DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2020, n. 69
Regolamento recante modifiche all'Appendice II - Articolo 320 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in
materia di idoneita' psicofisica dei soggetti che hanno subito il
trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validita'
della patente di guida. (20G00087)
(GU n.161 del 27-6-2020)
Vigente al: 12-7-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo
per la revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada e, in particolare, gli articoli 116, 119 e
126 concernenti, rispettivamente, la patente di guida e i requisiti
fisici e psichici richiesti per il conseguimento e la conferma di
validita' della patente stessa;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida e, in particolare, l'allegato III concernente i
requisiti minimi di idoneita' fisica e mentale per la guida di un
veicolo a motore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada e, in particolare, l'articolo 319, concernente i
requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la
conferma di validita' della patente di guida, nonche' l'articolo 320,
relativo alle malattie ed affezioni invalidanti riportate
nell'Appendice II, per le quali si esclude la possibilita' di
rilascio del certificato di idoneita' alla guida;
Considerata la necessita' di apportare modifiche alla citata
Appendice II dell'articolo 320, in considerazione del progresso
scientifico intervenuto sulle nuove terapie per i soggetti che hanno
subito trapianto di organo;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso in
data 19 febbraio 2018;
Sentito il Ministero della salute che ha espresso il proprio parere
in data 11 gennaio 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 20 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazioni all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera H, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere
le parole «o di trapianto»;
b) dopo la lettera H e' aggiunta la seguente:
«H-bis. Trapianti di organo. - Il rilascio della patente di
guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di
validita' della patente di guida successiva al trapianto di organo,
sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneita'
psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito
della visita, la commissione medica locale certifica che il
conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di
aggravamento, la patente di guida puo' essere rilasciata per il
periodo ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice e i
successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni
di idoneita' psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui
all'articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria una
nuova visita collegiale qualora l'esito degli accertamenti clinici,
strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneita'
alla guida».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
De Micheli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2787
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