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domenica 19 dicembre 2010
Ministero dello sviluppo economico Ris. 16-11-2010 n. 166834 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Articolo 71, comma 6, lettera c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV "Promozione della Concorrenza".
Dec. 7-12-2010 n. 2010/766/PESC DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia. Pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2010, n. L 327.
Dec. 7 dicembre 2010, n. 2010/766/PESC (1).
DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2010, n. L 327.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia .
(2) L'8 dicembre 2009 e il 30 luglio 2010 rispettivamente il Consiglio ha adottato la decisione 2009/907/PESC e la decisione 2010/437/PESC che modificano l'azione comune 2008/851/PESC.
(3) Atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia continuano a costituire una minaccia per il trasporto marittimo nella zona e in particolare per l'inoltro degli aiuti umanitari alle popolazioni somale da parte del programma alimentare mondiale.
(4) Il 23 novembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1950 (2010).
(5) L'operazione militare dell'Unione europea di cui all'azione comune 2008/851/PESC (l'«operazione militare dell'UE») dovrebbe essere prorogata fino al 12 dicembre 2012.
(6) È necessario precisare la definizione di persone che possono essere trasferite in virtù dell'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC in conformità delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
(7) Alla luce dell'esperienza acquisita nei primi due anni dell'operazione militare dell'UE, risulta necessario modificare l'azione comune 2008/851/PESC per consentire la raccolta di caratteristiche fisiche e la trasmissione di taluni dati di carattere personale delle persone sospettate, quali le impronte digitali, allo scopo di facilitare la loro identificazione e rintracciabilità e un'eventuale azione giudiziaria nei loro confronti. Il trattamento in questione dovrebbe essere effettuato in conformità dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.
(8) Per ragioni pratiche è altresì necessario prevedere la possibilità di scambiare informazioni classificate nel teatro delle operazioni.
(9) Occorre quindi modificare di conseguenza l'azione comune 2008/851/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:
1) all'articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) al fine dell'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti alle condizioni previste all'articolo 12, può arrestare, fermare e trasferire le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati o dei rapinatori, nonché requisire i beni che si trovano a bordo;»
2) all'articolo 2 sono inserite le lettere seguenti:
«h) raccoglie, conformemente al diritto applicabile, i dati sulle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali;
i) ai fini della diffusione dei dati attraverso i canali INTERPOL e la loro verifica con le banche dati dell'INTERPOL, trasmette all'Ufficio centrale nazionale dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale - INTERPOL che si trova nello Stato membro in cui ha sede il comando operativo, secondo le disposizioni da stabilire tra il comandante dell'operazione dell'UE e il capo dell'Ufficio centrale nazionale, i dati seguenti:
- dati personali relativi alle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, ad esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Atalanta non conserva i dati in questione dopo averli trasmessi all'INTERPOL,
- dati relativi alle attrezzature utilizzate da dette persone.»;
3) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall'altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare arrestate e fermate ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:
- alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che partecipa all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o
- se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.»;
4) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L'AR è autorizzato a diffondere alla coalizione delle Forze combinate marittime (“CMF”) guidata dagli Stati Uniti d'America, tramite il suo comando, nonché a Stati terzi che non partecipano alla CMF e ad organizzazioni internazionali, presenti nella zona dell'operazione militare dell'UE, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione RESTREINT UE, sulla base della reciprocità, qualora tale diffusione a livello di teatro sia necessaria per ragioni operative, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio e secondo disposizioni stipulate tra l'AR e le autorità competenti delle parti terze summenzionate.»;
5) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2012.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
D. REYNDERS
DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2009/906/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. Pubblicata nella G.U.U.E. 7 dicembre 2010, n. L 320.
Dec. 6 dicembre 2010, n. 2010/755/PESC (1).
DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2009/906/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina.
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 7 dicembre 2010, n. L 320.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L'8 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/906/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. Tale decisione scade il 31 dicembre 2011.
(2) L'EUPM è condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 del trattato.
(3) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica delle missioni di polizia dell'Unione europea sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
(4) La decisione 2009/906/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'EUPM per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2009/906/PESC è così modificata:
1) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM.»;
2) all'articolo 10, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM.»;
3) all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'EUPM per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 è pari a 17.600.000 EUR.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2010.
Per il Consiglio
La presidente
J. MILQUET
Dec. 2-12-2010 n. 2010/747/PESC DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC del Consiglio sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi. Pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010, n. L 318.
Dec. 2 dicembre 2010, n. 2010/747/PESC (1).
DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC del Consiglio sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi.
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010, n. L 318.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1° gennaio 2006. L'azione comune 2005/797/PESC è stata prorogata dall'azione comune 2008/958/PESC fino al 31 dicembre 2010.
(2) La decisione 2009/955/PESC del Consiglio prevedeva un importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese connesse con EUPOL COPPS per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010. Tale importo finanziario di riferimento dovrebbe essere aumentato a copertura delle esigenze operative della missione.
(3) L'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC dovrebbero essere modificate di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 14 dell'azione comune 2005/797/PESC è così sostituito:
«Articolo 14
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa a EUPOL COPPS per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2010 è pari a 6.870.000 EUR.
2. La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che partecipano finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.
3. Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.
4. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi di EUPOL COPPS, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre.
5. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»
Articolo 2
L'articolo 2 della decisione 2009/955/PESC è soppresso.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET
DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC del Consiglio sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi.
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010, n. L 318.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1° gennaio 2006. L'azione comune 2005/797/PESC è stata prorogata dall'azione comune 2008/958/PESC fino al 31 dicembre 2010.
(2) La decisione 2009/955/PESC del Consiglio prevedeva un importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese connesse con EUPOL COPPS per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010. Tale importo finanziario di riferimento dovrebbe essere aumentato a copertura delle esigenze operative della missione.
(3) L'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC dovrebbero essere modificate di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 14 dell'azione comune 2005/797/PESC è così sostituito:
«Articolo 14
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa a EUPOL COPPS per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2010 è pari a 6.870.000 EUR.
2. La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che partecipano finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.
3. Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.
4. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi di EUPOL COPPS, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre.
5. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»
Articolo 2
L'articolo 2 della decisione 2009/955/PESC è soppresso.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET
Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password (aggiornato al 19 dicembre 2010)
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Rinosinusite e malattie da lavoro correlate al freddo
Rinosinusite e malattie da lavoro correlate al freddo |
sabato 18 dicembre 2010
Certificati medici senza privacy. Il Garante dà l' altolà alla Guardia di finanza . E per le altre forze di polizia?
Il Garante per la protezione dei dati personali, pronunciandosi su un ricorso di Pascal Scatigno ( Capo dip. Gdf Regione Puglia del PSD), ha sancito un importante principio, ossia che anche il Corpo della Guardia di finanza non è legittimato a trattare i dati sensibili dei propri militari circa il loro stato di salute.
In sintesi, secondo quanto disposto dal Garante per la privacy, per giustificare le assenze dal servizio per malattia sarà sufficiente produrre un certificato medico con l'attestazione della sola prognosi e non più, come previsto da una circolare del Comando generale, una doppia certificazione di cui una con la diagnosi da trasmettere al Dirigente il servizio sanitario del Corpo competente per territorio.
In passato la predetta autorità si era già espressa in tal senso anche a favore degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di RSPP?
Il Ministero del Lavoro ha predisposto un'area nella quale risponde alle domande più frequenti (F.A.Q.) in merito al Testo Unico.
Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.?
"A riscontro del quesito proposto, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome, si forniscono le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.
In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo in esame. Per inciso, le classi di laurea richiamate dal "Testo unico" e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:
L7 ingegneria civile e ambientale
L8 ingegneria dell’informazione
L9 ingegneria industriale
L17 scienze dell’architettura
L23 scienze e tecniche dell’edilizia
Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:
classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale
Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.
Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su menzionato."
fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.?
"A riscontro del quesito proposto, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome, si forniscono le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.
In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo in esame. Per inciso, le classi di laurea richiamate dal "Testo unico" e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:
L7 ingegneria civile e ambientale
L8 ingegneria dell’informazione
L9 ingegneria industriale
L17 scienze dell’architettura
L23 scienze e tecniche dell’edilizia
Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:
classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale
Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.
Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su menzionato."
fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Chi modifica il contrassegno assicurativo commette reato di falso
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Sentenza 22.4.2010 n. 35090
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente -
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere -
Dott. SAVANI Piero - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da:
1) G.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1159/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/11/2007; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI Paolo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ficarra Antonio.
FATTO
Con sentenza in data 26 novembre 2007 la Corte d’Appello di Palermo, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Termini Imerese, ha riconosciuto ------ Responsabile del delitto di cui all’art. 485 c.p., per avere alterato un contrassegno assicurativo del quale aveva fatto uso per la circolazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente rinnova l’eccezione di improcedibilità dell’azione penale per nullità della querela proposta dalla società Toro Assicurazioni s.p.a., contestando l’esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al firmatario di essa.
Col secondo motivo sostiene essersi trattato di falso innocuo, atteso che la data del 7 agosto 2003, apparente del contrassegno di assicurazione come scadenza della copertura assicurativa , era già venuta a maturazione all’epoca dell’accertamento, avvenuto il (OMISSIS).
