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martedì 26 ottobre 2010

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicabilità, alla Polizia di Stato, della disciplina in materia di attività di volontariato (partecipazione ad esercitazioni o ad interventi di soccorso), con particolare riguardo alla eventuale competenza a provvedere

.


Al riguardo, si rappresenta che la materia della partecipazione alle associazioni di volontariato è disciplinata dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, concernente il “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”.
L’art. 9 del citato Decreto prevede, per coloro che aderiscono alle associazioni di volontariato inserite nell’elenco dell’Agenzia di protezione civile, la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino ad un massimo di novanta giorni nell’anno, se impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, ovvero per un periodo di dieci giorni fino ad un massimo di trenta, laddove siano impegnati in attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, con mantenimento del posto e del relativo trattamento economico e previdenziale.
Tale norma risulta applicabile, in via generale, anche agli appartenenti alla Polizia di Stato, in presenza dei requisiti richiesti, ossia che gli interessati siano aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell’elenco predisposto, ai sensi della cennata normativa, presso l’Agenzia di protezione civile, che l’attività di soccorso ed assistenza sia espressamente autorizzata dal medesimo Dipartimento o dalla competente Prefettura, ed a condizione che l’impegno assunto sia svolto a titolo gratuito e siano fatte salve le esigenze di servizio che in nessuna ipotesi dovranno essere pregiudicate dall’attività di volontariato svolta dal dipendente.

Competenza a provvedere

QUESITO: È stato chiesto di conoscere se l’assenza dal servizio per attività di volontariato sia da considerarsi alla stessa stregua di quelle disciplinate dalla circolare del decentramento. 

L’attività di volontariato non rientra tra le ipotesi di assenza dal servizio decentrate ed espressamente indicate nella circolare 333-A/9807.F.4 del 30.03.1999, e pertanto le eventuali istanze volte a fruire dell’istituto in questione devono essere inviate, per le conseguenti autorizzazioni, ai competenti Servizi della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Aspettativa ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 339/1982 e art. 19 del D.P.R. 164/2002 - maturazione delle ferie ed eventuale monetizzazione

QUESITO: È stato chiesto di conoscere se nel periodo trascorso in aspettativa speciale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 339/1982 e ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.164/2002 e 16 del D.P.R. 51/2009, i dipendenti in questione maturino il congedo ordinario.


Si fa presente che tale periodo non si ritiene utile, ai fini in questione, poiché la “ratio” di detta normativa non è riconducibile allo stato di salute del dipendente, ma è determinata unicamente dalla necessità di legittimare, con il collocamento in una speciale posizione di stato giuridico ed economico, il periodo di attesa della definizione della pratica sanitaria dell’interessato.

Congedo straordinario per malattia - Decorrenza nel caso di infermità insorta dopo aver prestato servizio

QUESITO: Sono state evidenziate alcune problematiche connesse alle conseguenze giuridiche che comporta la produzione di un certificato medico, con data coincidente con quella di una giornata in cui si è effettuata la prestazione lavorativa, per quei dipendenti che si sono dovuti rivolgere ad un sanitario per malori sopraggiunti successivamente alla stessa.


Si fa rinvio al contenuto della circolare n.557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, ove, tra l’altro, è precisato che appare legittimo scorporare, dal computo dei giorni di prognosi indicati sul certificato, la giornata lavorativa effettivamente espletata dal dipendente.

Computo dei periodi prestati in altre forze di polizia, nelle Forze armate e periodi di servizio militare utili alla maggiorazione

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di considerare utile, per la maggiorazione del congedo ordinario prevista dall’art. 14 del D.P.R. 395/95, il periodo del servizio di leva obbligatorio prestato nelle Forze Armate, in virtù del disposto dell’art. 11 del D.P.R. n. 170/2007 a norma del quale, ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maggiorazione in questione, si considera quello prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello svolto nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.


Nel far rinvio al contenuto della circolare n. 333-A/9807.B.7 datata 26 maggio 2008, si comunica che in sede di Commissione Paritetica, riunitasi in data 9 aprile 2008, è stato chiarito come debba considerarsi utile, ai fini in questione, anche il periodo del servizio militare di leva.

