T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 21/06/2023) 03-10-2023, n. 14571
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6019 del 2016, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Direzione generale per il personale militare;Stato maggiore dell'Esercito italiano;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
nonché avverso e per l'annullamento dell'atto del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - 1^ Reparto - 2^ Divisione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, recante la comunicazione al ricorrente dell'annullamento, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. -OMISSIS- del 2015, del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP) per l'anno 2012, nella parte in cui ha statuito, in caso di idoneità del ricorrente, la decorrenza giuridica dal 10 dicembre 2012 (data della scadenza della ferma quadriennale) e la decorrenza amministrativa dalla data di assunzione in forza, anziché la decorrenza giuridica dal 10 dicembre 2012 e la decorrenza amministrativa dalla data del -OMISSIS- (data dell'illegittimo collocamento in congedo del ricorrente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il sig. -OMISSIS- agisce nel presente giudizio al fine di ottenere la corretta ricostruzione della carriera, a seguito della sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 2015, con la quale - in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti di cui alla causa iscritta al ruolo generale n. -OMISSIS- del 2014 - sono stati annullati l'atto di esclusione del ricorrente dal concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per il 2012 e il provvedimento di congedo illimitato adottato nei confronti del medesimo.
2. Secondo quanto risulta agli atti di causa, il caporal maggiore -OMISSIS- in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), ha presentato il 28 novembre 2012 domanda di partecipazione alla procedura selettiva indetta con circolare dell'8 novembre 2012 per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente (VSP) delle Forze armate, per il 2012.
In occasione dei controlli sul possesso dei requisiti da parte dei candidati, è tuttavia emerso che il 20 giugno 2013 era stato emesso, nei confronti del militare, un decreto penale di condanna.
È seguito il provvedimento della Direzione generale per il personale militare del 22 novembre 2013, mediante il quale il sig. -OMISSIS- è stato escluso dalla procedura concorsuale per non aver mantenuto il requisito, previsto dalla circolare di indizione della selezione, di non essere stato condannato per delitto non colposo.
Con decreto dell'11 dicembre 2013 è stata poi approvata la graduatoria di merito del concorso.
Con ricorso iscritto al R.G. n. -OMISSIS- del 2014, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di esclusione, la graduatoria di merito e la circolare più volte richiamata, rappresentando di aver proposto opposizione al decreto penale di condanna. Ha poi gravato con motivi aggiunti il Provv. del 13 gennaio 2014, recante la collocazione del militare in congedo illimitato.
Successivamente, il ricorrente ha reso noto che, in relazione ai reati ascrittigli, era stata emessa una sentenza di non doversi procedere per remissione della querela.
La causa R.G. n. -OMISSIS- del 2014 è stata quindi definita da questa Sezione con la sentenza n. -OMISSIS- del 2015, recante l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
È seguita l'adozione, da parte dell'Amministrazione, del Provv. in data -OMISSIS-, contestato in questa sede, mediante il quale, in esecuzione della sentenza di questo Tribunale:
(i) è stata disposta la riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale e, nelle more dell'attribuzione del punteggio, il sig. -OMISSIS- è stato dichiarato vincitore, non essendo stati coperti tutti i posti messi a bando per la mancanza di candidati idonei;
(ii) il militare è stato invitato a presentarsi presso l'Ente ultimo di appartenenza il 4 aprile 2016, ai fini della sottoposizione alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità permanente al servizio militare, stabilendo espressamente, per il caso di idoneità alla predetta visita, l'immissione dell'interessato nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, con il grado di primo caporal maggiore, con decorrenza giuridica 10 dicembre 2012 e decorrenza amministrativa dalla data di assunzione in forza.
3. Con la proposizione del ricorso, il sig. -OMISSIS- ha allegato che, al fine di dare corretta esecuzione alla sentenza di questo Tribunale, l'Amministrazione avrebbe dovuto disporre la retroattività dell'immissione in servizio permanente del militare alla data del 10 dicembre 2012 (data della scadenza della ferma quadriennale), quanto agli effetti giuridici, e alla data del -OMISSIS- (data dell'illegittimo collocamento in congedo del ricorrente), quanto agli effetti amministrativi.
