snellimento   e   semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle attivita' concorsuali, la  procedura  di  reclutamento  di  cui
all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (nel  prosieguo:  portale
dei   concorsi),   raggiungibile   attraverso   il   sito    internet
www.difesa.it,  area  siti  di  interesse  e  approfondimenti,   link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line, ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o  dal
4° Ufficio della  Direzione  per  l'impiego  del  personale  militare
dell'Aeronautica (DIPMA), dalla stessa delegato alla  gestione  della
procedura concorsuale.
    3. Per poter accedere al portale, i concorrenti  dovranno  essere
in possesso di apposite chiavi di  accesso  che  saranno  fornite  al
termine di una procedura guidata  di  accreditamento  necessaria  per
attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita':
      a) fornendo un indirizzo di posta elettronica,  una  utenza  di
telefonia  mobile  (intestata  al  concorrente  stesso   o   da   lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in  corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato,  ai  sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445;
      b)  mediante  carta  d'identita'   elettronica   (CIE),   carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento  elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del  Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma
8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
      c) mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria  firma
digitale.
    Prima di  iniziare  la  procedura  guidata  di  accreditamento  -
descritta nella  sezione  del  portale  dei  concorsi  relativa  alle
istruzioni  -  i  concorrenti  dovranno  visionare  attentamente   le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per
poter operare efficacemente  nel  portale.  L'uso  di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina  iniziale
del portale dei concorsi.

                               Art. 4


                      Domanda di partecipazione


    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovra' essere  compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi  altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione di  cui  all'art.  1,
comma 1.
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo nel portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione.
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda,  dovra'  essere  stampato  e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza,  all'atto  della  presentazione  presso   la   Scuola
Volontari   di   Truppa   dell'Aeronautica   Militare   (SVTAM)   per
l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  e  attitudinali.   Dopo
l'invio della domanda, i concorrenti  potranno  anche  scaricare  una
copia della stessa.
    5. Con l'invio della domanda tramite il portale  si  conclude  la
procedura della  presentazione  della  stessa  e  i  dati  sui  quali
l'Amministrazione  effettuera'  la  verifica  del  possesso  sia  dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito,  di
preferenza e di precedenza, nonche'  del  diritto  alla  riserva  dei
posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di  quanto
dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti  con
le modalita' indicate nel successivo art. 5.
    6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale dei  concorsi  non  saranno  prese  in  considerazione  e  il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di  acquisizione  delle  domande  on-line,  che   si   verifichi   in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito internet del  Ministero  della  difesa  e  nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto  previsto
dal successivo art. 5.
    In tal caso,  resta  comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle  domande  (di  cui  al
precedente comma 1), la data relativa al possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2.
    8.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line sia  tale  da  non  consentire  un
ripristino della procedura in tempi rapidi,  la  DGPM  provvedera'  a
informare i candidati con avviso pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero della difesa circa le determinazioni adottate al riguardo.
    9.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
      a) il cognome, il nome e il sesso;
      b) la data e il luogo di nascita;
      c) il codice fiscale;
      d) la residenza;
      e) il possesso della cittadinanza italiana;
      f) il godimento dei diritti civili e politici;
      g) il possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti  al  termine  di  detto   ciclo   di   studi,   unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso;
      h) l'eventuale possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di cui al successivo art. 9;
      i) l'eventuale  possesso  di  titoli  che  danno  diritto  alla
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2;
      j) di non essere stati  condannati  per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi;
      k) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
      l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
      m) di aver tenuto condotta incensurabile;
      n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato;
      o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita'  gia'  ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della  domanda  in
una selezione psico-fisica e attitudinale,  prevista  dal  precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per  l'accesso  a  una
delle carriere iniziali dell'Aeronautica Militare;
      p) di non essere  in  servizio  quale  volontario  nelle  Forze
Armate.
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
      q) l'eventuale gradimento per svolgere  il  servizio  in  altre
Forze Armate, segnalate in ordine di preferenza;
      r) l'eventuale gradimento per l'espletamento  del  servizio  in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
      s)  di  accettare,  in  caso  di  ammissione  all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza Armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero;
      t)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del  bando  di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.
    10.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  la  modalita'
indicata nel precedente comma 4, il candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 5


