DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2020
Coordinamenti territoriali per l'ambiente dei parchi nazionali.
(21A00415)
(GU n.26 del 1-2-2021)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e in
particolare l'art. 8, comma 4, alla stregua del quale il Ministro
dell'ambiente, per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente si avvale, fra
l'altro, del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
alla tutela del patrimonio naturalistico, previa intesa con i
Ministri competenti;
Visto l'art. 21, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che affida al
Corpo forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazionale rinviando ad un
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e foreste, l'individuazione delle strutture e del
personale del Corpo forestale dello Stato da dislocare presso gli
enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, per
l'espletamento dei servizi di sorveglianza di cui al predetto art.
21;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in
particolare gli articoli 35, 36 e 37;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre
2002, n. 216, concernente i coordinamenti territoriali per l'ambiente
del Corpo forestale dello Stato e, in particolare l'art. 1, comma 1,
il quale dispone che «Presso ogni parco nazionale, costituito o
adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni ed integrazioni, i cui territori non ricadono nel
perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, e'
dislocato, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima, un
coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per
l'ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del
parco stesso»;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2012 che ha modificato ed integrato l'art. 1, comma 3, del
richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
luglio 2002;
Visto l'art. 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto
2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e, in
particolare, l'art. 7, comma 2, lettera i), ai sensi del quale la
sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza
nazionale e internazionale, nonche' delle altre aree protette secondo
le modalita' previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle
acque marine confinanti con le predette aree, e' affidata all'Arma
dei carabinieri, nonche' il successivo art. 8, recante
«Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza
dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato», nonche' l'art.
18, comma 6, del citato decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2016
di istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» e dell'ente
Parco nazionale «Isola di Pantelleria»;
Considerata la necessita' di procedere ad un aggiornamento dei
contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
luglio 2002 e del 14 maggio 2012 alla luce del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, anche al fine di recepire le consistenze
organiche dei reparti Carabinieri parco nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Riccardo Fraccaro, e'
stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Acquisito il formale assenso del Ministero della difesa con nota
del 14 luglio 2020;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Presso ogni parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cui territorio non ricade
esclusivamente nel perimetro di regioni a statuto speciale o province
autonome, e' dislocato, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima,
un reparto Carabinieri parco nazionale, comprensivo delle
articolazioni periferiche, dipendente dal Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con
circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso.
2. La dotazione organica dei reparti Carabinieri parco nazionale,
comprensiva delle articolazioni periferiche, e' quella di cui
all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il reparto Carabinieri parco nazionale di cui al comma 1, opera
con vincolo di dipendenza funzionale dall'Ente parco nazionale nel
rispetto dell'unitarieta' di struttura ed organizzazione gerarchica
del personale dell'Arma dei carabinieri, per il tramite del
comandante del reparto stesso. Le priorita' degli interventi tecnici
da attuare sono individuate sulla base di un Piano operativo
predisposto e sottoscritto dall'ente parco e dal comandante del
reparto Carabinieri parco nazionale.
4. Ad ogni reparto Carabinieri parco nazionale di cui al comma 1,
e' assegnato personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri la cui
specifica formazione sara' assicurata mediante corsi di
specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai reparti Carabinieri parco
nazionale di cui all'art. 1, comma 1, che insistono nei parchi
nazionali presenti in regioni a statuto ordinario.
2. Nei casi in cui i territori dei parchi nazionali ricadano, sia
pure parzialmente, nel perimetro di regioni a statuto speciale o
province autonome, si provvedera' a garantire la sorveglianza nei
citati territori tramite appositi provvedimenti sulla base
dell'intesa fra gli enti interessati, da perfezionarsi in conformita'
alle norme nazionali e regionali di volta in volta applicabili e,
comunque, previo parere della Conferenza unificata.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Rimangono a carico del bilancio di previsione del Ministero
della difesa gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al
personale dei reparti Carabinieri parco nazionale e articolazioni
dipendenti, nonche' all'armamento ed all'equipaggiamento.
2. Sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio degli
enti parco gli oneri:
a) per il trattamento economico di missione e lavoro
straordinario del personale del reparto Carabinieri parco nazionale
nonche' del personale delle articolazioni dipendenti;
b) per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale;
c) relativi al funzionamento, manutenzione e potenziamento dei
mezzi necessari per la sorveglianza, compresi i reparti a cavallo;
d) relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli
immobili adibiti a sede degli uffici del reparto Carabinieri parco
nazionale nonche' delle articolazioni dipendenti, posti all'interno
del perimetro del parco.
Nel caso in cui non sia possibile l'utilizzazione di immobili
collocati nel perimetro del parco, graveranno sui bilanci degli enti
parco gli oneri relativi alla manutenzione, ordinaria e
straordinaria, degli immobili situati all'esterno del territorio del
parco e destinati esclusivamente a sede degli uffici del reparto
Carabinieri parco nazionale e delle articolazioni dipendenti.
3. Gli enti parco dotano il personale dei relativi reparti
Carabinieri parco nazionale e delle articolazioni dipendenti di
attrezzature speciali per lo svolgimento dei rispettivi compiti
conformi alle tipologie adottate dall'Arma dei carabinieri.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
216 del 14 settembre 2002 e il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 26 ottobre 2012.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2020
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Fraccaro
Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Costa
Il Ministro della difesa
Guerini
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 73
Allegato A - Dotazioni organiche dei reparti Carabinieri parco
nazionale.
Parte di provvedimento in formato grafico
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