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sabato 7 ottobre 2023

TRGA 2023-“ Il -OMISSIS- ha dimostrato scarsissima motivazione al lavoro e capacità di raccogliere nuove sfide professionali. R. non accettabile il comportamento tenuto di diniego ad assumere l'incarico e la richiesta esplicita di fare rientro in madre patria in un momento particolarmente delicato, quale quello del passaggio delle consegne e assunzione di responsabilità, soprattutto in Teatro operativo. Il suo comportamento ha messo in crisi una intera organizzazione creando persino imbarazzo nei confronti dell'unità uscente, che ha dedicato al -OMISSIS- notevoli energie in fase di passaggio delle consegne. Si è dimostrato assolutamente inaffidabile. R. non abbia assolutamente assimilato quali siano i doveri derivanti dal passaggio di status che lo pongono attualmente nella posizione di -OMISSIS- dell'Esercito Italiano. Lo esorto vivamente a prendere coscienza dei propri doveri e del proprio status militare, ad essere motivato e grintoso per affrontare al meglio le sfide di un percorso professionale stimolante e ricco di opportunità di crescita professionale che ad oggi ha dimostrato di non aver saputo cogliere".”

 

TRGA 2023-“ Il -OMISSIS- ha dimostrato scarsissima motivazione al lavoro e capacità di raccogliere nuove sfide professionali. R. non accettabile il comportamento tenuto di diniego ad assumere l'incarico e la richiesta esplicita di fare rientro in madre patria in un momento particolarmente delicato, quale quello del passaggio delle consegne e assunzione di responsabilità, soprattutto in Teatro operativo. Il suo comportamento ha messo in crisi una intera organizzazione creando persino imbarazzo nei confronti dell'unità uscente, che ha dedicato al -OMISSIS- notevoli energie in fase di passaggio delle consegne. Si è dimostrato assolutamente inaffidabile. R. non abbia assolutamente assimilato quali siano i doveri derivanti dal passaggio di status che lo pongono attualmente nella posizione di -OMISSIS- dell'Esercito Italiano. Lo esorto vivamente a prendere coscienza dei propri doveri e del proprio status militare, ad essere motivato e grintoso per affrontare al meglio le sfide di un percorso professionale stimolante e ricco di opportunità di crescita professionale che ad oggi ha dimostrato di non aver saputo cogliere".”


T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., (ud. 27/09/2023) 02-10-2023, n. 288 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 

Sezione Autonoma di Bolzano 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 83 -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege negli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, 9; 

per l'annullamento 

del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, della DPGM, OMISSIS, adottato dal Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare, OMISSIS Documentazione Esercito, notificato in data -OMISSIS- M (doc. 1), con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico (doc. 2) presentato in data -OMISSIS- dal ricorrente avverso il rapporto informativo -OMISSIS- (doc. 3) relativo al periodo -OMISSIS-; 

nonché di ogni altro atto presupposto, - incluso il rapporto informativo -OMISSIS- relativo al periodo -OMISSIS-, collegato e conseguenziale a quello impugnato; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori, come riportato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Oggetto del gravame è il decreto del -OMISSIS-, con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare presso il Ministero della Difesa ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dall'odierno ricorrente contro il rapporto informativo -OMISSIS- che lo riguarda, relativo al periodo -OMISSIS-, e il rapporto informativo stesso (docc. 1, 2 e 3 del ricorrente). 

2. Il ricorrente, arruolato nell'Esercito Italiano dal -OMISSIS-, dove ha sempre svolto l'incarico di -OMISSIS-, -OMISSIS-, impiegato come -OMISSIS-, -OMISSIS-, "-OMISSIS-", ha partecipato a diverse missioni all'estero (doc. 4 del ricorrente). 

3. Nel corso della carriera ha conseguito sempre valutazioni positive, anche eccellenti, e diverse onorificenze. 

4. Contesta ora l'unico giudizio negativo che lo ha colpito, relativo al pur brevissimo periodo della sua missione in -OMISSIS-, giudizio la cui ampia motivazione è riportata nella parte IV del contestato rapporto informativo, redatto dal solo primo revisore, attesa l'astensione del compilatore, il quale riteneva di non avere elementi di valutazione, a causa della brevità del servizio. Detta motivazione è stata poi ribadita e ampliata nella memoria redatta dal primo revisore ai fini della decisione sul ricorso interno presentato dal militare (docc. 3 e 5 dell'Amministrazione). 

Scriveva il primo revisore nel rapporto informativo dedotto in lite: 

"Il -OMISSIS- è un -OMISSIS- identificato dal Comando dell'unità di appartenenza per prestare servizio presso il -OMISSIS- in -OMISSIS- per assolvere lo specifico incarico di -OMISSIS-. 

All'atto dell'assunzione dell'incarico lo stesso, preoccupato delle responsabilità amministrative afferenti al predetto, sebbene a lui già note perché comunicategli con congruo anticipo in patria, con svolgimento di specifico periodo di affiancamento e garanzie di supporto trasversale da parte di tutti i membri della -OMISSIS- e dello scrivente stesso, con scarso senso di responsabilità e del dovere, palesava il proprio disagio e diniego allo svolgimento dell'incarico, creando un disservizio funzionale all'unità tutta che, conseguentemente, ha dovuto sopperire alla sua inefficienza, in emergenza, ricorrendo ad altre risorse umane, sottraendole ad altri settori, altrettanto rilevanti. R., pertanto, il suo comportamento non professionale, eticamente scorretto ed egoistico. 

Il -OMISSIS- ha dimostrato scarsissima motivazione al lavoro e capacità di raccogliere nuove sfide professionali. R. non accettabile il comportamento tenuto di diniego ad assumere l'incarico e la richiesta esplicita di fare rientro in madre patria in un momento particolarmente delicato, quale quello del passaggio delle consegne e assunzione di responsabilità, soprattutto in Teatro operativo. Il suo comportamento ha messo in crisi una intera organizzazione creando persino imbarazzo nei confronti dell'unità uscente, che ha dedicato al -OMISSIS- notevoli energie in fase di passaggio delle consegne. Si è dimostrato assolutamente inaffidabile. R. non abbia assolutamente assimilato quali siano i doveri derivanti dal passaggio di status che lo pongono attualmente nella posizione di -OMISSIS- dell'Esercito Italiano. Lo esorto vivamente a prendere coscienza dei propri doveri e del proprio status militare, ad essere motivato e grintoso per affrontare al meglio le sfide di un percorso professionale stimolante e ricco di opportunità di crescita professionale che ad oggi ha dimostrato di non aver saputo cogliere". 

