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giovedì 19 maggio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183. (11G0111) (GU n. 108 del 11-5-2011 )

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67



Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183. (11G0111) (GU n. 108 del 11-5-2011 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2011








                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

  Visto l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

  Visto l'articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90  e  91,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 247;

  Visto l'articolo 1  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  come

modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

  Visto l'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

  Visto l'articolo 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della

previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'

rappresentative dei lavoratori e dei datori  di  lavoro  in  data  25

gennaio 2011;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano

nella seduta del 10 febbraio 2011;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 13 aprile 2011;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze;



                              E m a n a





                  il seguente decreto legislativo:



                               Art. 1





Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti



  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto

2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre

2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso

al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il  requisito

di anzianita' contributiva non inferiore a  trentacinque  anni  e  il

regime di decorrenza  del  pensionamento  vigente  al  momento  della

maturazione  dei  requisiti  agevolati,  le  seguenti  tipologie   di

lavoratori dipendenti:

    a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente  usuranti  di

cui all'articolo 2 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della

previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

    b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti  ai  soli  fini

del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

      1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera

g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,  che  prestano  la

loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del

predetto comma 2, per almeno 6 ore per un  numero  minimo  di  giorni

lavorativi all'anno non inferiore a 78  per  coloro  che  maturano  i

requisiti per l'accesso anticipato nel periodo  compreso  tra  il  1°

luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per  coloro  che

maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

      2) al di fuori dei casi di cui al  numero  1),  lavoratori  che

prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra  la

mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo  1,  comma  2,

lettera d), del predetto decreto legislativo  n.  66  del  2003,  per

periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

    c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano  le

voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro

di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente  decreto

legislativo, cui si applicano  i  criteri  per  l'organizzazione  del

lavoro previsti  dall'articolo  2100  del  codice  civile,  impegnati

all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un

ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con  mansioni

organizzate  in  sequenze  di  postazioni,  che  svolgano   attivita'

caratterizzate  dalla  ripetizione  costante   dello   stesso   ciclo

lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a

flusso  continuo  o  a   scatti   con   cadenze   brevi   determinate

dall'organizzazione del lavoro o  dalla  tecnologia,  con  esclusione

degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di  produzione,  alla

manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di  regolazione

o controllo computerizzato delle linee di produzione e  al  controllo

di qualita';

    d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a

9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

  2.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e'

esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma  1  abbiano  svolto

una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b),  c)

e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per  un

periodo di tempo pari:

    a) ad almeno sette  anni,  compreso  l'anno  di  maturazione  dei

requisiti,  negli  ultimi  dieci  di  attivita'  lavorativa,  per  le

pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

    b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva,  per  le

pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

  3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto

dei periodi  di  svolgimento  effettivo  delle  attivita'  lavorative

indicate alle lettere a),  b),  c)  ed),  con  esclusione  di  quelli

totalmente coperti da contribuzione figurativa.

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di  cui

al comma 1 conseguono il diritto  al  trattamento  pensionistico  con

un'eta'  anagrafica  ridotta  di  tre  anni  ed  una  somma  di  eta'

anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre  unita'  rispetto

ai requisiti previsti dalla Tabella  B  di  cui  all'Allegato  1della

legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano  fermi  gli  adeguamenti  dei

requisiti  agli  incrementi   della   speranza   di   vita   previsti

dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui

al comma 1 conseguono il  diritto  al  trattamento  pensionistico  in

presenza dei seguenti requisiti:

    a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il  30  giugno

2009, un'eta'  anagrafica  ridotta  di  un  anno  rispetto  a  quella

indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247  del

2007;

    b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre

2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed  una  somma  di  eta'

anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due unita' rispetto

ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella  B  di  cui

all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;

    c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una

somma di eta' anagrafica e anzianita'  contributiva  ridotta  di  una

unita' rispetto ai requisiti indicati per  lo  stesso  periodo  nella

predetta Tabella B;

    d) per gli anni 2011 e 2012, un'eta' anagrafica inferiore ridotta

di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva

ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati  per  lo  stesso

periodo nella medesima Tabella B.

  6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma  1,

lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni  lavorativi  annui

inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato

dal 1° luglio 2009, la riduzione del  requisito  di  eta'  anagrafica

prevista ai commi 4 e 5 non puo' superare:

    a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita'  per  un

numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

    b) due  anni  per  coloro  che  svolgono  le  predette  attivita'

lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

  7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e'  considerata,  tra  le

attivita' di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  medesimo,  quella

svolta da ciascun lavoratore per  il  periodo  di  tempo  piu'  lungo

nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso

di svolgimento per un periodo di tempo  equivalente,  quella  di  cui

alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto

anche una o piu'  delle  attivita'  di  cui  alle  altre  fattispecie

indicate alle lettere a), b), c) e d) del  comma  1,  si  applica  il

beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in

considerazione il periodo complessivo in cui  sono  state  svolte  le

attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le  attivita'

specificate al comma 6 medesimo siano state  svolte  per  un  periodo

superiore alla meta'.

  8. Sono fatte salve  le  norme  di  miglior  favore  per  l'accesso

anticipato  al  pensionamento,   rispetto   ai   requisiti   previsti

nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di  miglior

favore non sono cumulabili o  integrabili  con  le  disposizioni  del

presente articolo.

  9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo  restando

quanto  disciplinato  dall'articolo  3,  con  effetto   dalla   prima

decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto

purche', in  ogni  caso,  successiva  alla  data  di  cessazione  del

rapporto di lavoro.


     

   

   

     




     



       