Il provvedimento sarebbe, quindi, viziato per violazione o elusione del giudicato nella parte in cui, stabilendo la decorrenza degli effetti amministrativi soltanto dalla data di assunzione in forza, non avrebbe correttamente ripristinato la posizione del ricorrente, a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti di esclusione dalla procedura selettiva e di congedo.
La parte ha, inoltre, rappresentato che le spese giudiziali liquidate in sentenza non sono state corrisposte dall'Amministrazione.
4. Sulla base di tale prospettazione, il ricorrente ha domandato:
- in via principale, di riconoscere la retroattività dell'immissione in ruolo dal -OMISSIS- quanto agli effetti giuridici, e dal -OMISSIS-, quanto agli effetti amministrativi, con conseguente corresponsione in favore del ricorrente di tutte le mensilità stipendiali arretrate, oltre interessi legali e rivalutazione, e con annullamento del provvedimento del -OMISSIS-, nella parte in cui stabilisce la decorrenza amministrativa dell'immissione in servizio permanente dalla data di assunzione in forza, invece che dalla data del -OMISSIS-, nonché con il rimborso al ricorrente delle somme liquidate nella sentenza n. -OMISSIS- del 2015 a titolo di spese processuali;
- in via subordinata, di condannare le Amministrazioni resistenti, responsabili anche per colpa lieve a titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire il ricorrente di tutte le retribuzioni non percepite dalla data dell'illegittimo collocamento in congedo e a rimborsare alla parte le somme liquidate nella sentenza a titolo di spese giudiziali;
- in ulteriore subordine, a nominare un commissario ad acta, perché provveda in via sostitutiva.
5. Con la sentenza n.-OMISSIS- del 16 gennaio 2017, questa Sezione ha ritenuto che "nella specie, è evidente che il comando giurisdizionale, riveniente dalla sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Bis n. -OMISSIS- del 19.11.2015 non affronta la questione, su cui si incentra l'interesse sostanziale, azionato dal ricorrente con il presente giudizio, inteso ad ottenere la reintegrazione in servizio del ricorrente, quale volontario in servizio permanente, con la decorrenza amministrativa dalla data del -OMISSIS-del collocamento in congedo), in luogo della data del -OMISSIS- (di assunzione in forza), ferma restando la già riconosciuta decorrenza giuridica dalla data del -OMISSIS- (di scadenza della ferma quadriennale). Conseguentemente, quanto allo "effetto conformativo" della ottemperanda sentenza, non deriva, nel caso di specie, in sede di riedizione del potere amministrativo, alcun obbligo -tantomeno puntuale e vincolato- quanto alla ricostruzione della posizione del ricorrente, in tema di decorrenza amministrativa. Stabiliti, quindi, il contenuto e l'effetto della sentenza, risulta chiaro che non sussiste la supposta elusione o violazione del giudicato e che le questioni dedotte dal ricorrente con il presente giudizio attengono, piuttosto, a profili di illegittimità del provvedimento impugnato".
Sulla base di tali considerazioni, si è concluso nel senso che "la domanda di nullità degli atti impugnati deve essere respinta e che la presente azione debba essere convertita in domanda di annullamento con mutamento del rito, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a, sussistendone i presupposti (conf.: Cons. Stato, Ad. Plen. 15.1.2013 n. 2), per l'esame nel merito, con il rito ordinario".
6. Con successiva ordinanza n. -OMISSIS- del 23 gennaio 2023, questa Sezione ha disposto il deposito, da parte dell'Amministrazione, "di una documentata relazione sui fatti di causa al fine di ottenere precisazioni specifiche e puntuali con particolare riguardo alle censure svolte dalla parte ricorrente con i motivi di gravame", nonché "di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio".
7. L'incombente è stato adempiuto dall'Amministrazione, mediante il deposito di una relazione, corredata di documenti, nella quale è stato - tra l'altro - precisato in punto di fatto che il provvedimento di collocamento in congedo è stato notificato al ricorrente il -OMISSIS-, e non invece il -OMISSIS-, come affermato dal sig. -OMISSIS-, che individua quest'ultima data ai fini della richiesta decorrenza amministrativa dell'immissione in servizio permanente.
