Ministero della salute
Nota 16-3-2011 n. DGSA/4902/P
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.
Emanata dal Ministero della salute.
Nota 16 marzo 2011, n. DGSA/4902/P (1).
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.
(1) Emanata dal Ministero della salute.
Alle
Regioni
All’
Anmvi
Alla
Fnovi
All’
Enci
Alle
Associazioni di protezione degli animali
In considerazione della recente approvazione della L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", si ritiene di fornire ai soggetti interessati linee di indirizzo ed indicazioni tecniche riguardo all'attuazione della stessa.
In primo luogo, si evidenzia l'ambito di applicazione della citata Convenzione europea, definito all'articolo 1, laddove per animale da compagnia si intende "...ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia".
I cani a disposizione delle Forze armate e di polizia, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e degli altri soggetti che svolgono un servizio pubblico di pronto intervento e soccorso che, in ragione della attività di cui sono impiegati, non rientrerebbero nella richiamata definizione, tuttavia godono delle norme di tutela generale della Convenzione stessa.
Inoltre, con riferimento al combinato disposto di cui all'articolo 10, commi 1, lettera a) e 2, lettera a) della citata Convenzione europea, ossia al divieto di effettuare sugli animali da compagnia interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, quale, tra gli altri, il taglio della coda (art. 10, comma 1, lett. a), nonché alla possibilità di ammettere eccezioni a tale divieto si ritiene di fornire le seguenti indicazioni tecniche.
Fermo restando il divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, sussiste tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità (articolo 10, comma 2, lett. a).
La fattispecie in questione è riferibile, in particolare, all'intervento di caudotomia effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali in zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere dello stesso.
Inoltre qualora l'intervento di amputazione della coda fosse praticato in età adulta a fini terapeutici, non sarebbe esente da maggiori rischi a causa della più intensa invasività e impatto sul benessere psico-fisico dell'animale.
Pertanto, nell'interesse dell'animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche veterinarie, previa anestesia, ed entro la prima settimana di vita dell'animale, rilasciando una certificazione dalla quale si evincano le ragioni che hanno motivato l'intervento stesso (articolo 10, comma 2, lett. a).
Il Ministro
Ferruccio Fazio
Conv. Int 13 novembre 1987, art. 1
Conv. Int 13 novembre 1987, art. 10
L. 4 novembre 2010, n. 201
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venerdì 20 maggio 2011
Ministero della salute Nota 16-3-2011 n. DGSA/4902/P Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.
giovedì 19 maggio 2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 13-5-2011 n. 10738 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ingressi per lavoro stagionale. Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, Ufficio legislativo.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 13-5-2011 n. 10738
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ingressi per lavoro stagionale.
Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, Ufficio legislativo.
Msg. 13 maggio 2011, n. 10738 (1).
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ingressi per lavoro stagionale.
(1) Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, Ufficio legislativo.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 marzo 2011 il D.P.C.M. 17 febbraio 2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011.
Il D.P.C.M. (Allegato 1) all’art. 1 prevede una quota massima di ingressi per 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La quota riguarda:
a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Lo stesso provvedimento, nella quota massima di ingressi per 60.000 unità, consente l’ingresso sul territorio nazionale anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art. 2).
Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
Con la circolare 25 febbraio 2011, n. 1602, emanata congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’interno (Allegato 2), sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.
Le domande potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it) dalle h. 8.00 del 22 marzo (giorno successivo alla pubblicazione del decreto) e sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2011.
Il sistema di gestione dei procedimenti - rispettando l’ordine cronologico di presentazione - consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.
Istruttoria domande
Per l’istruttoria delle richieste si applicano le disposizioni già diramate con circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 18 giugno 2010, n. 3965 - concernenti i seguenti adempimenti:
- le competenti Direzioni provinciali del lavoro, dovranno valutare gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione, richiedendo la revoca dei nulla osta già rilasciati;
- il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione;
- al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale, purché con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato;
- la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.
Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate con lettera circolare dell’11 febbraio 2011, ha comunicato la possibilità per gli imprenditori agricoli - ai fini del raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta dall’art. 1-ter della L. n. 102/2009 (non inferiore a 20.000 euro annui) - di poter ricondurre la capacità economica non, esclusivamente, al reddito agrario (il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere la predetta soglia), ma anche ad altri indici di ricchezza.
Rilascio di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale
Nell’ambito della procedura di rilascio del “nulla osta pluriennale” la Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602 informa, al riguardo, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento di pubblica sicurezza d’intesa con il Ministero degli affari esteri, hanno individuato il procedimento finalizzato a dare attuazione all’art. 5 comma 3-ter del testo unico sull'immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 ed all’art. 38-bis del D.P.R. n. 394/1999, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.
Il procedimento si articola nel modo seguente.
Il datore di lavoro dovrà specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale, precisando altresì la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella usufruita dal lavoratore nei due anni precedenti.
La fase successiva della procedura segue le consuete modalità: lo Sportello Unico competente dovrà acquisire i pareri della Questura e della Direzione provinciale del lavoro.
In particolare, le Questure, oltre ai consueti adempimenti, effettueranno il controllo dei permessi di soggiorno per verificare il rilascio/richiesta nei due precedenti anni ed invieranno agli Sportelli Unici l’esito della verifica.