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
L’eccezione di nullità della querela per insussistenza dei poteri di rappresentanza in capo a --- che aveva provveduto alla sottoscrizione e alla presentazione di essa in nome e per conto della compagnia assicuratrice Toro Assicurazioni s.p.a., era stata già sollevata nei gradi di merito dalla difesa dall’imputato, col rilevare che il F. non era legale rappresentante della società, né suo procuratore speciale. La sentenza qui impugnata ne ha statuito il rigetto sul rilievo per cui al -- era stata conferita dalla società assicuratrice una procura notarile, in base alla quale egli era autorizzato a nominare – fra l’altro – procuratori speciali per la presentazione di denunce e querele all’autorità giudiziaria: nel che doveva intendersi ricompresa, secondo la Corte d’Appello, la facoltà di presentare egli stesso la querela, anziché investire altri dello stesso potere.
Nel ricorso per cassazione il - insiste nel protestare la carenza di legittimazione del ---a proporre querela in nome della società, ma prospettando un diverso ordine di ragioni; sul presupposto – evidentemente non più contestato – che la procura gli fosse stata conferita, ne sostiene l’inidoneità ad investire il mandatario del potere di presentare querela, essendo espressamente prescritto dalla legge (art. 336 c.p.p.) il rilascio di una procura speciale munita di tutti i requisiti di cui all’art. 122 c.p.p., fra cui la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce: mentre nel caso di specie, osserva, si tratta di una procura generale.
Orbene, per quanto riguarda la mancata determinazione dei fatti, che è l’inevitabile conseguenza dall’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla commissione del reato, è agevole richiamarsi al disposto dell’art. 37 disp. Att. c.p.p., in virtù del quale la procura speciale può essere rilasciata anche in via preventiva per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto (in questo caso la querela) al quale la procura si riferisce.
Quanto alla dedotta qualificazione della procura come generale anziché speciale, va rilevata l’improponibilità della questione per la prima volta in questa sede; e ciò non perchè esista una preclusione processuale in dipendenza della tempistica dell’eccezione, ma perchè la disamina di essa richiederebbe un percorso valutativo che, presupponendo l’interpretazione della procura, invaderebbe inevitabilmente la sfera del giudizio di fatto, al di fuori dei limitati casi in cui ciè è consentito alla Corte di Cassazione. né sarebbe lecito, sotto altro profilo, addebitare al giudice di appello una carenza di motivazione sul punto, atteso che la questione non è stata portata al suo esame.
Quanto al secondo motivo, la teoria del c.d. Falso innocuo non è richiamata a proposito in riferimento alla fattispecie. L’innocuità del falso, invero, non si rapporta all’uso al quale si intende destinare il documento contraffatto, ma soltanto all’inidoneità di esso ad ingannare la fede pubblica.
Ne consegue che, avuto riguardo al caso di specie, irrilevante è la circostanza che al momento dell’accertamento il falso contrassegno di assicurazione risultasse comunque scaduto da tre giorni, indubitabile essendo l’idoneità della contraffazione a ledere il bene giuridico della pubblica fede. E ciò va detto anche a prescindere dall’infondatezza intrinseca del rilievo difensivo, dipendente dal fatto che la copertura assicurativa è prorogata per legge (art. 1901 c.c.; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7), rendendo lecita la circolazione dell’autoveicolo, fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contrassegno.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2010
NUCLEARE. SENATORI PD: DOMANI LO SPOT PER ATOMO, PAGANO ITALIANI DELLA SETA-FERRANTE: CAMPAGNA FNI DA 6 MLN, FINIRANNO SU BOLLETTE
(DIRE) Roma, 18 dic. - "Domani partira' sui canali televisivi,
Rai e Mediaset compresi, una campagna pubblicitaria istituzionale
del Forum Nucleare italiano (Fni) che, ammantandosi di
neutralita', tentera' di presentare il nucleare come
un'alternativa energetica pulita e conveniente". Lo ricordano
Roberto Della Seta e Francesco Ferrante, senatori del Pd ed
esponenti Ecodem, secondo i quali "tenendo presente che del Forum
Nucleare fanno parte in qualita' di soci fondatori aziende
direttamente coinvolte nel business dell'energia atomica quali
Westinghouse, Enel, Ansaldonucleare, Areva e Edf, e' davvero
difficle credere che non si tratti di una vera e propria
operazione propagandistica".
Il Forum Nucleare, continuano Della Seta e Ferrante, ha
presentato la campagna pubblicitaria che si appresta a lanciare
come "un'occasione per fornire ai cittadini informazioni complete
e certe, al fine di aprire un dibattito sul ritorno dell'energia
atomica in Italia". Ma, ribadiscono i senatori Pd, "considerando
che del Forum Nucleare fanno parte aziende che hanno un
fortissimo interesse economico a costruire le centrali e a
gestirne l'energia, lascia quantomeno perplessi che lo scopo
possa essere quello di fornire un'informazione neutrale". Della
Seta e Ferrante temono che quello che vedranno gli italiani sia
"una sorta di squilibrata pubblicita' comparativa, che va bene
per promuovere una pay tv piuttosto che un'altra, ma non certo
per parlare di energia e tutela della salute". A detta dei due
senatori Pd, "la cosa grave e' che i 6 milioni stanziati per
questa operazione sono in realta' uno dei primi costi che i
cittadini e le imprese pagano all'avventura del ritorno al
nucleare". Perche', concludono, "e' del tutto evidente che le
aziende elettriche scaricheranno tali costi sulle nostre
bollette".
(Com/Ebo/ Dire)
12:24 18-12-10
NNNN
Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 1-12-2010 Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico». Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293.
D.M. 1 dicembre 2010 (1).
Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico». (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293.
(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico» a decorrere dal 30 novembre 2010;
Visto l'art. 4, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante disposizioni in materia di pagamento di stipendi e competenze accessorie;
Visti gli articoli 62 e 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e gli articoli 286 e 287 del relativo regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che prevedono, rispettivamente, il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi mediante ruoli, ovvero mediante ordinativi sulle Tesorerie emessi dalle amministrazioni centrali;
Visto il Capo V, articoli 356 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 concernenti «Ruoli di spese fisse» e, in particolare, gli articoli 370 e 383 recanti, rispettivamente, i tempi e le modalità di riscossione di stipendi e pensioni e la facoltà di riscossione a mezzo delegato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, recante «Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni»;
Visto il Capo II, articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 riguardanti il pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spese fisse;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recanti la disciplina secondo cui sono effettuati mediante mandati informatici i pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente dalle amministrazioni centrali dello Stato;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente il pagamento di stipendi e pensioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, recante «Disposizioni per il pagamento di stipendi e altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato»;
Visto l'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo cui la società Poste italiane Spa è autorizzata ad effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto in particolare l'art. 58 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 concernente la realizzazione di un più efficace controllo della spesa con particolare riferimento al costo del lavoro, mediante acquisizione dei flussi finanziari relativi alle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 ottobre 2002 che ha previsto l'erogazione degli stipendi e degli assegni fissi amministrati con ruoli di spese fisse mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata;
Visto il protocollo d'intesa 26 maggio 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la disciplina degli aspetti operativi e tecnici relativi ai pagamenti degli ordini di spesa telematici su ruoli di spese fisse;
Visto l'accordo di servizio 30 giugno 2004 per lo scambio delle informazioni fra i sistemi informativi del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato finalizzato a dare concreta attuazione al disposto dell'art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 maggio 2007, concernente le istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato;
Visto il parere in data 29 ottobre 2010 delle sezioni riunite della Corte dei conti;
Decreta:
TITOLO I
Ambito di applicazione e regole generali
Art. 1 Pagamento unificato
1. Il presente decreto, emanato in esecuzione dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 concerne la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato «cedolino unico».
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato MIUR, tali disposizioni si applicano a tutto il personale delle istituzioni scolastiche e al personale delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica fatta eccezione per il personale supplente breve, nominato dai responsabili delle predette Istituzioni, le cui competenze fisse, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con integrazioni e modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle predette Istituzioni.
4. Il pagamento delle competenze nette a favore dei dipendenti, è disposto con un unico titolo di pagamento. Il dettaglio di tutte le competenze erogate, compresi gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e altre ritenute, viene esposto su un'unica distinta mensile.
Art. 2 Imputazione dei pagamenti
1. Al fine della realizzazione del cedolino unico, a partire dall'esercizio 2011, i pagamenti delle competenze fisse e accessorie dei dipendenti delle amministrazioni statali vengono gestiti su capitoli unici, nell'ambito di ogni Centro di responsabilità/Programma.
2. Le spese per competenze fisse e accessorie di cui al presente decreto sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti.
3. Le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie sono versate, a cura delle amministrazioni interessate, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione, di cui all'art. 12 del presente decreto. In occasione dell'emissione del pagamento delle competenze accessorie, relativo all'ultima mensilità erogata nel corso dell'esercizio, ciascuna amministrazione dovrà provvedere a definire le economie da accertare alla chiusura dell'esercizio, nonché le somme da versare in entrata occorrenti per il pagamento, nell'esercizio successivo, delle competenze accessorie al personale maturate nell'esercizio corrente e non erogate.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, art. 2, comma 2, le risorse versate in entrata saranno riassegnate in conto competenza al corrispondente capitolo/piano gestionale della spesa dell'esercizio successivo, a seguito di specifica richiesta dell'amministrazione interessata.