5. Nel rigettare il ricorso gerarchico, proposto dal militare con analoghe censure a quelle articolate nel gravame all'esame del Collegio, il Contrammiraglio (CP) firmatario del relativo decreto, ha ritenuto (i) inconsistente, alla luce della costante giurisprudenza, qualsiasi raffronto con i precedenti documenti caratteristici, spiegando la repentina flessione del giudizio con l'altrettanto repentina decisione del militare di non voler assumere l'incarico per il quale era stato inviato in missione nel -OMISSIS-; (ii) corretta la redazione del documento, in conformità alla normativa vigente (indicata nell'"I.D.C. ed. 2008, cap 1, para 3., sottopara. A., punto 3," e nella "circ. M D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 208, para.7, sottopara. b., punto 3"), che prescrive la compilazione del rapporto informativo per la valutazione dei militari impiegati in operazioni nazionali e internazionali, anche qualora la durata del periodo valutativo sia inferiore ai sessanta giorni; (iii) corretta la valutazione del ricorrente per l'incarico tabellare a lui attribuito, "incarico che solo a causa del suo esplicito rifiuto ad espletarlo non è stato portato a termine". 

5.1. Precisa a quest'ultimo riguardo il decreto di rigetto del ricorso gerarchico: "In particolare, questi (il militare valutato, odierno ricorrente - n.d.r) ha dapprima dato la propria disponibilità alla partecipazione all'operazione in -OMISSIS-, con l'incarico di consegnatario, ma soltanto dopo la partenza, quando era ormai giunto in teatro operativo per svolgere concretamente l'incarico per il quale era stato designato e a lui già noto in madrepatria, ha espresso il rifiuto di svolgere l'incarico stesso chiedendo di essere rimpatriato. La tempistica con la quale il valutando si è espresso, dapprima accettando e poi rifiutando un incarico a lui noto prima della partenza, in un delicato momento di passaggio di consegne fra il contingente uscente e quello italiano che vi subentrava, ha inevitabilmente causato difficoltà e creato disservizi in un contesto peculiare quale può essere quello di una missione internazionale". 

6. A premessa dei motivi di gravame, il ricorrente, nel ripercorrere la vicenda alla base del giudizio negativo riportato, rileva come già in patria, appena conosciuto l'incarico che gli sarebbe stato attribuito nel contesto della missione in -OMISSIS-, avesse espresso al proprio -OMISSIS- le sue "perplessità" in merito, considerato che non aveva mai svolto in precedenza compiti di natura -OMISSIS-. Sarebbe, però, partito comunque alla volta del -OMISSIS-, sulla spinta del dovere di obbedienza, "confidando di poter ricevere in tempo utile la necessaria formazione per svolgere detto incarico". Giunto in -OMISSIS-, si sarebbe reso immediatamente conto di dover "gestire un patrimonio di -OMISSIS- senza" avere "la minima preparazione in materia di -OMISSIS- avendo svolto sino a quel momento soltanto mansioni da -OMISSIS-". La richiesta di essere esonerato dall'incarico sarebbe stata determinata dal "timore anche di arrecare notevoli danni all'intera missione". Aggiunge il ricorrente che avrebbe richiesto "di poter essere impiegato in altro incarico compatibile alla sua preparazione ed esperienza professionale", essendo venuto a conoscenza del fatto che "fra il personale inviato in missione mancava il personale da impiegare nel -OMISSIS- né vi era qualcuno in grado, come il ricorrente, di formare i -OMISSIS- di -OMISSIS-". Fu, però, "rispedito" in patria, mentre si richiedeva, al contempo, dall'Italia un'"altra unità in possesso dei titoli per condurre il -OMISSIS-ovvero per formare i -OMISSIS-, titoli di cui il ricorrente era in possesso". 

7. Contro il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e il rapporto informativo oggetto del medesimo, il ricorrente sviluppa tre ordini di doglianze. 

7.1. La prima prospetta (i) la violazione di legge sul rilievo che il rapporto informativo sarebbe stato redatto in assenza dei presupposti, non essendovi nemmeno un servizio da valutare perché mai assunto, e (ii) l'eccesso di potere, perché il giudizio espresso si fonderebbe sul fatto travisato per cui il ricorrente avrebbe dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico assegnatogli per poi cambiare repentinamente idea, una volta giunto in -OMISSIS-. 

7.2. La seconda censura si appunta sulla redazione del rapporto informativo che il ricorrente ritiene non conforme alle vigenti disposizioni, attesa la mancanza del giudizio del secondo revisore, la cui assenza non avrebbe permesso l'individuazione delle incongruenze di giudizio. 

7.3. Il terzo mezzo riguarda la lamentata assenza di motivazione in ordine al rilevato repentino calo di rendimento a fronte di un pregresso di carriera connotato da valutazioni costantemente apicali e da numerosi riconoscimenti per i servizi resi come anche dalla successiva valutazione ottima rispettivamente eccellente ottenuta nei due rapporti informativi -OMISSIS- e dall'elogio conseguito nel medesimo anno (docc. 3, 4 e 2 di parte ricorrente, depositati l'8.7.2023). 

8. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resiste alle censure avversarie affermando (i) la piana sussistenza del presupposto per la redazione del rapporto informativo, considerato che il rifiuto di sottoscrivere il verbale di passaggio delle consegne, ossia di assumere concretamente le mansioni, non inciderebbe sull'attribuzione dell'incarico tabellare in teatro operativo, oggetto di valutazione; (ii) l'autonomia del giudizio da parte dei superiori che concorrono al rapporto informativo, sicché l'astensione, sempre facoltativa, dell'uno non condiziona il giudizio dell'altro; (iii) la congruità e la compiutezza della motivazione a corredo della valutazione negativa, osservato che, secondo granitica giurisprudenza (ampiamente richiamata), nemmeno si configura il raffronto con le schede di valutazione pregresse, atteso che ogni valutazione, in quanto riferita a un periodo ben determinato, dev'essere considerata del tutto autonoma, poiché assume a oggetto esclusivamente la qualità del servizio prestato e le doti professionali e personali rivelate dal valutando nello specifico arco temporale preso in considerazione; nel caso di specie, nella valutazione negativa espressa dal rapporto informativo, confermata dal decreto di rigetto del ricorso gerarchico, entrambi espressione di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile ab externo per i soli vizi di manifesta illogicità, di carenza d'istruttoria e di motivazione, di abnormità o di travisamento, non sarebbero rilevabili vizi simili. 

Sulla scorta degli argomenti succintamente richiamati, l'Amministrazione resistente conclude per il rigetto del gravame, che predica infondato. 