          
Avvertenza: 
Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
atti legislativi qui trascritti. 
Note alle premesse 
- Il testo dell'  art.  76  della  Costituzione  e'  il
seguente: 
"Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
limitato e per oggetti definiti.". 
L'art. 87 conferisce al Presidente della Repubblica  il
potere di promulgare le leggi ed emanare i  decreti  aventi
valore di legge e i regolamenti. 
Si riporta il testo dell'art. 117  della  Costituzione:
"Art. 117. - La potesta' legislativa  e'  esercitata  dallo
Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
e dagli obblighi internazionali . 
Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
materie: 
a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
appartenenti all'Unione europea; 
b) immigrazione; 
c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
religiose; 
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
munizioni ed esplosivi; 
e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
risorse finanziarie; 
f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
Stato e degli enti pubblici nazionali; 
h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
polizia amministrativa locale; 
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa; 
m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
n) norme generali sull'istruzione; 
o) previdenza sociale; 
p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
metropolitane; 
q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
profilassi internazionale; 
r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
dell'ingegno; 
s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
culturali . 
Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato . 
Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
alla legislazione dello Stato . 
Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
funzioni loro attribuite. 
Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
elettive. 
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni . 
Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
disciplinati da leggi dello Stato.". 
- Il testo dell'articolo 1, commi 3,  90  e  91,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247  (Norme  di  attuazione  del
Protocollo del 23  luglio  2007  su  previdenza,  lavoro  e
competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale), e' il seguente: 
"Art. 1 
commi 1-2 Omissis. 
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu'  decreti  legislativi,  al  fine   di   concedere   ai
lavoratori  dipendenti  che  maturano   i   requisiti   per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio  2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su  domanda,  il  diritto  al  pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
di tre anni e, in ogni caso, non inferiore  a  57  anni  di
eta', fermi restando  il  requisito  minimo  di  anzianita'
contributiva di 35 anni  e  il  regime  di  decorrenza  del
pensionamento secondo le modalita' di cui  all'articolo  1,
comma 6, lettere c) e d), della legge 23  agosto  2004,  n.
243; 
b)   i   lavoratori   siano   impegnati   in   mansioni
particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del  decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, della sanita'  e
per  la  funzione   pubblica;   ovvero   siano   lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i  criteri  di  cui
alla successiva lettera c), possano far  valere,  nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima  nel  periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti  alla  cosiddetta
«linea catena» che, all'interno di un  processo  produttivo
in  serie,  contraddistinto  da  un   ritmo   collegato   a
lavorazioni o a misurazione  di  tempi  di  produzione  con
mansioni organizzate in sequenze  di  postazioni,  svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione  costante  dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate  di  un  prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o  a  scatti  con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro  o
dalla  tecnologia,   con   esclusione   degli   addetti   a
lavorazioni  collaterali  a  linee  di   produzione,   alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al  controllo  di
qualita';  ovvero  siano  conducenti  di  veicoli   pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 
c) i lavoratori che al  momento  del  pensionamento  di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla  lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla  lettera
medesima: 
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di  sette
anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa; 
2) a regime, un periodo pari almeno  alla  meta'  della
vita lavorativa; 
d) stabilire la documentazione e gli elementi di  prova
in  data  certa  attestanti   l'esistenza   dei   requisiti
soggettivi  e  oggettivi,  anche   con   riferimento   alla
dimensione  e   all'assetto   organizzativo   dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e  disciplinare  il  relativo
procedimento   accertativo,   anche   attraverso   verifica
ispettiva; 
e) prevedere  sanzioni  amministrative  in  misura  non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro  e  altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione  da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi  agli
obblighi   di   comunicazione    ai    competenti    uffici
dell'Amministrazione   dell'articolazione    dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi  le  caratteristiche  di  cui   alla   lettera   b),
relativamente,  rispettivamente,  alla  cosiddetta   «linea
catena» e al lavoro notturno;  prevedere,  altresi',  fermo
restando  quanto  previsto  dall'articolo  484  del  codice
penale  e   dalle   altre   ipotesi   di   reato   previste
dall'ordinamento, in caso di comunicazioni  non  veritiere,
anche relativamente ai presupposti  del  conseguimento  dei
benefici, una sanzione pari fino al  200  per  cento  delle
somme indebitamente corrisposte; 
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per  la
concessione dei benefici, la coerenza con il  limite  delle
risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
200 milioni per il 2010,  312  milioni  per  il  2011,  350
milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013; 
g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
emerga,  dal  monitoraggio  delle  domande   presentate   e
accolte,  il  verificarsi  di  scostamenti  rispetto   alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza   sociale   ne   dia   notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e  delle  finanze
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive modificazioni. 
commi 4-89 Omissis. 
90. Gli schemi  dei  decreti  legislativi  adottati  ai
sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve  essere
corredato  della  relazione  tecnica  di  cui  all'articolo
11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive   modificazioni,   sono   deliberati   in    via
preliminare  dal  Consiglio  dei   Ministri,   sentiti   le
organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
lavoro maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale,
nonche', relativamente agli schemi dei decreti  legislativi
adottati ai sensi del comma  6,  gli  organismi  a  livello
nazionale rappresentativi del personale  militare  e  delle
forze di polizia  a  ordinamento  civile.  Su  di  essi  e'
acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di  Bolzano  sulle  materie  di  competenza.  Tali
schemi sono trasmessi alle Camere ai fini  dell'espressione
dei  pareri  da  parte   delle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia e per le  conseguenze  di  carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni  dalla  data
di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono
chiedere ai Presidenti delle Camere una  proroga  di  venti
giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si  renda
necessario per la  complessita'  della  materia  o  per  il
numero  degli  schemi  trasmessi   nello   stesso   periodo
all'esame  delle  Commissioni.  Qualora   i   termini   per
l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  del
termine per l'esercizio della  delega,  o  successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.  Il  predetto
termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
sia concessa la proroga del termine per  l'espressione  del
parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo,  ovvero
quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che  le
Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono  essere  comunque
emanati. Entro i trenta giorni  successivi  all'espressione
dei pareri, il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
condizioni  ivi  eventualmente  formulate  con  riferimento
all'esigenza di garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati  dei  necessari  elementi  integrativi  di
informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
competenti, che sono espressi  entro  trenta  giorni  dalla
data di trasmissione. 
91. Disposizioni correttive e integrative  dei  decreti
legislativi di cui al  comma  90  possono  essere  adottate
entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  dei
decreti medesimi, nel rispetto dei principi e  dei  criteri
direttivi previsti dalla presente legge  e  con  le  stesse
modalita' di cui al comma 90.  Entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni  correttive  e
integrative, il Governo e' delegato ad adottare  i  decreti
legislativi recanti le norme eventualmente  occorrenti  per
il  coordinamento  dei  decreti  emanati  ai  sensi   della
presente  legge  con  le  altre   leggi   dello   Stato   e
l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.". 
- Il testo dell'articolo 1 della legge 23 agosto  2004,
n. 243,  (Norme  in  materia  pensionistica  e  deleghe  al
Governo nel  settore  della  previdenza  pubblica,  per  il
sostegno alla previdenza  complementare  e  all'occupazione
stabile e per il  riordino  degli  enti  di  previdenza  ed
assistenza obbligatoria), come modificato  dall'articolo  1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme  di  attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,  lavoro  e
competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale), e' il seguente: 
"Art. 1. 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  contenenti  norme
intese a: 
a) liberalizzare l'eta' pensionabile; 
