MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2020
Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020 sulle
Isole Tremiti. (20A03372)
(GU n.161 del 27-6-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente;
Vista la deliberazione della giunta comunale del Comune di Isole
Tremiti in data 7 dicembre 2019, n. 105;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Foggia prot.
n. 6076/20 - Circ.Traff./Area III del 28 febbraio 2020;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso
prot. n. 4578 del 21 gennaio 2020;
Viste le precedenti note inviate e, da ultimo, la nota di sollecito
n. 1649 del 27 febbraio 2020, con le quali si richiedeva alla Regione
Puglia, l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare con urgenza il richiesto provvedimento
restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei
succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della
Regione Puglia, piu' volte sollecitato;
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha
determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi, recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attuative dei
decreti-legge citati;
Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 30
settembre 2020 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel
territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente nel comune stesso.
Art. 2
Deroghe
1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i
seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e delle forze
armate;
b) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e
integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o
estera;
c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni
culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione
comunale di volta in volta secondo le necessita';
d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessita',
attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la
conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in
genere, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale;
e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la
manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti
e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le
necessita'.
Art. 3
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431
a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 4
Autorizzazioni
1. Ai Prefetti di Foggia e Campobasso e' concessa la facolta', in
caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere
ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole
Tremiti.
Art. 5
Attuazione e vigilanza
1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono
subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone
fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da emanare
in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
2. I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della
esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti
stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato,
con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di
circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e
regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Roma, 29 maggio 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 2912
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