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sabato 27 giugno 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 maggio 2020 Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020 sull'Isola di Ischia. (20A03371) (GU n.161 del 27-6-2020)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2020
Limitazione  dell'afflusso  di  veicoli  a  motore  per  l'anno  2020
sull'Isola di Ischia. (20A03371)
(GU n.161 del 27-6-2020)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
  Vista la delibera della giunta comunale del  Comune  di  Ischia  in
data 10 gennaio 2020, n. 2, concernente il divieto di afflusso  e  di
circolazione nell'Isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti  nel  territorio  della
Regione Campania;
  Vista la delibera del Commissario straordinario del Comune di Lacco
Ameno in data 16 gennaio  2020,  n.  3,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione nell'Isola di  Ischia,  degli  autoveicoli
appartenenti  a  persone  residenti  nel  territorio  della   Regione
Campania;
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune di  Casamicciola
Terme in data 14 maggio  2020,  n.  36,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione nell'Isola  di  Ischia  degli  autoveicoli
appartenenti  a  persone  residenti  nel  territorio  della   Regione
Campania, con esclusione di quelli appartenenti  ai  residenti  della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni
in casa privata con regolare contratto di affitto, o per sette giorni
in un albergo del Comune di Casamicciola Terme, limitatamente  ad  un
solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
  Vista la delibera della giunta municipale del Comune  di  Forio  in
data 3 marzo 2020, n. 36, concernente il divieto  di  afflusso  e  di
circolazione nell'Isola di Ischia degli  autoveicoli  appartenenti  a
persone  residenti  nel  territorio  della  Regione   Campania,   con
esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania
che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa  privata
o per sette giorni in un albergo  situato  nella  frazione  Panza  in
Forio, limitatamente  ad  un  solo  autoveicolo  per  ciascun  nucleo
familiare;
  Vista la delibera  della  giunta  comunale  del  Comune  di  Barano
d'Ischia in data 15 gennaio 2020, n. 5,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione nell'Isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  Regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno quindici  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto di affitto, o sette giorni in  un  albergo  del  Comune  di
Barano d'Ischia, limitatamente ad un  solo  autoveicolo  per  ciascun
nucleo familiare;
  Vista la delibera della  giunta  comunale  del  Comune  di  Serrara
Fontana in data 20 gennaio 2020, n.  9,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'Isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  Regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno quindici  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto di affitto, o sette giorni in  un  albergo  del  Comune  di
Serrara Fontana, limitatamente ad un  solo  autoveicolo  per  ciascun
nucleo familiare;
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Napoli n. 135832 del 12 maggio 2020;
  Viste le precedenti note e, da ultimo, la nota di sollecito n. 3244
del 30 aprile 2020, con le quali si richiedeva alla Regione  Campania
l'emissione del parere di competenza;
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola
di Ischia, come facenti parte della «popolazione  stabile  dell'isola
stessa»;
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la
soluzione di riduzione  dei  veicoli  appartenenti  alla  popolazione
residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore  di  una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica;
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere
della Regione Campania;
  Preso atto della situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha
determinato l'adozione  di  misure  urgenti,  atte  a  contenerne  la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi,  recanti
misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio  2020  e  successivi,  recanti  disposizioni  attuative  dei
decreti-legge citati;
  Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle  persone  fisiche,  disposti   a   seguito   della   situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere  modificati  in  relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali;

                              Decreta:

                               Art. 1

                               Divieti

  1. Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  fino  al  31
ottobre 2020 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'Isola  di
Ischia,  Comuni  di  Casamicciola  Terme,  Barano  d'Ischia,  Serrara
Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli,  motoveicoli
e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio  della
Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della
Regione Campania con esclusione  di  quelli  appartenenti  a  persone
facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.
  2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 e' esteso agli
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico  superiore  a  26  t,
anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel
territorio della Regione Campania.
                               Art. 2

                               Deroghe

  1. Nel periodo e nei comuni di cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal
divieto i seguenti veicoli:
    a)  autoambulanze,  veicoli  delle  forze  dell'ordine  e   carri
funebri;
    b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t
limitatamente alle giornate dal  lunedi'  al  venerdi',  purche'  non
festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che  trasportano
generi di prima necessita' e soggetti a facile  deperimento,  farina,
farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione
o bagagli al seguito di  comitive  turistiche  provenienti  con  voli
charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli
per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di
carburante e di rifiuti;
    c) veicoli al servizio delle  persone  invalide,  purche'  muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera;
    d) autoveicoli per il trasporto di  artisti  e  attrezzature  per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e  manifestazioni
culturali. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'Amministrazione
comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita';
    e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e  autocaravan  che
dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola,  in
apposite aree loro destinate e  potranno  essere  ripresi  solo  alla
partenza;
    f) autoveicoli di proprieta' della Citta' metropolitana di Napoli
condotti  dagli  agenti  di  vigilanza  venatoria  e  autoveicoli  di
proprieta' dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto nazionale geofisica
e vulcanologia;
    g) veicoli  in  uso  a  soggetti  che  risultino  proprietari  di
abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e  che,
pur non avendo la residenza  anagrafica,  siano  muniti  di  apposito
contrassegno rilasciato dal comune sul quale e' indicata l'ubicazione
dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo  veicolo  per
nucleo familiare;
    h) veicoli che trasportano merci  ed  attrezzature  destinate  ad
ospedali e/o case di cura,  sulla  base  di  apposita  certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria;
    i)  veicoli  che  trasportano  esclusivamente  veicoli  nuovi  da
immatricolare;
    j) autoveicoli  e  motocicli  (come  definiti  dall'art.  53  del
C.d.S,) con targa estera;
    k) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di
persone  residenti  nel  territorio  della   Regione   Campania   che
dimostrino di soggiornare per almeno  quindici  giorni  in  una  casa
privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in  un
albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle  quali  sara'  rilasciato
apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
    l) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di
persone  residenti  nel  territorio  della   Regione   Campania   che
dimostrino di soggiornare per almeno  quindici  giorni  in  una  casa
privata con regolare contratto di affitto o per sette  giorni  in  un
albergo situato nel Comune di Casamicciola  Terme,  limitatamente  al
periodo dalla data di pubblicazione del presente decreto al 30 giugno
2020 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
    m) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di
persone  residenti  nel  territorio  della   Regione   Campania   che
dimostrino di soggiornare per almeno  quindici  giorni  in  una  casa
privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in  un
albergo del Comune di Serrara Fontana, alle  quali  sara'  rilasciata
apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
    n) veicoli, nel numero di uno per ciascun  nucleo  familiare,  di
persone  residenti  nel  territorio  della   Regione   Campania   che
dimostrino di soggiornare per almeno  quindici  giorni  in  una  casa
privata, o per sette giorni in  un  albergo  situato  nella  frazione
Panza in Forio, alle quali  sara'  rilasciato  apposito  contrassegno
dalla polizia urbana del suddetto Comune;
    o) autoveicoli di servizio per il trasporto  di  attrezzature  in
uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;
    p) veicoli appartenenti a persone residenti nell'Isola di Procida
che devono recarsi sull'Isola di Ischia per raggiungere le  strutture
sanitarie  allocate  presso  l'ospedale  «A.  Rizzoli»,   munite   di
certificazione  del  medico  di  base  o  dell'amministrazione  della
struttura ospedaliera;
    q) veicoli di proprieta' di soggetti che possono dimostrare,  con
certificazione  della  posizione  assicurativa,  di   trovarsi   alle
dipendenze di aziende e attivita' produttive la cui  sede  ricade  in
uno dei comuni dell'isola.
                               Art. 3

                           Autorizzazioni

  1. Al Prefetto di Napoli  e'  concessa  la  facolta',  in  caso  di
appurata e  reale  necessita'  ed  urgenza,  di  concedere  ulteriori
autorizzazioni in deroga al  divieto  di  sbarco  e  di  circolazione
sull'Isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere  una  durata
non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola.  Qualora
le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di  tali  autorizzazioni
non si esaurissero in questo termine  temporale,  le  amministrazioni
comunali, in presenza di fondati e  comprovati  motivi  possono,  con
proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario,
un ulteriore periodo di circolazione.
                               Art. 4

                              Sanzioni

  1. Chiunque viola i divieti di cui al presente  decreto  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431
a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
                               Art. 5

                       Attuazione e vigilanza

  1. I  divieti  e  le  deroghe  di  cui  al  presente  decreto  sono
subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione  delle  persone
fisiche disposti a  livello  nazionale  e  regionale  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da  emanare
in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
  2. Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di porto, ognuno  per  la
parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione  e  l'assidua  e
sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti  stabiliti  con  il
presente decreto, per tutto il periodo considerato,  con  particolare
riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle  persone
fisiche disposti a  livello  nazionale  e  regionale  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
    Roma, 29 maggio 2020

                                              Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2915 

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