Modalità di fruizione temporale del congedo pregresso in caso di prolungate assenze per malattia o per lunghe missioni all'estero

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla fruizione del congedo ordinario pregresso, non beneficiato per motivi di oggettiva impossibilità.


L’art. 11 del D.P.R. 170/2007 prevede espressamente che “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire il congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza”.
Detta disposizione ha ampliato le previsioni dell’art. 18 del D.P.R. 164/2002, n. 164, che consentivano, “in presenza di motivate esigenze di carattere personale, la possibilità di fruire del congedo pregresso entro il primo semestre successivo a quello di spettanza”.
Nel caso in cui non risultino agli atti le indifferibili esigenze di servizio o le motivate esigenze di carattere personale che non hanno reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario in questione (relativa, ad esempio, ad assenze per malattia o missioni all’estero) i dipendenti interessati risulteranno decaduti, per decorrenza dei termini, dalla possibilità di fruire del congedo ordinario pregresso.

Sentenze della Corte Costituzionale 16 giugno 2005, n. 233 - 18 aprile 2007, n. 158 - 26 gennaio 2009,n. 19 - concernenti l’estensione del congedo di cui all’art.42, 5° comma, del T.U. 151/2001, nei confronti dei fratelli e sorelle conviventi, del coniuge e del figlio convivente con il soggetto portatore di handicap grave QUESITO: È stato chiesto di conoscere se le sentenze della Corte Costituzionale in premessa, siano applicabili anche al personale della Polizia di Stato.

01 - Sentenze della Corte Costituzionale 16 giugno 2005, n. 233 - 18 aprile 2007, n. 158 - 26 gennaio 2009,n. 19 - concernenti l’estensione del congedo di cui all’art.42, 5° comma, del T.U. 151/2001, nei confronti dei fratelli e sorelle conviventi, del coniuge e del figlio convivente con il soggetto portatore di handicap grave

QUESITO: È stato chiesto di conoscere se le sentenze della Corte Costituzionale in premessa, siano applicabili anche al personale della Polizia di Stato. 

In considerazione che tali decisioni rientrano nel novero delle sentenze manipolative – additive che aggiungono, quindi, un contenuto normativo assente nella disposizione di legge ricavabile direttamente dal disposto costituzionale, si ritiene che le istanze dei dipendenti debbano essere favorevolmente valutate, tenuto conto dell’effetto innovativo dell’ordinamento giuridico vigente proprio delle sentenze stesse.


02 - Effetti sul congedo ordinario

QUESITO: È stato chiesto di conoscere se i dipendenti che fruiscono del congedo biennale, maturino, in tale periodo, il congedo ordinario 

In proposito, la legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) all’art. 1 - comma 1266 – ha stabilito quanto segue: “all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “i soggetti che usufruiscono deipermessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa ”.
Dalla citata disposizione deriva, pertanto, che il periodo di congedo per assistere il congiunto disabile non può essere considerato utile ai fini della maturazione del congedo ordinario.
La norma, comunque, garantisce la concessione di permessi aggiuntivi, seppur non retribuiti, in favore dei soggetti che fruiscono di un periodo a titolo di congedo ai sensi dell’art. 42, 5^ comma, del T.U. 151/2001, inferiore o pari a sei mesi e fruito in modo continuativo.
Diversamente, nell’ipotesi in cui il soggetto interessato si avvalga del beneficio in maniera frazionata non potrà chiedere, nell’anno solare di riferimento, di fruire dei permessi non retribuiti.

02 - Possibilità di cumulo per assistere più disabili

QUESITO:È stato chiesto di conoscere se sia possibile concedere i permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92, in misura proporzionale ai familiari disabili che un dipendente dichiari e documenti di assistere in via esclusiva e continuativa.

