Translate

lunedì 6 giugno 2011

Ministero dell'interno Circ. 10-5-2011 n. 300/A/4287/11/106/2 Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore. Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.

Circ. 10 maggio 2011, n. 300/A/4287/11/106/2 (1).
 Cessazione dalla circolazione         dei veicoli a motore.     

(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.


          
              
Ai                          
Compartimenti della polizia stradale             
                           
Loro sedi  
                         
Al                          
Centro addestramento della polizia di               Stato  
                                      
Cesena            


              



Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette la         Circ. 25 marzo 2011, n. 9866 del Ministero delle Infrastrutture e dei         Trasporti, relativa alle procedure per la cessazione dalla circolazione dei         veicoli a motore per esportazione [1], per radiazione a seguito di demolizione,         per perdita di possesso.      
I procedimenti sono distinti a secondo che si         tratti di veicoli iscritti al P.R.A. o non iscritti al P.R.A. (rimorchi dì         massa inferiore a 3,5 t., ciclomotori, macchine agricole e macchine         operatrici).      
        
      
        
[1] Distinguendo tra paesi facenti parte           dell'U.E. e paesi non facenti parte           dell'U.E.      
        
      
Il Direttore del servizio      
Sgalla    



Allegato      
        
      
 Circ. 25 marzo 2011, n.         9866       
 Cessazione dalla circolazione dei         veicoli a motore          (2)    
      
(2) Il testo della circolare 25 marzo 2011, n. 9866, emanata dal         Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è riportato         autonomamente.    

Circ. 25 marzo 2011, n. 98
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 25-3-2011  n. 9866
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
Emanata  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 25 marzo 2011, n. 9866 (1).
 Cessazione dalla circolazione         dei veicoli a motore.     

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.


          
                           
Ai                          
Dirigenti generali territoriali             
                                        
Loro sedi  
                           
A                          
tutti gli UMC  
                                                   
Loro sedi  
                           
Alla                          
Regione siciliana             
                                        
Assessorato trasporti turismo e               comunicazioni  
                                                   
Direzione trasporti             
                                        
Via Notarbartolo, 9             
                                        
Palermo  
                           
All'                          
Assessorato regionale turismo commercio e               trasporti  
                                        
Direzione compartimentale M.C.T.C. per la               Sicilia  
                                        
Via Nicolò Garzilli, 34             
                                        
Palermo  
                           
Alla                          
Provincia autonoma di Trento             
                                        
Servizio comunicazioni e trasporti               motorizzazione  
                                                   
Lungadige San Nicolò, 14             
                                        
Trento  
                           
Alla                          
Provincia autonoma di Bolzano             
                                        
Ripartizione traffico e trasporti             
                                        
Palazzo Provinciale 3b             
                                        
Via Crispi, 10  
                                                   
Bolzano  
                           
Alle                          
Province della regione autonoma del Friuli               Venezia Giulia  
                                                   
Servizi motorizzazione civile             
                                        
Loro sedi  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Ministero dell'interno             
                                        
- Dipartimento della pubblica               sicurezza  
                                        
Roma  
                           
All'                          
Automobile club d'Italia             
                                        
Via Marsala, 8  
                                                   
Roma  
                           
All'                          
U.N.A.S.C.A.  
                                                   
Piazza Marconi, 25             
                                        
Roma  
                           
Alla                          
Confarca  
                                                   
Via Laurentina, 569             
                                        
00143 - Roma  
                           
Alla                          
Confederazione nazionale -               Coldiretti  
                             
Via XXIV Maggio, 43             
                                        
00187 - Roma  
                           
Alla                          
Confagricoltura             
                                        
Corso Vittorio Emanuele II, 101             
                                        
00186 - Roma  
                           
Alla                          
Confederazione italiana agricoltori -               C.I.A.  
                                        
Via E. Granturco, 1             
                                        
00196 - Roma  
                           
Alla                          
Confederazione agromeccanici -               Confai  
                                        
Piazza Nicolajewka, 29             
                                        
25030 - Roncadelle (BS)             
                           
Alla                          
Unione nazionale imprese di meccanizzazione               agricola - Unima  
                                                   
Via Nomentana, 303             
                                        
Roma  
                           
All'                          
Associazione nazionale produttori agricoli               - Anpa  
                                        