                   Comunicazioni con i concorrenti


    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi  di  modifica  del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno  rese  disponibili
le  comunicazioni  di  carattere   personale   relative   a   ciascun
concorrente. Della  presenza  di  tali  comunicazioni  i  concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati.
    Per ragioni di carattere  organizzativo,  tali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta  e  indicata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma.
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni  nel  portale  dei
concorsi saranno anche pubblicate nel  sito  internet  del  Ministero
della    difesa    e    in    quello    dell'Aeronautica     Militare
(www.aeronautica.difesa.it).
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, entro il termine di presentazione  delle  domande  di
cui all'art. 4, comma 1, nonche'  eventuali  ulteriori  comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo  di  posta
elettronica,   dell'eventuale   indirizzo   di   posta    elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.),
mediante messaggio di posta  elettronica  certificata  -  utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo persaereo@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio
di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica - all'indirizzo  persaereo.4uf.con@aeronautica.difesa.it,
indicando il concorso al quale partecipano. A tale  messaggio  dovra'
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF)  di
un valido documento di  identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
    4.   L'Amministrazione   della   difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati.

                               Art. 6


                        Fasi del reclutamento


    Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
      a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia'  specificata
nell'art. 4;
      b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del 4° Ufficio della DIPMA, dei requisiti di cui all'art. 2, comma  1
fatta eccezione per quelli relativi:
        all'idoneita' psico-fisica e  attitudinale  e  all'efficienza
fisica;
        agli accertamenti diagnostici  per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico;
      c) esclusione dal reclutamento, da parte del 4°  Ufficio  della
DIPMA, dei candidati carenti di detti  requisiti,  tranne  di  quelli
privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h)  e  i)
e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti  penali  di  condanna
per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
      d) accertamento, da parte del 4° Ufficio della DIPMA, ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  del  contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai
candidati nelle domande;
      e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);
      f)   valutazione,   da   parte   della   predetta   commissione
valutatrice, dei titoli di merito di  cui  al  successivo  art.  9  e
formazione della relativa graduatoria;
      g)  approvazione  della  graduatoria  di  cui  alla  precedente
lettera f) da parte della DGPM;
      h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera f) presso la SVTAM per:
        l'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale;
        lo svolgimento delle prove di efficienza fisica,  secondo  le
modalita' riportate nell'allegato «B» al presente bando;
      i)  incorporazione  dei  candidati   dichiarati   idonei   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove  di  efficienza
fisica utilmente collocati nella graduatoria di cui  alla  precedente
lettera f);
      j) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica Militare;
      k) eventuale decadenza dalla ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.

                               Art. 7


                             Esclusioni


    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione;
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3;
      c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti.
    2. Il  4°  Ufficio  della  DIPMA  e'  delegato  dalla  DGPM  allo
svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei  requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1 nei  limiti  specificati  dall'art.  6,
lettera b) e a effettuare  le  dovute  esclusioni  dal  reclutamento,
tranne quelle relative alla verifica del possesso  dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere  g),  h)  e  i)  e  dell'assenza  di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche'
quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo.
    Lo stesso 4° Ufficio della DIPMA  provvedera'  alla  notifica  ai
candidati dei provvedimenti di esclusione.
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati:
      inidonei agli accertamenti psico-fisici;
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico;
      inidonei all'attivita' sportiva  agonistica  ovvero  privi  del
relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art.  10
del presente bando.
    4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei:
      agli accertamenti attitudinali;
      alle prove di efficienza fisica.
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto.
    6.  Qualora  in  sede  di  accertamento   dei   contenuti   delle
autocertificazioni rese dai candidati nelle  domande  si  riscontrino
dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a  essere  esclusi,  saranno
segnalati  all'autorita'  giudiziaria,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
    8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

                               Art. 8


                             Commissioni


    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni:
      a) commissione valutatrice;
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove
di efficienza fisica.
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da:
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente;
      b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
      c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di  3^
Classe  ovvero  un  dipendente  civile  del  Ministero  della  difesa
appartenente alla seconda area funzionale, segretario  senza  diritto
di voto.
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
insediata presso l'Infermeria principale di Bari. Essa sara' composta
da:
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
appartenente al Corpo sanitario aeronautico, presidente;
      b)  due  Ufficiali  di  grado   non   inferiore   a   Maggiore,
appartenenti al Corpo sanitario aeronautico, membri;
      c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli,  categoria  sanita',
specialita' OSS, segretario senza diritto di voto.
    Tale commissione  potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici  specialisti  o  di  medici   specialisti   non   appartenenti
all'Amministrazione della difesa.
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
insediata presso la SVTAM. Essa sara' composta da:
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente;
      b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati
periti selettori, membri;
      c) un Sottufficiale qualificato «istruttore ginnico»;
      d) un Sottufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.