Come noto la possibilità per il lavoratore che presta assistenza a più familiari portatori di handicap grave di usufruire del cumulo dei permessi, ex articolo 33 della legge 104/92, è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato con parere n. 785 del 14.6.1995 che ha escluso, però, tale opportunità nel caso in cui vi siano altre persone che possano prestare assistenza ovvero nell’ipotesi in cui lo stesso lavoratore sia in grado, per la natura dell’handicap, di sopperire alle necessità assistenziali dei familiari disabili utilizzando tre giorni di permesso mensile. Tale pronuncia è stata recepita dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con circolare n. 20/95.A ciò si aggiunga che il Ministero del Lavoro, con nota n. 3003/2006, ha dato indicazioni circa la possibilità di cumulare i permessi ai sensi della legge 104/92, per assistere più persone disabili.In sintesi i principi stabiliti da quel Dicastero sull’argomento possono così riassumersi:

• in via generale al lavoratore possono essere riconosciuti una pluralità di permessi, quando le persone da assistere siano più di una;

• oltre ai consueti requisiti di continuità ed esclusività, per il cumulo dei permessi, è richiesto che sia provata la necessità di un’assistenza disgiunta.

• Si ha assistenza disgiunta quando la particolare natura dello stato di salute dei soggetti portatori di handicap fa sì che per il lavoratore sia impossibile fornire l’assistenza con soli tre giorni di permesso e vi sia conseguentemente la necessità di assistere i disabili con modalità e tempi diversi;

• l’onere di provare la necessità di assistenza disgiunta continuativa ed esclusiva grava sul dipendente che deve presentare tante domande quanti sono i soggetti con disabilità che egli si propone di accudire. Alle istanze andrà allegata idonea certificazione relativa alla particolare natura dell’handicap, accompagnata da dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle circostanze che giustificano la necessità di assistenza separata.

05 - Distanza chilometrica tra la sede di servizio e la dimora del disabile da assistere

QUESITO: È stato posto un quesito inteso a conoscere se ad un dipendente possano essere concessi tre giorni di permesso mensile per assistere un congiunto portatore di handicap grave, residente a circa 210 Km dalla sede di servizio del richiedente 

In via preliminare si richiamano le disposizioni dettate in materia ed illustrate nella circolare p.n. del 31.7.2001; pertanto, il dipendente potrà essere destinatario dei permessi mensili di cui all’art. 33, 3^ c., della legge 104/92, solo qualora presti in atto un’assistenza in via continuativa ed esclusiva al familiare disabile grave.
Ciò in quanto la titolarità alla fruizione dei permessi in esame può essere rinvenuta soltanto in capo a quel dipendente che effettivamente presti il suo ausilio al familiare disabile non in maniera saltuaria od occasionale, ma con assiduità e costanza.
Tale situazione non è, in via generale, riscontrabile nei casi di lontananza oggettiva tra la residenza del disabile ed il luogo ove vive e presta la propria attività il dipendente.

Esonero, a domanda, dal turno notturno per il lavoratore o la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104- Significato della locuzione “a proprio carico”

QUESITO: È stato chiesto un chiarimento sulla corretta interpretazione da attribuire alla locuzione “a proprio carico” riferita al soggetto disabile da assistere in orario notturno 

Per quanto concerne la corretta definizione da attribuire alla dizione “a proprio carico” occorre richiamare la legge 104/92, in cui non viene mai accennato a “soggetti a carico”, bensì solo a soggetti bisognosi di assistenza; da ciò può dedursi che il dipendente ha a proprio carico un portatore di handicap quando lo assiste con continuità ed in via esclusiva (anche se non sia con esso convivente).Pertanto, in tale accezione non rileva la circostanza che il soggetto disabile debba risultare “a carico” secondo la vigente legislazione in materia fiscale o di famiglia.

Congedo straordinario per Dottorato di ricerca (Art. 2, Legge 476/1984) - cumulo di dottorati

                        
QUESITO: È stato chiesto di conoscere se sussistono limiti al collocamento di un dipendente in congedo straordinario/aspettativa, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 476/1984, in caso di ammissione ad un nuovo corso di dottorato di ricerca.

In proposito, si rappresenta che dalla richiamata vigente disciplina in materia non è dato rinvenire alcun fondamento per una scelta discrezionale della pubblica amministrazione nel concedere un primo o un ulteriore periodo di aspettativa.Ne deriva, pertanto, che laddove un dipendente sia ammesso ad un nuovo dottorato di ricerca risulterà destinatario del beneficio in parola, con le modalità stabilite dalla citata normativa.
 
 
Congedo straordinario per fruitori di borse di studio (Art. 6, comma 7, Legge 398/1989) - ambito di applicazione

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti circa l’ambito di applicazione del beneficio del congedo straordinario per motivi di studio, ex art. 6, comma 7, legge 30 novembre 1989, n. 398

Al riguardo, si rappresenta che, com’è noto, la richiamata disciplina di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le “Norme in materia di borse di studio universitarie”, stabilisce all’art. 6, comma 7, che “ai dipendenti pubblici che fruiscono di borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza”. Dal tenore letterale della suddetta norma appare evidente che la possibilità di fruire del congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, di cui al citato art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, sia stata prevista dal legislatore per i soli “dipendenti pubblici che fruiscono di borse di studio di cui alla presente legge….”.
Trattasi, in sostanza, di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento di cui al D.P.R. 162 del 1982, assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione, così come previsto dall’art. 2 della legge in esame. 

 
 
Competenza a provvedere
QUESITO: È stato chiesto di conoscere a chi è attribuita la competenza di emanare il provvedimento di concessione del beneficio.

Con circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 333-A/9805.C.I/79 del 9 gennaio 2009, concernente la “Soppressione delle Direzioni Interregionali – Direttive in merito alla ripartizione delle relative funzioni in materia di personale tra le strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”, in relazione al congedo per la formazione, è stato previsto, ferma restando la competenza del Direttore Centrale per le Risorse Umane alla concessione del congedo per formazione per il personale in servizio presso gli uffici del Dipartimento della P.S., che “per il personale in servizio presso gli uffici periferici la competenza è attribuita ai dirigenti degli uffici territoriali di livello dirigenziale più elevato”.
Inoltre, i provvedimenti di concessione del beneficio andranno inviati presso l’articolazione provinciale della Ragioneria per la registrazione e, successivamente, ai Servizi della Direzione Centrale per le risorse Umane ai fini della rideterminazione del posto in ruolo.


Ambito di applicazione
QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti relativamente all’ambito di applicazione del congedo per la formazione.

Al riguardo, si rappresenta che il congedo per formazione, istituito dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 5, è stato successivamente disciplinato dall’art. 20 del D.P.R. 164/2002 ed esplicato nella circolare, di questa Direzione Centrale, n. 333-A/9807.B.6, datata 24 gennaio 2003.
In base alla citata normativa, il beneficio in argomento risulta finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ed alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.

Tirocinio teorico-pratico
QUESITO: È stato chiesto di conoscere se possa essere concesso un periodo di congedo per la formazione per lo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico finalizzato al sostenimento dell’esame di stato di psicologo.

Si rappresenta, al riguardo, che il Consiglio di Stato, chiamato da questa Amministrazione ad esprimere il proprio parere in ordine al ricorso straordinario di un’appartenente alla Polizia di Stato alla quale era stato negato il congedo per formazione, per lo svolgimento del tirocinio propedeutico al sostenimento dell’esame di Stato di Psicologo, ha manifestato (adunanza del 10.1.2007) il proprio orientamento estensivo nella interpretazione della normativa in esame.L’Alto Consesso ha infatti considerato “formazione non solo le attività di apprendimento teoriche o pratiche, ivi compresa l’attività di tirocinio, finalizzate al conseguimento della laurea e degli altri titoli di studio previsti dallo stesso art. 20, ma anche altre attività di formazione diverse aventi lo scopo di qualificare l’interessato attraverso il conferimento di una particolare specializzazione o il riconoscimento di una capacità, tramite il tirocinio post lauream, indispensabile alla partecipazione ad un esame di Stato”.

Interventi in materia previdenziale Richiesta incontro urgente al Ministro Maroni ed al Ministro Brunetta

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro


Allegato 2 


"""ART. 19.
(Specificità delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco).
ART. 19.
(Specificità delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco).
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti,
delle carriere e dei contenuti del
rapporto di impiego e della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, è riconosciuta
la specificità del ruolo delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
dello stato giuridico del personale ad
essi appartenente, in dipendenza della peculiarità
dei compiti, degli obblighi e delle
limitazioni personali, previsti da leggi e
regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine
e della sicurezza interna ed
esterna, nonché per i peculiari requisiti di
efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attività usuranti.
Identico.
2. La disciplina attuativa dei princìpi e
degli indirizzi di cui al comma 1 è definita
con successivi provvedimenti legislativi,
con i quali si provvede altresì a stanziare
le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza
militare (COCER) partecipa, in rappresentanza
del personale militare, alle attività negoziali
svolte in attuazione delle finalità di
cui al comma 1 e concernenti il trattamento
economico del medesimo personale."""