Analogamente, le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno ai controlli sulle comunicazioni obbligatorie, al fine di verificare l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti e trasmetteranno agli Sportelli Unici l’esito delle verifiche. Si sottolinea l’importanza di tale adempimento che comporta, in caso di accertamento negativo, l’inaccettabilità della domanda.
Lo Sportello Unico rilascerà, quindi, un nulla osta pluriennale, che sarà inviato al Ministero degli affari esteri con le modalità telematiche già in uso.
Al momento del ritiro del nulla osta, il datore di lavoro firmerà il contratto di soggiorno ed il lavoratore extracomunitario, ottenuto il visto, entro 8 giorni dall’ingresso sui territorio nazionale, si recherà insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno per lavoro e richiedere il permesso di soggiorno, che verrà rilasciato ogni anno.
Si precisa che un permesso specifico per soggiorno pluriennale per lavoro subordinato stagionale non può essere rilasciato in quanto il formato del documento elettronico, in linea con la normativa europea, non consente l’inserimento di altre date; quindi il permesso di soggiorno in possesso del lavoratore sarà quello consueto per lavoro stagionale.
Per gli anni successivi al primo, ovvero per il secondo e terzo anno, è in corso di predisposizione un modello telematico di comunicazione, che entrerà in uso a partire dal 1° gennaio 2012, attraverso cui il datore di lavoro esprimerà la volontà di confermare l’assunzione del lavoratore. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro stagionale del primo anno. La comunicazione telematica sarà inviata al Ministero per gli Affari Esteri ai fini del rilascio del visto di ingresso. Successivamente, il lavoratore, insieme con il datore di lavoro, dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.
Ripartizione quote lavoratori extracomunitari stagionali
Con la lettera circolare 21 marzo 2011, n. 984 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Allegato 3), si è proceduto all’attribuzione territoriale delle quote previste all’art. 1 del D.P.C.M. citato.
Nella circolare si precisa che i lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni precedenti, anche se non appartenenti alle nazionalità indicate dall’ art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 17 febbraio 2011, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Si fornisce di seguito una tabella che riepiloga, per le diverse Regioni, le quote assegnate a ciascun territorio.
Regioni
Quote assegnate
Liguria
700
Piemonte
2.800
Valle d’Aosta
50
Lombardia
3.350
Veneto
7.400
Friuli-V.G.
100
Emilia-Romagna
7.150
Toscana
2.100
Marche
780
Umbria
400
Lazio
4.920
Abruzzo
1.100
Molise
700
Campania
5.900
Puglia
4.000
Basilicata
800
Calabria
800
Sicilia
1.000
Sardegna
150
Prov. aut. Trento
3.000
Prov. aut. Bolzano
800
Allegato 1
D.P.C.M. 17 febbraio 2011
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2011 (Gazz. Uff. 21 marzo 2011, n. 65)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione;
Visto, in particolare, l’art. 38-bis del regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 3-ter del predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;
Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;
Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l’impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull’immigrazione e del relativo regolamento di attuazione, sopra richiamate;
Decreta:
Art. 1
1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Art. 2
1. Nella quota di cui al comma 1 dell’art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l’ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell’interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.
3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.
Allegato 2
Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011 (2)
(2) Il testo della circolare 25 febbraio 2011, n. 1602, emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
Allegato 3
Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (3)
(3) Il testo della Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1-ter
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 2
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38-bis
Msg. 13-5-2011 n. 10738
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ingressi per lavoro stagionale.
Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, Ufficio legislativo.
Msg. 13 maggio 2011, n. 10738 (1).
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ingressi per lavoro stagionale.
(1) Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, Ufficio legislativo.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 marzo 2011 il D.P.C.M. 17 febbraio 2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011.
Il D.P.C.M. (Allegato 1) all’art. 1 prevede una quota massima di ingressi per 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La quota riguarda:
a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Lo stesso provvedimento, nella quota massima di ingressi per 60.000 unità, consente l’ingresso sul territorio nazionale anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art. 2).
Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
Con la circolare 25 febbraio 2011, n. 1602, emanata congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’interno (Allegato 2), sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.
Le domande potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it) dalle h. 8.00 del 22 marzo (giorno successivo alla pubblicazione del decreto) e sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2011.
Il sistema di gestione dei procedimenti - rispettando l’ordine cronologico di presentazione - consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.
Istruttoria domande
Per l’istruttoria delle richieste si applicano le disposizioni già diramate con circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 18 giugno 2010, n. 3965 - concernenti i seguenti adempimenti:
- le competenti Direzioni provinciali del lavoro, dovranno valutare gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione, richiedendo la revoca dei nulla osta già rilasciati;
- il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione;
- al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale, purché con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato;
- la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.
Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate con lettera circolare dell’11 febbraio 2011, ha comunicato la possibilità per gli imprenditori agricoli - ai fini del raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta dall’art. 1-ter della L. n. 102/2009 (non inferiore a 20.000 euro annui) - di poter ricondurre la capacità economica non, esclusivamente, al reddito agrario (il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere la predetta soglia), ma anche ad altri indici di ricchezza.
Rilascio di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale
Nell’ambito della procedura di rilascio del “nulla osta pluriennale” la Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602 informa, al riguardo, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento di pubblica sicurezza d’intesa con il Ministero degli affari esteri, hanno individuato il procedimento finalizzato a dare attuazione all’art. 5 comma 3-ter del testo unico sull'immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 ed all’art. 38-bis del D.P.R. n. 394/1999, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.
Il procedimento si articola nel modo seguente.