9. Replica il ricorrente, a confutazione del dato fondamentale su cui si basa il giudizio negativo, ossia il repentino mutamento d'idea in ordine alla (non) accettazione dell'incarico nella missione internazionale, insistendo sul fatto di aver manifestato sin da subito serie "perplessità" riguardo all'incarico che lo attendeva in -OMISSIS-, vista la sua diversa formazione, del tutto estranea alle nuove mansioni. Il rifiuto a svolgere l'incarico non sarebbe stato, dunque, affatto repentino né inatteso, come si vorrebbe far credere nel rapporto informativo e nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico contro di esso proposto, ma sarebbe stata la logica conseguenza delle "difficoltà" già da subito preannunciate, a fronte delle quali del tutto imprudente sarebbe stata la decisione del superiore di assegnargli un incarico estraneo alla sua formazione professionale. Non sarebbe giustificata, pertanto, rispetto alle valutazioni precedenti - tutte ampiamente positive - quella repentina flessione dei punteggi, spiegata con l'improvviso rifiuto, che improvviso non fu, di accettare l'incarico in teatro operativo. 

Il ricorrente richiama, infine, un passo della sentenza n. 136/2023 di questo TRGA, nella quale si afferma che i militari non possono essere impiegati indifferentemente per l'uno o l'altro incarico e adibiti a mansioni per le quali non sono stati formati, traendovi il corollario che l'Amministrazione militare concepirebbe "l'incarico posseduto" come '"status immodificabile", perché spostamenti insensibili alla formazione e alla professionalità acquisite si tradurrebbero in un'evidente criticità funzionale con spreco di risorse umane e finanziarie; ciò a dimostrazione dell'improvvida scelta del superiore di adibire il ricorrente a mansioni per le quali non possedeva la necessaria formazione e a giustificazione del proprio "responsabile" rifiuto di accettare l'incarico assegnatogli, specularmente dell'illogicità e del travisamento che inficerebbe la contestata valutazione negativa. 

10. All'udienza del 27.9.2023 la causa è stata trattenuta per essere decisa. 

11. Il ricorso è infondato. 

12. Con il primo motivo, sotto la rubrica "Violazione e falsa applicazione di legge art. 692 D.P.R. n. 90 del 2010; eccesso di potere per difetto di presupposto - difetto di istruttoria - sviamento - illogicità manifesta - violazione del principio del buon andamento dell'attività della pa art. 97 cost.; violazione e falsa applicazione circolare prot. m d gmil v ss (...) del 23.12.2008", il ricorrente assume che il rapporto informativo non avrebbe potuto nemmeno essere redatto, sia perché, in assenza del passaggio delle consegne, non v'era alcun servizio da valutare, sia perché nel periodo considerato dal rapporto, egli svolgeva mansioni di -OMISSIS- in attesa di essere rimpatriato, sicché la sua valutazione sarebbe stata, semmai, di competenza del diverso superiore di quest'ultimo reparto; il primo revisore, infine, si sarebbe dovuto astenere, al pari del compilatore, dal redigere il rapporto informativo, non disponendo di elementi utili per formulare un giudizio; dirimente, quanto alla manifesta illogicità degli atti impugnati, sarebbe il rilievo secondo il quale il ricorrente avrebbe manifestato sin da subito le sue "difficoltà"; non vi sarebbe stato, pertanto, da parte sua, quel repentino mutamento d'idea riguardo all'incarico, imputatogli dal superiore; inutile a sopperire alle difficoltà generate da un incarico del tutto estraneo alla sua formazione sarebbe stato l'affiancamento offertogli e imprudente, piuttosto, sarebbe da considerare la scelta del superiore di attribuirgli compiti per i quali non era preparato. 

La censura è priva di pregnanza. 

12.1. L'articolo 692 del D.P.R. n. 90 del 2010 (ripreso dalle Istruzioni sui documenti caratteristici ed. 2008 capitolo I, paragrafo 3 - doc. 4 dell'Amministrazione) prevede che il rapporto informativo, stilato di regola per periodi inferiori a 180 giorni e superiori a 60 giorni, deve essere redatto altresì quando si tratti di valutare "servizi prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con direttive che fissino modalità e termini". 

12.1.1. Valga premettere che è pacifico tra le parti, e non è oggetto di contestazione, il fatto che il servizio affidato al ricorrente in teatro operativo rientri nella richiamata fattispecie di cui all'art. 692, comma 1, lett. b., n. 3, D.P.R. n. 90 del 2010. 

12.1.2. Si duole, invece, il ricorrente per la prospettata assenza dei presupposti del rapporto informativo, posto che il rifiuto di firmare il verbale di passaggio delle consegne con l'incaricato uscente avrebbe, a suo avviso, determinato l'inesistenza stessa del servizio da valutare. 

12.1.3. Ebbene, a tale riguardo è da condividere quanto si afferma nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico, laddove si evidenzia che "il ricorrente è stato correttamente valutato per l'incarico tabellare a lui attribuito, incarico che solo a causa del suo esplicito rifiuto di espletarlo non è stato portato a termine". In altri termini, ritiene il Collegio, che il rifiuto del ricorrente di assumere l'incarico tabellare assegnatogli in teatro operativo, non incida in alcun modo sull'insorgenza dell'incarico da valutare, sicché non può che concludersi che il rapporto informativo in esame sia stato correttamente e legittimamente redatto con riguardo a un servizio attribuito. Il rifiuto di assumere l'incarico assegnato, in altri termini, non esclude affatto l'incarico stesso, trattandosi piuttosto di una modalità, per quanto estrema, della sua esecuzione, in quanto tale valutabile. 

Del resto, se si volesse seguire la tesi del ricorrente secondo la quale sarebbe sufficiente declinare lo svolgimento di un servizio per sottrarsi alla relativa valutazione, si giungerebbe all'aberrante approdo per cui sarebbe esente da giudizio proprio il contegno più pernicioso per il funzionamento delle Forze Armate, ossia il rifiuto di espletare gli incarichi assegnati. 

12.1.4. In quest'ottica perde del tutto di rilievo il fatto che, nel pur breve periodo considerato dal rapporto informativo, il ricorrente avesse "collaborato con gli addetti all'-OMISSIS-per svolgere mansioni relative al suo incarico di -OMISSIS-", in attesa del rimpatrio disposto in seguito al suo rifiuto di assumere l'incarico assegnatogli. Non risulta, infatti, che dette mansioni gli siano state attribuite in sostituzione dell'incarico rifiutato. Non è, dunque, pertinente l'assunto per cui la redazione del rapporto informativo per il periodo preso in considerazione sarebbe spettata, semmai, al diverso superiore competente per l'-OMISSIS-. 

L'argomento, dunque, è nel suo complesso infondato. 