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo  tra
pensioni e redditi da lavoro; 
c)  sostenere  e  favorire   lo   sviluppo   di   forme
pensionistiche complementari; 
d)  rivedere  il  principio  della  totalizzazione  dei
periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle
ipotesi in cui si raggiungano i  requisiti  minimi  per  il
diritto alla pensione in uno  dei  fondi  presso  cui  sono
accreditati i contributi. 
2. Il Governo, nell'esercizio della delega  di  cui  al
comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,
previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione  e
dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) individuare le forme di tutela atte a  garantire  la
correttezza   dei   dati   contributivi   e   previdenziali
concernenti  il  personale   dipendente   dalle   pubbliche
amministrazioni; 
b) liberalizzare  l'eta'  pensionabile,  prevedendo  il
preventivo  accordo   del   datore   di   lavoro   per   il
proseguimento   dell'attivita'   lavorativa   qualora    il
lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione  di
vecchiaia, con l'applicazione degli  incentivi  di  cui  ai
commi da 12 a 17 e fatte salve  le  disposizioni  di  legge
vigenti in materia di pensionamento  di  vecchiaia  per  le
lavoratrici, e facendo comunque salva la  facolta'  per  il
lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia  liquidato
esclusivamente  secondo   il   sistema   contributivo,   di
proseguire  in  modo  automatico   la   propria   attivita'
lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni; 
c) ampliare progressivamente la possibilita' di  totale
cumulabilita' tra  pensione  di  anzianita'  e  redditi  da
lavoro dipendente e autonomo, in  funzione  dell'anzianita'
contributiva e dell'eta'; 
d) adottare misure volte a  consentire  la  progressiva
anticipazione della facolta' di richiedere la  liquidazione
del supplemento di pensione fino a due anni dalla  data  di
decorrenza della pensione o del precedente supplemento; 
e)  adottare   misure   finalizzate   ad   incrementare
l'entita'  dei   flussi   di   finanziamento   alle   forme
pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
contestuale  incentivazione  di   nuova   occupazione   con
carattere di stabilita', prevedendo a tale fine: 
1) il conferimento, salva  diversa  esplicita  volonta'
espressa dal lavoratore, del trattamento di  fine  rapporto
maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo  che
il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione  sulla
tipologia, le  condizioni  per  il  recesso  anticipato,  i
rendimenti stimati dei fondi  di  previdenza  complementare
per i quali e' ammessa l'adesione, nonche'  sulla  facolta'
di scegliere le forme pensionistiche  a  cui  conferire  il
trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle
stesse in materia di  trasparenza  e  tutela,  e  anche  in
deroga alle disposizioni  legislative  che  gia'  prevedono
l'accantonamento del trattamento di fine rapporto  e  altri
accantonamenti previdenziali presso  gli  enti  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,  per  titoli
diversi dalla previdenza complementare  di  cui  al  citato
decreto legislativo n. 124 del 1993; 
2) l'individuazione di modalita' tacite di conferimento
del trattamento di  fine  rapporto  ai  fondi  istituiti  o
promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche  o
a partecipazione pubblica  all'uopo  istituite,  oppure  in
base ai contratti e accordi collettivi di cui alla  lettera
a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9
del  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.   124,   e
successive modificazioni, nonche'  ai  fondi  istituiti  in
base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore
non esprima la volonta' di  non  aderire  ad  alcuna  forma
pensionistica  complementare  e  non  abbia  esercitato  la
facolta' di scelta in favore di una  delle  forme  medesime
entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del relativo decreto legislativo, emanato  ai  sensi
del comma 1 e del presente comma,  ovvero  entro  sei  mesi
dall'assunzione; 
3) la possibilita' che,  qualora  il  lavoratore  abbia
diritto ad un contributo del datore di lavoro da  destinare
alla previdenza complementare, detto  contributo  affluisca
alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso  o
alla quale egli intenda trasferirsi ovvero  alla  quale  il
contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2); 
4) l'eliminazione degli  ostacoli  che  si  frappongono
alla  libera  adesione  e   circolazione   dei   lavoratori
all'interno del  sistema  della  previdenza  complementare,
definendo regole comuni,  in  ordine  in  particolare  alla
comparabilita' dei costi, alla trasparenza e  portabilita',
al fine di tutelare  l'adesione  consapevole  dei  soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli  posti  dall'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra
forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario  al
fine di favorire le adesioni in forma collettiva  ai  fondi
pensione aperti, nonche' il  riconoscimento  al  lavoratore
dipendente che si trasferisca volontariamente da una  forma
pensionistica all'altra del diritto  al  trasferimento  del
contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre
alle quote del trattamento di fine rapporto; 
5)  che  la   contribuzione   volontaria   alle   forme
pensionistiche possa proseguire anche oltre i  cinque  anni
dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile; 
6) il ricorso a persone particolarmente  qualificate  e
indipendenti   per   il   conferimento   dell'incarico   di
responsabile dei fondi  pensione  nonche'  l'incentivazione
dell'attivita'  di  eventuali  organismi  di   sorveglianza
previsti nell'ambito delle  adesioni  collettive  ai  fondi
pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5,  comma  3,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; 
7)  la  costituzione,   presso   enti   di   previdenza
obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali  destinare
in via residuale le quote del trattamento di fine  rapporto
non altrimenti devolute; 
8)   l'attribuzione    ai    fondi    pensione    della
contitolarita' con  i  propri  iscritti  del  diritto  alla
contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
e' tenuto il datore di  lavoro,  e  la  legittimazione  dei
fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche
coattiva,  a  rappresentare   i   propri   iscritti   nelle
controversie aventi ad oggetto i contributi omessi  nonche'
l'eventuale danno derivante dal mancato  conseguimento  dei
relativi rendimenti; 
9) la subordinazione del conferimento  del  trattamento
di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza  di
oneri per le  imprese,  attraverso  l'individuazione  delle
necessarie compensazioni in termini di facilita' di accesso
al credito, in particolare per le piccole e medie  imprese,
di  equivalente  riduzione  del  costo  del  lavoro  e   di
eliminazione del contributo relativo al  finanziamento  del
fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto; 
10) che i  fondi  pensione  possano  dotarsi  di  linee
d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili  al
tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto; 
11) l'assoggettamento delle prestazioni  di  previdenza
complementare   a   vincoli   in   tema   di   cedibilita',
sequestrabilita'  e  pignorabilita'   analoghi   a   quelli
previsti per la previdenza di base; 
f)   prevedere   che   i   trattamenti    pensionistici
corrisposti  da  enti  gestori  di  forme   di   previdenza
obbligatoria debbano essere erogati con calcolo  definitivo
dell'importo  al  massimo   entro   un   anno   dall'inizio
dell'erogazione; 
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto  percentuale
del   limite   massimo   di   esclusione    dall'imponibile
contributivo  delle  erogazioni  previste   dai   contratti
collettivi aziendali o di secondo livello; 
h) perfezionare l'omogeneita' del sistema di  vigilanza
sull'intero settore  della  previdenza  complementare,  con
riferimento a tutte le forme  pensionistiche  collettive  e
individuali previste dall'ordinamento,  e  semplificare  le
procedure amministrative tramite: 
1) l'esercizio da parte  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali dell'attivita'  di  alta  vigilanza
mediante  l'adozione,  di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  di  direttive  generali  in
materia; 
2) l'attribuzione alla  Commissione  di  vigilanza  sui
fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
essa attribuite,  del  compito  di  impartire  disposizioni
volte  a  garantire   la   trasparenza   delle   condizioni
contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo  9-ter
del decreto legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  e  di
disciplinare e di vigilare sulle modalita'  di  offerta  al
pubblico  di  tutti  i  predetti  strumenti  previdenziali,
compatibilmente con le disposizioni per  la  sollecitazione
del pubblico risparmio,  al  fine  di  tutelare  l'adesione
consapevole dei soggetti destinatari; 
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esercizio,   di   riconoscimento   della   personalita'
giuridica  dei  fondi  pensione  e  di  approvazione  degli
statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per
la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilita'
di utilizzare strumenti quale  il  silenzio  assenso  e  di
escludere  l'applicazione  di  procedure  di   approvazione
preventiva  per  modifiche   conseguenti   a   sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari; 
i) ridefinire la disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare  introdotta  dal   decreto   legislativo   18
febbraio 2000, n.  47,  in  modo  da  ampliare,  anche  con
riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari
delle piccole e medie  imprese,  la  deducibilita'  fiscale
della    contribuzione    alle     forme     pensionistiche
complementari,  collettive  e   individuali,   tramite   la
fissazione di  limiti  in  valore  assoluto  ed  in  valore
percentuale del  reddito  imponibile  e  l'applicazione  di
quello  piu'  favorevole  all'interessato,  anche  con   la
previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
dei livelli contributivi dei fondi  preesistenti;  superare
il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di
cui all'articolo  7,  comma  6,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive
modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti  delle
attivita'  delle  forme  pensionistiche   rendendone   piu'
favorevole  il  trattamento  in  ragione  della   finalita'
pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad  applicare
la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
forma di rendita in quello che eroga le prestazioni; 
l)  prevedere  che  tutte   le   forme   pensionistiche
complementari  siano  tenute  ad  esporre  nel   rendiconto
annuale e, in modo sintetico, nelle  comunicazioni  inviate
all'iscritto,  se  ed  in  quale  misura  siano  presi   in
considerazione aspetti sociali, etici ed  ambientali  nella
gestione  delle   risorse   finanziarie   derivanti   dalle
contribuzioni degli iscritti cosi come  nell'esercizio  dei
diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio; 
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del
lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle  previste
dalla  legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  in  materia  di
emersione dall'economia sommersa, relative  ai  redditi  da
lavoro dipendente e ai  redditi  di  impresa  e  di  lavoro
autonomo ad essi connessi; 
n) completare il processo di separazione tra assistenza
e  previdenza,  prevedendo  che  gli   enti   previdenziali
predispongano, all'interno del  bilancio,  poste  contabili
riferite alle  attivita'  rispettivamente  assistenziali  e
previdenziali  svolte  dagli  stessi  enti,  al   fine   di
evidenziare  gli  eventuali  squilibri  finanziari   e   di
consentire la quantificazione  e  la  corretta  imputazione
degli interventi di riequilibrio  a  carico  della  finanza
pubblica; 
o)   ridefinire   la   disciplina   in    materia    di
totalizzazione  dei  periodi  assicurativi,  al   fine   di
ampliare progressivamente  le  possibilita'  di  sommare  i
periodi assicurativi previste dalla  legislazione  vigente,
con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione
sia al lavoratore che abbia compiuto il  sessantacinquesimo
anno di eta' sia al lavoratore che  abbia  complessivamente
maturato almeno quaranta anni di  anzianita'  contributiva,
indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato
presso  ogni  cassa,  gestione   o   fondo   previdenziale,
interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno  cinque
anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati
i contributi  sara'  tenuto  pro  quota  al  pagamento  del
trattamento pensionistico, secondo  le  proprie  regole  di
calcolo. Tale facolta' e' estesa  anche  ai  superstiti  di
assicurato,  ancorche'  deceduto   prima   del   compimento
dell'eta' pensionabile; 
p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al
comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli
incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da
12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al  rapporto  di
lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive   modificazioni,   previo   confronto   con   le
organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
rappresentative dei datori e dei prestatori di  lavoro,  le
regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo
conto   delle   specificita'   dei   singoli   settori    e
dell'interesse  pubblico  connesso  all'organizzazione  del
lavoro   e   all'esigenza   di   efficienza   dell'apparato
amministrativo pubblico; 
q)  eliminare  sperequazioni  tra  le  varie   gestioni
pensionistiche, ad  esclusione  di  quelle  degli  enti  di
diritto privato di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, nel calcolo della pensione, al  fine  di  ottenere,  a
parita'  di  anzianita'  contributiva  e  di   retribuzione
pensionabile, uguali trattamenti pensionistici; 
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di
lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale, forme di contribuzione figurativa per i  soggetti
che presentano situazioni di  disabilita'  riconosciuta  ai
sensi dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104,  nonche'  per  i  soggetti  che   assistono
familiari conviventi che versano nella predetta  situazione
di disabilita'; 
s) agevolare l'utilizzo di contratti a  tempo  parziale
da parte dei lavoratori che abbiano  maturato  i  requisiti
per l'accesso al pensionamento di anzianita'; 
t) prevedere la possibilita',  per  gli  iscritti  alla
gestione di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando  l'obbligo
contributivo    nei    confronti    di    tale    gestione,
l'autorizzazione   alla   prosecuzione   volontaria   della
contribuzione   presso   altre    forme    di    previdenza
obbligatoria,  al   fine   di   conseguire   il   requisito
contributivo per il  diritto  a  pensione  a  carico  delle
predette forme; 
u) stabilire, in via sperimentale  per  il  periodo  1°
gennaio   2007-31   dicembre    2015,    sui    trattamenti
pensionistici corrisposti  da  enti  gestori  di  forme  di
previdenza   obbligatorie,   i   cui   importi    risultino
complessivamente superiori a venticinque volte il valore di
cui al secondo periodo, un contributo di solidarieta' nella
misura del 4 per cento,  non  deducibile  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento  e'
quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge  28
dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in  esame,  fino
all'anno 2007, nella  misura  stabilita  dall'articolo  38,
comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448  del  2001
e,  per  gli  anni  successivi,  in  base  alle  variazioni
integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo
periodo  concorrono   anche   i   trattamenti   integrativi
percepiti  dai   soggetti   nei   cui   confronti   trovano
applicazione  le  forme  pensionistiche  che   garantiscono
prestazioni definite in  aggiunta  o  ad  integrazione  del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e  al  decreto
legislativo 20 novembre 1990,  n.  357,  nonche'  le  forme
pensionistiche  che  assicurano  comunque   ai   dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze  delle  regioni  a
statuto speciale, delle province autonome e degli  enti  di
cui alla legge 20  marzo  1975,  n.  70,  ivi  comprese  la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il  personale
addetto  alle  imposte  di  consumo,   per   il   personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e  alle  ricevitorie  delle  imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di  base.
L'importo complessivo assoggettato al contributo  non  puo'
comunque  risultare  inferiore,  al  netto   dello   stesso
contributo, all'importo  di  cui  al  primo  periodo  della
presente lettera; 
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili
con la disciplina prevista nei decreti legislativi. 
3.  Il  lavoratore  che  abbia  maturato  entro  il  31
dicembre  2007  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del
diritto  all'accesso  al   trattamento   pensionistico   di
vecchiaia  o  di  anzianita',  nonche'  alla  pensione  nel
sistema contributivo, consegue il diritto alla  prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e puo' chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. 
4. Per il lavoratore di cui al comma 3,  i  periodi  di
anzianita'  contributiva  maturati  fino   alla   data   di
conseguimento del diritto alla pensione sono computati,  ai
fini del calcolo dell'ammontare della prestazione,  secondo
i criteri vigenti prima della data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
5. Il lavoratore di cui al  comma  3  puo'  liberamente
esercitare il diritto  alla  prestazione  pensionistica  in
qualsiasi momento successivo alla data di  maturazione  dei
requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente  da
ogni modifica della normativa. 
6. Al fine di assicurare la sostenibilita'  finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza  della
relativa  spesa  sul  prodotto  interno   lordo,   mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso  al  pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio  2008  e  con  esclusione  delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto  privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: 
a)   il   diritto   per   l'accesso   al    trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori  dipendenti  e
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed  esclusive  si  consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva  non
inferiore  a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento   dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il  periodo  dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo
restando  il  requisito  di  anzianita'  contributiva   non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata  alla  presente  legge.  Il  diritto  al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta',  in
presenza di un requisito  di  anzianita'  contributiva  non
inferiore a quaranta anni; 
b) per  i  lavoratori  la  cui  pensione  e'  liquidata
esclusivamente con il sistema  contributivo,  il  requisito
anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo  periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono  inoltre
accedere al pensionamento: 
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in  presenza
di un requisito di anzianita' contributiva pari  ad  almeno
quaranta anni; 
2)  con  un'anzianita'  contributiva  pari  ad   almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di  eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008  al
30 giugno 2009, nella  Tabella  A  allegata  alla  presente
legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo  restando  il
requisito  di  anzianita'  contributiva  non  inferiore   a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella  Tabella  B
allegata alla presente legge; 
c) i lavoratori di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  che
accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni  per
gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei  lavoratori
dipendenti, qualora  risultino  in  possesso  dei  previsti
requisiti entro il  secondo  trimestre  dell'anno,  possono
accedere  al  pensionamento  dal   1°   gennaio   dell'anno
successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni;  qualora
risultino in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro  il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal  1°
luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65  anni  per