Il datore di lavoro dovrà specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale, precisando altresì la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella usufruita dal lavoratore nei due anni precedenti.
La fase successiva della procedura segue le consuete modalità: lo Sportello Unico competente dovrà acquisire i pareri della Questura e della Direzione provinciale del lavoro.
In particolare, le Questure, oltre ai consueti adempimenti, effettueranno il controllo dei permessi di soggiorno per verificare il rilascio/richiesta nei due precedenti anni ed invieranno agli Sportelli Unici l’esito della verifica.
Analogamente, le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno ai controlli sulle comunicazioni obbligatorie, al fine di verificare l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti e trasmetteranno agli Sportelli Unici l’esito delle verifiche. Si sottolinea l’importanza di tale adempimento che comporta, in caso di accertamento negativo, l’inaccettabilità della domanda.
Lo Sportello Unico rilascerà, quindi, un nulla osta pluriennale, che sarà inviato al Ministero degli affari esteri con le modalità telematiche già in uso.
Al momento del ritiro del nulla osta, il datore di lavoro firmerà il contratto di soggiorno ed il lavoratore extracomunitario, ottenuto il visto, entro 8 giorni dall’ingresso sui territorio nazionale, si recherà insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno per lavoro e richiedere il permesso di soggiorno, che verrà rilasciato ogni anno.
Si precisa che un permesso specifico per soggiorno pluriennale per lavoro subordinato stagionale non può essere rilasciato in quanto il formato del documento elettronico, in linea con la normativa europea, non consente l’inserimento di altre date; quindi il permesso di soggiorno in possesso del lavoratore sarà quello consueto per lavoro stagionale.
Per gli anni successivi al primo, ovvero per il secondo e terzo anno, è in corso di predisposizione un modello telematico di comunicazione, che entrerà in uso a partire dal 1° gennaio 2012, attraverso cui il datore di lavoro esprimerà la volontà di confermare l’assunzione del lavoratore. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro stagionale del primo anno. La comunicazione telematica sarà inviata al Ministero per gli Affari Esteri ai fini del rilascio del visto di ingresso. Successivamente, il lavoratore, insieme con il datore di lavoro, dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.
Ripartizione quote lavoratori extracomunitari stagionali
Con la lettera circolare 21 marzo 2011, n. 984 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Allegato 3), si è proceduto all’attribuzione territoriale delle quote previste all’art. 1 del D.P.C.M. citato.
Nella circolare si precisa che i lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni precedenti, anche se non appartenenti alle nazionalità indicate dall’ art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 17 febbraio 2011, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Si fornisce di seguito una tabella che riepiloga, per le diverse Regioni, le quote assegnate a ciascun territorio.
Regioni
Quote assegnate
Liguria
700
Piemonte
2.800
Valle d’Aosta
50
Lombardia
3.350
Veneto
7.400
Friuli-V.G.
100
Emilia-Romagna
7.150
Toscana
2.100
Marche
780
Umbria
400
Lazio
4.920
Abruzzo
1.100
Molise
700
Campania
5.900
Puglia
4.000
Basilicata
800
Calabria
800
Sicilia
1.000
Sardegna
150
Prov. aut. Trento
3.000
Prov. aut. Bolzano
800
Allegato 1
D.P.C.M. 17 febbraio 2011
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2011 (Gazz. Uff. 21 marzo 2011, n. 65)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione;
Visto, in particolare, l’art. 38-bis del regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 3-ter del predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;
Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;
Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l’impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull’immigrazione e del relativo regolamento di attuazione, sopra richiamate;
Decreta:
Art. 1
1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Art. 2
1. Nella quota di cui al comma 1 dell’art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l’ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell’interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.
3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.
Allegato 2
Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011 (2)
(2) Il testo della circolare 25 febbraio 2011, n. 1602, emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
Allegato 3
Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (3)
(3) Il testo della Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1-ter
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 2
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38-bis
Ministero dell'interno Circ. 10-5-2011 n. 37/2011 Elezioni amministrative di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011. Referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Agevolazioni di viaggio per l'acquisto di biglietti aerei.
Ministero dell'interno
Circ. 10-5-2011 n. 37/2011
Elezioni amministrative di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011. Referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Agevolazioni di viaggio per l'acquisto di biglietti aerei.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.
Circ. 10 maggio 2011, n. 37/2011 (1).
Elezioni amministrative di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011. Referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Agevolazioni di viaggio per l'acquisto di biglietti aerei.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Ai
Commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano
Al
Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta
Servizi di prefettura
Aosta
e, p.c.:
Alla
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Ripartizione II affari istituzionali
Competenze ordinamentali e previdenziali
Ufficio elettorale e per i rapporti con gli enti locali territoriali
Trento
Alla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento riforme
Servizio elettorale
Udine
Alla
Regione siciliana
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
Dipartimento delle autonomie locali
Servizio 5 elettorale
Palermo
Alla
Regione autonoma della Sardegna
Presidenza della giunta regionale
Direzione generale della presidenza - Servizio elettorale
Cagliari
Com'è noto, l'articolo 1, comma 2, del D.L. 11 aprile 2011, n. 37, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 2 della L. 26 maggio 1969, n. 241, introduce per gli elettori un'ulteriore agevolazione di viaggio, nella misura del 40 per cento, per l'acquisto del biglietto aereo di andata alla sede elettorale di iscrizione e ritorno, per i viaggi aerei effettuati sul territorio nazionale. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore. Come già evidenziato nella Circ. 12 aprile 2011, n. 20/2011 di questa Direzione Centrale, la norma si applica in occasione di elezioni politiche, regionali ed amministrative, nonché in occasione dello svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Al fine di dare attuazione a tale normativa, la competente Direzione Centrale della Finanza Locale di questo Dipartimento ha invitato tutte le società di navigazione aerea in possesso della licenza di esercizio rilasciata in Italia a far conoscere la disponibilità a concordare le relative modalità applicative.