12.2. Non coglie nel segno nemmeno l'assunto secondo il quale la medesima assenza di elementi utili da valutare, che aveva indotto il compilatore ad astenersi dallo stilare il rapporto informativo, avrebbe dovuto determinare anche il primo revisore verso l'astensione. 

12.2.1. Osserva il Collegio, quanto a un presunto obbligo di astensione in capo al primo revisore in conseguenza dell'astensione dichiarata dal compilatore, che ai sensi della normativa di riferimento (Istruzioni sui documenti caratteristici ed. 2008 capitolo III, paragrafo 5, lettera a) - doc. 4 dell'Amministrazione), l'istituto dell'astensione è una mera facoltà attribuita al superiore competente alla compilazione o alla revisione dei documenti caratteristici, qualora, secondo il proprio personale apprezzamento, rilevi l'impossibilità di esprimere un giudizio obiettivo o non disponga di sufficienti elementi di valutazione. 

La disposizione richiamata prosegue precisando che "c. il superiore astenuto rimane inserito nella linea delle autorità competenti alla valutazione" e aggiunge che "d. qualora il superiore che si astiene sia (come nel caso che ne occupa - n.d.r.) il compilatore, l'autorità subentrante dovrà formulare la sua valutazione seguendo le stesse modalità di espressione dei giudizi previste per il compilatore." 

12.2.2. Il brano normativo riportato rende evidente che a fronte dell'astensione del compilatore per l'assenza, a suo personale avviso, di elementi utili alla valutazione, non vi è affatto l'obbligo di astensione anche del revisore, che, anzi, ove ritenga di disporre di elementi sufficienti, provvederà a compilare il rapporto informativo "seguendo le stesse modalità di espressione dei giudizi previste per il compilatore". 

L'astensione del compilatore, in altri termini, non si configura - diversamente da quanto pare suggerire il ricorrente - come obbligatoria e vincolante per il resto della catena gerarchica ed è espressione della piena autonomia di giudizio riservata a ciascuna delle autorità che intervengono nel processo valutativo senza subire condizionamento alcuno da parte delle altre figure che concorrono nella redazione del rapporto informativo. 

12.2.3. Né può farsi discendere dall'astensione del compilatore l'assenza, anche in capo al primo revisore, di elementi utili alla valutazione del militare, elementi dei quali, invece, il redattore del rapporto informativo ha ritenuto, secondo il proprio apprezzamento, di disporre. La valutazione del primo revisore scaturisce, nel caso specifico, dalla conoscenza personale diretta del ricorrente e del suo "modus operandi" nel contesto della vicenda attinente alla sua fallita (nel senso di accettata, in un primo momento, e poi rifiutata) missione nel -OMISSIS-. 

12.2.4. Dall'astensione del compilatore, in definitiva, non può trarsi alcun elemento che deponga per la necessaria astensione del primo revisore, che, pertanto, del tutto legittimamente, sotto il profilo analizzato, ha esercitato il proprio potere di valutazione, redigendo il contestato rapporto. 

12.3. Per quanto attiene, infine, alla prospettata manifesta illogicità degli atti impugnati, o, più correttamente, al travisamento del fatto a base del giudizio negativo, non convince l'asserzione del ricorrente che contesta, in buona sostanza, l'intempestività del proprio rifiuto ad assumere l'incarico assegnatogli in teatro operativo, imputatagli, a sua avviso ingiustamente, dal valutatore. Egli insiste, per converso, sull'ampio preavviso - ben prima della partenza per il -OMISSIS- - circa le "difficoltà" che avrebbe potuto incontrare rispetto a delle mansioni di natura -OMISSIS-, del tutto eccentriche alla sua formazione, con la conseguenza che gli intoppi riverberatisi sull'organizzazione della missione sarebbero da attribuire, più che altro, all'imprudente scelta di assegnargli quel servizio, alla quale avrebbe posto rimedio, evitando maggiori danni, proprio il suo "responsabile" rifiuto di assumere delle mansioni per cui non possedeva la necessaria formazione, a conseguire la quale non era certo idoneo l'affiancamento offertogli. 

12.3.1. Occorre rimarcare, in apertura, che il potere valutativo in questione è frutto di quell'ampia discrezionalità che soffre il sindacato giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità, dell'abnormità, della carenza istruttoria o di motivazione, oppure del travisamento, vizi tutti non rilevabili nel caso all'esame. 

12.3.2. Come evidenziato nel giudizio espresso nella parte IV del rapporto informativo riportato in precedenza, ribadito nel giudizio complessivo finale del foglio di comunicazione e confermato nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico, la motivazione della valutazione fortemente negativa che ha colpito il ricorrente è tutt'altro che carente, illogica, abnorme o travisata. 

12.3.3. Tale motivazione, già esaustiva, è ulteriormente illustrata e dettagliata nella memoria del superiore gerarchico, redatta per la definizione del ricorso interno proposto dal medesimo ricorrente. 

12.3.4. A fare pendere il giudizio verso una valutazione marcatamente negativa è stato, riassuntivamente, riprendendo quanto scritto nel rapporto informativo, l'improvviso e intempestivo rifiuto del ricorrente di assumere l'incarico assegnatogli, una volta giunto, dopo aver dato la propria disponibilità alla missione internazionale, sul teatro operativo. Gli si imputa in sostanza, a seguito di quell'episodio e con riferimento a esso, scarsa professionalità e poco senso di responsabilità e del dovere, di essersi dimostrato privo di motivazione, inaffidabile e non portato all'assunzione di incarichi di responsabilità, di non essere riuscito ad amalgamarsi nel gruppo, di non aver saputo valorizzare il proprio collaboratore posto alle sue dirette dipendenze e "di aver tradito la fiducia e le aspettative dei superiori che lo avevano individuato per un prestigioso incarico, per il quale, in un momento particolarmente delicato quale quello dell'assunzione di responsabilità in un teatro operativo estero, dopo un adeguato periodo di affiancamento con i colleghi uscenti, ha espresso il proprio diniego ad assumerlo", chiedendo di rientrare in patria e "creando un disservizio funzionale all'unità tutta" (cfr. doc. 3 dell'Amministrazione). 

12.3.5. Nella memoria redatta dal superiore ai fini del ricorso gerarchico si apprendono, più in dettaglio, alcune sfaccettature sui fatti verificatisi, volte specificamente a sottrarre alle censure formulate con il ricorso interno la propria base fattuale. 

