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sabato 27 giugno 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2020, n. 69 Regolamento recante modifiche all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneita' psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida. (20G00087) (GU n.161 del 27-6-2020) Vigente al: 12-7-2020



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2020, n. 69

Regolamento recante modifiche all'Appendice II  -  Articolo  320  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  in
materia di idoneita' psicofisica dei soggetti  che  hanno  subito  il
trapianto di organo per il conseguimento e la conferma  di  validita'
della patente di guida. (20G00087)
(GU n.161 del 27-6-2020)
  Vigente al: 12-7-2020 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo
per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della
circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada e, in particolare, gli articoli 116, 119  e
126 concernenti, rispettivamente, la patente di guida e  i  requisiti
fisici e psichici richiesti per il conseguimento  e  la  conferma  di
validita' della patente stessa;
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE  concernenti  la
patente di guida e, in  particolare,  l'allegato  III  concernente  i
requisiti minimi di idoneita' fisica e mentale per  la  guida  di  un
veicolo a motore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione  del  nuovo
codice della strada e, in particolare, l'articolo 319, concernente  i
requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione  e  la
conferma di validita' della patente di guida, nonche' l'articolo 320,
relativo   alle   malattie   ed   affezioni   invalidanti   riportate
nell'Appendice II,  per  le  quali  si  esclude  la  possibilita'  di
rilascio del certificato di idoneita' alla guida;
  Considerata  la  necessita'  di  apportare  modifiche  alla  citata
Appendice II  dell'articolo  320,  in  considerazione  del  progresso
scientifico intervenuto sulle nuove terapie per i soggetti che  hanno
subito trapianto di organo;
  Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso  in
data 19 febbraio 2018;
  Sentito il Ministero della salute che ha espresso il proprio parere
in data 11 gennaio 2019;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 20 aprile 2020;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

Modificazioni  all'Appendice  II  -  Articolo  320  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) alla lettera H, secondo capoverso, primo  periodo,  sopprimere
le parole «o di trapianto»;
    b) dopo la lettera H e' aggiunta la seguente:
      «H-bis. Trapianti di organo. - Il  rilascio  della  patente  di
guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima  conferma  di
validita' della patente di guida successiva al trapianto  di  organo,
sono  subordinati  ad  accertamento  dei   requisiti   di   idoneita'
psicofisica svolto dalla commissione  medica  locale.  Se,  all'esito
della  visita,  la  commissione  medica  locale  certifica   che   il
conducente trapiantato presenta una condizione  non  suscettibile  di
aggravamento, la patente di  guida  puo'  essere  rilasciata  per  il
periodo ordinariamente previsto dall'articolo  126  del  codice  e  i
successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle  condizioni
di  idoneita'  psicofisica  svolta  da  uno  dei  sanitari   di   cui
all'articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria  una
nuova visita collegiale qualora l'esito degli  accertamenti  clinici,
strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi  circa  l'idoneita'
alla guida».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 aprile 2020

                             MATTARELLA

                         Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

                         De Micheli, Ministro delle infrastrutture   
                                  e dei trasporti                   
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2787

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