Via Rovigo, 14  
                                                   
00161 - Roma  
                           
Alla                          
Confederazione produttori agricoli -               Copagri  
                                        
Via Calabria, 32             
                                        
00187 - Roma            



              



I) Introduzione      
 A) Premessa       
        
      
Com'è noto, l'art. 5, comma 2, della direttiva         1999/37/CE, alla quale è stata data attuazione con il decreto ministeriale 14         febbraio 2000, prevede che, ai fini della immatricolazione di un veicolo già        immatricolato in altro Stato membro della U.E., le autorità competenti esigono         la consegna della "vecchia" carta di circolazione in originale, che sono tenute         a conservare per almeno 6 mesi dandone comunicazione alle autorità dello Stato         membro che l'ha rilasciata.      
Conseguentemente è emersa la necessità di         prevedere modalità operative atte a consentire l'osservanza delle prescrizioni         contenute nella richiamata norma comunitaria e, al contempo, atte a prevenire         possibili abusi nell'utilizzo dei documenti di circolazione riferiti a veicoli         cessati dalla circolazione per esportazione.      
Dette modalità operative sono state individuate,         d'intesa con questa sede, dalla Direzione Centrale Servizi Delegati dell'A.C.I.         con circolare n. DSD/1051 del 27 gennaio 2005, che si è provveduto a portare a         conoscenza degli Uffici destinatari della presente con circolare n. 789/M360         dell'8 febbraio 2005.      
In tal modo, è stato previsto che in caso di         esportazione in altro Paese comunitario di veicoli immatricolati in Italia ed         iscritti al PRA, gli STA procedono, in sede di rilascio del certificato di         cessazione dalla circolazione per esportazione, all'annullamento della carta di         circolazione originale apponendovi la dicitura "Carta di circolazione annullata         per definitiva esportazione in un Paese UE. Originale restituito da .......         (denominazione STA) alla parte" ed il timbro dello STA.      
Ciò premesso, deve tuttavia evidenziarsi che le         modalità illustrate non si sono in realtà rivelate sufficientemente efficaci         per garantire la tutela degli interessi di ordine pubblico cui sono         finalizzate, tanto da determinare uno stato di allarme anche presso le autorità        straniere, che sempre più frequentemente richiedono a questa sede conferma         circa l'autenticità delle carte di circolazione presentate dagli interessati         all'atto della richiesta di immatricolazione.      
Si è ritenuto pertanto indispensabile predisporre         una nuova procedura interamente informatizzata la quale, proprio perché si         fonda su automatismi che inibiscono la possibilità di soggettive         interpretazioni da parte dei singoli operatori, persegue l'intento di         rafforzare l'incisività dell'opera di prevenzione nella commissione di abusi o         di irregolarità.      
Sotto l'aspetto formale, inoltre, la nuova         procedura offre l'ulteriore vantaggio di assegnare alla attestazione di         annullamento della carta di circolazione un carattere di inequivocabile         tipicità, tale da renderla univocamente riconoscibile dalle competenti autorità        in sede di immatricolazione all'estero.      
Le considerazioni sin qui svolte hanno altresì         indotto la scrivente a ritenere che procedura analoga a quella predisposta con         riferimento ai procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione         nei Paesi della U.E. possa trovare utile applicazione anche nell'ambito dei         procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non         facenti parte della U.E. e nei procedimenti di radiazione per demolizione; ciò         allo scopo di agevolare le attività di controllo da parte delle autorità di         polizia, anche internazionali, e di contribuire all'efficacia dell'azione di         contrasto nei confronti degli illeciti penali ed amministrativi connessi allo         smaltimento dei veicoli fuori uso.      
Peraltro, vale sottolineare che a seguito         dell'adesione al Trattato di Prum del 27 maggio 2005 (avvenuta con L. 30 giugno         2009, n. 85), l'Italia ha assunto precisi impegni di cooperazione         transfrontaliera ai fini della prevenzione e della investigazione di reati e         del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (v. in particolare art.         12 del Trattato).      
Conseguentemente, questa Amministrazione è tenuta         per le finalità illustrate, partecipando al sistema EUCARIS che si avvale della         rete europea S-TESTA, a consentire alle autorità di polizia internazionali di         accedere alla propria banca dati al fine della acquisizione di informazioni         relative alla immatricolazione dei veicoli ed ai dati identificativi dei         relativi intestatari.      
Ciò impone, evidentemente, l'imprescindibile         necessità per questa Amministrazione di disporre di una banca dati         costantemente aggiornata, in tempo reale, sui mutamenti giuridici di tutti i         veicoli, dalla loro immatricolazione alla loro cessazione dalla         circolazione.      
Per completezza di esposizione, rileva infine         evidenziare che questa sede ha provveduto a rendere preventivamente edotta la         competente Direzione dell'ACI circa il progetto intrapreso, nell'intento di         pervenire a soluzioni operative condivise.      
L'ACI tuttavia, sebbene abbia manifestato di         approvare le finalità perseguite, ha ritenuto di non poter aderire alla         proposta iniziativa a causa di difficoltà di natura tecnica.      
Pur nel rammarico per la mancata intesa, è         comunque evidente come questa Direzione non possa venir meno ai compiti         istituzionali che le sono assegnati e, pertanto, ritiene di non poter esimersi         né ulteriormente procrastinare l'adozione di misure che appaiono indispensabili         alla tutela di preminenti interessi generali, dei quali è peraltro chiamata a         rispondere anche in ambito U.E.      
        