5. Qualora non sia stato possibile seguire la suddetta procedura, l'amministrazione potrà comunque versare durante l'esercizio successivo le somme rimaste da pagare, sui medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio per la successiva riassegnazione al capitolo/piano gestionale della spesa.
Art. 3 Definizione del capitolo e piani gestionali
1. Per tutte le amministrazioni statali destinatarie delle disposizioni del presente decreto, i capitoli unici per il pagamento delle competenze fisse e accessorie hanno la seguente denominazione: «Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive».
2. Ogni capitolo di spesa, di cui al comma 1 del presente articolo, è ripartito in piani gestionali secondo il seguente dettaglio:
a) Piano gestionale 01: "Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie);
b) Piano gestionale 02: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie);
c) Piano gestionale 03: "Compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
d) Piano gestionale 04: "Quota del Fondo Unico di Amministrazione al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
e) Piano gestionale 05: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie";
f) Piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine".
3. I capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto sono ripartiti secondo il seguente dettaglio:
A) Istituzioni scolastiche:
a) Piano Gestionale 01: "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi ai dirigenti scolastici, al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie);
b) Piano gestionale 02: "Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
c) Piano gestionale 03: "Spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
d) Piano gestionale 04: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie);
e) Piano gestionale 05: "Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa ad eccezione delle ore eccedenti, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
f) Piano gestionale 06: "Spese per la liquidazione delle ore eccedenti comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
g) Piano gestionale 07: "Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
h) Piano gestionale 08: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie";
i) Piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine".
B) Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica:
a) Piano gestionale 01: "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale direttivo, docente e non docente di ruolo, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie);
b) Piano gestionale 02: "Spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente e non docente, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
c) Piano gestionale 03: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie);
d) Piano gestionale 04: "Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
e) Piano gestionale 05: "Compensi per gli esami, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
f) Piano gestionale 06: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie";
g) Piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine".
4. È fatta salva la possibilità di istituire ulteriori piani gestionali o modificare gli esistenti, nell'ambito del medesimo capitolo, per le competenze accessorie specifiche delle singole amministrazioni.
Art. 4 Regole di gestione dei capitoli e dei piani gestionali
1. Non possono essere effettuate variazioni contabili compensative tra i piani gestionali di natura obbligatoria e gli altri.
2. Nei casi in cui il piano gestionale, destinato ai contributi previdenziali e assistenziali posti a carico dell'amministrazione e correlati alle singole competenze accessorie, presenti una disponibilità insufficiente, lo stanziamento del piano gestionale del correlato compenso accessorio va ridotto proporzionalmente.
Art. 5 Titoli di spesa
1. Il pagamento unificato delle competenze fisse e accessorie a carico del bilancio dello Stato è disposto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle singole amministrazioni, dal Service Personale Tesoro, di seguito denominato SPT, gestito dal Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. SPT dispone i pagamenti, di cui al precedente comma 1, per mezzo di ordini collettivi di pagamento, emessi in forma dematerializzata, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2002.
Art. 6 Modalità di estinzione dei titoli di spesa
1. I titoli di spesa sono estinti in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali oppure nei libretti postali di risparmio, intestati ai soggetti beneficiari dei titoli di spesa.
2. Oltre alle modalità di estinzione indicate al precedente comma 1, i titoli di pagamento possono estinguersi mediante:
a. pagamento in contanti presso le tesorerie, presso gli uffici postali e gli altri uffici abilitati;
b. commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore dell'intestatario del titolo;
c. versamento su conti di tesoreria o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato;
d. ogni altra modalità di pagamento aggiuntiva prevista dai protocolli di intesa sottoscritti tra Banca d'Italia e MEF relativi ai titoli di spesa di cui all'art. 5 del presente decreto.
3. Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i titoli di spesa di cui all'art. 5 del presente decreto, non possono essere estinti mediante l'istituto della delega di cui all'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (3).
(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «regio decreto 25 maggio 1924, n. 827».
TITOLO II
Ripartizione degli stanziamenti
Art. 7 Decreto ministeriale di riparto
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'inizio di ogni anno finanziario, le amministrazioni, con decreto ministeriale, stabiliscono le dotazioni finanziarie di ogni struttura centrale e periferica al fine di attuare un piano di riparto nel rispetto degli stanziamenti di ciascun capitolo/piano gestionale del proprio stato di previsione della spesa, relativo al pagamento delle competenze accessorie da liquidare ai dipendenti.
2. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, la dotazione finanziaria complessiva a disposizione di ciascuna Istituzione è individuata con il decreto ministeriale, di cui al comma 1 del presente articolo, emanato per l'anno finanziario in corso, e dalle somme determinate per gli anni precedenti e non ancora utilizzate.
3. Le amministrazioni predispongono il decreto ministeriale di riparto avvalendosi, per la ripartizione della dotazione finanziaria, di apposite funzionalità del sistema informativo SICOGE. Le strutture destinatarie del decreto ministeriale sono definite Punti Ordinanti di Spesa, di seguito denominati POS.
4. Il decreto ministeriale di riparto è trasmesso al competente Ufficio Centrale di Bilancio, di seguito denominato UCB, ai fini dei controlli di ragioneria. La ripartizione della dotazione finanziaria, una volta registrato il decreto dall'UCB, è resa disponibile in via telematica alla Corte dei conti per il riscontro dei pagamenti.
5. La dotazione finanziaria individuata per ogni struttura beneficiaria del piano di riparto rappresenta il limite di spesa entro cui la medesima struttura può pianificare le spese per le competenze accessorie.
6. Il decreto ministeriale di riparto non crea disponibilità finanziaria per le strutture destinatarie del limite di spesa e non determina movimento di fondi; le somme sono accantonate sui capitoli/piani gestionali dello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero.
7. La registrazione del decreto ministeriale di riparto da parte del competente UCB consente ai POS di disporre, tramite SPT, la liquidazione delle competenze accessorie al personale con le modalità di cui ai successivi articoli.
8. La dotazione finanziaria di ciascun POS può essere ridefinita per sopravvenute esigenze e in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa ed è disposta con ulteriore e motivato decreto ministeriale di riparto da inviare al competente UCB per il controllo e la registrazione.
TITOLO III
Procedimento di erogazione delle competenze fisse e accessorie
Art. 8 Comunicazione delle competenze fisse e accessorie
1. Gli uffici responsabili e i POS, attraverso flussi informatici e opportune funzionalità, comunicano a SPT rispettivamente le informazioni necessarie ad elaborare i titoli di pagamento per il trattamento economico fisso e gli importi spettanti a ciascun beneficiario per le singole tipologie di trattamento accessorio.
2. Gli uffici responsabili e i POS sono responsabili dell'esattezza delle informazioni comunicate a SPT, sulla base delle quali sono elaborati i pagamenti.
3. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, il dettaglio della liquidazione delle competenze accessorie, prima della trasmissione a SPT, deve essere confermato congiuntamente per le Istituzioni scolastiche dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dal Dirigente scolastico e per le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria.
Art. 9 Controllo di ragioneria
1. Nulla è innovato per effetto della procedura disciplinata dal presente decreto rispetto agli ordinari principi di controllo nonché alle specifiche modalità previste dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni o delle Istituzioni dotate di speciale autonomia gestionale e di bilancio.
2. I competenti UCB e le Ragionerie Territoriali dello Stato, di seguito denominate RTS, sulla base delle richieste di pagamento inoltrate da SPT, autorizzano la spesa delle competenze accessorie per il tramite del Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato.
3. In caso di mancata autorizzazione delle competenze accessorie da parte del competente ufficio di controllo, è responsabilità dei POS provvedere alla rimozione delle cause ostative per garantire il pagamento.
4. Nelle ipotesi di osservazioni da parte del competente ufficio di controllo in merito alla componente obbligatoria della retribuzione, l'ufficio responsabile provvederà al recupero delle somme non dovute nel primo pagamento utile successivo.
5. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, si applicano le modalità di controllo previste dai rispettivi vigenti ordinamenti amministrativo-contabili.
Art. 10 Pagamento unificato
1. Le competenze accessorie confluiscono nel pagamento unificato, di cui all'art. 5 del presente decreto, esclusivamente nel caso di positivo riscontro da parte del competente ufficio di controllo.
2. SPT provvede ad includere tutte le competenze accessorie autorizzate nella prima mensilità di stipendio utile, garantendo il pagamento della componente di retribuzione fissa, avente natura di spesa obbligatoria.
TITOLO IV
Pagamenti e rendicontazione
Art. 11 Contabilizzazione dei pagamenti
1. I pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, verificato l'esito dei pagamenti comunicato da Banca d'Italia, ne viene disposta l'imputazione agli specifici piani gestionali in cui si ripartisce il capitolo medesimo.
2. La Tesoreria dello Stato procede all'estinzione dei titoli, dopo aver eseguito i controlli di natura informatica sull'esistenza e sulla congruità dei dati ricevuti per via telematica.
3. Ferme restando le vigenti modalità di rendicontazione del pagato da parte della Banca d'Italia, SPT, a fronte della rendicontazione ricevuta da quest'ultima, registra l'esito degli ordini di pagamento a livello di capitolo/piano gestionale e, con cadenza mensile, rende disponibili alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei conti:
a) il pagato per Capitolo/piano gestionale;
b) il pagato per Capitolo di bilancio distinto per titolo di pagamento;
c) i pagamenti non andati a buon fine.
