LEGGE 6 agosto 2019, n. 84
Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167,
in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni
integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione
del codice della nautica da diporto. (19G00096)
(GU n.190 del 14-8-2019)
Vigente al: 15-8-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, le
parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro
trenta mesi».
Art. 2
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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mercoledì 14 agosto 2019
LEGGE 6 agosto 2019, n. 84 Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto. (19G00096) (GU n.190 del 14-8-2019) Vigente al: 15-8-2019
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