      
 B) Ambito di         applicazione       
        
      
In considerazione di quanto illustrato in         premessa, la presente circolare contiene le istruzioni applicative necessarie         per la gestione delle seguenti operazioni di motorizzazione:      
1. annullamento delle carte di circolazione dei         veicoli iscritti al PRA cessati dalla circolazione per esportazione in altri         Paesi della U.E.;      
2. attestazione di avvenuta cessazione dalla         circolazione dei veicoli iscritti al PRA da esportare in Paesi non facenti         parte della U.E.;      
3. attestazione di avvenuta cessazione dalla         circolazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;      
4. cessazione dalla circolazione dei veicoli non         iscritti al PRA (rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, ciclomotori, macchine         agricole e macchine operatrici).      
Le operazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3         debbono ritenersi rientranti nell'ambito della operatività di tutti gli         STA.      
Le operazioni di cui al punto 4 sono di esclusiva         competenza degli UMC, fermo restando che quelle relative alla cessazione dalla         circolazione dei ciclomotori possono essere svolte, in forza delle disposizioni         vigenti, anche dagli Studi di consulenza automobilistica abilitati.      
Sarà oggetto di successiva valutazione da parte         della scrivente Direzione la verifica dei presupposti per l'esternalizzazione         anche delle procedure relative alla cessazione dalla circolazione delle         restanti categorie di veicoli non assoggettate al regime dei beni mobili         registrati.      
        
      
 Avvertenza       
        
      
La presente circolare, reperibile anche sul sito         istituzionale del Ministero (www.mit.gov.it), viene inviata alle Direzioni         Generali Territoriali a mezzo del servizio postale con preghiera di provvedere         alla trasmissioni a tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di         competenza.      
Si avverte, altresì, che le istruzioni operative         contenute nella presente circolare saranno oggetto di aggiornamento non appena         saranno adottate le disposizioni attuative delle nuove norme contenute nella L.         29 luglio 2010, n. 120 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale") in         materia di "targa personale", la cui applicazione potrà comportare effetti         anche con riguardo alle procedure di cessazione dalla circolazione dei         veicoli.    



II) Cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al         Pra      
 A) Cessazione dalla circolazione         per esportazione in altri Paesi della U.E.       
        
      
Nell'ambito del procedimento di radiazione di         veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla definitiva         esportazione degli stessi in altro Paese della U.E., gli STA provvedono,         contestualmente al rilascio del certificato di radiazione per esportazione,         alla stampa di un tagliando di annullamento della carta di circolazione, da         applicare sulla stessa, recante:      
- il codice antifalsificazione del tagliando         medesimo;      
- il codice di antifalsificazione apposto sulla         carta di circolazione;      
- il numero di targa;      
- il codice meccanografico dello STA;      
- la data;      
- la dicitura: "Carta di circolazione originale         annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".      
Le istruzioni operative necessarie per la stampa         del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.           
La stampa del tagliando comporta il pagamento dei         soli diritti ex L. n. 870/1986, per un importo pari ad euro 9,00 da versare sul         c.c.p. n. 9001; non sono richieste, viceversa, imposte di bollo aggiuntive         rispetto a quelle da versare per l'istanza al PRA unitamente ai relativi         emolumenti.      
Nel caso in cui la carta di circolazione sia         stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in         condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni         sua parte, gli interessati sono tenuti preventivamente a richiederne il         duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi         applicato il tagliando di annullamento.      
        