Il flusso di cui al punto a) è inviato da SPT anche alla Banca d'Italia.
Art. 12 Versamenti all'entrata
1. Nello stato di previsione dell'entrata, per ciascuna amministrazione è istituito un apposito capitolo, ai sensi dell'art. 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Ciascun capitolo, attribuito al capo che identifica l'amministrazione competente, è così articolato:
- Art. 01 - Versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie;
- Art. 02 - Versamenti relativi a pagamenti non andati a buon fine.
Art. 13 Pagamenti non andati a buon fine
1. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonché di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo e quelle non pagate entro il termine di esigibilità di cui all'art. 101, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007 concernente le Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, sono versate dalla Tesoreria dello Stato all'Art. 02 del capitolo di entrata del bilancio dello Stato, come specificato al precedente art. 12, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa/piano gestionale 50.
2. Gli Uffici responsabili delle competenze erogate devono attivare ogni intervento necessario al fine di regolarizzare la situazione contabile dei pagamenti non andati a buon fine e, nei casi dovuti, a comunicare a SPT la richiesta di riemissione del titolo di pagamento.
3. SPT, sulla base delle informazioni ricevute, emette un nuovo titolo di pagamento a favore del creditore per una somma non superiore all'importo iniziale e ne rendiconta il pagamento sul piano gestionale 50 relativo al capitolo di spesa originario, come indicato al comma 3 del precedente art. 11.
4. Ciascuna amministrazione richiede tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, e in ogni caso entro fine anno, tramite il coesistente UCB, la riassegnazione delle somme al proprio capitolo di spesa e pertinente piano gestionale 50, a fronte del versamento delle somme al capitolo di entrata - Art. 02 - dedicato ai pagamenti non andati a buon fine.
5. SPT mette a disposizione della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti le informazioni relative ai titoli non andati a buon fine per consentire il riscontro delle riemissioni.
Art. 14 Monitoraggio del costo del lavoro pubblico
1. In attuazione dell'art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, SPT trasmette mensilmente alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale sugli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - IGOP - informazioni sul trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio del personale amministrato, sulla base dell'accordo di servizio firmato in data 30 giugno 2004. La Ragioneria Generale dello Stato, con procedure informatiche, mette a disposizione della Corte dei conti le informazioni mensili per le finalità previste dal titolo V del citato decreto legislativo n. 165/2001 inerenti il controllo dell'andamento del costo del lavoro pubblico.
TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 15 Disposizioni finali
1. Con successiva circolare del Ministero dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità e le scadenze operative per l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto.
Art. 16 Regime transitorio
1. I pagamenti mediante cedolino unico sono gestiti a partire dalle somme assegnate in conto competenza 2011 con le modalità e le procedure previste dal presente decreto.
2. Le somme rimaste da pagare sugli esercizi finanziari precedenti al 2011 sono gestite dalle strutture centrali e periferiche, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.
3. Restano iscritte nei bilanci delle Istituzioni scolastiche e delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica le somme accreditate dal MIUR a tutto il 31 dicembre 2010 per la copertura degli oneri contrattuali connessi alla corresponsione del trattamento accessorio al personale. Affluiscono, altresì, ai suddetti bilanci le somme rimaste da pagare alla chiusura del predetto anno 2010, nello stato di previsione del MIUR e destinate alla medesima finalità. Le competenze accessorie dovute al personale per l'anno scolastico/accademico 2010/2011 dovranno essere liquidate e pagate da ciascuna Istituzione utilizzando le giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi; esaurite dette giacenze, le competenze accessorie verranno liquidate con le modalità previste dal presente decreto.
Art. 17 Modifiche ed integrazioni alle istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato
1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007 concernente le Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, viene così modificato:
a) all'art. 70 aggiungere alla fine «e) ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata per il pagamento unificato delle competenze fisse ed accessorie di seguito denominato "Cedolino unico"»;
b) all'art. 96, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis - Le somme relative al pagamento di competenze fisse e accessorie al personale dipendente tramite la procedura del "Cedolino unico" restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonché di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo, e quelle non pagate entro il termine di esigibilità di cui all'art. 101, comma 3, sono versate dalla Tesoreria dello Stato su apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa/piano gestionale, ai fini del rinnovo del pagamento al creditore.»;
c) alla rubrica dell'art. 107, dopo la parola «stipendi» aggiungere l'espressione «, competenze accessorie,»;
d) all'art. 107, lettera a), dopo la parola «stipendi» aggiungere l'espressione «e competenze accessorie»;
e) all'art. 109, dopo le parole «in contanti» aggiungere l'espressione «, ivi compresi quelli degli ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata»;
f) all'art. 111 sostituire le parole «comma 3» con «commi 3 e 3-bis».
Presidente del consiglio dei Ministri O.P.C.M. 4-12-2010 n. 3909 Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1º novembre 2010. (Ordinanza n. 3909). Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293.
O.P.C.M. 4 dicembre 2010, n. 3909 (1).
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010. (Ordinanza n. 3909). (2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293.
(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilità, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il riavvio delle attività produttive, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 26 novembre 2010;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il Presidente della regione Liguria è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo modalità definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;
d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale;
f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati.
4. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate.
5. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi alluvionali.
6. Il Commissario delegato provvede a soddisfare i fabbisogni di cui al comma 4 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 2
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 nell'ambito delle risorse di cui all'art. 5.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
3. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in
deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà.
5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
Art. 3
1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede con i poteri di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010.
2. Il Commissario delegato, per le attività di cui alla presente ordinanza si avvale del supporto del personale di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010.
Art. 5
1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma di euro 1.500.000,00 da porre a carico del Fondo della protezione civile allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.
4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (3) e successive modificazioni ed integrazioni.
(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: « legge 24 febbraio 1992».
Art. 6
1. Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, il crono programma delle attività previste nel piano di cui all'art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010. (Ordinanza n. 3909). (2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293.
(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilità, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il riavvio delle attività produttive, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 26 novembre 2010;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il Presidente della regione Liguria è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo modalità definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;
d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale;
f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati.
4. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate.
5. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi alluvionali.
6. Il Commissario delegato provvede a soddisfare i fabbisogni di cui al comma 4 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 2
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 nell'ambito delle risorse di cui all'art. 5.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
3. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in
deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà.
5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
Art. 3
1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede con i poteri di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010.
2. Il Commissario delegato, per le attività di cui alla presente ordinanza si avvale del supporto del personale di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010.
Art. 5
1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma di euro 1.500.000,00 da porre a carico del Fondo della protezione civile allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.
4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (3) e successive modificazioni ed integrazioni.
(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: « legge 24 febbraio 1992».
Art. 6
1. Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, il crono programma delle attività previste nel piano di cui all'art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Agenzia delle Entrate Ris. 17-12-2010 n. 131/E Istituzione dei codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24 Enti pubblici”, delle somme trattenute per il pagamento del canone di abbonamento RAI dai soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, ai sensi dell’articolo 38, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale Servizi ai contribuenti.
Ris. 17 dicembre 2010, n. 131/E (1).
Istituzione dei codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24 Enti pubblici”, delle somme trattenute per il pagamento del canone di abbonamento RAI dai soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, ai sensi dell’articolo 38, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale Servizi ai contribuenti.
L’articolo 38, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che «i soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento RAI in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione».
Con provvedimento 29 settembre 2010 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, protocollo n. 2010/133729, sono stati individuati termini, modalità di versamento e di certificazione dell’importo trattenuto per il pagamento del canone di abbonamento RAI.
Ciò premesso, al fine di consentire il versamento delle somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi di pensione - sottoposti al vincolo di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 - per il pagamento del canone di abbonamento RAI, tramite modello di versamento F24 Enti pubblici, è istituito il seguente codice tributo:
- 393E denominato “Canone RAI - versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - art. 38, c. 8, D.L. 78/2010”.
In sede di compilazione del modello F24 enti pubblici, il codice tributo è esposto nel campo “codice tributo/causale” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “sezione” deve essere selezionata, dal menù a tendina dell’apposita applicazione, la voce F (Erario). Nel campo “riferimento A”, deve essere indicato il mese a cui si riferisce la rata di pagamento nel formato 00MM (es. 0001 per il mese di Gennaio). Si precisa che in caso di versamento in unica soluzione è indicato 0012. Nel campo “riferimento B” deve essere indicato l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato AAAA (es. 2010).
I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere compilati.
Inoltre, al fine di consentire il versamento delle somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi di pensione - non sottoposti al vincolo di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 - per il pagamento del canone di abbonamento RAI, tramite modello di versamento F24 con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è istituito il seguente codice tributo:
- 3935 denominato “Canone RAI - versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c. 8, D.L. 78/2010”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” del mese a cui si riferisce la rata di pagamento nel formato “00MM” (es. 0001 per il mese di Gennaio). Si precisa che in caso di pagamento in unica soluzione nel campo è indicato 0012.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49
Provv. 29 settembre 2010
Istituzione dei codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24 Enti pubblici”, delle somme trattenute per il pagamento del canone di abbonamento RAI dai soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, ai sensi dell’articolo 38, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale Servizi ai contribuenti.
L’articolo 38, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che «i soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento RAI in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione».