Emerge il particolare che "… la designazione degli incarichi è stata comunicata a tutto il personale in approntamento (titolari e riserve) con congruo anticipo in occasione di una conferenza informativa plenaria tenuta dallo scrivente. Tutto il personale in approntamento è stato invitato pubblicamente e nel caso di fattispecie anche privatamente in più occasioni ad effettuare un congruo periodo di affiancamento con personale esperto di branca, presente all'interno dell'Ente, qualora ritenuto necessario od opportuno, al fine di implementare la propria capacità professionale. Il senso di responsabilità dei singoli doveva guidare il processo di accrescimento professione grazie anche alla certa disponibilità dell'organizzazione tutta, di cui mi sento essere garante per il travaso di conoscenze. Realtà dei fatti che smentisce la dichiarazione dell'istante che l'affiancamento al collega esperto sia stata frutto di una volontà personale. Di certo rimane il dato del considerevole periodo di licenza di cui il -OMISSIS- ha beneficiato prima dell'immissione in Teatro Operativo. Scelta quest'ultima che dimostra quale e quanta sia la motivazione al lavoro ed il desiderio di accrescimento tecnico professionale in preparazione di un incarico da assolvere. Per la posizione a lui assegnata in Tabella Organica per l'-OMISSIS-, ovvero -OMISSIS-era stata prevista una riserva in fase di approntamento, immessa in Teatro Operativo in sostituzione. Il -OMISSIS-non è stato mai forzato o obbligato a ricoprire l'incarico a lui assegnato sebbene la potestà di designazione sia in capo alla figura del -OMISSIS-; La scelta di impiego effettuata dal Comando era da intendersi quale accoglimento di una propria desiderata di impiego estero ed offerta di una opportunità professionale di sicuro prestigio ma soprattutto di accrescimento professionale in un contesto 'tutelato' di lavoro di gruppo con un team tutto dello stesso reparto di provenienza. Questa non ha mai trovato nell'istante un chiaro rifiuto per carenza di preparazione professione bensì di competenze informatiche definite nel ricorso come 'incapacità' ma sempre rappresentate allo scrivente, anche in presenza di testimoni come 'difficoltà'. Queste difficoltà, trasformatesi nel presente ricorso in incapacità palesate, hanno trovato una molteplicità di manifestazioni reali e concrete di supporto a carico dello stesso -OMISSIS- del nucleo -OMISSIS- e dello scrivente stesso, che avendo già svolto in passato il medesimo incarico del -OMISSIS- ha offerto incondizionatamente tutta la propria disponibilità e supporto tecnico informatico per la gestione anche delle pratiche quotidiane sino al raggiungimento della piena indipendenza. Generosità offerta non per umiliare o offrire forme sterili di assistenzialismo, bensì per far maturare capacità tecnico professionali riversabili a favore dell'Organizzazione. Vale la pena di ricordare che il supporto informatico a sostegno del suo operato fu offerto in maniera spontanea e volontaria senza dover '… supplicare …' come l'istante dichiara in atti del ricorso …". 

Ancora "… lo scrivente ha di certo incoraggiato il proprio dipendente, spronato a prepararsi professionalmente affiancandosi a colleghi esperti, offerto supporto e consulenza anche per pratiche routinarie e quotidiane sino al raggiungimento dell'indipendenza gestionale del settore affidato, unitamente al Capo -OMISSIS-, -OMISSIS-, senza mai rimandare alcuna soluzione all'estero in quanto non rientrante nel modus operandi del sottoscritto …". 

In definitiva, "il -OMISSIS- si è reso responsabile di una condotta … che ha creato forte pregiudizio e difficoltà all'unità tutta durante una delicatissima fase di passaggio di consegne per l'assunzione di responsabilità in un Teatro operativo … Il nobile senso di responsabilità più volte invocato, che ha portato al diniego in oggetto, sarebbe stato apprezzato e sicuramente condiviso dallo scrivente in sede di approntamento sino al giorno prima di essere immesso in Teatro Operativo, allorquando lo scrivente avesse avuto modo di gestire nell'immediatezza la pronta sostituzione della risorsa umana con ulteriore risorsa regolarmente approntata quale riserva. Tra le altre cose vale la pena ricordare che il -OMISSIS- è stato immesso in Teatro unitamente a tutta l'unità delegata alla -OMISSIS- con uno dei primi voli aerei disponibili al fine di consentire a tutti i membri un lungo, graduale e sereno periodo di passaggio di consegne durante il quale si conduce un 'training on the job' per acquisire dimestichezza con unico -OMISSIS- in utilizzo e contezza delle pratiche in itinere in corso di finalizzazione. Si ritiene che l'organizzazione abbia messo in atto quanto era nelle proprie possibilità per consentire al personale di operare nel migliore dei modi. R. di fondamentale importanza rilevare che il rimpatrio del -OMISSIS- in data -OMISSIS- sia stato generato da una propria istanza di parte, più volte confermata, accolta dallo scrivente, dopo aver consultato il -OMISSIS- e del -OMISSIS- '-OMISSIS-'. Dichiarazioni testimoniali presenti agli atti che smentiscono la dichiarazione del ricorrente", laddove afferma di essere "'stato punito con il rimpatrio e per giunta con un richiamo …'. Appare evidente che non si sia trattato di un'azione di 'reprimenda', bensì di generoso accoglimento di una desiderata, facendosi così carico, l'Organizzazione tutta, di una situazione operativa che, in contingenza, è stato necessario gestire sottraendo preziosissime risorse alla già esigua linea di comando." 

Pertanto, "la flessione della voce sapersi esprimere, la preparazione professionale, la capacità di lavorare in gruppo, l'affidabilità, la motivazione al lavoro e dedizione, come l'iniziativa sono state generate da un comportamento repentino del -OMISSIS-valutato durante la permanenza in Teatro Operativo. Lo stesso, nei giorni precedenti al rimpatrio, in accoglimento di propria istanza, durante un colloquio con lo scrivente, in presenza del -OMISSIS- in qualità di -OMISSIS- del nucleo -OMISSIS-, nel tentativo di comprendere quali fossero le difficoltà oggettive che riscontrava e di valutare insieme quale potesse essere il supporto necessario per potergli consentire di operare al meglio riferiva testualmente '… ho ricevuto -OMISSIS- e non capisco nemmeno cosa vogliono…'. In esito a tale affermazione chiedevo al -OMISSIS-se avesse difficoltà reali a comprendere quello che attori con i quali intrattenevamo rapporti di lavoro volessero comunicare al suo ufficio, ricevendo conferma della precedente affermazione. A questo punto, dopo innumerevoli tentativi di offerta di supporto ed incoraggiamento chiedevo al -OMISSIS- quale fosse il proprio intendimento. Egli mi palesava in forma chiara e ripetuta in presenza di testimone il suo chiaro intento di fare rientro in Madre Patria, conscio che il proprio diniego avrebbe danneggiato il proprio nucleo di appartenenza e l'organizzazione tutta, senza concedere al comando il tempo necessario per avviare in maniera contestuale tutte le procedure tecnico burocratiche per l'immissione in Teatro Operativo di una risorsa in riserva che richiedono qualche giorno di tempo. Saggia e rispettosa dell'organizzazione sarebbe stata una assunzione di responsabilità nel brevissimo periodo, potendo contare su un appoggio totale e incondizionato garantito da risorse in loco dell'organizzazione, in attesa di consentire l'afflusso in teatro Operativo della Riserva approntata in Madre Patria." 

