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giovedì 19 maggio 2011
Ministero dell'interno Circ. 10-5-2011 n. 37/2011 Elezioni amministrative di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011. Referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Agevolazioni di viaggio per l'acquisto di biglietti aerei.
Ministero dell'interno
Circ. 10-5-2011 n. 37/2011
Elezioni amministrative di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011. Referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Agevolazioni di viaggio per l'acquisto di biglietti aerei.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.
Circ. 10 maggio 2011, n. 37/2011 (1).
Elezioni amministrative di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011. Referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Agevolazioni di viaggio per l'acquisto di biglietti aerei.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Ai
Commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano
Al
Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta
Servizi di prefettura
Aosta
e, p.c.:
Alla
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Ripartizione II affari istituzionali
Competenze ordinamentali e previdenziali
Ufficio elettorale e per i rapporti con gli enti locali territoriali
Trento
Alla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento riforme
Servizio elettorale
Udine
Alla
Regione siciliana
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
Dipartimento delle autonomie locali
Servizio 5 elettorale
Palermo
Alla
Regione autonoma della Sardegna
Presidenza della giunta regionale
Direzione generale della presidenza - Servizio elettorale
Cagliari
Com'è noto, l'articolo 1, comma 2, del D.L. 11 aprile 2011, n. 37, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 2 della L. 26 maggio 1969, n. 241, introduce per gli elettori un'ulteriore agevolazione di viaggio, nella misura del 40 per cento, per l'acquisto del biglietto aereo di andata alla sede elettorale di iscrizione e ritorno, per i viaggi aerei effettuati sul territorio nazionale. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore. Come già evidenziato nella Circ. 12 aprile 2011, n. 20/2011 di questa Direzione Centrale, la norma si applica in occasione di elezioni politiche, regionali ed amministrative, nonché in occasione dello svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Al fine di dare attuazione a tale normativa, la competente Direzione Centrale della Finanza Locale di questo Dipartimento ha invitato tutte le società di navigazione aerea in possesso della licenza di esercizio rilasciata in Italia a far conoscere la disponibilità a concordare le relative modalità applicative.
Delle società interpellate hanno dato la propria adesione, addivenendo alla stipulazione di appositi accordi, solo le società Alitalia e Blue Panorama e pertanto si riportano, di seguito, i requisiti e le modalità in base alle quali le predette società applicheranno le agevolazioni sui biglietti di viaggio aereo agli elettori che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali e referendarie, dovranno recarsi nel comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per esercitarvi il diritto di voto.
- Per i viaggi effettuati con la compagnia Alitalia, le agevolazioni verranno applicate su tutti i voli nazionali Alitalia per le classi di prenotazione Y, B, M, H, K, V, T, N, S, Q, X, con esclusione delle tratte in continuità territoriale e delle tariffe promozionali.
- Per i viaggi effettuati con la compagnia Blue Panorama, le agevolazioni verranno applicate su tutti i voli nazionali con il marchio "Blue-express.com".
In entrambi i casi, le agevolazioni si applicheranno solo ai biglietti rilasciati per viaggi di andata e ritorno.
Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, l'elettore dovrà presentare al check-in e/o all'imbarco la tessera elettorale o, in mancanza di essa, per il solo viaggio di andata, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 48 del T.U., D.P.R. n. 445/2000; al ritorno l'elettore dovrà comunque esibire la tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale recante la data di votazione.
I documenti di viaggio hanno un periodo di validità di sette giorni antecedenti la data della consultazione e sino a sette giorni successivi alla data di chiusura delle operazioni di votazione.
Per ulteriori informazioni gli elettori interessati potranno rivolgersi direttamente alle predette compagnie aeree.
Si prega di voler dare ampia diffusione al contenuto della presente circolare anche attraverso i mezzi d'informazione locale.
Il Direttore centrale
Guglielman
D.L. 11 aprile 2011, n. 37, art. 1
L. 26 maggio 1969, n. 241, art. 2
Cost. 27 dicembre 1947, art. 75
Cost. 27 dicembre 1947, art. 138
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 48
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