      
 B) Cessazione dalla circolazione         per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E.       
        
      
Nel caso di cessazione dalla circolazione i         veicoli da esportare in Paesi non facenti parte della U.E., resta immutata la         necessità che la carta di circolazione originale, unitamente alle relative         targhe, sia riconsegnata al competente UMC per il tramite dell'Ufficio         Provinciale PRA, secondo le disposizioni vigenti.      
Tuttavia, al fine di consentire l'immediato         aggiornamento dell'Archivio Nazionale Veicoli, gli STA provvedono,         contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione         per esportazione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare         sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:      
- il codice antifalsificazione del tagliando         medesimo;      
- il codice di antifalsificazione apposto sulla         carta di circolazione;      
- il numero di targa;      
- il codice meccanografico dello STA;      
- la data;      
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla         circolazione per esportazione in Paese non facente parte della U.E.".      
Le istruzioni operative necessarie per la stampa         del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.           
Tenuto conto che l'emissione del tagliando di         attestazione è necessitato da finalità meramente interne, per la stampa dello         stesso non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n. 870/1986.           
Nel caso in cui la carta di circolazione sia         stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di         attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul         corrispettivo elenco dei veicoli cessati dalla circolazione i che il medesimo         PRA provvede ad inviare all'UMC.      
        
      
 C) Cessazione dalla circolazione         per demolizione       
        
      
Per quanto concerne la cessazione dalla         circolazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata         alla demolizione degli stessi, valgono le medesime considerazioni e le medesime         istruzioni operative illustrate nel precedente par. B).      
Pertanto, anche in tal caso, gli STA provvedono,         contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione         per demolizione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla         carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:      
- il codice antifalsificazione del tagliando         medesimo;      
- il codice di antifalsificazione apposto sulla         carta di circolazione;      
- il numero di targa;      
- il codice meccanografico dello STA;      
- la data;      
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla         circolazione per demolizione".      
Le istruzioni operative necessarie per la stampa         del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.           
Inoltre, anche per la stampa del tagliando di         attestazione in esame non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n.         870/1986.      
Infine, nel caso in cui la carta di circolazione         sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di         attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul         corrispettivo elenco dei veicoli radiati che il medesimo PRA provvede ad         inviare all'UMC.    



III) Cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al         Pra      
 A) Rimorchi di massa inferiore         alle 3,5 t       
        
      
Come già comunicato con Circ. 5 agosto 2003, n.         3085/M360, l'art. 10 della L. 8 luglio 2003, n. 172, nel modificare l'art. 1        del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, ha implicitamente escluso i rimorchi di massa         inferiore alle 3,5 t dall'obbligo di iscrizione nel pubblico registro         automobilistico.      
Pertanto, allo stato attuale della legislazione         vigente in materia, restano sottoposti al regime dei beni mobili registrati         unicamente i rimorchi di massa uguale o superiore alle 3,5 t per i quali, di         conseguenza, restano immutati anche i criteri e le modalità per procedere alla         loro cessazione dalla circolazione, ferma restando l'applicazione di quanto         illustrato nella precedente sezione II) in tema di cessazione dalla         circolazione (per esportazione e per demolizione) dei veicoli iscritti al         PRA.      
Per quanto concerne, invece, la cessazione dalla         circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, trovano applicazione         le seguenti istruzioni.      
        