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla proposta di revisione della Direttiva per il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti

Con 390 voti a favore, 192 contrari e 59 astensioni il Parlamento europeo ha approvato il 20 ottobre u.s. le modifiche alla Direttiva Ue in materia di protezione della maternità, che rappresenta un’importante opportunità per promuovere misure volte al miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e le pari opportunità nel mercato del lavoro. La revisione della Direttiva 92/85 è stata una richiesta storica della CES e del movimento sindacale europeo. La Direttiva dovrà ora essere approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri dell’UE e la CES ha già richiesto alla Presidenza di turno dell’Unione europea (Belgio) di considerare la questione come priorità assoluta.

Il Parlamento europeo è andato oltre la proposta della Commissione che chiedeva l’estensione del congedo di maternità da 14 a 18 settimane, allungando il periodo fino a 20 settimane ma la remunerazione per le ultime 4 settimane varia a seconda delle legislazioni nazionali. Il voto del Parlamento pur estendendo il periodo del congedo, non ha previsto la sua remunerazione al 100% in tutti gli Stati membri. Ricordiamo che la CES nelle sua posizione in merito alla revisione della Direttiva aveva richiesto un congedo retribuito totalmente per almeno 18 settimane. Per quanto riguarda il congedo di paternità la risoluzione del Parlamento prevede l’introduzione del congedo obbligatorio di due settimane interamente retribuite. Nonostante l’Italia abbia già una legislazione tra le più favorevoli in Europa la novità per il nostro Paese è rappresentata dall’introduzione del congedo di paternità obbligatorio che potrebbe rappresentare un primo piccolo passo verso una più equa ripartizione delle responsabilità tra i due genitori. Attualmente infatti, il congedo parentale per i padri oltre ad essere scarsamente utilizzato è coperto solo per il 30 % del salario.

La risoluzione vieta inoltre il licenziamento delle donne dall’inizio della gravidanza fino ad almeno il sesto mese dopo la fine del congedo di maternità. Deve essere poi garantito il proprio posto di lavoro o un impiego equivalente, la stessa retribuzione, categoria professionale e responsabilità precedente alla maternità.

Lo scoglio da superare è il Consiglio dei ministri dell’UE perché alcuni Paesi europei (tra i quali la Germania e  la Gran Bretagna) considerano queste norme troppo onerose e le imprese europee si sono già dichiarate contrarie sostenendo che in futuro sarà più difficile assumere le donne.

GOOGLE STREET VIEW: LE AUTO DOVRANNO ESSERE RICONOSCIBILI




I cittadini sapranno quando le vetture circolano nel loro quartiere



lunedì 25 ottobre 2010

Consiglio di Stato "ANCHE LE FORZE DI POLIZIA DOVRANNO TIMBRARE IL CARTELLINO " TORNELLI - Ministero dell’interno. Sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008 ). Quesito.








Numero 02555/2010 e data 04/06/2010

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 maggio 2010

NUMERO AFFARE 04751/2009

OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008 ). Quesito.

LA SEZIONE
VISTA la relazione trasmessa con nota n. 15712(1) del 20 novembre 2009, con la quale il Ministero dell’interno – Gabinetto del Ministro – ha chiesto il parere sul quesito in oggetto;
VISTO il parere interlocutorio del 2 dicembre 2009;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Mario Luigi Torsello;