gli uomini e 60 per le donne, a carico delle  gestioni  per
gli artigiani, i  commercianti  e  i  coltivatori  diretti,
qualora risultino in possesso dei  requisiti  di  cui  alle
lettere a) e  b)  entro  il  secondo  trimestre  dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1°  luglio  dell'anno
successivo; qualora  risultino  in  possesso  dei  previsti
requisiti entro il quarto trimestre,  possono  accedere  al
pensionamento dal 1° gennaio del  secondo  anno  successivo
alla data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi.  Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si  applicano
ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5.  Per  il  personale
del comparto scuola resta fermo, ai  fini  dell'accesso  al
trattamento pensionistico, che la cessazione  dal  servizio
ha effetto dalla data  di  inizio  dell'anno  scolastico  e
accademico, con decorrenza dalla stessa data  del  relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione  dei
requisiti  entro  il  31  dicembre  dell'anno  avendo  come
riferimento per l'anno 2009 i  requisiti  previsti  per  il
primo semestre dell'anno; 
d) per  i  lavoratori  assicurati  presso  la  gestione
speciale di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
agosto 1995,  n.  335,  non  iscritti  ad  altre  forme  di
previdenza  obbligatoria,  si  applicano  le   disposizioni
riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente  comma
e al comma 7. 
7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  il  31
dicembre  dell'anno  2012,   puo'   essere   stabilito   il
differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e  di
eta' anagrafica minima indicato dal 2013  nella  Tabella  B
allegata  alla  presente  legge,  qualora,  sulla  base  di
specifica verifica da effettuarsi, entro  il  30  settembre
2012, sugli effetti finanziari  derivanti  dalle  modifiche
dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  anticipato,
risultasse che gli stessi  effetti  finanziari  conseguenti
dall'applicazione della Tabella B siano tali da  assicurare
quelli programmati con riferimento ai requisiti di  accesso
al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella  medesima
Tabella B; 
8. Le  disposizioni  in  materia  di  pensionamenti  di
anzianita' vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori
che, antecedentemente alla data del 20 luglio  2007,  siano
stati  autorizzati  alla  prosecuzione   volontaria   della
contribuzione. Il trattamento previdenziale  del  personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  del
personale di cui alla legge  27  dicembre  1941,  n.  1570,
nonche'  dei  rispettivi  dirigenti  continua   ad   essere
disciplinato dalla normativa speciale vigente. 
9. In via sperimentale, fino al 31  dicembre  2015,  e'
confermata  la  possibilita'  di  conseguire   il   diritto
all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita',  in
presenza di un'anzianita' contributiva pari o  superiore  a
trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a  57  anni
per  le  lavoratrici  dipendenti  e  a  58  anni   per   le
lavoratrici autonome, nei confronti delle  lavoratrici  che
optano  per  una  liquidazione  del  trattamento   medesimo
secondo le  regole  di  calcolo  del  sistema  contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  180.
Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica  i  risultati
della  predetta  sperimentazione,  al  fine  di   una   sua
eventuale prosecuzione. 
10.  Il   Governo,   nel   rispetto   delle   finalita'
finanziarie di  cui  ai  commi  6  e  7  e  allo  scopo  di
assicurare  l'estensione   dell'obiettivo   dell'elevazione
dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai regimi
pensionistici   armonizzati   secondo    quanto    previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  nonche'  agli  altri  regimi  e   alle   gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli
vigenti  nell'assicurazione  generale   obbligatoria,   ivi
compresi i lavoratori di cui  all'articolo  78,  comma  23,
della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  e'  delegato  ad
adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente   legge,   uno   o   piu'   decreti
legislativi, secondo le modalita' di cui ai commi da  41  a
49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) tenere conto, con riferimento  alle  fattispecie  di
cui all'alinea, delle obiettive  peculiarita'  ed  esigenze
dei settori di attivita'; 
b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore
delle categorie che svolgono attivita' usuranti; 
c) prevedere il potenziamento dei benefici  agevolativi
per le lavoratrici madri; 
d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera
c) del comma 6, per i trattamenti  pensionistici  liquidati
con anzianita' contributiva pari o  superiore  ai  quaranta
anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie  di  cui
all'alinea del presente comma. 
11. Il Governo, allo scopo di  definire,  nel  rispetto
delle  finalita'  finanziarie  di  cui  ai  commi  6  e  7,
soluzioni    alternative,    a    decorrere    dal    2008,
sull'elevazione   dell'eta'    media    di    accesso    al
pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi
6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di
eta' anagrafica  e  anzianita'  contributiva,  nonche'  sul
processo di armonizzazione del sistema  previdenziale,  sia
sul versante delle modalita' di finanziamento che su quello
del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare, entro
diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo  le
modalita' di cui ai commi da 41  a  49  e  sulla  base  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
a)  assicurare  effetti   finanziari   complessivamente
equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di  cui
ai commi 6 e 7; 
b) armonizzare  ai  principi  ispiratori  del  presente
comma i regimi pensionistici di cui all'articolo  2,  commi
22 e 23, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  nonche'  gli
altri regimi e le gestioni  pensionistiche  per  cui  siano
previsti, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge,    requisiti    diversi    da     quelli     vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria,  ivi  compresi  i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  tenendo  conto  delle  obiettive
peculiarita'  ed  esigenze  dei   rispettivi   settori   di
attivita'; 
c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative
a favore delle categorie che svolgono attivita' usuranti; 
d) confermare in ogni caso l'accesso al  pensionamento,
per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere
stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per  non
meno di un anno in eta' compresa tra i 14 e i  19  anni,  a
quaranta anni di anzianita' contributiva; 
e) prevedere il potenziamento dei benefici  agevolativi
per le lavoratrici madri; 
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera
c) del comma 6, per i trattamenti  pensionistici  liquidati
con anzianita' contributiva pari o  superiore  ai  quaranta
anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie  di  cui
all'alinea del presente comma. 
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il
posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli
oneri nel settore pensionistico,  i  lavoratori  dipendenti
del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi
indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e  7,
della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  per  l'accesso  al
pensionamento    di    anzianita',    possono    rinunciare
all'accredito   contributivo   relativo   all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
superstiti  dei  lavoratori   dipendenti   e   alle   forme
sostitutive della medesima. In  conseguenza  dell'esercizio
della  predetta  facolta'  viene  meno  ogni   obbligo   di
versamento contributivo da parte del  datore  di  lavoro  a
tali forme assicurative, a decorrere dalla  prima  scadenza
utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente
e  successiva  alla  data  dell'esercizio  della   predetta
facolta'.   Con   la   medesima   decorrenza,   la    somma
corrispondente alla contribuzione che il datore  di  lavoro
avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora  non
fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta
interamente al lavoratore. 
13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato
a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di
cui al comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato  alla
data  della  prima  scadenza  utile  per  il  pensionamento
prevista dalla normativa vigente  e  successiva  alla  data
dell'esercizio  della   predetta   facolta',   sulla   base
dell'anzianita'  contributiva  maturata  alla  data   della
medesima scadenza.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
adeguamenti del  trattamento  pensionistico  spettanti  per
effetto della rivalutazione automatica al costo della  vita
durante il periodo di posticipo del pensionamento. 
14. All'articolo 51, comma 2,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
modificazioni, in materia di determinazione dei redditi  da
lavoro dipendente, e' aggiunta,  dopo  la  lettera  i),  la
seguente: 
«i-bis)   le   quote    di    retribuzione    derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta'  di
rinuncia all'accredito contributivo presso  l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
scadenza utile per il  pensionamento  di  anzianita',  dopo
aver  maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la   vigente
normativa». 
15. Le modalita' di attuazione dei commi  da  12  a  16
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze. 
16. Entro il 30 giugno 2007  il  Governo  procede  alla
verifica  dei  risultati  del  sistema  di   incentivazione
previsto dai commi  da  12  a  15,  al  fine  di  valutarne
l'impatto  sulla  sostenibilita'  finanziaria  del  sistema
pensionistico. A tal fine il Governo  si  avvale  dei  dati
forniti   dal   Nucleo   di   valutazione    della    spesa
previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge
8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una  consultazione,  nel
primo semestre del 2007, con  le  organizzazioni  sindacali
dei  datori  di  lavoro  e   dei   prestatori   di   lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 
17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato. 
18. Le disposizioni  in  materia  di  pensionamenti  di