Con provvedimento 29 settembre 2010 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, protocollo n. 2010/133729, sono stati individuati termini, modalità di versamento e di certificazione dell’importo trattenuto per il pagamento del canone di abbonamento RAI.
Ciò premesso, al fine di consentire il versamento delle somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi di pensione - sottoposti al vincolo di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 - per il pagamento del canone di abbonamento RAI, tramite modello di versamento F24 Enti pubblici, è istituito il seguente codice tributo:
- 393E denominato “Canone RAI - versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - art. 38, c. 8, D.L. 78/2010”.
In sede di compilazione del modello F24 enti pubblici, il codice tributo è esposto nel campo “codice tributo/causale” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “sezione” deve essere selezionata, dal menù a tendina dell’apposita applicazione, la voce F (Erario). Nel campo “riferimento A”, deve essere indicato il mese a cui si riferisce la rata di pagamento nel formato 00MM (es. 0001 per il mese di Gennaio). Si precisa che in caso di versamento in unica soluzione è indicato 0012. Nel campo “riferimento B” deve essere indicato l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato AAAA (es. 2010).
I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere compilati.
Inoltre, al fine di consentire il versamento delle somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi di pensione - non sottoposti al vincolo di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 - per il pagamento del canone di abbonamento RAI, tramite modello di versamento F24 con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è istituito il seguente codice tributo:
- 3935 denominato “Canone RAI - versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c. 8, D.L. 78/2010”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” del mese a cui si riferisce la rata di pagamento nel formato “00MM” (es. 0001 per il mese di Gennaio). Si precisa che in caso di pagamento in unica soluzione nel campo è indicato 0012.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49
Provv. 29 settembre 2010
Circ. 15-12-2010 Circolare in merito all'ambito di applicazione dell'art. 1-quater del D.L. n. 105/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'energia
a.
Circ. 15 dicembre 2010 (1).
Circolare in merito all'ambito di applicazione dell'art. 1-quater del D.L. n. 105/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'energia.
La presente circolare viene emanata al fine di chiarire l'ambito di applicazione della previsione in oggetto, in adempimento dell'ordine del giorno G1 approvato dall'Aula del Senato nella seduta del 4 agosto 2010 in sede di esame del disegno di legge n. 2266-B, nonché a seguito delle numerose richieste di chiarimenti formulate sia da enti locali che da operatori del settore delle fonti rinnovabili e loro associazioni di categoria.
Al fine sopra indicato, occorre innanzitutto ricordare che l'art. 1-quater del decreto legge n. 105/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010 (rubricato "Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili) dispone testualmente che: «Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla Tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
La ratio della norma è quella di far salvi gli effetti di quelle procedure di DIA avviate per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in base a leggi regionali che avevano fissato soglie di potenza superiori per l'applicabilità della DIA stessa rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 387/2003 e che sono state dichiarate illegittime a seguito di due sentenze della Corte Costituzionale (nn. 119 e 124 del 2010). Ciò per l'immediato rilievo pubblico degli stessi impianti, individuando tuttavia un criterio oggettivo, cioè l'entrata in esercizio dell'impianto entro una certa data, significativo dell'elevato grado di consolidamento delle DIA, idoneo a limitare la salvaguardia ai casi in cui sia più forte la necessità di tutelare l'affidamento ingeneratosi negli investitori circa la legittimità delle procedure stesse. La salvezza non viene quindi garantita in modo generalizzato, ma è condizionata alla circostanza che gli impianti oggetto delle procedure in questione siano
entrati in esercizio entro una data prestabilita, vale a dire entro 150 giorni da quella di entrata in vigore della legge di conversione, legge n. 129/2010, avvenuta il 19 agosto 2010. Quindi, il termine per l'entrata in esercizio degli impianti, necessario per fruire della disposizione normativa in esame, scadrebbe il 16 gennaio 2011.
Il predetto criterio oggettivo appare, inoltre, congruo rispetto alla necessità di evitare aggravi istruttori per i Comuni interessati in quanto l'entrata in esercizio dell'impianto entro una data certa è agevolmente dimostrabile con apposita documentazione.
L'ulteriore ratio della norma è quella di fissare un bilanciamento normativo fra - da un lato - la tutela del legittimo affidamento degli operatori i quali avessero conseguito un titolo abilitativo sulla base di leggi regionali in seguito dichiarate incostituzionali e - dall'altro - quello di non consentire per un tempo indefinito l'entrata in esercizio di impianti comunque non conformi alla disciplina nazionale di carattere prevalente. Pertanto, nella richiamata logica di bilanciamento fra interessi pubblici e privati, il legislatore ha ritenuto congruo assoggettare la legittima entrata in esercizio dei richiamati impianti ad un termine di carattere acceleratorio, volto a responsabilizzare l'operatore privato alla più celere definizione di una situazione di fatto comunque bisognosa di un altrettanto celere consolidamento.
La disposizione del sopra citato art. 1-quater ha sollevato questioni interpretative in ordine al suo ambito di applicazione, con particolare riguardo a due aspetti:
a) se le DIA avviate in conformità a disposizioni regionali dichiarate incostituzionali manterranno la loro efficacia anche qualora gli impianti relativi non riescano ad entrare in esercizio entro il termine previsto dalla legge;
b) se, a tal fine, abbia una qualche valenza lo status di avanzamento della costruzione degli impianti.
Al riguardo, occorre innanzitutto chiarire che la disposizione dell'art. 1-quater non è destinata in alcun modo a produrre effetti in ordine a rapporti giuridici ed. "esauriti", ovverosia in ordine a quelle DIA che siano divenute "definitive" in quanto non più impugnabili per decorrenza dei termini per la proposizione di ricorsi in via giurisdizionale e di ricorsi straordinari al Capo dello Stato [1]. Tali DIA, pertanto, non sono soggette al termine di entrata in esercizio degli impianti fissato dall'art. 1-quater, cit.
In considerazione della evidenziata ratio della disposizione stessa, nonché dei consolidati principi sull'efficacia, nel tempo, delle sentenze della Corte costituzionale, ne risulta, quindi, che gli "effetti" di salvaguardia scaturenti dal dettato dell'art. 1-quater abbiano ad oggetto esclusivamente: (i) le DIA che, alla data di pubblicazione delle rilevanti pronunce di incostituzionalità, non si erano ancora perfezionate in quanto pendente, ovvero sospeso, il termine di 30 giorni di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001; (ii) le DIA per le quali, alla data di pubblicazione delle rilevanti pronunce di incostituzionalità, erano ancora pendenti i termini per la proposizione di un ricorso giurisdizionale al competente TAR o di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; o (iii) le DIA che, alla data di pubblicazione delle rilevanti pronunce di incostituzionalità, ovvero a seguito delle stesse, risultavano oggetto di un ricorso giurisdizionale al competente TAR o di un
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oppure di un procedimento di autotutela da parte della competente autorità amministrativa.
Giova quindi ribadire che non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 1-quater quelle DIA i cui effetti si dispiegano pienamente e che si fondano sull'ormai inoppugnabile consolidamento dell'effetto abilitante connesso alla DIA; per tali DIA, infatti, l'applicazione della norma finirebbe per essere dannosa più che utile e sembrerebbe sottintendere l'intenzione del legislatore di sanare vizi del titolo abilitativo che, in realtà, non sussistono. Deve dunque ritenersi che le DIA perfezionatesi e divenute inoppugnabili prima delle pronunce di incostituzionalità (cioè che integrino "situazioni giuridiche esaurite/consolidate"), conserveranno la loro efficacia, anche qualora i relativi impianti non riuscissero ad entrare in esercizio entro il 16 gennaio 2011 e, di conseguenza, i progetti, una volta completati, avranno diritto di essere connessi alla rete e saranno pertanto idonei a ricevere i relativi incentivi ("Conto Energia").
Ciò posto, possono individuarsi quattro diverse fattispecie:
1. DIA già definitive, alla data di pubblicazione delle sopracitate sentenze della Corte Costituzionale, per decorrenza dei termini per l'impugnativa; tali DIA non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1-quater ed i loro effetti sono comunque salvi, a prescindere, quindi, dal rispetto della condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro il 16 gennaio 2010;
2. DIA che, alla data di pubblicazione delle sopracitate sentenze della Corte Costituzionale, non si erano ancora perfezionate in quanto pendente, ovvero sospeso, il termine di 30 giorni di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001, oppure che non fossero ancora definitive, nel senso che i termini per proporre impugnativa avverso le stesse non fossero scaduti. Tali DIA rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1-quater e quindi, se l'impianto entra in esercizio entro il 16 gennaio 2011, i loro effetti sono fatti salvi;
3. DIA in relazione alle quali fossero state proposte impugnative prima della data di pubblicazione delle sopra citate sentenze della Corte costituzionale. Anche tali DIA rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1-quater e quindi, se l'impianto entra in esercizio entro il 16 gennaio 2011 e purché non sussistano altre ragioni impeditive alla loro ultimazione ed entrata in esercizio, i loro effetti sono fatti salvi;
4. DIA presentate dopo la data di pubblicazione delle sopra citate sentenze della Corte costituzionale. A tali DIA non si applica 1-quater, in quanto tale disposizione riguarda le DIA «che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali». Ora, poiché le DIA relative ad impianti di potenza superiore alle soglie fissate nel D.Lgs. n. 387/2003 risulterebbero riferite a leggi regionali ormai prive di effetti in quanto dichiarate incostituzionali, le DIA stesse fuoriescono dall'ambito di applicazione dell'art. 1-quater.