8. Il ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ha controdedotto a quanto sostenuto dall'Amministrazione nella propria relazione in ordine alla fissazione della decorrenza amministrativa dell'immissione in servizio permanente dalla data di assunzione in forza, invece che dalla data di illegittimo collocamento in congedo del militare.
9. L'Avvocatura generale dello Stato si è successivamente costituita in giudizio per il Ministero della difesa e ha depositato una memoria, corredata di documenti.
10. All'udienza pubblica fissata la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
11. Il Collegio prende atto preliminarmente della qualificazione della domanda avente ad oggetto la ricostruzione della carriera del ricorrente nei termini stabiliti dalla sentenza n.-OMISSIS- del 2017.
12. Ciò posto, è fondata la domanda di annullamento del provvedimento del -OMISSIS-, nella sola parte in cui dispone in merito alla decorrenza amministrativa dell'immissione del militare in servizio permanente.
13. Al riguardo, deve tenersi presente che, come più volte ricordato dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, "il dipendente pubblico che sia stato illegittimamente allontanato dal servizio ha diritto all'integrale ricostruzione della carriera, sia economica che funzionale, comprendendo tale diritto anche quello a ricevere la remunerazione relativa al periodo di tempo in cui il servizio non è stato prestato; tale principio, tuttavia, trova integrale applicazione solo quando l'allontanamento dal servizio sia stato tempestivamente impugnato e riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale, poiché una simile pronuncia, da una parte è ricognitiva della imputabilità alla Amministrazione della causa che ha impedito al dipendente di prestare l'attività lavorativa, d'altro canto è idonea a ricostituire ex tunc il rapporto di servizio" (TAR Lazio, Sez. I Bis, 4 agosto 2022, n. 11031).
In questa prospettiva, si è sottolineato che, in base all'orientamento consolidato della giurisprudenza, deve essere distinta l'ipotesi in cui il giudice amministrativo abbia accertato l'illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, da quella in cui sia stata acclarata l'illegittimità della mancata costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Solo nella prima ipotesi, infatti, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel riconoscere la retroattività degli effetti economici a favore del pubblico dipendente, con connessa insorgenza del diritto dello stesso a percepire tutti gli emolumenti rientranti nella normale retribuzione (così ancora TAR Lazio n. 11031 del 2022, cit.). In particolare, si è chiarito che "la restitutio in integrum consegue al riconoscimento dell'illegittima sospensione o interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, mentre al contrario non spetta laddove venga all'evidenza l'annullamento del diniego della nomina al posto al quale l'interessato aspirava (v. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2017, n. 1419; id. 31 marzo 2017, n. 1497; 14 aprile 2015, n. 1867)" (Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2022, n. 5427).
14. Ciò posto, il punto centrale della controversia attiene alla qualificazione del passaggio dalla posizione di militare in ferma prefissata a quella di militare in servizio permanente come continuazione di un rapporto di lavoro già in essere ovvero, al contrario, instaurazione di uno nuovo e diverso.
Al riguardo, è stato evidenziato che "Avuto riguardo ai requisiti soggettivi necessari per accedere al servizio permanente la giurisprudenza, dopo un'iniziale oscillazione, si è definitivamente attestata nel senso di distinguere chiaramente tra "reclutamento" e "immissione nel ruolo" del servizio permanente, essendo il primo rivolto all'esterno, laddove l'altro rappresenta più semplicemente una modalità di progressione in carriera, seppur connotata da stabilizzazione del rapporto di lavoro. In particolare, come la Sezione ha già avuto modo di ricordare (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 giugno 2022, n. 5367), il candidato in ferma volontaria ha già lo status di militare arruolato, è un soggetto sul quale l'amministrazione ha investito in termini di formazione ed addestramento e soggiace alla giurisdizione militare. L'immissione in servizio permanente in sostanza è successiva al reclutamento volontario in ferma prefissata e, seppure presupponga una sorta di selezione, è riservata a coloro che, già reclutati, si collochino utilmente nella graduatoria di merito in quanto in possesso dei requisiti indicati dal bando, ovviamente nei limiti delle necessità organiche dell'amministrazione" (Cons. Stato, n. 5427 del 2022, cit.).