anzianita' vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
della presente legge continuano ad applicarsi,  nei  limiti
del numero di 10.000  lavoratori  beneficiari,  di  cui  al
comma 19: 
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che  maturano  i
requisiti per  il  pensionamento  di  anzianita'  entro  il
periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui
all'articolo 7, comma 2, della legge  23  luglio  1991,  n.
223; 
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di  solidarieta'
di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge  23
dicembre 1996, n. 662, per i quali siano gia'  intervenuti,
alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti
alle lettere a) e b) dello stesso comma 28. 
18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti  di
anzianita' vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
della presente legge continuano ad applicarsi,  nei  limiti
del numero di 5.000 lavoratori beneficiari,  ai  lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e  successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente  al
15  luglio  2007,  che  maturano   i   requisiti   per   il
pensionamento di anzianita' entro il periodo  di  fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1
e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
19.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale
(INPS)  provvede   al   monitoraggio   delle   domande   di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui ai commi  18
e 18-bis  che  intendono  avvalersi,  a  decorrere  dal  1°
gennaio  2008,  dei  requisiti  previsti  dalla   normativa
vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Qualora dal predetto  monitoraggio  risulti
il raggiungimento del numero di 15.000 domande di pensione,
il predetto  Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui ai commi  18  e
18-bis. 
20. Tutti i  maggiori  risparmi  e  tutte  le  maggiori
entrate derivanti dalle misure previste dai  commi  1  e  2
sono destinati alla riduzione del costo del lavoro  nonche'
a specifici incentivi  per  promuovere  lo  sviluppo  delle
forme pensionistiche complementari anche per  i  lavoratori
autonomi. 
21. All'articolo 1, comma  45,  della  legge  8  agosto
1995, n. 335,  e  successive  modificazioni,  i  primi  tre
periodi  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Il  Nucleo   di
valutazione di cui al comma 44 e' composto da non  piu'  di
20 membri  con  particolare  competenza  ed  esperienza  in
materia  previdenziale  nei  diversi   profili   giuridico,
economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo
non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze.   Il
presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura,  e'
nominato con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   sono   determinate   le
modalita' organizzative e di funzionamento del  Nucleo,  la
remunerazione dei membri in armonia con i criteri  correnti
per la determinazione dei compensi per  attivita'  di  pari
qualificazione    professionale,    il    numero    e    le
professionalita' dei dipendenti appartenenti  al  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   o   di   altre
amministrazioni dello Stato da impiegare presso  il  Nucleo
medesimo  anche  attraverso  l'istituto  del  distacco.  Al
coordinamento del personale della struttura di supporto del
Nucleo  e'  preposto  senza  incremento   della   dotazione
organica un dirigente di seconda fascia in servizio  presso
il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Nei
limiti delle risorse di cui alla  specifica  autorizzazione
di spesa  il  Nucleo  puo'  avvalersi  di  professionalita'
tecniche esterne  per  lo  studio  e  l'approfondimento  di
questioni  attinenti  le  competenze  istituzionali   dello
stesso». 
22. Al fine  del  rispetto  dell'invarianza  di  spesa,
conseguentemente all'incremento del numero  dei  componenti
del  Nucleo  di  valutazione  della   spesa   previdenziale
disposto dal comma 21, e' rideterminata la remunerazione in
atto erogata ai componenti del  Nucleo  medesimo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 45, della legge 8  agosto  1995,  n.
335, e successive modificazioni. 
23. Presso l'INPS e' istituito il  Casellario  centrale
delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato
«Casellario»,  per  la  raccolta,  la  conservazione  e  la
gestione dei dati  e  di  altre  informazioni  relativi  ai
lavoratori iscritti: 
a)   all'assicurazione   generale   obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti  dei  lavoratori
dipendenti, anche con riferimento ai periodi  di  fruizione
di trattamenti di disoccupazione o di  altre  indennita'  o
sussidi che prevedano una contribuzione figurativa; 
b) ai  regimi  obbligatori  di  previdenza  sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti o che  ne  comportino  comunque
l'esclusione o l'esonero; 
c) ai regimi pensionistici obbligatori  dei  lavoratori
autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
335; 
d) a qualunque altro regime previdenziale  a  carattere
obbligatorio; 
e)   ai   regimi   facoltativi   gestiti   dagli   enti
previdenziali. 
24. Entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sentiti  gli  enti  e  le
amministrazioni interessati, sono definite le  informazioni
da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute
nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta,  le
modalita', la periodicita' e i protocolli di  trasferimento
delle stesse. 
25. In sede di prima applicazione della presente legge,
gli enti e le  amministrazioni  interessati  trasmettono  i
dati relativi a tutte le posizioni  risultanti  nei  propri
archivi entro tre mesi dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24. 
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni   assicurative    condivisa    tra    tutte    le
amministrazioni dello Stato  e  gli  organismi  gestori  di
forme di  previdenza  e  assistenza  obbligatorie,  secondo
modalita'  di  consultazione   e   di   scambio   di   dati
disciplinate dal  decreto  di  cui  al  comma  24.  Con  le
necessarie    integrazioni,    il    Casellario    consente
prioritariamente di: 
a)  emettere  l'estratto  conto  contributivo   annuale
previsto dall'articolo 1, comma 6,  della  legge  8  agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni; 
b)  calcolare  la  pensione  sulla  base  della  storia
contributiva  dell'assicurato  che,  avendone  maturato  il
diritto, chiede, in base alle norme che lo  consentono,  la
certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda  di
pensionamento. 
27.  Oltre  alle  informazioni  di  cui  al  comma   23
trasmesse secondo le modalita' e la periodicita' di cui  al
comma 24, il Casellario, al fine  di  monitorare  lo  stato
dell'occupazione e di verificare il  regolare  assolvimento
degli obblighi contributivi, provvede a  raccogliere  e  ad
organizzare in appositi archivi: 
a) i dati delle  denunce  nominative  degli  assicurati
relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto
di lavoro  trasmesse  dai  datori  di  lavoro  all'Istituto
nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL) ai sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; 
b)   le   informazioni    trasmesse    dal    Ministero
dell'interno, secondo le modalita'  di  cui  al  comma  24,
relative ai permessi di soggiorno rilasciati  ai  cittadini
extracomunitari; 
c) le informazioni  riguardanti  le  minorazioni  o  le
malattie  invalidanti,  codificate   secondo   la   vigente
classificazione  ICD-CM   (Classificazione   internazionale
delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione
mondiale della sanita', trasmesse da istituzioni, pubbliche
o private, che accertino uno  stato  di  invalidita'  o  di
disabilita' o che  eroghino  trattamenti  pensionistici  od
assegni  continuativi  al  medesimo  titolo,   secondo   le
modalita'  di  cui  al  comma  24  e  i  principi  di   cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196. Tali informazioni confluiscono altresi nel  Casellario
centrale dei pensionati di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per  quanto  di
competenza. 
28. Le informazioni costantemente aggiornate  contenute
nel  Casellario  costituiscono,  insieme   a   quelle   del
Casellario  centrale  dei  pensionati,  la  base   per   le
previsioni  e  per   la   valutazione   preliminare   sulle
iniziative   legislative   e   regolamentari   in   materia
previdenziale. Il Casellario  elabora  i  dati  in  proprio
possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma  aggregata
da  parte   del   Nucleo   di   valutazione   della   spesa
previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti
autorizzati a fini di programmazione, nonche' per adempiere
agli impegni assunti in sede europea e internazionale. 
29. Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata  la
spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
provvede      mediante       corrispondente       riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge
24 dicembre 2003, n. 350. 
30.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, sono  fornite  agli
enti previdenziali direttive in  merito  all'individuazione
del settore economico di appartenenza delle aziende  e  dei
lavoratori  autonomi  e  parasubordinati,  sulla  base  dei
criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive  modificazioni,  anche  al  fine  della
rimodulazione dei termini di scadenza  della  comunicazione
di inizio e cessazione di  attivita'  e  degli  adempimenti
contributivi  a  carico  delle  aziende  e  dei  lavoratori
autonomi  e  parasubordinati,  al  fine  di   favorire   la
tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento
delle posizioni individuali dei lavoratori. 
31. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
uno o piu' decreti legislativi contenenti  norme  intese  a
riordinare gli enti pubblici  di  previdenza  e  assistenza
obbligatoria,  perseguendo  l'obiettivo  di  una   maggiore
funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata
e di una complessiva riduzione dei costi gestionali. 
32. Il Governo si attiene ai  principi  generali  e  ai
criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990,  n.
241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 20,  nonche'  a  quelli  indicati
nell'articolo 57 della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  ad
esclusione, con riferimento alla lettera a)  del  comma  1,
delle    parole    da:    «tendenzialmente»    a:    «altro