      
 A1) Cessazione per         esportazione       
        
      
In caso di esportazione del rimorchio all'estero,         il relativo intestatario è tenuto a presentare all'UMC istanza di cessazione         dalla circolazione, allegando la documentazione di seguito elencata.      
In caso di esportazione verso uno Stato non         facente parte dell'U.E.:      
1. la carta di circolazione in originale, anche         se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta stessa,         dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia         ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà        (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con         Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante         l'avvenuta denuncia;      
2. la targa, anche se deteriorata; in caso di         smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato         nel precedente punto 1);      
3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di         notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro         automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);      
4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul         conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul         conto corrente postale 4028.      
In caso di esportazione verso altro Paese membro         della U.E.:      
1. la carta di circolazione in originale, da         restituire all'interessato debitamente annullata mediante l'applicazione di         apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui la carta di circolazione         sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in         condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni         sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato,         secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il         predetto tagliando di annullamento;      
2. la targa, anche se deteriorata; in caso di         smarrimento, furto o distruzione della stessa, dovrà essere allegata la         ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa,         una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n.         445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre         1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta         denuncia;      
3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di         notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro         automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);      
4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul         conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul         conto corrente postale 4028.      
Le modalità per la stampa del tagliando di         annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.      
Il tagliando in parola deve recare:      
- il codice antifalsificazione del tagliando         medesimo;      
- il codice di antifalsificazione apposto sulla         carta di circolazione;      
- il numero di targa;      
- l'indicazione dell'UMC che ha provveduto         all'annullamento;      
- la data;      
- la dicitura: "Carta di circolazione originale         annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".      
Contestualmente alla presentazione dell'istanza,         verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia         all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla         circolazione per esportazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le         modalità già in uso.      
        
      
 A2) Cessazione per perdita di         possesso       
        
      
Nel caso di furto ovvero di perdita di possesso         giudizialmente accertata del rimorchio, l'intestatario presenta all'UMC istanza         di cessazione dalla circolazione allegando:      
1. la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi         di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di         notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già        indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021),         comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero      
2. copia conforme all'originale della sentenza,         passata in giudicato, con la quale è stata accertata la perdita di         possesso;      
3. la carta di circolazione in originale, anche         se deteriorata (in caso di furto, smarrimento o distruzione, si applica quanto         già indicato al precedente punto 1);      
4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di         notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro         automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);      
5. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul         conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul         conto corrente postale 4028.      
Contestualmente alla presentazione dell'istanza,         verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia         all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla         circolazione per perdita di possesso, aggiornando al contempo la banca dati         secondo le modalità già in uso.      
        
      
 A3) Cessazione per         demolizione       
        
      
In caso di demolizione, l'UMC dispone la         cessazione del rimorchio dalla circolazione su istanza dell'intestatario alla         quale deve essere allegata:      
1. la documentazione rilasciata dal centro di         raccolta al momento della consegna del rimorchio destinato alla demolizione,         ovvero dal concessionario (o dal gestore della succursale della casa         costruttrice o dell'automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un         centro di raccolta;      
2. la carta di circolazione in originale, anche         se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato         stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di         polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di         notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già        indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 -MOT A021),         comprovante l'avvenuta denuncia;      
3. la targa, anche se deteriorata; in caso di         smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato         nel precedente punto 1);      
4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di         notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro         automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);      
5. le attestazioni di versamento di euro 9,00 sul         conto corrente postale 9001 e di euro 29,24 sul conto corrente postale         4028.      
Contestualmente alla presentazione dell'istanza,         verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia         all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla         circolazione per demolizione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le         modalità già in uso.      
        
      
 A4) Cessazione dalla         circolazione di rimorchi già iscritti nel P.R.A.       
        
      
La cessazione dalla circolazione dei rimorchi di         massa inferiore alle 3,5 t. già iscritti nel pubblico registro automobilistico         prima della entrata in vigore della legge n. 172/2003 soggiace all'ordinaria         procedura di radiazione presso il P.R.A., ferma restando l'applicazione di         quanto illustrato nella precedente sezione II).      
        
      
 B) Ciclomotori       
        
      
Ferme restando le direttive già impartite in tema         di cessazione dalla circolazione dei ciclomotori con Circ. 3 luglio 2006, n.         14085/RU si ripropone il testo del par. A) del cap. VI della circolare         medesima, al quale vengono apportate le integrazioni evidenziate in         grassetto.      
        