                               Art. 9


       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria


    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove  di  efficienza
fisica di cui al  successivo  art.  10,  la  commissione  valutatrice
redige la graduatoria di cui all'art. 6,  lettera  f),  sommando  tra
loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado:
        ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
        distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
        buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
        sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
      b) superamento di ogni singola classe di scuola  secondaria  di
secondo grado (fino al 4° anno): punti 1;
      c)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere a) e b): punti 9, con incremento  di  punti  0,075
per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 12;
      d) diploma di perito aeronautico conseguito  presso  uno  degli
Istituti tecnici aeronautici istituiti  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508 o presso  analogo  Istituto
legalmente riconosciuto dal MIUR: punti 0,5;
      e) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alle precedenti lettere  a),  b),  c)  e  d):  punti  13,  con
incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 66/110, fino a un
massimo di punti 16,30;
      f) diploma di laurea magistrale/specialistica,  non  cumulabile
con il punteggio di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e):
punti 17, con incremento di punti 0,075 per  ogni  voto  superiore  a
66/110, fino a un massimo di punti 20,30;
      g)  licenza  di  pilota  di  aeroplano  rilasciata  secondo  la
normativa JAR-FCL 1: Pilota Privato (PPL); Pilota Commerciale  (CPL);
Pilota di Linea (ATPL): punti 2;
      h) brevetto  di  paracadutista  militare  o  civile  rilasciato
dall'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia: punti 1;
      i) porto d'armi: punti 1;
      j) corso di cultura aeronautica, svolto a cura  del  Centro  di
volo a vela dell'Aeronautica Militare di  Guidonia  (oppure,  fino  a
dicembre 2009, della Sezione dell'Associazione  arma  aeronautica  di
Brindisi, in collaborazione con l'Istituto  tecnico  nautico  statale
«Carnaro»): punti 0,5;
      k) patente di guida civile:
        categoria B: punti 1;
        categorie superiori a B, non cumulabile con il  punteggio  di
cui al precedente alinea: punti 1,5;
      l) patente europea  del  computer  (ECDL  Core  Full)  o  corso
equipollente che preveda il superamento dei 7  esami  previsti  dalla
predetta certificazione: punti 0,2;
      m)  aver  svolto  per  almeno  12  mesi  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Aeronautica  Militare:  punti
1.
    2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 3, i  titoli
di merito di cui  al  precedente  comma  1  devono  essere  posseduti
all'atto  dell'invio  della  domanda;  quelli  non  aventi  validita'
illimitata perche' soggetti a scadenza  devono  essere  in  corso  di
validita' al momento dell'invio della domanda.
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni.
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'.
    5. La graduatoria di  merito  dei  candidati  da  ammettere  agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove  di  efficienza
fisica sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito  internet
del Ministero della difesa.

                               Art. 10


Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica


    1. La SVTAM e' delegata dalla DGPM a pianificare le  convocazioni
- per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali  e  di
efficienza fisica - dei candidati tratti dalla graduatoria di cui  al
precedente art. 9 entro il limite di 3.150  unita'.  La  convocazione
degli interessati e' effettuata a cura della DGPM, con  le  modalita'
indicate nell'art. 5 e contiene la  data  e  l'ora  di  presentazione
presso la SVTAM. I candidati  che  non  si  presenteranno  nei  tempi
stabiliti dalla comunicazione di convocazione,  ovvero  al  prosieguo
degli accertamenti anche nei  giorni  successivi  al  primo,  saranno
considerati rinunciatari.
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente comma 1, la SVTAM e'  autorizzata  a  convocare  un
ulteriore numero di candidati,  compresi  nella  graduatoria  di  cui
all'art.  9,  per  l'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale e dell'efficienza fisica,  fino  al  raggiungimento  dei
posti disponibili. Di tale procedura dovra'  essere  data  tempestiva
comunicazione alla DGPM.
    3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti  psico-fisici
e attitudinali e alle prove di efficienza fisica,  pena  l'esclusione
dal reclutamento, con:
      a) documento di riconoscimento  in  corso  di  validita',  come
definito dal predetto art. 3, comma 4, lettera a);
      b) copia della comunicazione ricevuta con  messaggio  di  posta
elettronica circa la corretta acquisizione  e  protocollazione  della
domanda di partecipazione di cui all'art. 4, comma 4;
      c) se in possesso di titolo di  studio  conseguito  all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza  del  titolo  stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
      d) certificato medico, in corso di  validita'  (il  certificato
deve avere validita' annuale), attestante  l'idoneita'  all'attivita'
sportiva  agonistica  per  le  discipline  sportive  riportate  nella
tabella B del decreto del Ministero della  sanita'  del  18  febbraio
1982,  rilasciato  da  un  medico   appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN)  e  che
esercita in tali  ambiti  in  qualita'  di  medico  specializzato  in
medicina dello sport;
      e) originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a sei mesi precedenti la  visita,  a
eccezione di quello riguardante il  gruppo  sanguigno,  dei  seguenti
esami:
        emocromo completo;
        VES;
        glicemia;
        creatininemia;
        trigliceridemia;
        colesterolemia;
        bilirubinemia totale e frazionata;
        gamma GT;
        transaminasemia (GOT e GPT);
        markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti  HBc  e  anti
HCV;
        attestazione del gruppo sanguigno;
        analisi completa delle urine con esame del sedimento;
      f) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto  conformemente
all'allegato «A» al presente bando e attestante  lo  stato  di  buona
salute, la presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,
gravi   manifestazioni   immunoallergiche,   gravi   intolleranze   e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonche'  la  presenza/assenza  di
patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
      g)  originale  o  copia  conforme  del  referto  rilasciato  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a tre  mesi  precedenti  la  visita,
attestante l'esito del test di  accertamento  della  positivita'  per
anticorpi per HIV;
      h) se concorrenti di sesso femminile:
        originale o copia conforme del referto di  ecografia  pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita;
        originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
con esito negativo rilasciato da struttura sanitaria pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data  non  anteriore  a
cinque giorni precedenti  la  visita.  In  caso  di  positivita',  la
commissione non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti
previsti - in quanto lo stato di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare,  ai
sensi dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - e pertanto escludera' la  candidata
per impossibilita' di procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal bando.
    I candidati, se ne sono  in  possesso,  potranno  produrre  anche
eventuali esami radiografici del torace.
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della documentazione sanitaria elencata nel presente comma, rinviera'
i candidati  a  data  successiva  ove  rilevi  l'incompletezza  della
documentazione sanitaria presentata relativa a:
      esami ematochimici di cui alla lettera e);
      test di accertamento della positivita' per anticorpi per HIV di
cui alla lettera g).
    4.  La  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma,
oltre  a  sottoporre  i  candidati  a  una  visita  medica   generale
preliminare,  disporra'  l'esecuzione   dei   seguenti   accertamenti
specialistici e strumentali:
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
      b) visita oculistica;
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
      d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e
la somministrazione del test di personalita' (MMPI);
      e) analisi delle urine per la ricerca di  eventuali  cataboliti
di  sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali:   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
      f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool;
      g)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale del  concorrente,  da  effettuare  anche  presso  altre
strutture sanitarie.
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al  decoro
dell'uniforme ˗ e quindi visibili con l'uniforme di servizio  estiva,
le  cui  caratteristiche  sono  visualizzabili  nel   sito   internet
dell'Aeronautica                                             Militare
(www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi)  ˗  ovvero,  se  posti
nelle  zone  coperte  dall'uniforme,  risultino,  per  contenuto,  di
discredito alle istituzioni.
    5. I candidati saranno sottoposti da parte della  commissione  di
cui all'art. 8, comma 1, lettera c):
      a)  a  una  serie  di  accertamenti  attitudinali,  tendenti  a
verificare  il  possesso  delle  capacita'  necessarie,  secondo   le
direttive tecniche vigenti, per assicurare lo svolgimento dei compiti
previsti per i VFP 1;
      b) a tre  prove  ginnico-sportive  per  accertare  l'efficienza
fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato «B» al  presente
bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti e'  definitivo
e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio
di notifica.
    6. Al termine degli accertamenti psico-fisici  i  candidati,  per
essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014;
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3.
    7. Al termine degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  e
delle prove di  efficienza  fisica  le  commissioni  formuleranno  un
giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario, secondo
quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro  della
difesa 4 giugno  2014,  ovvero  di  non  idoneita',  che  comportera'
l'esclusione dal reclutamento.
    Per   quanto   concerne   l'eventuale   deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della  definizione   della
caratteristica somato-funzionale AV-EI,  al  coefficiente  attribuito
sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
    Le  commissioni,  qualora  lo  ritengano   necessario,   potranno
disporre l'effettuazione di ogni altro  esame  o  accertamento  utile
alla definizione del giudizio di non idoneita'.
    Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle  commissioni
delegate dalla DGPM alle predette  incombenze,  sara'  comunicato  ai
candidati mediante apposito foglio di notifica.
    8. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso  giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi  della
normativa  vigente  -  il  contributo  unificato  di  euro   650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione.
    9.  Per   le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro 30  giorni
dalla  data  di  notifica  del  relativo  provvedimento,  motivata  e
documentata istanza di riesame - da  allegare  necessariamente  (come
file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica  certificata
da  inviare,  utilizzando  esclusivamente   un   account   di   posta
elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o
a  un  messaggio  di  posta  elettronica  da   inviare,   utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta   elettronica,   all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it - corredata di copia per  immagine  (file
in formato PDF) della  certificazione  sanitaria  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con  il  SSN,  attestante  l'assenza   delle   imperfezioni/patologie
riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato.
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale, per  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica, per abuso di  alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili.
    10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa  la  Commissione  Sanitaria  di  Appello   dell'Aeronautica
Militare, che  provvedera'  a  convocare  il  candidato  al  fine  di
sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici.
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso di confermata non idoneita',  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento.  In  caso  di  idoneita',  egli  sara'  sottoposto   al
completamento  degli  accertamenti  dei  requisiti   psico-fisici   e
attitudinali  e  delle  prove  di  efficienza  fisica.  I   candidati
riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito
saranno incorporati con la prima incorporazione utile, assumendone la
decorrenza giuridica.