Occorre inoltre chiarire che le DIA rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1-quater, secondo l'opzione più aderente alla ratio della norma, non devono ritenersi automaticamente caducate in caso di mancato rispetto del termine per l'entrata in esercizio degli impianti. Più semplicemente, invece, decorso inutilmente tale termine, le DIA in questione perderanno la tutela dei relativi effetti prevista dall'art. 1-quater e saranno soggette, pertanto, alla possibilità di essere impugnate dal terzo che sia a ciò legittimato, sempreché, ovviamente, i termini per l'impugnativa stessa non siano scaduti.
Infine, va precisato che nessun rapporto diretto e necessario intercorre tra l'art. 1-quater e l'art. 1-septies del decreto legge n. 105/2010. Tali disposizioni, infatti, sono dettate per fattispecie tra loro diverse. L'art. 1-quater, infatti, riguarda aspetti attinenti il titolo abilitativo per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili; l'art. 1-septies, per contro, è relativo alle incentivazioni riconoscibili per la produzione di energia elettrica da una specifica tipologia di impianti da fonti rinnovabili, ovverosia da impianti fotovoltaici.
_________________
[1] Circa l'applicazione del principio del cosiddetto "rapporto esaurito" in relazione agli atti amministrativi divenuti inoppugnabili, cfr. Corte Cost., sent. n. 139/1984.
Il Capo Dipartimento
Guido Bortoni
D.L. 8 luglio 2010, n. 105, art. 1-quater
D.L. 8 luglio 2010, n. 105, art. 1-septies
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, Tab. A
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23
Circ. 15 dicembre 2010 (1).
Circolare in merito all'ambito di applicazione dell'art. 1-quater del D.L. n. 105/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'energia.
La presente circolare viene emanata al fine di chiarire l'ambito di applicazione della previsione in oggetto, in adempimento dell'ordine del giorno G1 approvato dall'Aula del Senato nella seduta del 4 agosto 2010 in sede di esame del disegno di legge n. 2266-B, nonché a seguito delle numerose richieste di chiarimenti formulate sia da enti locali che da operatori del settore delle fonti rinnovabili e loro associazioni di categoria.
Al fine sopra indicato, occorre innanzitutto ricordare che l'art. 1-quater del decreto legge n. 105/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010 (rubricato "Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili) dispone testualmente che: «Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla Tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
La ratio della norma è quella di far salvi gli effetti di quelle procedure di DIA avviate per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in base a leggi regionali che avevano fissato soglie di potenza superiori per l'applicabilità della DIA stessa rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 387/2003 e che sono state dichiarate illegittime a seguito di due sentenze della Corte Costituzionale (nn. 119 e 124 del 2010). Ciò per l'immediato rilievo pubblico degli stessi impianti, individuando tuttavia un criterio oggettivo, cioè l'entrata in esercizio dell'impianto entro una certa data, significativo dell'elevato grado di consolidamento delle DIA, idoneo a limitare la salvaguardia ai casi in cui sia più forte la necessità di tutelare l'affidamento ingeneratosi negli investitori circa la legittimità delle procedure stesse. La salvezza non viene quindi garantita in modo generalizzato, ma è condizionata alla circostanza che gli impianti oggetto delle procedure in questione siano
entrati in esercizio entro una data prestabilita, vale a dire entro 150 giorni da quella di entrata in vigore della legge di conversione, legge n. 129/2010, avvenuta il 19 agosto 2010. Quindi, il termine per l'entrata in esercizio degli impianti, necessario per fruire della disposizione normativa in esame, scadrebbe il 16 gennaio 2011.
Il predetto criterio oggettivo appare, inoltre, congruo rispetto alla necessità di evitare aggravi istruttori per i Comuni interessati in quanto l'entrata in esercizio dell'impianto entro una data certa è agevolmente dimostrabile con apposita documentazione.
L'ulteriore ratio della norma è quella di fissare un bilanciamento normativo fra - da un lato - la tutela del legittimo affidamento degli operatori i quali avessero conseguito un titolo abilitativo sulla base di leggi regionali in seguito dichiarate incostituzionali e - dall'altro - quello di non consentire per un tempo indefinito l'entrata in esercizio di impianti comunque non conformi alla disciplina nazionale di carattere prevalente. Pertanto, nella richiamata logica di bilanciamento fra interessi pubblici e privati, il legislatore ha ritenuto congruo assoggettare la legittima entrata in esercizio dei richiamati impianti ad un termine di carattere acceleratorio, volto a responsabilizzare l'operatore privato alla più celere definizione di una situazione di fatto comunque bisognosa di un altrettanto celere consolidamento.
La disposizione del sopra citato art. 1-quater ha sollevato questioni interpretative in ordine al suo ambito di applicazione, con particolare riguardo a due aspetti:
a) se le DIA avviate in conformità a disposizioni regionali dichiarate incostituzionali manterranno la loro efficacia anche qualora gli impianti relativi non riescano ad entrare in esercizio entro il termine previsto dalla legge;
b) se, a tal fine, abbia una qualche valenza lo status di avanzamento della costruzione degli impianti.
Al riguardo, occorre innanzitutto chiarire che la disposizione dell'art. 1-quater non è destinata in alcun modo a produrre effetti in ordine a rapporti giuridici ed. "esauriti", ovverosia in ordine a quelle DIA che siano divenute "definitive" in quanto non più impugnabili per decorrenza dei termini per la proposizione di ricorsi in via giurisdizionale e di ricorsi straordinari al Capo dello Stato [1]. Tali DIA, pertanto, non sono soggette al termine di entrata in esercizio degli impianti fissato dall'art. 1-quater, cit.
In considerazione della evidenziata ratio della disposizione stessa, nonché dei consolidati principi sull'efficacia, nel tempo, delle sentenze della Corte costituzionale, ne risulta, quindi, che gli "effetti" di salvaguardia scaturenti dal dettato dell'art. 1-quater abbiano ad oggetto esclusivamente: (i) le DIA che, alla data di pubblicazione delle rilevanti pronunce di incostituzionalità, non si erano ancora perfezionate in quanto pendente, ovvero sospeso, il termine di 30 giorni di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001; (ii) le DIA per le quali, alla data di pubblicazione delle rilevanti pronunce di incostituzionalità, erano ancora pendenti i termini per la proposizione di un ricorso giurisdizionale al competente TAR o di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; o (iii) le DIA che, alla data di pubblicazione delle rilevanti pronunce di incostituzionalità, ovvero a seguito delle stesse, risultavano oggetto di un ricorso giurisdizionale al competente TAR o di un
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oppure di un procedimento di autotutela da parte della competente autorità amministrativa.
Giova quindi ribadire che non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 1-quater quelle DIA i cui effetti si dispiegano pienamente e che si fondano sull'ormai inoppugnabile consolidamento dell'effetto abilitante connesso alla DIA; per tali DIA, infatti, l'applicazione della norma finirebbe per essere dannosa più che utile e sembrerebbe sottintendere l'intenzione del legislatore di sanare vizi del titolo abilitativo che, in realtà, non sussistono. Deve dunque ritenersi che le DIA perfezionatesi e divenute inoppugnabili prima delle pronunce di incostituzionalità (cioè che integrino "situazioni giuridiche esaurite/consolidate"), conserveranno la loro efficacia, anche qualora i relativi impianti non riuscissero ad entrare in esercizio entro il 16 gennaio 2011 e, di conseguenza, i progetti, una volta completati, avranno diritto di essere connessi alla rete e saranno pertanto idonei a ricevere i relativi incentivi ("Conto Energia").
Ciò posto, possono individuarsi quattro diverse fattispecie:
1. DIA già definitive, alla data di pubblicazione delle sopracitate sentenze della Corte Costituzionale, per decorrenza dei termini per l'impugnativa; tali DIA non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1-quater ed i loro effetti sono comunque salvi, a prescindere, quindi, dal rispetto della condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro il 16 gennaio 2010;
2. DIA che, alla data di pubblicazione delle sopracitate sentenze della Corte Costituzionale, non si erano ancora perfezionate in quanto pendente, ovvero sospeso, il termine di 30 giorni di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001, oppure che non fossero ancora definitive, nel senso che i termini per proporre impugnativa avverso le stesse non fossero scaduti. Tali DIA rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1-quater e quindi, se l'impianto entra in esercizio entro il 16 gennaio 2011, i loro effetti sono fatti salvi;
3. DIA in relazione alle quali fossero state proposte impugnative prima della data di pubblicazione delle sopra citate sentenze della Corte costituzionale. Anche tali DIA rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1-quater e quindi, se l'impianto entra in esercizio entro il 16 gennaio 2011 e purché non sussistano altre ragioni impeditive alla loro ultimazione ed entrata in esercizio, i loro effetti sono fatti salvi;
4. DIA presentate dopo la data di pubblicazione delle sopra citate sentenze della Corte costituzionale. A tali DIA non si applica 1-quater, in quanto tale disposizione riguarda le DIA «che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali». Ora, poiché le DIA relative ad impianti di potenza superiore alle soglie fissate nel D.Lgs. n. 387/2003 risulterebbero riferite a leggi regionali ormai prive di effetti in quanto dichiarate incostituzionali, le DIA stesse fuoriescono dall'ambito di applicazione dell'art. 1-quater.