Delle società interpellate hanno dato la propria adesione, addivenendo alla stipulazione di appositi accordi, solo le società Alitalia e Blue Panorama e pertanto si riportano, di seguito, i requisiti e le modalità in base alle quali le predette società applicheranno le agevolazioni sui biglietti di viaggio aereo agli elettori che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali e referendarie, dovranno recarsi nel comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per esercitarvi il diritto di voto.
- Per i viaggi effettuati con la compagnia Alitalia, le agevolazioni verranno applicate su tutti i voli nazionali Alitalia per le classi di prenotazione Y, B, M, H, K, V, T, N, S, Q, X, con esclusione delle tratte in continuità territoriale e delle tariffe promozionali.
- Per i viaggi effettuati con la compagnia Blue Panorama, le agevolazioni verranno applicate su tutti i voli nazionali con il marchio "Blue-express.com".
In entrambi i casi, le agevolazioni si applicheranno solo ai biglietti rilasciati per viaggi di andata e ritorno.
Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, l'elettore dovrà presentare al check-in e/o all'imbarco la tessera elettorale o, in mancanza di essa, per il solo viaggio di andata, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 48 del T.U., D.P.R. n. 445/2000; al ritorno l'elettore dovrà comunque esibire la tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale recante la data di votazione.
I documenti di viaggio hanno un periodo di validità di sette giorni antecedenti la data della consultazione e sino a sette giorni successivi alla data di chiusura delle operazioni di votazione.
Per ulteriori informazioni gli elettori interessati potranno rivolgersi direttamente alle predette compagnie aeree.
Si prega di voler dare ampia diffusione al contenuto della presente circolare anche attraverso i mezzi d'informazione locale.
Il Direttore centrale
Guglielman
D.L. 11 aprile 2011, n. 37, art. 1
L. 26 maggio 1969, n. 241, art. 2
Cost. 27 dicembre 1947, art. 75
Cost. 27 dicembre 1947, art. 138
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 48
Polizia: sindacati in piazza il 31 maggio contro i tagli
POLIZIA: SINDACATI IN PIAZZA IL 31 MAGGIO CONTRO TAGLI
(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Nel giorno dell'anniversario della
fondazione della Polizia, i sindacati Siap, Silp-Cgil, Coisp e
Anfp annunciano che il 31 maggio scenderanno in piazza davanti
alle questure e alle prefetture ''contro i tagli alla sicurezza
e per la tutela della specificit… degli operatori''.
I tagli operati dal governo hanno avuto un ''effetto
devastante'', affermano, e ''rischiano di ridimensionare la
capacit… operativa delle forze di polizia, peraltro impegnate
anche sul fronte dell'emergenza immigrazione''. Secondo le
organizzazioni, inoltre, e' ''incomprensibile l'accanimento del
Governo nel non voler tutelare pienamente la specificit… degli
operatori del Comparto sicurezza, e l'immobilismo dimostrato sul
versante del riordino delle carriere''.
Siap, Silp-Cgil, Coisp e Anfp denunciano infine un ''ultimo,
inaccettabile, taglio'': quello al ''monte ore del lavoro
straordinario in sedi come Palermo, citt… di frontiera della
lotta alla mafia che vede tagliata la sua disponibilit… di circa
diecimila ore, peraltro con decorrenza retroattiva, e cioŠ anche
per il lavoro straordinario gi… effettuato''. (ANSA).
GUI
19-MAG-11 18:55 NNNN
Parole che non hanno tranquillizzato i sindacati, soprattutto per quanto riguarda i tagli. Ed infatti Siap, Silp-Cgil, Coisp e l'Associazione funzionari di polizia hanno annunciato che saranno di nuovo in piazza il 31 maggio. I tagli, dicono, hanno avuto un ''effetto devastante'' e rischiano di ''ridimensionare la capacit… operativa delle forze di polizia''. Senza contare l' ''incomprensibile l'accanimento del Governo nel non voler tutelare pienamente la specificit… degli operatori del Comparto sicurezza, e l'immobilismo dimostrato sul versante del riordino delle carriere''.
ANSA/ POLIZIA COMPIE 159 ANNI. MARONI, TEMPI MATURI PER RIORDINO
NAPOLITANO, RISULTATI STRAORDINARI. SINDACATI CONTRO TAGLI
(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Ci sono i ''successi straordinari''
ottenuti in 20 anni di lotta alle mafie, come ha ricordato per
tutti il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ma
anche la difesa ''delle minoranze contro ogni discriminazione''
e i ''tanti, piccoli e significativi gesti di attenzione'' verso
i cittadini, come scrive Antonio Manganelli nel messaggio ai
suoi uomini: la Polizia festeggia il suo 159esimo compleanno e
si da' appuntamento ancora una volta a piazza del Popolo, per
aprire una tre giorni di celebrazioni con l'obiettivo dichiarato
di avvicinare sempre di piu' l'istituzione alla gente.