                               Art. 11


             Approvazione e validita' della graduatoria


    1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria
di merito, che verra' consegnata alla  DGPM  per  l'approvazione  con
decreto dirigenziale.
    2. La  graduatoria  e'  valida  12  mesi  esclusivamente  per  il
presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.
    3. La graduatoria di merito di cui  al  presente  articolo  sara'
pubblicata nel Giornale Ufficiale della  Difesa  ˗  consultabile  nel
sito     internet     www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/
default.aspx ˗ e di cio' sara' data notizia mediante avviso  inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. I  candidati  potranno,
inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria  posizione  in
graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito  internet  del
Ministero della difesa e in quello dell'Aeronautica Militare.

                               Art. 12


           Procedure per il recupero dei posti non coperti


    1. In caso di mancata  copertura  dei  posti  previsti  per  ogni
singolo incorporamento, la SVTAM e' autorizzata a  ripianarli,  entro
il quinto giorno di corso, fino alla  copertura  dei  posti  previsti
dall'art. 1, comma 1, traendo i candidati dalla  graduatoria  di  cui
all'art.  11  risultati  idonei  agli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali e alle prove di efficienza fisica.
    2. In caso di posti non coperti  con  il  1°  incorporamento  per
effetto di dimissioni o proscioglimenti  dalla  ferma,  su  richiesta
dello Stato Maggiore dell'Aeronautica la DGPM potra' incrementare  le
unita'  del  2°  incorporamento  fino  al  raggiungimento  dei  posti
complessivi previsti dall'art. 1, comma 1.

                               Art. 13


    Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni


    Ultimata la procedura prevista dall'art. 12, fino  a  esaurimento
degli arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente art.
11 risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e  attitudinali  e
alle prove di efficienza fisica, a copertura  dei  posti  di  cui  al
precedente  art.  1,  comma  1  eventualmente  rimasti  vacanti,   su
richiesta  dello  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  la  DGPM  potra'
attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  Maggiori,  dalle
graduatorie dei VFP  1  nell'Esercito  e  nella  Marina  Militare,  i
candidati idonei ma non utilmente collocati,  che  hanno  manifestato
l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate.