Occorre inoltre chiarire che le DIA rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1-quater, secondo l'opzione più aderente alla ratio della norma, non devono ritenersi automaticamente caducate in caso di mancato rispetto del termine per l'entrata in esercizio degli impianti. Più semplicemente, invece, decorso inutilmente tale termine, le DIA in questione perderanno la tutela dei relativi effetti prevista dall'art. 1-quater e saranno soggette, pertanto, alla possibilità di essere impugnate dal terzo che sia a ciò legittimato, sempreché, ovviamente, i termini per l'impugnativa stessa non siano scaduti.
Infine, va precisato che nessun rapporto diretto e necessario intercorre tra l'art. 1-quater e l'art. 1-septies del decreto legge n. 105/2010. Tali disposizioni, infatti, sono dettate per fattispecie tra loro diverse. L'art. 1-quater, infatti, riguarda aspetti attinenti il titolo abilitativo per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili; l'art. 1-septies, per contro, è relativo alle incentivazioni riconoscibili per la produzione di energia elettrica da una specifica tipologia di impianti da fonti rinnovabili, ovverosia da impianti fotovoltaici.
_________________
[1] Circa l'applicazione del principio del cosiddetto "rapporto esaurito" in relazione agli atti amministrativi divenuti inoppugnabili, cfr. Corte Cost., sent. n. 139/1984.
Il Capo Dipartimento
Guido Bortoni
D.L. 8 luglio 2010, n. 105, art. 1-quater
D.L. 8 luglio 2010, n. 105, art. 1-septies
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, Tab. A
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 15-12-2010 n. 12/III/0085896 Sviluppi economici del personale - Procedure per l'attribuzione, con decorrenza 1° gennaio 2010, della fascia retributiva superiore. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle risorse umane e aa.gg., Divisione III - Sviluppo delle risorse umane.
Nota 15 dicembre 2010, n. 12/III/0085896 (1).
Sviluppi economici del personale - Procedure per l'attribuzione, con decorrenza 1° gennaio 2010, della fascia retributiva superiore.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle risorse umane e aa.gg., Divisione III - Sviluppo delle risorse umane.
Al
Gabinetto del ministro
Al
Segretariato e alle direzioni generali
Alle
Divisioni delle risorse umane e aa.gg.
Alla
Segreteria NATO - UEO
Alla
Direzioni regionali e provinciali del lavoro
Ai
Dirigenti e a tutto il personale
e, p.c.:
Alle
OO.SS.
Loro sedi
Con nota 6 dicembre 2010, n. 12/III/0083480 sono state fornite istruzioni per l'avvio delle procedure per gli sviluppi economici del personale e chiarimenti sulle modalità per il rilascio delle attestazioni da parte dei dirigenti e dei responsabili delle diverse strutture.
Per consentire alla scrivente Direzione generale il riscontro dei dati contenuti nelle domande presentate dal personale, l'esito delle attestazioni rilasciate dai dirigenti con mod_1 e mod_2 dovrà essere riepilogato come da fac simile che si allega, secondo le modalità che di seguito vengono esposte.
In particolare, si chiede di indicare per ciascun dipendente:
a. l'esito dell'attestazione.
Deve essere precisato se è stata riconosciuta o meno la produttività individuale 2009 (come da mod_1). In caso di assenza prolungata dal servizio che non abbia consentito il riconoscimento della produttività individuale 2009, occorre invece indicare se la dichiarazione sulle competenze professionali, attestata con mod_2, è positiva o negativa. Si rammenta che non può essere rilasciata attestazione con esito positivo nel caso in cui non risulti un periodo di effettiva attività lavorativa nell'arco temporale 1" gennaio 2009 - 3 novembre 2010.
b. se sono state irrogate o meno le sanzioni disciplinari di cui all'art. 13 comma 2 del CCNL 12 giugno 2003 che non inibiscono la partecipazione alle procedure di sviluppo economico (e cioè il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa non superiore a 4 ore di retribuzione), tenendo presente che vanno considerate esclusivamente le sanzioni irrogate nei due anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande;
c. se sono state irrogate le sanzioni disciplinari che non consentono di partecipare alla procedura (cfr. art. 18, comma 8 del CCNL 14 settembre 2007), anche in tal caso tenendo a riferimento i due anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande.
Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvederanno a fornire le informazioni richieste per il personale rientrante nei loro contingenti indicando, per ciascuno dei punti sopra richiamati, l'esito delle attestazioni rilasciate con mod_3.
Il caricamento delle informazioni richieste dovrà avvenire entro il 23 dicembre 2010, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile nella sezione "Sviluppi economici 2010" della intranet.
Inoltro della domanda cartacea, dopo l'invio on line
I dirigenti richiameranno l'attenzione del personale sul fatto che l'inoltro della domanda in via telematica e la consegna o trasmissione di quella cartacea costituiscono un'unica procedura, per cui non sono ammesse forme di compilazione e presentazione con modalità diverse e oltre i termini indicati nei bandi.
Dopo aver effettuato l'invio on line entro le ore 14.00 del 23 dicembre 2010, il dipendente dovrà stampare la domanda di partecipazione, la dovrà sottoscrivere per autocertificazione e, quindi, PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, la dovrà consegnare o trasmettere con raccomandata A/R all'Ufficio ove presta servizio, anche in distacco (Task Force, Piano straordinario della vigilanza per il mezzogiorno, assegnazione ex art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001, etc.), entro il 30 dicembre 2010, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento.
Le domande, dopo essere state protocollate, dovranno essere conservate presso ciascun Ufficio sino a specifica richiesta da parte della Divisione III della Direzione generale delle Risorse umane e Affari generali.
Per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali le domande dovranno essere raccolte presso il Gabinetto e quindi inoltrate alla predetta Divisione III delle Risorse umane, unitamente ad una distinta riepilogativa delle istanze pervenute.
I dipendenti cessati dal servizio, in posizione di comando, fuori ruolo, END e in distacco sindacale a tempo pieno, dovranno - entro la stessa data del 30 dicembre 2010 (fermo restando l'invio on line entro il 23 dicembre c.a.) - consegnare o trasmettere la domanda cartacea, con raccomandata A/R, al Ministero del lavoro e delle politiche sodali - Divisione III della Direzione generale delle Risorse Umane e Affari generali - Via Flavia 6, 00187 - Roma.
I citati dipendenti, ad eccezione di quelli cessati dal servizio, dovranno allegare alla domanda cartacea anche copia dell'attestazione sulle competenze professionali rilasciata dal responsabile della struttura di riferimento con il mod_3 allegato alla nota 6 dicembre 2010, n. 12/III/0083480.
Si sottolinea che la domanda cartacea, inoltrata secondo le modalità sopra riassunte ed indicate dettagliatamente all'art. 3 punto 3 del bando, non dovrà presentare, pena l'esclusione dalla procedura, correzioni o integrazioni rispetto a quella trasmessa in via telematica, alla quale dovrà risultare perfettamente conforme.
Comporterà inoltre l'esclusione dalla procedura, la domanda non firmata dal candidato in maniera autografa e in originale.
Si precisa infine che l'art. 3. punto 4 del bando prevede la possibilità di allegare alla domanda cartacea copia della documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati, in particolare l'idoneità a concorsi pubblici e le abilitazioni professionali possedute, nonché l'estratto delle eventuali pubblicazioni, al fine di semplificare le operazioni di verifica da parte dell'Amministrazione.
Controllo delle dichiarazioni rese dai dipendenti nella domanda di partecipazione
Ai fini della definizione delle graduatorie l'Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. In proposito, si rammenta che qualora tali controlli dovessero, anche in tempi successivi, accertare la falsità delle dichiarazioni rese in autocertificazione, il dipendente interessato verrà escluso dalla procedura, al sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, con annullamento della fascia retributiva, nel caso in cui sia stata attribuita, ferme restando le conseguenze penali, civili e disciplinari previste dalla legge.
Oltre all'assistenza fornita telefonicamente, sono state affrontate le problematiche più ricorrenti sollevate dai candidati, anche via mail. Precisando che le questioni che necessitano di specifico approfondimento per la valutazione dei titoli vanno demandate alle Commissioni che saranno istituite ai sensi dell'art. 6, punto 2 del bando, si informa che alcune risposte sono contenute nella sezione "Sviluppi economici 2010" sotto la voce FAQ (risposte a domande ricorrenti).
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle modalità di compilazione del riquadro della domanda di partecipazione riguardante l'esperienza professionale maturata in ruolo, per la quale occorre far riferimento alla decorrenza giuridica. Visti i numerosi casi di dipendenti che hanno prestato servizio in ruolo presso la P.A. in via non continuativa, si precisa che i periodi non lavorati dovranno essere indicati nella sezione "Periodi non utili ai fini del computo dell'esperienza di servizio" (selezionando la voce altro).
I dirigenti degli Uffici assicureranno le misure più idonee per un adeguato supporto a tutto il personale ed in particolare a quello che presenti oggettive difficoltà per la presentazione delle domande.
Assicureranno inoltre la massima diffusione della presente nota a tutto il personale in servizio nell'Ufficio, ivi compreso quello in forza perché distaccato a vario titolo (task force, Piano straordinario della vigilanza per il mezzogiorno, assegnazione ex art. 42-bis, D.Lgs. n. 151/2001, etc.). Realizzeranno infine analoga informativa nei confronti del personale cessato e assente dal servizio a vario titolo.