12.3.6. Dalla ricostruzione degli eventi operata dal superiore valutante a raffronto con quella offerta dal ricorrente affiora, invero, una sostanziale simmetria dei fatti principali che vengono in rilievo: la designazione per la missione fu su base volontaria; l'informativa circa l'incarico affidato in teatro operativo avvenne con congruo anticipo; la reazione del ricorrente fu, in quel momento in cui sarebbe stato possibile rappresentare il proprio rifiuto senza incidere sull'organizzazione della missione, di mera "perplessità" per mansioni estranee alla sua formazione professionale, in relazione alle quali sarebbero potute insorgere delle "difficoltà"; vi fu un periodo di licenza prima della partenza per il -OMISSIS- (secondo il superiore finalizzato a consentire l'apprendimento, in autonomia e avvalendosi della struttura, delle necessarie nozioni); vi fu un affiancamento; vi furono, infine, il rifiuto di assumere l'incarico, espresso in termini chiari, solo in teatro operativo, a missione già organizzata, e la richiesta di rimpatrio. 

12.3.7. Sullo sfondo di questi fatti, sostanzialmente incontestati, è maturato il giudizio negativo che non pare affetto da alcun vizio di manifesta illogicità, abnormità, carenza di motivazione o travisamento. 

Non può, infatti, reputarsi incongruo l'apprezzamento del rifiuto del ricorrente di assumere l'incarico, una volta giunto in -OMISSIS-, come repentino e intempestivo cambio di orientamento, foriero, per il momento tardivo in cui fu palesato, di disservizio e imbarazzo. 

12.3.8. L'affermata inadeguatezza dell'affiancamento offerto al ricorrente o l'inidoneità del subordinato assegnatogli per lo svolgimento dell'incarico non oltrepassano la soglia della mera prospettazione, priva di supporto probatorio. Come non sono stati forniti a questo Collegio elementi specifici dai quali poter trarre il convincimento che le abilità, di natura -OMISSIS-, richieste per l'incarico assegnato al militare, certamente nuove e diverse rispetto a quelle acquisite fino a quel momento nell'ambito della propria formazione professionale squisitamente tecnico - operativa, fossero oggettivamente impossibili da apprendere nel tempo disponibile (comprensivo della lunga licenza), così da potersi formulare un giudizio di imprudenza nei confronti del superiore che operò la scelta di assegnargli quell'incarico oggettivamente ineseguibile, e, dunque, giustificatamente rifiutato. 

12.3.9. Si apprende, inoltre, dalla memoria del superiore nell'ambito del ricorso gerarchico, sopra riportata in ampi stralci, che le difficoltà palesate dal ricorrente già prima della partenza per il -OMISSIS- attenessero semplicemente alle competenze informatiche, non alle competenze professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico. 

12.3.10. Ebbene, non risulta, né alla lettura delle difese del ricorrente, né alla luce del materiale probatorio versato in giudizio, quale genere di "difficoltà" e "perplessità" egli avesse manifestato sin da subito, una volta venuto a conoscenza dell'incarico che avrebbe dovuto svolgere in teatro operativo. In sostanza, non risulta che in patria il ricorrente abbia prospettato al superiore la sua assoluta impossibilità di svolgere l'incarico di consegnatario assegnatogli. 

12.3.11. Non va, del resto, oltre la mera affermazione priva del benché minimo elemento probatorio a suo supporto, l'assunto per cui la formazione del ricorrente fosse radicalmente incompatibile con l'incarico attribuitogli per la missione in -OMISSIS-. A ciò non supplisce il richiamo all'art. 9 D.P.R. n. 254 del 2002 recante il "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato", poiché estraneo alla fattispecie all'esame. 

12.3.12. Infine, non è pertinente nemmeno la citazione della sentenza n. 136/2023 di questo Tribunale, atteso che da essa - peraltro riferita a una fattispecie affatto diversa, ovvero al trasferimento ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, e, dunque, già per tale ragione non invocabile nel diverso caso che occupa il Collegio - non è affatto desumibile, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il generale principio secondo il quale l'"incarico" costituirebbe per l'Amministrazione resistente uno "status immodificabile", bensì il diverso principio per cui in taluni circostanziati casi l'incarico, ad alta valenza specialistica, posseduto dal militare può integrare quelle esigenze organiche e di servizio, al ricorrere delle quali l'Amministrazione nega ragionevolmente all'istante il ricongiungimento con il nucleo familiare. 

12.3.13. Ma anche volendo assumere, in tesi, la fondatezza dell'argomentare attoreo, rimarrebbe il fatto dirimente, che il ricorrente ha opposto l'incongruenza ostativa della propria formazione rispetto all'incarico attribuitogli in teatro operativo, solo una volta giunto in -OMISSIS-, e non in tempo utile a evitare all'Amministrazione i disservizi, l'urgenza e gli imbarazzi in teatro operativo, che è, appunto, ciò che gli si imputa negli atti impugnati. 

12.3.14. In definitiva, non coglie nel segno la doglianza del ricorrente, laddove mira a escludere il carattere intempestivo e repentino del proprio rifiuto ad assumere l'incarico, imputatogli dal valutatore e da questi assunto a fulcro del giudizio negativo sul servizio assegnato e non svolto. 

Cade nel vuoto, pertanto, anche la censura di eccesso di potere per travisamento e per motivazione carente e illogica. 

13. Il secondo capo di doglianza verte sul fatto che il giudizio negativo sia stato espresso da un solo superiore della catena gerarchica, segnatamente dal primo revisore, mentre il compilatore si era astenuto per mancanza di elementi utili alla valutazione, e il secondo revisore era mancato del tutto. 

La predisposizione del rapporto informativo da parte del solo primo revisore avrebbe impedito l'emersione, ad occhio di un altro superiore della catena gerarchica, dei vizi di manifesta illogicità e incoerenza, nonché di sviamento e contraddittorietà, che affliggerebbero la valutazione, di fatto, monocratica. 