Il rapporto di lavoro a tempo determinato quale volontario in ferma prefissata si sviluppa quindi potenzialmente, senza soluzione di continuità, in rapporto di impiego in servizio permanente, e dall'unitarietà di tale sviluppo del rapporto deriva che ogni atto illegittimamente sospensivo o interruttivo dello stesso implica il diritto alla restitutio in integrum (Cons. Stato, Sez. II, 5 giugno 2023, n. 5451; Id., n. 5427 del 2022, cit.).
15. Nel caso oggetto della presente controversia, il ricorrente è stato escluso dalla procedura finalizzata all'immissione in servizio permanente e collocato in congedo illimitato mediante provvedimenti riconosciuti illegittimi in sede giurisdizionale e conseguentemente annullati, in assenza dei quali il rapporto a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione della difesa sarebbe proseguito mediante la stabilizzazione nei ruoli dei militari in servizio permanente.
La visione unitaria di tutti i passaggi impone, conseguentemente, di rimuovere qualsivoglia iato nella ricostruzione della carriera del militare, il quale ha potuto accedere alla immissione nel ruolo permanente proprio in quanto già prestava servizio presso l'Amministrazione.
16. Alla luce di quanto esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, nella parte in cui stabilisce che la decorrenza amministrativa dell'immissione in servizio permanente del sig. -OMISSIS- avvenga con una interruzione della continuità del rapporto in essere.
Per l'effetto, il Ministero della difesa è tenuto a corrispondere al sig. -OMISSIS- le retribuzioni non versate in relazione al periodo successivo all'illegittimo provvedimento di congedo, sottraendo comunque dalle somme dovute a tale titolo quanto il ricorrente risulti avere percepito a qualsiasi titolo, per prestazioni o attività svolta nel periodo durante il quale il rapporto è stato interrotto (TAR Lazio, Sez. I Bis, 4 agosto 2022, n. 11031; Id., 25 luglio 2022, n. 10586).
Sulle somme dovute al ricorrente spettano, inoltre, in applicazione dell'articolo 429 cod. proc. civ., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione degli emolumenti dovuti e fino al soddisfo, con la necessaria precisazione che, trattandosi di credito maturato dopo il 31 dicembre 1994, è applicabile il combinato disposto dell'articolo 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 ("Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda (...) L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito"), e dell'articolo 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ("(...) L'articolo 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza (...)").
Gli importi devono essere quindi "(...) maggiorati dalla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, per il divieto di cumulo stabilito dall'art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile a tutte le categorie di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per cui ricorrono le ragioni di contenimento della spesa pubblica a base della norma testé richiamata, secondo la ratio decidendi prospettata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 459/2000 (ex aliis, Cass., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624; C.d.S., sez. III, 22 maggio 2019, n. 3327)" (Cons. Stato, Sez. II, 22 marzo 2021, n. 2463).
17. Rileva, inoltre, il Collegio che il ricorrente ha formulato anche una domanda volta a ottenere la corresponsione delle somme liquidate nella sentenza n. -OMISSIS- del 2015 a titolo di spese processuali e ha reiterato tale richiesta pure nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.
Deve, pertanto, ordinarsi all'Amministrazione di provvedere al pagamento delle predette somme, ove non ancora versate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
18. Alla luce di quanto precede, vanno dichiarate improcedibili, in quanto prive di interesse per la parte, le ulteriori domande proposte dal ricorrente.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto:
- annulla il provvedimento del -OMISSIS-, nella parte in cui stabilisce che la decorrenza amministrativa dell'immissione in servizio permanente del sig. -OMISSIS- avvenga con una interruzione della continuità del rapporto in essere;
- per l'effetto, condanna il Ministero della difesa a corrispondere, in favore del ricorrente, le somme dovute a titolo di retribuzioni non percepite, calcolate secondo quanto indicato in motivazione e incrementate della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- ordina alla medesima Amministrazione di corrispondere al ricorrente le somme liquidate nella sentenza n. -OMISSIS- del 2015 a titolo di spese processuali, ove non ancora versate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- dichiara improcedibili le ulteriori domande.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 2.075,00 (duemilasettantacinque/00), oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
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