Assente il premier Berlusconi (per il secondo anno
consecutivo), a piazza del Popolo erano presenti tutte le piu'
alte cariche dello Stato. E non e' passata inosservata Ilda
Boccassini: occhiali, orecchini, collana e bracciale rossi, il
procuratore aggiunto di Milano che ha indagato sul Rubygate, ha
seguito tutta la cerimonia accanto al procuratore di Reggio
Calabria Giuseppe Pignatone.
Quello di quest'anno e' pero' un'anniversario diverso, che
coincide con un'altra data importante per il corpo, i trent'anni
della legge 121 che nell'81 smilitarizzo' la Polizia. Lo stesso
capo dello Stato, nel suo messaggio, ha ricordato quel
provvedimento definendolo una ''scelta fondamentale'' che ha
consentito di coniugare due esigenze: quella di ''salvaguardare
lo straordinario patrimonio di professionalita' e di tradizioni
delle diverse forze di Polizia'' e quella, ''non meno avvertita
e imprescindibile, di ricondurre tutte le risorse ad un piu'
efficace impegno comune''. Parole che il ministro dell'Interno
Roberto Maroni ha fatto sue, annunciando pero' la volonta' di
rivedere quell'impianto normativo e adeguarlo ai tempi. ''La
riforma dell'81 e' stata ed Š una buona legge - ha detto il
titolare del Viminale - ma e' stata scritta in un'epoca diversa,
e richiede un aggiornamento per adeguarla al nuovo modello di
'sicurezza partecipata' che abbiamo costruito in questi anni''.
Entro giugno dunque, ha assicurato Maroni, sara' istituita' una
commissione di studio, di cui faranno parte i sindacati, che
entro fine anno presentera' le proposte di modifica del sistema.
Nonostante ''le oggettive difficolta' nell'adeguare i mezzi e
le risorse'' agli impegni, il ministro ha promesso tremila
assunzioni per il 2011, oltre alle duemila gia autorizzate nel
2010 e ribadito con orgoglio che sono in calo gli omicidi
(-10%), le violenze sessuali (-9%), i delitti contro la persona
(-7%). Senza dimenticare che a tutti e' stato garantito il
diritto di manifestare, ''sempre nel rispetto della legalita'''.
Risultati che sono motivo ''di grande soddisfazione'' anche se
''nessuno commettera' l'errore di sentirsi appagato''. Per
questo gia' al prossimo Cdm, ha annunciato ancora Maroni, verra'
portato il codice delle leggi antimafia e la prima banca dati
nazionale sulla documentazione antimafia, ''due obiettivi a
lungo perseguiti e fin qui mai realizzati''.
Parole che non hanno tranquillizzato i sindacati, soprattutto
per quanto riguarda i tagli. Ed infatti Siap, Silp-Cgil, Coisp e
l'Associazione funzionari di polizia hanno annunciato che
saranno di nuovo in piazza il 31 maggio. I tagli, dicono, hanno
avuto un ''effetto devastante'' e rischiano di ''ridimensionare
la capacit… operativa delle forze di polizia''. Senza contare l'
''incomprensibile l'accanimento del Governo nel non voler
tutelare pienamente la specificit… degli operatori del Comparto
sicurezza, e l'immobilismo dimostrato sul versante del riordino
delle carriere''. (ANSA).
GUI
19-MAG-11 19:10 NNNN
NAPOLITANO, RISULTATI STRAORDINARI. SINDACATI CONTRO TAGLI
(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Ci sono i ''successi straordinari''
ottenuti in 20 anni di lotta alle mafie, come ha ricordato per
tutti il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ma
anche la difesa ''delle minoranze contro ogni discriminazione''
e i ''tanti, piccoli e significativi gesti di attenzione'' verso
i cittadini, come scrive Antonio Manganelli nel messaggio ai
suoi uomini: la Polizia festeggia il suo 159esimo compleanno e
si da' appuntamento ancora una volta a piazza del Popolo, per
aprire una tre giorni di celebrazioni con l'obiettivo dichiarato
di avvicinare sempre di piu' l'istituzione alla gente.
Assente il premier Berlusconi (per il secondo anno
consecutivo), a piazza del Popolo erano presenti tutte le piu'
alte cariche dello Stato. E non e' passata inosservata Ilda
Boccassini: occhiali, orecchini, collana e bracciale rossi, il
procuratore aggiunto di Milano che ha indagato sul Rubygate, ha
seguito tutta la cerimonia accanto al procuratore di Reggio
Calabria Giuseppe Pignatone.
Quello di quest'anno e' pero' un'anniversario diverso, che
coincide con un'altra data importante per il corpo, i trent'anni
della legge 121 che nell'81 smilitarizzo' la Polizia. Lo stesso
capo dello Stato, nel suo messaggio, ha ricordato quel
provvedimento definendolo una ''scelta fondamentale'' che ha
consentito di coniugare due esigenze: quella di ''salvaguardare
lo straordinario patrimonio di professionalita' e di tradizioni
delle diverse forze di Polizia'' e quella, ''non meno avvertita
e imprescindibile, di ricondurre tutte le risorse ad un piu'
efficace impegno comune''. Parole che il ministro dell'Interno
Roberto Maroni ha fatto sue, annunciando pero' la volonta' di
rivedere quell'impianto normativo e adeguarlo ai tempi. ''La
riforma dell'81 e' stata ed Š una buona legge - ha detto il
titolare del Viminale - ma e' stata scritta in un'epoca diversa,
e richiede un aggiornamento per adeguarla al nuovo modello di
'sicurezza partecipata' che abbiamo costruito in questi anni''.