Tali presunte incongruenze sono individuate (i) nella spunta, nella parte I del rapporto informativo, dedicato alle qualità fisiche, morali e di carattere, delle sole caselle relative all'aspetto esteriore e al vigore fisico, laddove il giudizio definitivo sarebbe di segno negativo proprio in riferimento a tali caratteristiche (la censura è, invero, di difficile comprensione); (ii) nella spunta, quanto alla parte II del medesimo rapporto, intitolata alle qualità intellettuali e culturali, della casella riferita alla capacità comunicativa, laddove è indicata come insufficiente la capacità di esprimersi, quando, invece, a smentire questo giudizio "estremamente offensivo" concorrerebbero il -OMISSIS- del ricorrente e la sua prossimità all'acquisizione della-OMISSIS-; (iii) sempre nella stessa sezione sarebbe incongruente l'imputata incapacità di decidere, quando, di contro, il ricorrente avrebbe dimostrato di saper assumere decisioni con senso di responsabilità correttezza e lealtà proprio rifiutando di svolgere un incarico per il quale era del tutto impreparato. 

La censura è priva di pregnanza. 

13.1. Occorre premettere che il ricorrente ha il grado di -OMISSIS- (cfr. ad es. la relazione sub suo doc. 5). 

13.2. Secondo l'art. 689, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2010 "i documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa". 

Per il successivo comma 2, "l'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico". 

Secondo il comma 4, infine, "mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità di cui al comma 1. Mancando tutte le autorità giudicatrici, è compilata d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello "C", con la relativa motivazione". 

A sua volta, il comma 7 dell'art. 699, intitolato ai "Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici", prevede che "i documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente, degli appuntati e dei carabinieri sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non più di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa". 

13.3. Dal richiamato quadro normativo discende che il militare ricorrente, in quanto -OMISSIS-, era soggetto, ai sensi dell'art. 699, comma 7, cit. alla valutazione del superiore, da cui dipendeva per il servizio considerato, e di un solo ufficiale revisore. 

13.4. Tanto basta a respingere la doglianza all'esame: la valutazione del militare da parte del solo primo revisore, in costanza di astensione da parte del compilatore, è rispettosa, infatti, del combinato disposto dell'art. 689, e 699 del D.P.R. n. 90 del 2010 e delle Istruzioni sui documenti caratteristici ed. 2008 capitolo III, paragrafo 5, lettere a), c) e d), già citate per esteso in precedenza, con riguardo all'astensione. 

13.5. Quanto alla lamentata "manifesta" incongruenza del giudizio conclusivo rispetto alla spunta, fra le qualità fisiche e morali di cui alla Parte I del rapporto informativo, dell'aspetto esteriore e del vigore fisico, osserva il Collegio che dette due voci sono state valutate positivamente dal revisore, laddove il giudizio negativo espresso non trae, evidentemente, origine da tali caratteristiche, bensì da quelle qualità professionali di cui alla Parte III, stimate, invece, come negative, a fronte del rifiuto ad assumere l'incarico assegnato (preparazione professionale sufficiente con alcune lacune, non sempre disponibile a lavorare in gruppo, carente di spinta motivazionale e tendente a sottrarsi ai propri compiti, non garantisce di portare a termine il compito assegnato, mostra difficoltà ad agire in assenza di indicazioni, ha difficoltà a decidere, si mostra poco rispettoso delle regole). 

Non è rilevabile, pertanto alcuna incongruenza o contraddizione tra qualità valutate positivamente e giudizio complessivo negativo. 

13.6. Per quanto attiene al giudizio circa le difficoltà a esprimersi, ritenuto palesemente erroneo e offensivo dal ricorrente che ricorda, a confutazione del medesimo, il suo -OMISSIS- e l'imminente-OMISSIS-, valga sottolineare, da un lato, che esso non attiene, in generale alle capacità di espressione del giudicando, bensì alle difficoltà dimostrate nel particolare contesto considerato, laddove è stato lo stesso ricorrente - secondo quanto si apprende dalla relazione al ricorso gerarchico - a lamentarsi di non essere in grado di comprendere le mail che gli venivano inviate; dall'altro lato, il possesso di un -OMISSIS- e finanche della-OMISSIS- non è di per se stesso prova di una buona capacità d'espressione, sicché l'argomento non è solo risolutivo. 

13.7. È, infine, inconsistente l'argomento speso dal ricorrente, che proprio dalla - a suo dire - "responsabile" decisione di rifiutare l'incarico trae argomento di censura per delegittimare il giudizio di scarsa capacità a decidere. Si tratta di un assunto ardito quanto non condivisibile, posto che la valutazione espressa attiene, evidentemente, alla capacità di assumere decisioni nell'ambito dell'incarico assegnatogli, non a quella di sottrarsi al medesimo. Del resto, gli stessi tentennamenti manifestati dal ricorrente già in patria con riguardo alle mansioni attribuitegli per la missione, assurti alla consapevolezza di voler rifiutare l'incarico solo diverso tempo dopo, una volta giunto in teatro operativo, testimoniano di una certa difficoltà del militare a operare le proprie scelte con riguardo al servizio valutato. Il giudizio espresso dal valutatore non appare, pertanto, incongruo. 

Le osservazioni che precedono giustificano, in definitiva, il rigetto del motivo. 

14. Con il terzo capo di censura il ricorrente si appunta sulla macroscopica incongruenza del giudizio contestato rispetto alle valutazioni, tutte ottime, contenute nei precedenti documenti caratteristici e in quelli del periodo successivo alla parentesi -OMISSIS-. Tale drastica divergenza di giudizi deporrebbe per la manifesta illogicità e perplessità di quello di cui ai provvedimenti impugnati e per la carenza di motivazione che affliggerebbe questi ultimi. 

Più in particolare, alcune note caratteristiche valutate, riferendosi a qualità non repentinamente mutabili, non avrebbero mai potuto subire un così drastico calo nel breve periodo valutato. 

Anche questa censura non appare fondata. 

14.1. È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale non è configurabile il raffronto tra il rapporto informativo attuale con i precedenti (o anche successivi) documenti caratteristici redatti. 

Ogni valutazione, in quanto relativa a un periodo ben preciso e determinato, deve essere considerata del tutto autonoma e non condizionata da quelle precedenti, dovendo essa avere a oggetto esclusivamente la qualità del servizio e le doti professionali e personali rivelate dal valutando nell'arco temporale preso in considerazione (ex multis: C.d.S. sez. II, sentenza n. 5692/2023; T.A.R. Campania Napoli, sez. Vi, sentenza n. 226/2023; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, sentenza n. 794/2023). 