                               Art. 14


             Ammissione alla ferma prefissata di un anno


    1. Per ogni singolo incorporamento saranno  convocati  presso  la
SVTAM i candidati risultati idonei agli accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali e alle prove di  efficienza  fisica  da  ammettere  alla
ferma prefissata di un anno, sulla  base  della  graduatoria  di  cui
all'art. 11 fino alla copertura dei posti previsti dall'art. 1, comma
1.
    2.  La  convocazione   degli   interessati   per   ogni   singolo
incorporamento e' effettuata a  cura  della  DGPM  con  le  modalita'
indicate nell'art. 5 e contiene l'indicazione della data  e  dell'ora
di presentazione presso la SVTAM, nonche' le modalita' di  produzione
della  certificazione  sanitaria  attestante  le  vaccinazioni   gia'
effettuate in ambito civile e militare.
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'allegato «C» al presente bando, attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura della SVTAM.
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di  istruzione  secondaria  di  primo  grado,
nonche' - ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora  non
definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI -  l'originale
del  referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN - in data non anteriore  a
60  giorni  rispetto  a  quella  di  incorporazione-  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD
e ai quali, per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o  4
nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare  la
dichiarazione di ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione,
redatta conformemente all'allegato  «D»  al  presente  bando,  tenuto
conto   che   per    la    caratteristica    somato-funzionale    AV,
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,
totale o  parziale,  dell'enzima  G6PD  non  puo'  essere  motivo  di
esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n.  109,
richiamata nelle premesse del bando.
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti.
    5. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione  e,  per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva  presentazione  presso
la SVTAM. I candidati che non si  presenteranno  nella  data  fissata
nella convocazione saranno  considerati  rinunciatari  e  i  relativi
posti potranno essere coperti,  entro  il  quinto  giorno  di  corso,
secondo le modalita' previste dagli articoli 12 e 13.
    6. Entro 16 giorni dall'avvenuta incorporazione, la SVTAM  dovra'
inviare alla DGPM copia del relativo verbale, con l'indicazione delle
date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati.
    7. La DGPM determinera', con decreto  dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un  anno  nell'Aeronautica
Militare,  con  riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,   del
possesso  dei  requisiti  di   partecipazione   alla   procedura   di
reclutamento.
    8. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporazione.

                               Art. 15


                   Disposizioni di stato giuridico


    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma.
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari
nell'Aeronautica  Militare,  i  VFP  1  potranno  essere  ammessi,  a
domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art.  16  potra'
essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione  della  difesa  e
previa accettazione degli interessati, oltre il termine  del  periodo
di ferma o di  rafferma  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

                               Art. 16


                 Possibilita' e sviluppo di carriera


    I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in  rafferma  annuale,  quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando.

                               Art. 17

Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  Polizia  a
  ordinamento militare e civile e  del  Corpo  Militare  della  Croce
  Rossa.

    1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli  cui  e'
stato prolungato il  periodo  di  ferma  di  un  anno  ai  sensi  del
precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art.  2199  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sono  riservati  i  posti
messi a concorso nelle carriere iniziali delle  Forze  di  Polizia  a
ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa.
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa.

                               Art. 18


                              Benefici


    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare in qualita' di  VFP  1  nell'Aeronautica  Militare,
costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti  normative  di
settore.
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
Amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa.

                               Art. 19


                     Disposizioni amministrative


    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  la  sede  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali e le prove  di  efficienza  fisica  sono  a  carico  dei
candidati.
    2. Durante le operazioni di selezione presso la SVTAM i candidati
potranno fruire di vitto e  alloggio  a  carico  dell'Amministrazione
della difesa, se disponibili.

                               Art. 20


                   Trattamento dei dati personali


    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato  e,  in  caso  di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall'art.  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra  i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
      a) il responsabile del 4° Ufficio della DIPMA;
      b) il presidente della commissione valutatrice;
      c) il presidente della commissione preposta  agli  accertamenti
psico-fisici;
      d) il presidente della commissione preposta  agli  accertamenti
attitudinali e alle prove di efficienza fisica;
      e) il coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.

                               Art. 21


                           Norme di rinvio


    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore.
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
      Roma, 27 novembre 2015

                                      Gen. D. c. (li) Paolo Gerometta

Nessun commento: