MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2020
Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020
sull'Isola di Ischia. (20A03371)
(GU n.161 del 27-6-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Ischia in
data 10 gennaio 2020, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione nell'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della
Regione Campania;
Vista la delibera del Commissario straordinario del Comune di Lacco
Ameno in data 16 gennaio 2020, n. 3, concernente il divieto di
afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia, degli autoveicoli
appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione
Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Casamicciola
Terme in data 14 maggio 2020, n. 36, concernente il divieto di
afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli
appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione
Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni
in casa privata con regolare contratto di affitto, o per sette giorni
in un albergo del Comune di Casamicciola Terme, limitatamente ad un
solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Forio in
data 3 marzo 2020, n. 36, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a
persone residenti nel territorio della Regione Campania, con
esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania
che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata
o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in
Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo
familiare;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Barano
d'Ischia in data 15 gennaio 2020, n. 5, concernente il divieto di
afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania con esclusione di quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di
soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare
contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di
Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun
nucleo familiare;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Serrara
Fontana in data 20 gennaio 2020, n. 9, concernente il divieto di
afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania con esclusione di quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di
soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare
contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di
Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun
nucleo familiare;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli n. 135832 del 12 maggio 2020;
Viste le precedenti note e, da ultimo, la nota di sollecito n. 3244
del 30 aprile 2020, con le quali si richiedeva alla Regione Campania
l'emissione del parere di competenza;
Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola
di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola
stessa»;
Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la
Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la
soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione
residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore di una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo
della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere
della Regione Campania;
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha
determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi, recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attuative dei
decreti-legge citati;
Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31
ottobre 2020 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'Isola di
Ischia, Comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara
Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della
Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della
Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone
facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.
2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 e' esteso agli
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t,
anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel
territorio della Regione Campania.
Art. 2
Deroghe
1. Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal
divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t
limitatamente alle giornate dal lunedi' al venerdi', purche' non
festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano
generi di prima necessita' e soggetti a facile deperimento, farina,
farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione
o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli
charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli
per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di
carburante e di rifiuti;
c) veicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita'
italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni
culturali. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'Amministrazione
comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita';
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che
dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in
apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla
partenza;
f) autoveicoli di proprieta' della Citta' metropolitana di Napoli
condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli di
proprieta' dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto nazionale geofisica
e vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di
abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che,
pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito
contrassegno rilasciato dal comune sul quale e' indicata l'ubicazione
dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo veicolo per
nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad
ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da
immatricolare;
j) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del
C.d.S,) con targa estera;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di
persone residenti nel territorio della Regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa
privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un
albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sara' rilasciato
apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di
persone residenti nel territorio della Regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa
privata con regolare contratto di affitto o per sette giorni in un
albergo situato nel Comune di Casamicciola Terme, limitatamente al
periodo dalla data di pubblicazione del presente decreto al 30 giugno
2020 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
m) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di
persone residenti nel territorio della Regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa
privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un
albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata
apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
n) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di
persone residenti nel territorio della Regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa
privata, o per sette giorni in un albergo situato nella frazione
Panza in Forio, alle quali sara' rilasciato apposito contrassegno
dalla polizia urbana del suddetto Comune;
o) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in
uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;
p) veicoli appartenenti a persone residenti nell'Isola di Procida
che devono recarsi sull'Isola di Ischia per raggiungere le strutture
sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di
certificazione del medico di base o dell'amministrazione della
struttura ospedaliera;
q) veicoli di proprieta' di soggetti che possono dimostrare, con
certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle
dipendenze di aziende e attivita' produttive la cui sede ricade in
uno dei comuni dell'isola.
Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di
appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione
sull'Isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata
non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora
le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni
non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni
comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con
proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario,
un ulteriore periodo di circolazione.
Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431
a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 5
Attuazione e vigilanza
1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono
subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone
fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da emanare
in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
2. Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di porto, ognuno per la
parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e
sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il
presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare
riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone
fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Roma, 29 maggio 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 2915
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