      
"A) Cessazione per esportazione      
        
      
In caso di esportazione del veicolo         in uno Stato non facente parte della U.E.,        l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del         ciclomotore dalla circolazione, allegando:      
- il relativo certificato di circolazione in         originale, anche se deteriorato; in caso di smarrimento, furto o distruzione         del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia         agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva         dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le         modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4         - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero il certificato di avvenuta         sospensione del ciclomotore dalla circolazione;      
- l'attestazione di versamento di €         9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione         di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.      
 In caso di esportazione del         veicolo in altro Paese membro della U.E., l'intestatario del ciclomotore è         tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione,         allegando:       
 - il certificato di circolazione         in originale, da restituire all'interessato debitamente annullato mediante         l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui il         certificato di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrito o         distrutto, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la         chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a         richiederne il duplicato, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di         annullamento;       
 - l'attestazione di versamento         di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di         euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.       
 Le modalità per la stampa del         tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on         line.       
 Il tagliando in parola deve         recare:       
 - il codice antifalsificazione         del tagliando medesimo;       
 - il codice di         antifalsificazione apposto sul certificato di circolazione;       
 - il CIC (codice identificativo         ciclomotore);       
 - l'indicazione dell'UMC ovvero         il codice meccanografico dello Studio di consulenza che ha provveduto         all'annullamento;       
 - la data;       
 - la dicitura: "Carta di         circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese         della U.E.".       
All'interessato viene rilasciato, contestualmente         all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla         circolazione per esportazione e la relativa targa rimane in possesso del         titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore."      
        
      
 C) Macchine agricole e macchine         operatrici       
        
      
Per quanto concerne la cessazione dalla         circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, trovano         applicazione le medesime modalità descritte con riguardo ai rimorchi di massa         inferiore alle 3,5 t.      
Per evidenti ragioni, resta esclusa unicamente la         necessità che l'interessato alleghi, a corredo dell'istanza, la dichiarazione         sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il veicolo non è iscritto nel         pubblico registro automobilistico.      
Si evidenzia infine che, contestualmente alla         presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, verificata la regolarità        e la completezza della stessa, l'UMC rilascia un certificato di avvenuta         cessazione del veicolo dalla circolazione, aggiornando al contempo la banca         dati secondo le modalità già in uso.    



IV) Disposizioni finali      
 A) Controlli e gestione della         modulistica       
        
      
Da quanto illustrato nelle precedenti sezioni, si         evince che gli Studi di consulenza automobilistica, abilitati alle procedure         "STA" e "Ciclomotori", sono ora altresì legittimati al rilascio:      
- dei tagliandi di annullamento delle carte di         circolazione relative ai veicoli iscritti al PRA e radiati per esportazione in         altro Paese della U.E. od in altro Paese non facente parte della U.E.;      
- dei tagliandi di attestazione di avvenuta         radiazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;      
- dei tagliandi di annullamento dei certificati         di circolazione relativi ai ciclomotori cessati dalla circolazione per         esportazione in altro Paese della UE.      
A tal fine, gli Studi di consulenza utilizzano la         fornitura di tagliandi loro assegnata per l'aggiornamento delle carte di         circolazione e dei certificati di circolazione, la cui contabilizzazione può         essere tenuta con modalità informatizzate secondo le istruzioni già impartite         con Circ. 15 dicembre 2009, n. 107746 specificando i tagliandi utilizzati per         l'aggiornamento delle carte di circolazione ed i tagliandi utilizzati per         l'aggiornamento dei certificati di circolazione.      
Si segnala, infine, che le operazioni di rilascio         dei tagliandi di annullamento o di attestazione comporta l'obbligo, come da         vigenti disposizioni relative alle procedure "STA" e "Ciclomotori", della         consegna al competente UMC di tutta la relativa documentazione, entro l'orario         di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, al fine dei         prescritti controlli.      
In particolare, per quanto concerne il rilascio         dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione conseguente alla         cessazione dalla circolazione dei veicoli da esportare in altri Paesi della         U.E., dovranno essere consegnate all'UMC le attestazioni di versamento della         prescritta tariffa nonché il riepilogo delle operazioni effettuate nella         giornata.      
        
      
 B) Abrogazioni       
        
      
Ogni previgente istruzione operativa che risulti         in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi         implicitamente abrogata.      
        
      
 C) Entrata in vigore              
        
      
La presente circolare entrerà in vigore il 4         luglio 2011.      
        
      
Il Direttore generale      
Arch. Maurizio Vitelli    



L. 29 luglio 2010, n. 120
L. 30 giugno 2009, n. 85
L. 1 dicembre 1986, n. 870
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.       47
L. 8 luglio 2003, n. 172
Dir. 29 aprile 1999, n.       1999/37/CE

Nessun commento: