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sabato 7 ottobre 2023

Cassazione 2023-La società OMISSISdi OMISSIS & C. e OMISSIS proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Vitipeno che aveva confermato il verbale di contestazione emesso dalla sezione di polizia stradale di Bolzano per la violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46, in materia di autotrasporto per aver posto in essere un trasporto internazionale intracomunitario di merci per conto di terzi in assenza di copia certificata conforme della licenza comunitaria





Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 27/09/2023) 04-10-2023, n. 28007 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. ORILIA Lorenzo - Presidente - 

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - 

Dott. PAPA Patrizia - Consigliere - 

Dott. VARRONE Luca - rel. Consigliere - 

Dott. AMATO Cristina - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA INTERLOCUTORIA 

sul ricorso iscritto al n. 16120/2020 R.G. proposto da: 

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; 

- ricorrente - 

contro 

OMISSISSas DI OMISSIS E C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE N. 76, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AGOSTA, che la rappresenta e difende; 

- controricorrente - 

e contro 

OMISSIS; 

- intimato - 

avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLZANO n. 1180/2019 depositata il 12/12/2019; 

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE. 

Svolgimento del processo 

che: 

1. La società OMISSISdi OMISSIS & C. e OMISSIS proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Vitipeno che aveva confermato il verbale di contestazione emesso dalla sezione di polizia stradale di Bolzano per la violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46, in materia di autotrasporto per aver posto in essere un trasporto internazionale intracomunitario di merci per conto di terzi in assenza di copia certificata conforme della licenza comunitaria. 

La premessa in fatto risultava pacifica ovvero che in data (Omissis) all'altezza della progressiva chilometrica dell'autostrada (Omissis), nel territorio del Comune di (Omissis) una pattuglia dipendente dal reparto di polizia stradale procedeva al controllo di un complesso veicolare costituito da un trattore stradale ed un semirimorchio alla guida del quale si trovava OMISSIS, autista dipendente della ditta di autotrasporto indicata in rubrica. A seguito del controllo dell'autoarticolato emergeva che era in atto un trasporto in ambito internazionale dall'(Omissis) per cui veniva richiesta l'esibizione della rituale documentazione, tra cui nello specifico, oltre al documento di trasporto relativamente alla merce, la prescritta licenza comunitaria. 

Il conducente risultava non essere in possesso della citata licenza, la quale avrebbe dovuto trovarsi a bordo del veicolo per essere esibita a richiesta degli agenti di polizia stradale. Il OMISSIS, infatti, era unicamente in grado di mostrare una fotocopia in carta semplice del citato documento in sostituzione della copia conforme emessa dagli uffici periferici dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, timbrata e firmata in originale dal funzionario preposto. 

Di conseguenza gli operatori provvedevano a contestare l'infrazione di cui alla L. n. 298 del 1974, art. 46, con conseguente esecuzione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, affidandolo al conducente. 

In altri termini, la Corte d'Appello evidenziava come circostanza non contestata che la ditta esportatrice appellante era autorizzata al trasporto internazionale ma la relativa autorizzazione non era a bordo del veicolo trasportatore. 

2. Tutto ciò premesso a parere del giudice dell'appello l'interpretazione del D.Lgs. n. 298 del 1974, art. 46, deponeva per la sussistenza della violazione anche in caso di inosservanza di una condizione di impiego stabilita dalla autorizzazione. 

Nella specie, dunque, pur sussistendo la licenza comunitaria di trasporto il suo mancato materiale possesso all'atto del controllo stradale era una violazione della condizione di impiego che prescriveva di tenere una copia conforme della licenza a bordo. Ciò si desumeva anche dal regolamento CE n. 1072 del 2009 secondo cui la licenza comunitaria e le prove certificate devono essere conformi al modello figurante nell'allegato 2 che stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Tale modello prevede sulla seconda pagina della licenza che una copia certificata conforme debba trovarsi a bordo del veicolo. Secondo la Corte d'Appello, ancorchè vi siano due differenti condotte, il legislatore ha voluto prevedere la medesima sanzione per le due distinte fattispecie di illecito: rispettivamente l'assenza di licenza e quella dell'assenza della copia conforme a bordo. 

Tuttavia, nonostante tali argomentazioni militassero a favore della tesi dell'amministrazione, il giudice dell'appello riteneva di conformarsi alla sentenza di questa Corte intervenuta in corso di causa che aveva fornito una diversa interpretazione della norma in esame, escludendo dal novero della violazione la condotta di colui che pur in possesso della licenza comunitaria è privo dell'originale o della copia certificata al momento del controllo (ord. n. 28283 del 2019). 

3. Il Commissario del Governo di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia sulla base di un motivo di ricorso. 

4. OMISSISdi OMISSIS & C. OMISSIS hanno resistito con controricorso. 

Motivi della decisione 

che: 

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 298 del 1974, art. 46, comma 1, e dell'art. 4, parr. 3, 4 e 6, dell'all. II del regolamento 2009/1072 CE. A parere del ricorrente la norma indicata in rubrica sanziona anche la condotta di colui che effettua un trasporto intracomunitario senza avere a bordo dell'autoveicolo una copia conforme della licenza comunitaria. 

1.1 La questione giuridica, sottoposta all'esame di questa Corte consiste nella interpretazione della L. n. 298 del 1974, art. 46, comma 1, al fine di stabilire se rientri nel perimetro di applicazione della norma sanzionatoria anche la condotta contestata nel caso di specie consistita nel non avere a bordo dell'autoveicolo, durante la sua circolazione, la licenza comunitaria oppure una copia conforme certificata quale titolo autorizzativo. 

La decisione della Corte d'Appello, infatti, si è fondata sulla ordinanza di questa Corte n. 28283 del 2019. 

Senonchè, con altra pronuncia (ord. n. 24168 del 2022) si è privilegiata l'altra interpretazione secondo la quale della L. n. 298 del 1974, art. 46, comma 1, impone all'impresa di trasporto che, stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea, effettua in Italia operazioni di trasporto merci per conto di terzi, di portare, a bordo del veicolo utilizzato, l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria. 

Il collegio ritiene, pertanto, di rinviare la trattazione del ricorso alla pubblica udienza data la valenza nomofilattica della questione e le diverse interpretazioni della norma citata. 

P.Q.M. 

La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 settembre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2023 


 

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