Entro giugno dunque, ha assicurato Maroni, sara' istituita' una
commissione di studio, di cui faranno parte i sindacati, che
entro fine anno presentera' le proposte di modifica del sistema.
Nonostante ''le oggettive difficolta' nell'adeguare i mezzi e
le risorse'' agli impegni, il ministro ha promesso tremila
assunzioni per il 2011, oltre alle duemila gia autorizzate nel
2010 e ribadito con orgoglio che sono in calo gli omicidi
(-10%), le violenze sessuali (-9%), i delitti contro la persona
(-7%). Senza dimenticare che a tutti e' stato garantito il
diritto di manifestare, ''sempre nel rispetto della legalita'''.
Risultati che sono motivo ''di grande soddisfazione'' anche se
''nessuno commettera' l'errore di sentirsi appagato''. Per
questo gia' al prossimo Cdm, ha annunciato ancora Maroni, verra'
portato il codice delle leggi antimafia e la prima banca dati
nazionale sulla documentazione antimafia, ''due obiettivi a
lungo perseguiti e fin qui mai realizzati''.
Parole che non hanno tranquillizzato i sindacati, soprattutto
per quanto riguarda i tagli. Ed infatti Siap, Silp-Cgil, Coisp e
l'Associazione funzionari di polizia hanno annunciato che
saranno di nuovo in piazza il 31 maggio. I tagli, dicono, hanno
avuto un ''effetto devastante'' e rischiano di ''ridimensionare
la capacit… operativa delle forze di polizia''. Senza contare l'
''incomprensibile l'accanimento del Governo nel non voler
tutelare pienamente la specificit… degli operatori del Comparto
sicurezza, e l'immobilismo dimostrato sul versante del riordino
delle carriere''. (ANSA).
GUI
19-MAG-11 19:10 NNNN
Salute: depressione, da nuovo farmaco meno effetti collaterali
SALUTE:DEPRESSIONE,DA NUOVO FARMACO MENO EFFETTI COLLATERALI
(ANSA) - SYDNEY, 19 MAG - Ricercatori australiani hanno
individuato un nuovo, piu' favorevole approccio al trattamento
della depressione, che evita i comuni effetti collaterali
causati da alcuni farmaci, come aumento di peso e disfunzioni
sessuali. Lo studio condotto da scienziati della Central
Queensland University e del Brain and Mind Research Institute di
Sydney, pubblicato sulla rivista medica britannica The Lancet,
descrive come un nuovo composto sintetico, detto agomelatina,
migliora la qualita' del sonno mentre evita gli effetti
collaterali indesiderati di altri trattamenti.
Gli studiosi Naomi Rogers e Ian Hickie hanno condotto
sperimentazioni con una varieta' di trattamenti, con particolare
attenzione alla tipologia del sonno dei pazienti, concludendo
che la agomelatina offre i migliori risultati d'insieme. Molti
farmaci sono prescritti per gestire gli umori del paziente, ma i
due scienziati hanno voluto esaminare gli effetti sul sonno.
''Finora le terapie si sono concentrate sui disturbi di umore
associati con la depressione, ma sappiamo che vi sono molti
altri sintomi che impattano sui pazienti di depressione, come
interruzioni del sonno e del ciclo circadiano'', scrivono.
''Quindi abbiamo esaminato differenti approcci diretti agli
altri sintomi, con l'obiettivo di migliorare la sintomatologia
d'insieme e la qualita' di vita dei pazienti''. (ANSA).
XMC
19-MAG-11 11:16 NNNN
(ANSA) - SYDNEY, 19 MAG - Ricercatori australiani hanno
individuato un nuovo, piu' favorevole approccio al trattamento
della depressione, che evita i comuni effetti collaterali
causati da alcuni farmaci, come aumento di peso e disfunzioni
sessuali. Lo studio condotto da scienziati della Central
Queensland University e del Brain and Mind Research Institute di
Sydney, pubblicato sulla rivista medica britannica The Lancet,
descrive come un nuovo composto sintetico, detto agomelatina,
migliora la qualita' del sonno mentre evita gli effetti
collaterali indesiderati di altri trattamenti.
Gli studiosi Naomi Rogers e Ian Hickie hanno condotto
sperimentazioni con una varieta' di trattamenti, con particolare
attenzione alla tipologia del sonno dei pazienti, concludendo
che la agomelatina offre i migliori risultati d'insieme. Molti
farmaci sono prescritti per gestire gli umori del paziente, ma i
due scienziati hanno voluto esaminare gli effetti sul sonno.
''Finora le terapie si sono concentrate sui disturbi di umore
associati con la depressione, ma sappiamo che vi sono molti
altri sintomi che impattano sui pazienti di depressione, come
interruzioni del sonno e del ciclo circadiano'', scrivono.
''Quindi abbiamo esaminato differenti approcci diretti agli
altri sintomi, con l'obiettivo di migliorare la sintomatologia
d'insieme e la qualita' di vita dei pazienti''. (ANSA).
