MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2020
Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020
sull'Isola di Procida. (20A03373)
(GU n.161 del 27-6-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Procida in
data 20 febbraio 2020, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione nell'Isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente sull'Isola;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli n. 135832 del 12 maggio 2020;
Viste le precedenti note inviate e, da ultimo, la nota di sollecito
n. 3244 del 30 aprile 2020, con le quali si richiedeva alla Regione
Campania, l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo
della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere
della Regione Campania;
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha
determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi, recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attuative dei
decreti-legge citati;
Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 30
settembre 2020, sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'Isola
di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti
a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente
sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.
Art. 2
Deroghe
1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i
seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non
residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da
persone non residenti in alcun comune della Campania, che possono
sbarcare e circolare sull'isola solo per raggiungere il luogo di
destinazione del soggiorno turistico. Essi dovranno rimanere in sosta
nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur
non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che possono
sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di
destinazione. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di
specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre
apposito contrassegno;
c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria
residenza nel Comune di Procida;
d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli
tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola,
carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al
servizio ecologico della Citta' Metropolitana;
e) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed
integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o
estera;
f) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'Isola di
Procida, nonche' autoveicoli che trasportano artisti e relative
attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse
pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata
di volta in volta dall'amministrazione comunale;
g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche'
autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il
periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ad eccezione di
quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;
i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal
lunedi' al venerdi';
j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad
altre pubbliche amministrazioni, quale Regione, Citta' Metropolitana,
Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della
ASL e veicoli elettrici.
Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di
appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione
nell'Isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata
non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora
le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni
non si esaurissero in questo termine temporale, l'amministrazione
comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi puo', con
proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario,
un ulteriore periodo di circolazione.
Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431
a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 5
Attuazione e vigilanza
1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono
subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone
fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da emanare
in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
2. Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della
sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il
presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare
riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone
fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Roma, 29 maggio 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 2913
Nessun commento:
Posta un commento