beneficiario,». 
33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di  cui  al
comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri,  si
procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
34. La normativa statutaria e regolamentare degli  enti
di diritto privato di cui al decreto legislativo 30  giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore
degli   iscritti,   anche   forme   di   tutela   sanitaria
integrativa, nel rispetto  degli  equilibri  finanziari  di
ogni singola gestione. 
35.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive
modificazioni, e' inserito il seguente: 
«1-bis. Gli enti di diritto privato di cui  al  decreto
legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,   e   al   decreto
legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,   possono,   con
l'obbligo   della   gestione   separata,   istituire    sia
direttamente, sia secondo le disposizioni di cui  al  comma
1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari». 
36. Gli enti di  diritto  privato  di  cui  ai  decreto
legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,   e   al   decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,  possono  accorparsi
fra loro, nonche' includere altre  categorie  professionali
similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive
di  una  protezione   previdenziale   pensionistica,   alle
medesime condizioni  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo n. 103 del 1996. 
37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103,  alla  fine  della  lettera  b),  e'
aggiunto il seguente periodo: «l'aliquota  contributiva  ai
fini previdenziali, ferma la totale  deducibilita'  fiscale
del  contributo,  puo'  essere  modulata  anche  in  misura
differenziata, con facolta' di opzione degli iscritti;». 
38. L'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  16
febbraio 1996, n. 104,  si  interpreta  nel  senso  che  la
disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del
trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di
realizzazione di nuovi investimenti  immobiliari  contenuta
nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli  enti
privatizzati ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno
1994,  n.  509,  ancorche'  la  trasformazione  in  persona
giuridica    di    diritto    privato    sia    intervenuta
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo n. 104 del 1996 . 
39.    Le    societa'    professionali    mediche    ed
odontoiatriche,  in  qualunque  forma  costituite,   e   le
societa' di capitali, operanti in regime di  accreditamento
col Servizio sanitario  nazionale,  versano,  a  valere  in
conto entrata  del  Fondo  di  previdenza  a  favore  degli
specialisti esterni dell'Ente nazionale  di  previdenza  ed
assistenza medici (ENPAM), un  contributo  pari  al  2  per
cento  del  fatturato   annuo   attinente   a   prestazioni
specialistiche rese nei confronti  del  Servizio  sanitario
nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di
rivalsa  sul  Servizio  sanitario  nazionale.  Le  medesime
societa'  indicano  i  nominativi  dei   medici   e   degli
odontoiatri  che  hanno  partecipato  alle   attivita'   di
produzione del fatturato, attribuendo loro  la  percentuale
contributiva di spettanza individuale. 
40.  Restano  fermi  i  vigenti  obblighi  contributivi
relativi agli altri rapporti di accreditamento per i  quali
e' previsto il versamento del contributo  previdenziale  ad
opera delle singole regioni e province autonome, quali  gli
specialisti  accreditati  ad  personam  per  la  branca   a
prestazione o associazioni fra professionisti o societa' di
persone. 
41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1,
2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con  i  vincoli  di
finanza  pubblica,  mediante  finanziamenti  da   iscrivere
annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto
previsto     dal      Documento      di      programmazione
economico-finanziaria. 
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1,  2,  10  e
11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri  per
la finanza  pubblica,  sono  emanati  solo  successivamente
all'entrata in  vigore  di  provvedimenti  legislativi  che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al  comma  41,
con  la   legge   finanziaria   si   provvede,   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, della legge 5  agosto  1978,  n.
468,  e  successive   modificazioni,   a   determinare   la
variazione  delle  aliquote  contributive  e  fiscali  e  a
individuare i lavoratori interessati, nonche' a definire la
copertura  degli  eventuali  oneri  derivanti  dai  decreti
legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11. 
44. Gli schemi  dei  decreti  legislativi  adottati  ai
sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32  e  33,  ciascuno  dei
quali deve essere  corredato  di  relazione  tecnica  sugli
effetti finanziari delle disposizioni  in  esso  contenute,
sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto
con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente   piu'
rappresentative dei datori  e  dei  prestatori  di  lavoro,
ferme restando le norme procedurali  di  cui  al  comma  2,
lettera  p),  e  sono  trasmessi  alle   Camere   ai   fini
dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi  entro  trenta  giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di  decreto.
Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle  Camere
una proroga di venti giorni per l'espressione  del  parere,
qualora cio' si renda necessario per la complessita'  della
materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso
periodo all'esame delle Commissioni. 
45. Entro i trenta  giorni  successivi  all'espressione
dei pareri, il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
condizioni  ivi   eventualmente   formulate   relativamente
all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi  recati
dalla presente legge, nonche' con riferimento  all'esigenza
di garantire il rispetto dell'articolo  81,  quarto  comma,
della  Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere  i   testi,
corredati   dai   necessari   elementi    integrativi    di
informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
competenti, che sono espressi  entro  trenta  giorni  dalla
data di trasmissione. 
46. Qualora il termine  per  l'espressione  del  parere
delle Commissioni parlamentari di cui  ai  commi  44  e  45
scada nei trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
termine per l'esercizio della  delega,  o  successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.  Il  predetto
termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
sia concessa, ai sensi del comma 44,  secondo  periodo,  la
proroga del termine per l'espressione del parere. 
47. Decorso il  termine  di  cui  al  comma  44,  primo
periodo, ovvero quello  prorogato  ai  sensi  del  medesimo
comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano
espresso i  pareri  di  rispettiva  competenza,  i  decreti
legislativi possono essere comunque emanati. 
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere  i
testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine
ivi previsto per l'espressione dei pareri  parlamentari,  i
decreti legislativi possono essere comunque adottati. 
49. Disposizioni correttive e integrative  dei  decreti
legislativi possono essere  adottate  entro  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti  medesimi,  nel
rispetto dei principi e dei criteri  direttivi  di  cui  ai
commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le  stesse  modalita'
di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso  in  cui  siano  stati
gia'  emanati  i  testi  unici  di  cui  al  comma  50,  le
disposizioni integrative e  correttive  andranno  formulate
con riferimento ai predetti  testi  unici,  se  riguardanti
disposizioni in essi ricomprese. 
50. Nel rispetto  dei  principi  su  cui  si  fonda  la
legislazione previdenziale, con particolare riferimento  al
regime  pensionistico  obbligatorio,  quale  risulta  dalla
vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi  della
presente legge, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o piu' decreti  legislativi  recanti
testi  unici  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia  di  previdenza  obbligatoria   e   di   previdenza
complementare  che,  in  funzione  di  una   piu'   precisa
determinazione dei  campi  di  applicazione  delle  diverse
competenze, di una maggiore  speditezza  e  semplificazione
delle procedure amministrative, anche con riferimento  alle
correlazioni esistenti tra le diverse gestioni,  e  di  una
armonizzazione delle aliquote contributive, siano  volti  a
modificare, correggere, ampliare e  abrogare  espressamente
norme vigenti relative alla  contribuzione,  all'erogazione
delle   prestazioni,   all'attivita'    amministrativa    e
finanziaria   degli   enti    preposti    all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
e all'erogazione  degli  assegni  sociali.  Il  Governo  e'
altresi' delegato ad adottare, nell'ambito dei testi unici,
disposizioni per la semplificazione e la  razionalizzazione
delle norme previdenziali per il settore agricolo,  secondo
criteri omogenei a quelli adottati per  gli  altri  settori
produttivi e a quelli prevalentemente  adottati  a  livello
comunitario, nel rispetto delle sue specificita', anche con
riferimento  alle  aree  di  particolare   problematicita',
rafforzando   la   rappresentanza   delle    organizzazioni
professionali e sindacali nella gestione della  previdenza,
anche  ristrutturandone  l'assetto   e   provvedendo   alla
graduale   sostituzione   dei   criteri    induttivi    per
l'accertamento  della  manodopera  impiegata  con   criteri
oggettivi.  Dall'emanazione  dei  testi  unici  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.
Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno  degli
schemi di decreto recanti il  testo  unico  in  materia  di
previdenza complementare,  si  applicano  i  principi  e  i
criteri direttivi di cui alla presente  legge,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 41 a 49. 
51. Lo schema del decreto  legislativo  in  materia  di
previdenza obbligatoria di cui al  comma  50  e'  trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione del  parere  da  parte
delle  Commissioni   parlamentari   competenti   entro   il
novantesimo giorno  antecedente  la  scadenza  del  termine