XMC
19-MAG-11 11:16 NNNN
Salute: Codacons, ok Cassazione sui medici specializzati
SALUTE: CODACONS, OK CASSAZIONE SU MEDICI SPECIALIZZATI =
(AGI) - Roma, 19 mag. - La suprema Corte di Cassazione, con una
sentenza del 18 maggio, ha accolto le tesi da sempre sostenute
dal Codacons in materia di mancata remunerazione dei medici
specializzati. In particolare - informa l'associazione
consumatori - la Cassazione ha riconosciuto, sulla base anche
degli argomenti prospettati dal Codacons, intervenuto nel
relativo giudizio, che il termine di prescrizione decennale
(gia' affermato da diverse sentenze emesse nel corso del 2009 e
del 2010), e' da ritenere decorrente dall'entrata in vigore (27
ottobre 1999), della legge n. 370/99, che stabiliva il diritto
alla remunerazione in favore di quei medici destinatari
all'epoca di alcune sentenze favorevoli emesse dal TAR Lazio, a
meta' anni 90. I giudici hanno anche stabilito l'entita' del
risarcimento nella misura di 21,5 milioni di vecchie lire per
ogni anno di specializzazione, ossia circa 40mila euro per 4
anni oltre interessi.
Nello specifico - sottolinea il Codacons - la sentenza ha
affermato espressamente che la prescrizione in materia di
mancata remunerazione dei medici specializzati, si compie, in
assenza di appositi atti interruttivi, il 27 ottobre 2009.
Quindi tutti coloro che hanno promosso cause o hanno inoltrato
una raccomandata per interrompere la prescrizione prima di tale
data, hanno diritto, in base a tale sentenza, a vedersi
riconosciuto il diritto alla remunerazione per gli anni di
frequenza alle scuole di specializzazione. In sostanza, la
Corte di Cassazione ha ritenuto che con tale legge lo Stato ha
manifestato in modo definitivo la volonta' di non voler
adempiere all'attuazione della direttiva che prevedeva
l'obbligo di remunerazione dei medici specializzandi, e che da
tale momento pertanto inizia a decorrere il termine decennale
di prescrizione. Tale sentenza poi riconosce, per taluni casi
di omesso recepimento di direttive comunitarie, che la
prescrizione non decorre sino a quando lo Stato rimane
inadempiente all'obbligo di recepirle nell'ordinamento
italiano. E su questa base si potra' lavorare per ottenere dei
risultati anche per coloro i quali non hanno interrotto la
prescrizione, non avendo proposto la causa prima di tale data,
ovvero non avendo inviato apposita lettera raccomandata con cui
si richiedeva la remunerazione in questione.
Il Codacons, pertanto, ha deciso di diffidare il ministro
dell'Economia, Giulio Tremonti, e la presidenza del Consiglio
dei ministri affinche' diano esecuzione spontanea alla sentenza
per ragioni di equita' a favore anche di coloro che non hanno
fatto ricorso. L'associazione intanto organizza nuove azioni
collettive a tutela dei medici specializzati, che per saperne
di piu' potranno visitare il sito dell'associazione
www.codacons.it , dove troveranno un apposito spazio ad essi
riservato, con ogni informazione e delucidazione necessaria
sulla vicenda in questione, e su come aderire a tali azioni
legali. (AGI)
Cav
191133 MAG 11
NNNN
(AGI) - Roma, 19 mag. - La suprema Corte di Cassazione, con una
sentenza del 18 maggio, ha accolto le tesi da sempre sostenute
dal Codacons in materia di mancata remunerazione dei medici
specializzati. In particolare - informa l'associazione
consumatori - la Cassazione ha riconosciuto, sulla base anche
degli argomenti prospettati dal Codacons, intervenuto nel
relativo giudizio, che il termine di prescrizione decennale
(gia' affermato da diverse sentenze emesse nel corso del 2009 e
del 2010), e' da ritenere decorrente dall'entrata in vigore (27
ottobre 1999), della legge n. 370/99, che stabiliva il diritto
alla remunerazione in favore di quei medici destinatari
all'epoca di alcune sentenze favorevoli emesse dal TAR Lazio, a
meta' anni 90. I giudici hanno anche stabilito l'entita' del
risarcimento nella misura di 21,5 milioni di vecchie lire per
ogni anno di specializzazione, ossia circa 40mila euro per 4
anni oltre interessi.
Nello specifico - sottolinea il Codacons - la sentenza ha
affermato espressamente che la prescrizione in materia di
mancata remunerazione dei medici specializzati, si compie, in
assenza di appositi atti interruttivi, il 27 ottobre 2009.
Quindi tutti coloro che hanno promosso cause o hanno inoltrato
una raccomandata per interrompere la prescrizione prima di tale
data, hanno diritto, in base a tale sentenza, a vedersi
riconosciuto il diritto alla remunerazione per gli anni di
frequenza alle scuole di specializzazione. In sostanza, la
Corte di Cassazione ha ritenuto che con tale legge lo Stato ha
manifestato in modo definitivo la volonta' di non voler
adempiere all'attuazione della direttiva che prevedeva
l'obbligo di remunerazione dei medici specializzandi, e che da
tale momento pertanto inizia a decorrere il termine decennale
di prescrizione. Tale sentenza poi riconosce, per taluni casi
di omesso recepimento di direttive comunitarie, che la
prescrizione non decorre sino a quando lo Stato rimane
inadempiente all'obbligo di recepirle nell'ordinamento
italiano. E su questa base si potra' lavorare per ottenere dei
risultati anche per coloro i quali non hanno interrotto la
prescrizione, non avendo proposto la causa prima di tale data,
ovvero non avendo inviato apposita lettera raccomandata con cui
si richiedeva la remunerazione in questione.