PREMESSO:
Riferisce il Ministero dell’interno che è sua intenzione predisporre una direttiva che attui le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), secondo cui le pubbliche amministrazioni possono erogare compensi per lavoro straordinario soltanto previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
Occorre, infatti, disciplinare l'applicazione del sistema di rilevazione automatica a tutto il personale, compreso quello dirigenziale, appartenente alle varie componenti dell’Amministrazione (forze di polizia, vigili del fuoco ed amministrazione civile dell'interno), in servizio presso gli uffici centrali del Ministero dotati di "tornelli", al fine di assicurare il puntuale accertamento delle presenze, non soltanto per la verifica dell'orario di servizio, ma anche per preminenti intuibili esigenze di sicurezza.
Il Ministero ravvisa la principale difficoltà in sede di regolamentazione nella circostanza che nell'Amministrazione dell'interno sono compresenti tre distinte categorie di personale (appartenenti rispettivamente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), ciascuna delle quali si caratterizza per una propria particolare disciplina dello stato giuridico ed economico, nonostante di regola svolgano funzioni comunque complementari, nonché collegate anche fisicamente in posti di lavoro contigui e nei medesimi uffici.
Di tale difficoltà si sono rese interpreti le varie Autorità che si sono finora pronunciate in merito, esprimendo talora opinioni ed interpretazioni del tutto contrastanti.
In particolare, l'Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica, (rectius: del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) nella nota del 30 aprile 2008 n.183/08/UL/P rivolta al Ministero della difesa, ha ritenuto che la disposizione concernente la rilevazione automatica delle presenze, in relazione all'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario (comma 83 del citato art. 3 della legge 244/2007), debba riferirsi soltanto al personale civile e non anche a quello delle Forze armate e di Polizia, anche se addette ai medesimi uffici.
Lo stesso Dipartimento ha anche ammesso, nella stessa nota, che il personale civile che svolge particolari funzioni, possa essere escluso dall'applicazione del citato comma 83, pur ribadendo, in una successiva nota del 16 ottobre 2008 n. 46538, che comunque rientra nelle competenze di ciascuna Amministrazione la potestà di adottare i provvedimenti attuativi della normativa in questione, in relazione all'esigenza di assicurare il controllo effettivo del rispetto dell'orario di servizio.
Dal canto suo, anche il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con nota del 6 maggio 2008 n. 56121, ha condiviso l'esclusione dell'applicazione della normativa in questione al personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco, in considerazione della particolarità del servizio svolto.
Di contro, più recentemente, con nota del 23 giugno 2009, il Dipartimento della funzione pubblica, in esito ad un quesito formulato al riguardo, ha affermato che non sussiste uno specifico orientamento volto a inserire una norma che preveda l'esenzione per il personale appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia dall'utilizzo dei sistemi automatici di rilevazione delle presenze, ai fini dell'erogazione del compenso per lavoro straordinario.
La contraddittorietà dei pareri e degli avvisi finora intervenuti – secondo il Ministero dell’interno - rende indispensabile il parere del Consiglio di Stato, per dirimere il complesso nodo di soluzioni normative e pratiche finora proposte, anche per prevenire le prevedibili contrapposizioni tra sigle sindacali di diversi comparti e rispondere alle preoccupazioni della dirigenza cui dipendono impiegati dal diverso stato giuridico, nonché abusi o quanto meno disparitarie applicazioni nel medesimo contesto lavorativo.
Tanto premesso, si chiede il parere sulle seguenti questioni:
- se tutto il personale in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione dell’interno, appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze di Polizia, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sia escluso o meno dalla rilevazione automatica delle presenze, ai fini dell'attribuzione del compenso per lavoro straordinario;
- se, in considerazione dei compiti di supporto svolti dal personale civile del Ministero per gli uffici di Pubblica Sicurezza (art. 40 della legge 121 del 1981), anche tali dipendenti in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione possano ritenersi esclusi dalla rilevazione automatica delle presenze, in relazione alla situazione di particolare impiego strettamente connesso con l'attività svolta dalle forze di polizia, ferma restando, comunque, per tutto il personale, l'esigenza del controllo effettivo sul rispetto dell'orario da parte dei dirigenti responsabili.

CONSIDERATO:
1. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all’art. 3, comma 83, ha previsto che “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”.
La questione interpretativa posta a questo Consiglio – come sopra detto – concerne, dunque, in primo luogo, se tale disposizione si riferisca al personale, in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione dell’interno, che appartenga alla Polizia di Stato e alle altre forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il dubbio ermeneutico potrebbe avere un qualche fondamento agli esiti di una lettura sistematica della disposizione.
In questa prospettiva potrebbe assumere rilevanza il successivo comma 84 del medesimo articolo 3 che dispone espressamente l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 81 e 82 ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non anche del comma 83 che, come detto, contiene la norma che qui viene in rilievo.
Seguendo tale filo argomentativo, fondato anche su un criterio logico-formale (ubi lex voluit etc.), la circostanza dunque che il legislatore, con il comma 84, non abbia ritenuto di richiamare anche il comma 83 – che, come detto, subordina normativamente l’erogazione dei compensi per lavoro straordinario all’attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze – denoterebbe la non assoggettabilità del personale richiamato alla relativa previsione.

3. Tale ordine di considerazioni non può essere condiviso.
Occorre, al riguardo, rammentare che la previsione normativa di cui all’art. 3, comma 83, della legge finanziaria del 2008 – sopra citata – non ha un carattere realmente innovativo.
Infatti già la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), all’art. 9 aveva disposto che “A decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario….”.
In tal modo, dunque, da tempo si è affermato il principio secondo cui non è ammissibile che il compenso per lavoro straordinario possa essere erogato in mancanza di un controllo oggettivo sulle prestazioni rese.
E ciò con una norma che si rivolge espressamente alla generalità delle pubbliche amministrazioni, come si desume dall’ambito soggettivo estremamente lato della locuzione utilizzata (“le amministrazioni pubbliche”).
E ancor prima, già con circolare del Ministro della funzione pubblica 30 novembre 1990, n. 58089, avente ad oggetto il controllo automatizzato dell'orario di lavoro, si disponeva che “Le amministrazioni ancora sprovviste di questi sistemi avranno cura di predisporre, con ogni sollecitudine, gli atti istruttori finalizzati all'acquisizione, che dovranno completarsi entro il 1991.”.
In sostanza, ciascuna pubblica amministrazione, da tempo, ha l’obbligo di dotarsi di sistemi di rilevazione automatici di presenze che consentano di quantificare in maniera certa ed obiettiva l’orario di lavoro dei dipendenti.
La ratio della norma è evidente: da un lato, razionalizzare le risorse finanziarie, con attribuzione del trattamento accessorio solo allorché il lavoro sia effettivamente prestato, e, dall’altro, attuare una maggior trasparenza nel rapporto fra la pubblica amministrazione, il dipendente e tutti i cittadini.
E’ stato al riguardo considerato che le prestazioni eccedenti l’ordinario orario di servizio devono sempre trovare fondamento in esigenze indifferibili ed urgenti, cui non può farsi fronte, almeno nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio e delle singole modalità lavorative; ciò a pena di responsabilità amministrativa, contabile e/o gestionale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6654/2005).
Con la conseguenza che, in via ordinaria, deve ritenersi che non sussistano esenzioni al meccanismo generale previsto dall’art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008, derivanti dalla peculiarità dello status del dipendente in relazione al corpo di appartenenza (Polizia di Stato e altre forze di Polizia o Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
E ciò, quindi, diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione con la nota del 30 aprile 2008, sopra citata.

4. A fortiori, la disposizione di cui all’art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008 deve ritenersi applicabile anche al personale civile del Ministero per gli uffici di pubblica sicurezza (art. 40 della legge n.121 del 1981).
In tali casi, difatti, non esistono neppure quei dubbi interpretativi – da ritenere comunque superati alla luce di quanto sopra detto – derivanti dalla formulazione del comma 84 del medesimo articolo 3 della legge finanziaria 2008.

5. Tali conclusioni, naturalmente, non possono essere portate fino alle estreme conseguenze di talché debba richiedersi la rilevazione automatica anche qualora la modalità del servizio espletato escluda ex se la possibilità di rilevare la presenza del personale mediante strumenti automatici.
Rientrerà evidentemente nella valutazione dell’Amministrazione l’individuazione dei casi specifici in cui tali evenienze potranno verificarsi.
In tali ipotesi, in ogni caso - come ritiene il Ministero dell’economia e delle finanze nella nota del 19 aprile 2010 - il responsabile del servizio dovrà provvedere alla certificazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale, evidenziando anche l'esigenza che ha comportato la protrazione dell'orario del personale.

P.Q.M.
Nei termini su esposti è il parere.