Il Direttore generale
Dr.ssa Concetta Ferrari
Allegato
UFFICIO:
Elenco delle attestazioni rilasciate al personale ai fini della partecipazione alle procedure di sviluppo economico - Anno 2010
Sanzioni disciplinari rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa fino a 4 ore di retribuzione
Sanzioni disciplinari che non consentono la partecipazione alla procedura
Attestazione rilasciata con mod_1
Attestazione rilasciata con mod_2
Attestazione rilasciata con mod_3
N.
Cognome
Nome
Codice fiscale
Prod_Si / Proo_No
Positiva/ Negativa
Positiva/ Negativa
SI/NO
SI/NO
DATA
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mod_1
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Mod_2
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Mod_3
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Acc. 12 giugno 2003, art. 13
Acc. 14 settembre 2007, art. 18
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42-bis
Sviluppi economici del personale - Procedure per l'attribuzione, con decorrenza 1° gennaio 2010, della fascia retributiva superiore.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle risorse umane e aa.gg., Divisione III - Sviluppo delle risorse umane.
Al
Gabinetto del ministro
Al
Segretariato e alle direzioni generali
Alle
Divisioni delle risorse umane e aa.gg.
Alla
Segreteria NATO - UEO
Alla
Direzioni regionali e provinciali del lavoro
Ai
Dirigenti e a tutto il personale
e, p.c.:
Alle
OO.SS.
Loro sedi
Con nota 6 dicembre 2010, n. 12/III/0083480 sono state fornite istruzioni per l'avvio delle procedure per gli sviluppi economici del personale e chiarimenti sulle modalità per il rilascio delle attestazioni da parte dei dirigenti e dei responsabili delle diverse strutture.
Per consentire alla scrivente Direzione generale il riscontro dei dati contenuti nelle domande presentate dal personale, l'esito delle attestazioni rilasciate dai dirigenti con mod_1 e mod_2 dovrà essere riepilogato come da fac simile che si allega, secondo le modalità che di seguito vengono esposte.
In particolare, si chiede di indicare per ciascun dipendente:
a. l'esito dell'attestazione.
Deve essere precisato se è stata riconosciuta o meno la produttività individuale 2009 (come da mod_1). In caso di assenza prolungata dal servizio che non abbia consentito il riconoscimento della produttività individuale 2009, occorre invece indicare se la dichiarazione sulle competenze professionali, attestata con mod_2, è positiva o negativa. Si rammenta che non può essere rilasciata attestazione con esito positivo nel caso in cui non risulti un periodo di effettiva attività lavorativa nell'arco temporale 1" gennaio 2009 - 3 novembre 2010.
b. se sono state irrogate o meno le sanzioni disciplinari di cui all'art. 13 comma 2 del CCNL 12 giugno 2003 che non inibiscono la partecipazione alle procedure di sviluppo economico (e cioè il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa non superiore a 4 ore di retribuzione), tenendo presente che vanno considerate esclusivamente le sanzioni irrogate nei due anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande;
c. se sono state irrogate le sanzioni disciplinari che non consentono di partecipare alla procedura (cfr. art. 18, comma 8 del CCNL 14 settembre 2007), anche in tal caso tenendo a riferimento i due anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande.
Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvederanno a fornire le informazioni richieste per il personale rientrante nei loro contingenti indicando, per ciascuno dei punti sopra richiamati, l'esito delle attestazioni rilasciate con mod_3.
Il caricamento delle informazioni richieste dovrà avvenire entro il 23 dicembre 2010, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile nella sezione "Sviluppi economici 2010" della intranet.
Inoltro della domanda cartacea, dopo l'invio on line
I dirigenti richiameranno l'attenzione del personale sul fatto che l'inoltro della domanda in via telematica e la consegna o trasmissione di quella cartacea costituiscono un'unica procedura, per cui non sono ammesse forme di compilazione e presentazione con modalità diverse e oltre i termini indicati nei bandi.
Dopo aver effettuato l'invio on line entro le ore 14.00 del 23 dicembre 2010, il dipendente dovrà stampare la domanda di partecipazione, la dovrà sottoscrivere per autocertificazione e, quindi, PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, la dovrà consegnare o trasmettere con raccomandata A/R all'Ufficio ove presta servizio, anche in distacco (Task Force, Piano straordinario della vigilanza per il mezzogiorno, assegnazione ex art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001, etc.), entro il 30 dicembre 2010, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento.
Le domande, dopo essere state protocollate, dovranno essere conservate presso ciascun Ufficio sino a specifica richiesta da parte della Divisione III della Direzione generale delle Risorse umane e Affari generali.
Per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali le domande dovranno essere raccolte presso il Gabinetto e quindi inoltrate alla predetta Divisione III delle Risorse umane, unitamente ad una distinta riepilogativa delle istanze pervenute.
I dipendenti cessati dal servizio, in posizione di comando, fuori ruolo, END e in distacco sindacale a tempo pieno, dovranno - entro la stessa data del 30 dicembre 2010 (fermo restando l'invio on line entro il 23 dicembre c.a.) - consegnare o trasmettere la domanda cartacea, con raccomandata A/R, al Ministero del lavoro e delle politiche sodali - Divisione III della Direzione generale delle Risorse Umane e Affari generali - Via Flavia 6, 00187 - Roma.
I citati dipendenti, ad eccezione di quelli cessati dal servizio, dovranno allegare alla domanda cartacea anche copia dell'attestazione sulle competenze professionali rilasciata dal responsabile della struttura di riferimento con il mod_3 allegato alla nota 6 dicembre 2010, n. 12/III/0083480.
Si sottolinea che la domanda cartacea, inoltrata secondo le modalità sopra riassunte ed indicate dettagliatamente all'art. 3 punto 3 del bando, non dovrà presentare, pena l'esclusione dalla procedura, correzioni o integrazioni rispetto a quella trasmessa in via telematica, alla quale dovrà risultare perfettamente conforme.
Comporterà inoltre l'esclusione dalla procedura, la domanda non firmata dal candidato in maniera autografa e in originale.
Si precisa infine che l'art. 3. punto 4 del bando prevede la possibilità di allegare alla domanda cartacea copia della documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati, in particolare l'idoneità a concorsi pubblici e le abilitazioni professionali possedute, nonché l'estratto delle eventuali pubblicazioni, al fine di semplificare le operazioni di verifica da parte dell'Amministrazione.
Controllo delle dichiarazioni rese dai dipendenti nella domanda di partecipazione
Ai fini della definizione delle graduatorie l'Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. In proposito, si rammenta che qualora tali controlli dovessero, anche in tempi successivi, accertare la falsità delle dichiarazioni rese in autocertificazione, il dipendente interessato verrà escluso dalla procedura, al sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, con annullamento della fascia retributiva, nel caso in cui sia stata attribuita, ferme restando le conseguenze penali, civili e disciplinari previste dalla legge.
Oltre all'assistenza fornita telefonicamente, sono state affrontate le problematiche più ricorrenti sollevate dai candidati, anche via mail. Precisando che le questioni che necessitano di specifico approfondimento per la valutazione dei titoli vanno demandate alle Commissioni che saranno istituite ai sensi dell'art. 6, punto 2 del bando, si informa che alcune risposte sono contenute nella sezione "Sviluppi economici 2010" sotto la voce FAQ (risposte a domande ricorrenti).
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle modalità di compilazione del riquadro della domanda di partecipazione riguardante l'esperienza professionale maturata in ruolo, per la quale occorre far riferimento alla decorrenza giuridica. Visti i numerosi casi di dipendenti che hanno prestato servizio in ruolo presso la P.A. in via non continuativa, si precisa che i periodi non lavorati dovranno essere indicati nella sezione "Periodi non utili ai fini del computo dell'esperienza di servizio" (selezionando la voce altro).
I dirigenti degli Uffici assicureranno le misure più idonee per un adeguato supporto a tutto il personale ed in particolare a quello che presenti oggettive difficoltà per la presentazione delle domande.
Assicureranno inoltre la massima diffusione della presente nota a tutto il personale in servizio nell'Ufficio, ivi compreso quello in forza perché distaccato a vario titolo (task force, Piano straordinario della vigilanza per il mezzogiorno, assegnazione ex art. 42-bis, D.Lgs. n. 151/2001, etc.). Realizzeranno infine analoga informativa nei confronti del personale cessato e assente dal servizio a vario titolo.
Il Direttore generale
Dr.ssa Concetta Ferrari
Allegato
UFFICIO:
Elenco delle attestazioni rilasciate al personale ai fini della partecipazione alle procedure di sviluppo economico - Anno 2010
Sanzioni disciplinari rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa fino a 4 ore di retribuzione
Sanzioni disciplinari che non consentono la partecipazione alla procedura
Attestazione rilasciata con mod_1
Attestazione rilasciata con mod_2
Attestazione rilasciata con mod_3
N.
Cognome
Nome
Codice fiscale
Prod_Si / Proo_No
Positiva/ Negativa
Positiva/ Negativa
SI/NO
SI/NO
DATA
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
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Acc. 12 giugno 2003, art. 13
Acc. 14 settembre 2007, art. 18
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42-bis
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