Il Codacons, pertanto, ha deciso di diffidare il ministro
dell'Economia, Giulio Tremonti, e la presidenza del Consiglio
dei ministri affinche' diano esecuzione spontanea alla sentenza
per ragioni di equita' a favore anche di coloro che non hanno
fatto ricorso. L'associazione intanto organizza nuove azioni
collettive a tutela dei medici specializzati, che per saperne
di piu' potranno visitare il sito dell'associazione
www.codacons.it , dove troveranno un apposito spazio ad essi
riservato, con ogni informazione e delucidazione necessaria
sulla vicenda in questione, e su come aderire a tali azioni
legali. (AGI)
Cav
191133 MAG 11
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Caldo: ordinanza Ministero Salute su tutela over 65 e soggetti a rischio. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale
CALDO: ORDINANZA MINISTERO SALUTE SU TUTELA OVER 65 E SOGGETTI A RISCHIO =
PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE
Roma, 19 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale di ieri l'ordinanza del ministero della Salute
relativa alla tutela delle persone maggiormente sensibili agli effetti
delle ondate di calore. Secondo il ministero, "le condizioni
meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento
delle temperature e dei tassi di umidita', rendono necessario
intervenire con tempestivita' su tutto il territorio nazionale al fine
di attivare adeguati interventi, preventivi e assistenziali, necessari
per prevenire gravi danni alla salute delle categorie piu' esposte e,
in particolare, delle persone anziane che versano in condizioni di
difficolta' fisiche, socioeconomiche o in solitudine".
L'ordinanza del ministero dispone - ai fini della
pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi
di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle
ondate di calore - alle amministrazioni comunali di trasmettere alle
Asl gli appositi elenchi della popolazione residente di eta' pari o
superiore ad anni 65, iscritti nelle anagrafi della popolazione
residente, aggiornati alla data del primo aprile e i successivi
aggiornamenti con periodicita' definita da ciascuna Regione. (segue)
(Fed/Col/Adnkronos)
19-MAG-11 11:41
CALDO: ORDINANZA MINISTERO SALUTE SU TUTELA OVER 65 E SOGGETTI A RISCHIO (2) =
(Adnkronos) - Una volta raccolti i dati le Asl hanno il compito
di intraprendere, in collaborazione con la Protezione civile, "ogni
opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi e
irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla
stagione estiva, specie in favore di persone piu' suscettibili agli
effetti alle ondate di calore per condizioni di eta', salute,
solitudine e fattori socio ambientali. Le amministrazioni comunali
provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di
trasporto".
(Fed/Col/Adnkronos)
19-MAG-11 11:58
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PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE
Roma, 19 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale di ieri l'ordinanza del ministero della Salute
relativa alla tutela delle persone maggiormente sensibili agli effetti
delle ondate di calore. Secondo il ministero, "le condizioni
meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento
delle temperature e dei tassi di umidita', rendono necessario
intervenire con tempestivita' su tutto il territorio nazionale al fine
di attivare adeguati interventi, preventivi e assistenziali, necessari
per prevenire gravi danni alla salute delle categorie piu' esposte e,
in particolare, delle persone anziane che versano in condizioni di
difficolta' fisiche, socioeconomiche o in solitudine".
L'ordinanza del ministero dispone - ai fini della
pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi
di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle
ondate di calore - alle amministrazioni comunali di trasmettere alle
Asl gli appositi elenchi della popolazione residente di eta' pari o
superiore ad anni 65, iscritti nelle anagrafi della popolazione
residente, aggiornati alla data del primo aprile e i successivi
aggiornamenti con periodicita' definita da ciascuna Regione. (segue)
(Fed/Col/Adnkronos)
19-MAG-11 11:41
CALDO: ORDINANZA MINISTERO SALUTE SU TUTELA OVER 65 E SOGGETTI A RISCHIO (2) =
(Adnkronos) - Una volta raccolti i dati le Asl hanno il compito
di intraprendere, in collaborazione con la Protezione civile, "ogni
opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi e
irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla
stagione estiva, specie in favore di persone piu' suscettibili agli
effetti alle ondate di calore per condizioni di eta', salute,
solitudine e fattori socio ambientali. Le amministrazioni comunali
provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di
trasporto".
(Fed/Col/Adnkronos)
19-MAG-11 11:58
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Salute/ Il viagra potrebbe causare la sordità (Telegraph) Centinaia di casi di perdità di udito in tutto il mondo
Salute/ Il viagra potrebbe causare la sordità (Telegraph)
Centinaia di casi di perdità di udito in tutto il mondo
Roma, 19 mag. (TMNews) - Il viagra e altri farmaci anti-impotenza
potrebbero provocare la sordità in coloro che ne fanno uso. E'
quanto affermano i medici, secondo quanto riporta il sito web del
quotidiano britannico The Telegraph. Tali farmaci sono stati
infatti collegati a centinaia di casi di improvvisa perdità di
udito in tutto il mondo, e alcuni anche in Gran Bretagna.
I medici sono così preoccupati da ciò che hanno richiesto alle
autorità sanitarie in tre continenti di aprire un'inchiesta per
accertare se effettivamente ci sono rischi per l'udito.
Comsumatori in American, Asia orientale e Australia sono stati
già interpellati al riguardo. Quarantesette casi sospetti di
perdità di udito sono stati collegati al viagra o ad altri
farmaci come Cialis e Levitra. Otto di questi sono stati
registrati in Gran Bretagna.
Plg
191049 mag 11
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