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sabato 27 giugno 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 maggio 2020 Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020 sull'Isola di Procida. (20A03373) (GU n.161 del 27-6-2020)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2020
Limitazione  dell'afflusso  di  veicoli  a  motore  per  l'anno  2020
sull'Isola di Procida. (20A03373)
(GU n.161 del 27-6-2020)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune  di  Procida  in
data 20 febbraio 2020, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione nell'Isola di Procida degli autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori  appartenenti  a  persone   non   facenti   parte   della
popolazione stabilmente residente sull'Isola;
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Napoli n. 135832 del 12 maggio 2020;
  Viste le precedenti note inviate e, da ultimo, la nota di sollecito
n. 3244 del 30 aprile 2020, con le quali si richiedeva  alla  Regione
Campania, l'emissione del parere di competenza;
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere
della Regione Campania;
  Preso atto della situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha
determinato l'adozione  di  misure  urgenti,  atte  a  contenerne  la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi,  recanti
misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio  2020  e  successivi,  recanti  disposizioni  attuative  dei
decreti-legge citati;
  Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle  persone  fisiche,  disposti   a   seguito   della   situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere  modificati  in  relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali;

                              Decreta:

                               Art. 1

                               Divieti

  1. Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  fino  al  30
settembre 2020, sono vietati l'afflusso e la circolazione  nell'Isola
di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti
a persone non facenti parte della popolazione  stabilmente  residente
sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.
                               Art. 2

                               Deroghe

  1. Nel periodo di  cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti veicoli:
    a) autoveicoli, motoveicoli e  ciclomotori  con  targa  estera  e
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti  non
residenti nella  Regione  Campania,  sempre  che  siano  condotti  da
persone non residenti in alcun comune  della  Campania,  che  possono
sbarcare e circolare sull'isola solo  per  raggiungere  il  luogo  di
destinazione del soggiorno turistico. Essi dovranno rimanere in sosta
nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;
    b)  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori   appartenenti   ai
proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che,  pur
non essendo residenti, risultino iscritti nei  ruoli  comunali  della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani,  e  che  possono
sbarcare  e  circolare  sull'isola  per  raggiungere  il   luogo   di
destinazione. Per il libero transito sull'isola dovranno  munirsi  di
specifico abbonamento alle aree di sosta in  concessione  ed  esporre
apposito contrassegno;
    c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la  propria
residenza nel Comune di Procida;
    d)  autoambulanze,  veicoli  delle  forze  dell'ordine,   veicoli
tecnici delle aziende  erogatrici  di  pubblici  servizi  nell'isola,
carri funebri e veicoli al seguito,  e  autoveicoli  appartenenti  al
servizio ecologico della Citta' Metropolitana;
    e) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente  della
Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'  italiana  o
estera;
    f) veicoli  appartenenti  a  ditte  che  lavorano  sull'Isola  di
Procida, nonche'  autoveicoli  che  trasportano  artisti  e  relative
attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo  di  interesse
pubblico o anche in forma privata, previa  autorizzazione  rilasciata
di volta in volta dall'amministrazione comunale;
    g)  autovetture  trainanti  caravan  o  carrelli  tenda,  nonche'
autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per  tutto  il
periodo di divieto  di  cui  all'art.  1,  nel  punto  in  cui  hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
    h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di  massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5  t,  ad  eccezione  di
quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;
    i) veicoli adibiti al trasporto di cose di  massa  complessiva  a
pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal
lunedi' al venerdi';
    j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad
altre pubbliche amministrazioni, quale Regione, Citta' Metropolitana,
Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC,  della
ASL e veicoli elettrici.
                               Art. 3

                           Autorizzazioni

  1. Al Prefetto di Napoli  e'  concessa  la  facolta',  in  caso  di
appurata e  reale  necessita'  ed  urgenza,  di  concedere  ulteriori
autorizzazioni in deroga al  divieto  di  sbarco  e  di  circolazione
nell'Isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una  durata
non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola.  Qualora
le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di  tali  autorizzazioni
non si esaurissero in  questo  termine  temporale,  l'amministrazione
comunale, in presenza  di  fondati  e  comprovati  motivi  puo',  con
proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario,
un ulteriore periodo di circolazione.
                               Art. 4

                              Sanzioni

  1. Chiunque violi i divieti di cui al presente  decreto  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431
a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
                               Art. 5

                       Attuazione e vigilanza

  1. I  divieti  e  le  deroghe  di  cui  al  presente  decreto  sono
subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione  delle  persone
fisiche disposti a  livello  nazionale  e  regionale  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da  emanare
in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
  2. Il Prefetto di Napoli e' incaricato  della  esecuzione  e  della
sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti  stabiliti  con  il
presente decreto, per tutto il periodo considerato,  con  particolare
riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle  persone
fisiche disposti a  livello  nazionale  e  regionale  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
    Roma, 29 maggio 2020

                                              Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2913 

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