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martedì 14 giugno 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 10-6-2011 n. 12684 Applicazione della salvaguardia di cui dell'art. 1, commi 18 e 18-bis della L. 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, ai destinatari del D.L. 6 marzo 2006, n. 68 contenente misure per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni e la proroga dei contratti di solidarietà convertito nella L. 24 marzo 2006, n. 127. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Msg. 10 giugno 2011, n. 12684 (1).
        Applicazione della salvaguardia di cui dell'art. 1, commi 18 e 18-bis della L. 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, ai destinatari del D.L. 6 marzo 2006, n. 68 contenente misure per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni e la proroga dei contratti di solidarietà convertito nella L. 24 marzo 2006, n. 127.         

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


A seguito della riforma pensionistica di cui alla L. n. 247 del 2007 è stata prevista una salvaguardia per 10.000 lavoratori già collocati in mobilità ordinaria ex L. n. 223 del 1991, che avrebbero maturato i requisiti pensionistici previgenti durante il periodo di durata dell'indennità di mobilità ordinaria.     
Come indicato nel Msg. 2 maggio 2008, n. 9844,  col quale erano stati illustrati i criteri applicativi della salvaguardia in argomento, erano esclusi dallo scrutinio, su espresso parere del Ministero vigilante, i lavoratori ultracinquantenni licenziati e inseriti nel programma di reimpiego previsto dalla L. n. 127/2006, in quanto il programma medesimo li garantiva fino alla maturazione dei requisiti pensionistici.     
A seguito delle innovazioni introdotte dalla L. n. 122/2010 in materia di accesso al pensionamento, il Ministero del lavoro e delle  Politiche sociali ha ora fornito l'indirizzo interpretativo favorevole alla ammissibilità allo scrutinio per la verifica del riconoscimento della salvaguardia di cui all'art. 1, commi 18 e 18-bis della L. 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 dei lavoratori ultracinquantenni licenziati che erano stati collocati in mobilità ordinaria ex lege n. 223 del 1991 prima di accedere al programma di reimpiego previsto dalla L. n. 127 del 2006.     
Per effetto di tale indicazione, i lavoratori destinatari della L. n. 127 del 2006 collocati in mobilità ordinaria ex L. n. 223 del 1991 prima di accedere al programma di reimpiego possono accedere alla salvaguardia prevista dalla L. n. 243/2004 a condizione che:     
- siano stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi conclusi entro il 15 luglio 2007;     
- perfezionino i requisiti di età e contribuzione entro la durata dell'indennità di mobilità ordinaria. All'individuazione di detta durata concorrono esclusivamente le sospensioni dall'indennità, dovute a ripresa di attività lavorativa, intervenute fino al 31 maggio 2008.     
Le domande di certificazione dei soggetti potenzialmente interessati alla salvaguardia sono state inserite a livello centrale e messe a disposizione per la lavorazione a cura delle sedi, sulla base delle indicazioni fornite in materia.     
Relativamente alla sussistenza del primo requisito per gli ex dipendenti dello stabilimento sardo della società Montefibre inclusi nell'elenco dei destinatari della L. n. 127 del 2006,  la verifica è stata già effettuata dal Ministero vigilante, presso il quale l'accordo tra le parti sociali era stato sottoscritto il 29 maggio  2006.     
Per le altre posizioni si rammenta che, come indicato con il Msg. 26 maggio 2008, n. 11934,  per le mobilità avviate a partire dal 15 luglio 2007, occorre verificare che gli accordi siano stati stipulati entro il 15 luglio 2007.     
L'accertamento deve essere effettuato a cura delle strutture territoriali, presso i centri per l'impiego.     
Si rammenta che, una volta verificato il diritto, per poter procedere alla liquidazione della pensione ai sensi della salvaguardia occorre attendere l'invio della certificazione all'interessato, come indicato con il Msg. n. 19749 del 5 settembre 2008.   


L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1
L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
D.L. 6 marzo 2006, n. 68
D.L. 31 maggio 2010, n. 78

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