Pertanto, l'asserita mancanza di obiettività del valutatore che trasparirebbe, a dire del ricorrente, da giudizi non in linea con le capacità, con le attitudini e con il rendimento da lui manifestati in precedenza e anche successivamente rispetto al giudizio contestato, risulta di per sé sola priva di consistenza. 

14.2. È pur vero, tuttavia, che, secondo alcune pronunce, "un onere di maggiore specificazione della motivazione può essere configurabile nei casi in cui vi siano discordanze nei giudizi espressi da compilatore e revisore ovvero un giudizio meno favorevole rispetto a quelli degli anni precedenti, allorché venga in rilievo una riduzione considerevole, apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche" (così T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, sentenza n. 226/2023). 

Nel caso all'esame, questo onere motivazionale è stato, ad avviso del Collegio, ampiamente assolto. 

14.3. Giova muovere dal principio, granitico in giurisprudenza, per il quale i giudizi formulati con le schede valutative sono caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica e attengono all'apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto nel periodo preso in considerazione, sicché essi, concernendo direttamente il merito dell'azione amministrativa, sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano immotivati, arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto. 

14.4. Ebbene, per quanto ampiamente esposto in precedenza, nel rapporto informativo redatto dal primo revisore, come anche nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico (entrambi sopra riportati in stralcio), si dà ampia spiegazione delle ragioni sottese al giudizio negativo. 

Esse risiedono tutte nell'improvviso e intempestivo rifiuto di assumere l'incarico assegnatogli per la missione in -OMISSIS-, una volta che il ricorrente aveva dato la sua disponibilità, seppure manifestando "perplessità" quanto all'incarico affidatogli, e, di conseguenza, era già stato mandato e introdotto in teatro operativo, con tutte le conseguenze organizzative. 

14.5. Che una simile condotta sia ritenuta denotare - ben s'intende in relazione a quello specifico servizio e nel preciso frangente considerati dal rapporto informativo, e solo a essi - una preparazione professionale appena sufficiente e con lacune, nella quale la disponibilità alla collaborazione è intermittente; che possa essere considerata scarsa la spinta motivazionale del militare, perché si è sottratto ai propri compiti, senza offrire sufficienti garanzie di portare a termine quanto assegnatogli; che gli si imputino difficoltà ad agire in assenza d'indicazioni e ad assumere decisioni, sino a culminare in un giudizio d'insufficienza del rendimento (cfr. rapporto informativo, Parte III - qualità professionali - doc. doc. 3 del ricorrente), è, ad avviso del Collegio, coerente con la specifica situazione valutata, a nulla rilevando, per quanto già osservato in precedenza, le "perplessità" in merito all'incarico (peraltro limitate, per quanto si apprende dalla relazione del superiore nell'ambito del ricorso gerarchico, all'utilizzo dei supporti informatici) manifestate già in patria, prima della partenza. 

14.6. Del resto, è proprio la particolarità della situazione valutata, data dalla missione estera, che spiega l'eccentricità della valutazione negativa rispetto alle precedenti, e anche a quelle successive, tutte, meritatamente, di segno più che buono. Le schede di valutazione dei militari, infatti "rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente il ricorrente abbia conseguito giudizi finali migliori" (C.d.S. sez. II, sentenza n. 5692/2023; v. anche il già citato T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, sentenza n. 226/2023; inoltre T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, sentenza n. 794/2023). 

La difformità, suffragata - come nel caso che ne occupa - da un coerente sviluppo della motivazione, rispetto a precedenti o successive, e più favorevoli, valutazioni non costituisce, dunque, causa di illegittimità del documento contraddistinto dall'attribuzione di un giudizio finale meno favorevole, ma è, invece, garanzia di veridicità e imparzialità della valutazione stessa (sul punto v. l'ampia giurisprudenza citata dalla difesa erariale: C.d.S., sez. IV, sentenza n. 4763/2014; id., n. 7427/2005; id., n. 1012/2006; id., n. 6330/2007; T.A.R. Sardegna, sez. I, sentenza n. 1354/2007; T.A.R. Lazio, sez. I, sentenza n. 1137/2014; T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza n. 497/2014; T.A.R. Veneto, sentenza n. 993/2016; T.A.R. Toscana, sentenza n. 1228/2016; T.A.R. Sicilia, Catania, sentenza n. 342/2018; T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza n. 351/2019; T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, sentenza n. 226/2020; T.A.R. Sardegna, sez. I, sentenza n. 240/2020; T.A.R. Sicilia, sez. III Catania, sentenza n. 576/2021; T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, sentenza n. 125/2021; T.A.R. Piemonte, sez. I, sentenza n. 423/2022; T.A.R. Lazio, sez. I BIS, sentenza n. 5448/2022). 

D'altronde, il rendimento può mutare nel tempo al variare degli incarichi, delle funzioni, dei compiti, delle responsabilità, e, finanche del cambio di autorità valutatrice, per cui non è illogico che le capacità professionali dimostrate in una particolare, anche difficile, situazione, quale la missione all'estero, possano subire una contrazione anche drastica. 

14.7. Una simile flessione del rendimento, riscontrata dal rapporto informativo impugnato, non pare, invero, incoerente con le attitudini dimostrate dal ricorrente in relazione al particolare incarico assegnatogli nell'ambito della missione in -OMISSIS-. Egli stesso ha ammesso la propria incapacità ad assolvervi, dopo che aveva dato la sua disponibilità a partecipare a operazioni fuori dai confini nazionali e nonostante gli fossero stati assicurati dalla catena di Comando supporto e assistenza in risposta alle "perplessità" manifestate in patria, per arrivare, infine, a rifiutare il passaggio delle consegne appena giunto in teatro operativo, causando difficoltà e imbarazzo all'unità organizzativa nel momento, particolarmente delicato, dell'avvicendamento. Ed è proprio questo inaspettato rifiuto a missione iniziata che assurge a momento qualificante delle attitudini professionali dimostrate in quello specifico frangente, valutate, senza ombra di incoerenza, in modo negativo. 

14.8. Giustificare - come vuole il ricorrente - la propria tentennante condotta, significa, del resto, esporre i Comandanti dei Contingenti impegnati in delicate operazioni all'estero al pericolo d'inaspettate problematiche logistiche che potrebbero rivelarsi di difficile soluzione, con dirette ripercussioni sull'efficienza e sull'efficacia della loro azione di comando. 

15. Il ricorso, in conclusione, è infondato e come tale dev'essere respinto con sequela di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, secondo l'ordinario criterio della soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in €. 2.000, oltre agli accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente 

Margit Falk Ebner, Consigliere 

Edith Engl, Consigliere 

Alda Dellantonio, Consigliere, Estensore 


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