previsto  per  l'esercizio  della  delega.  Le  Commissioni
esprimono il parere entro quaranta  giorni  dalla  data  di
trasmissione; decorso tale termine il decreto  e'  adottato
anche in mancanza del parere. 
52. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
decreto legislativo in materia di  previdenza  obbligatoria
di cui al comma 50, il Governo puo'  adottare  disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei  principi  e  dei
criteri direttivi di cui al comma 50, con la  procedura  di
cui al comma 51 e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
53. Ai fini  della  predisposizione  dello  schema  del
decreto legislativo in materia di  previdenza  obbligatoria
di cui al comma 50, con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, e' costituito un gruppo di  lavoro
composto da esperti, fino ad un massimo  di  cinque,  e  da
personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
54. 
55. Al fine di estinguere  il  contenzioso  giudiziario
relativo ai trattamenti corrisposti a talune  categorie  di
pensionati   gia'   iscritti   a    regimi    previdenziali
sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un  equo
e omogeneo trattamento a tutti  i  pensionati  iscritti  ai
vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1,  lettera
p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  e  l'articolo  9,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,
devono intendersi nel senso che la perequazione  automatica
delle  pensioni  prevista  dall'articolo  11  del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,  si  applica  al
complessivo trattamento percepito  dai  pensionati  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357.    All'assicurazione    generale    obbligatoria    fa
esclusivamente  carico  la  perequazione  sul   trattamento
pensionistico di propria pertinenza.". 
- Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio  2010,  n.122  (Misure   urgenti   in   materia   di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
e' il seguente: 
"Art. 12. Interventi in materia previdenziale. 
1. I soggetti che a decorrere dall'anno  2011  maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia  a  65
anni per gli uomini e a 60  anni  per  le  lavoratrici  del
settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
con modificazioni  con  legge  3  agosto  2009,  n.  102  e
successive modificazioni e integrazioni per le  lavoratrici
del  pubblico  impiego  ovvero  alle  eta'  previste  dagli
specifici  ordinamenti  negli  altri  casi,  conseguono  il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: 
a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
previsti requisiti; 
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
previsti requisiti; 
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449. 
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso  al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto  2004,  n.  243,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico: 
a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
previsti requisiti; 
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
previsti requisiti; 
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449. 
3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2  febbraio  2006,
n.  42  e'  sostituito  dal   seguente:   «Ai   trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione  si  applicano
le  medesime  decorrenze   previste   per   i   trattamenti
pensionistici    dei    lavoratori    autonomi     iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
la vecchiaia ed  i  superstiti.  In  caso  di  pensione  ai
superstiti la pensione decorre dal primo  giorno  del  mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso  di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione».  Le  disposizioni
di cui al presente comma si applicano  con  riferimento  ai
soggetti  che  maturano   i   requisiti   di   accesso   al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1° gennaio 2011.». 
4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
applicarsi nei confronti dei: 
a)  lavoratori  dipendenti  che  avevano  in  corso  il
periodo di preavviso alla data del 30  giugno  2010  e  che
maturano i requisiti di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del  rapporto  di
lavoro; 
b)  lavoratori  per  i  quali  viene  meno  il   titolo
abilitante  allo  svolgimento  della  specifica   attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'. 
5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
applicarsi, nei limiti  del  numero  di  10.000  lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti  per  l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6: 
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano  i
requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,
n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30  aprile
2010; 
c)  ai  lavoratori  che,  all'entrata  in  vigore   del
presente   decreto,   sono    titolari    di    prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
n. 662. 
5-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
lettere da a) a  c)  del  comma  5,  ancorche'  maturino  i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del  reddito  di  cui  alle  medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa  vigente,  in
via alternativa a quanto previsto dal citato  comma  5,  la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito   per   il   periodo   di   tempo   necessario   al
raggiungimento    della    decorrenza    del    trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito  dal  presente
articolo e in ogni caso per una  durata  non  superiore  al
periodo di tempo intercorrente tra la  data  computata  con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza  dei
trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente  decreto  e  la  data  della
decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo. 
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della   data   di
cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°  gennaio  2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa  vigente  prima
della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di  10.000  domande  di  pensione,  il  predetto
Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di
pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
7. A titolo di concorso  al  consolidamento  dei  conti
pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della
spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto
nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  il
riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente
corrisposta  una-tantum  comunque  denominata  spettante  a
seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
effettuato: 
a)  in  un  unico  importo   annuale   se   l'ammontare
complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a
90.000 euro; 
b) in due importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore  a  90.000  euro  ma
inferiore a 150.000 euro. In  tal  caso  il  primo  importo
annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo  annuale
e' pari all'ammontare residuo; 
c) in tre importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore  a  150.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo. 
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa  vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle  prestazioni  di  cui  al  comma  7
ovvero  del  primo   importo   annuale,   con   conseguente
riconoscimento del secondo e  del  terzo  importo  annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro  mesi  dal
riconoscimento del primo importo annuale. 
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non  si  applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro  la  data  del  30  novembre   2010,   nonche'   alle
prestazioni   derivanti   dalle   domande   di   cessazione
dall'impiego presentate prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto a condizione che la  cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda  di
cessazione  determina   l'irrevocabilita'   della   stessa.
All'onere derivante dalle  modifiche  di  cui  al  presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno  2011,  si
provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
10. Con effetto sulle anzianita' contributive  maturate
a decorrere dal 1° gennaio  2011,  per  i  lavoratori  alle
dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre  2009,  n.  196,  per  i  quali  il  computo   dei
trattamenti  di  fine  servizio,  comunque  denominati,  in
riferimento alle predette anzianita'  contributive  non  e'
gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo  2120
del  codice  civile  in  materia  di  trattamento  di  fine
rapporto, il  computo  dei  predetti  trattamenti  di  fine
servizio si effettua secondo le regole  di  cui  al  citato
articolo  2120  del   codice   civile,   con   applicazione
dell'aliquota del 6,91 per cento. 
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23  dicembre  1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le  attivita'  autonome,
per  le  quali  opera  il  principio   di   assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate  in  forma  d'impresa  dai  commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali  vengono
iscritti in una delle  corrispondenti  gestioni  dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione  dell'art.  1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti  di  lavoro  per  i
quali  e'  obbligatoriamente  prevista  l'iscrizione   alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335. 
12. 
12-bis. In attuazione dell'articolo  22-ter,  comma  2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di  coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure  di
adeguamento   dei   parametri   connessi   agli   andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge  23
agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni,   i
requisiti anagrafici di  65  anni  e  di  60  anni  per  il
conseguimento della pensione  di  vecchiaia,  il  requisito
anagrafico di  cui  all'  articolo  22-ter,  comma  1,  del
decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
successive modificazioni, il  requisito  anagrafico  di  65
anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all'  articolo  3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
modificazioni,   devono   essere   aggiornati   a   cadenza
triennale, salvo  quanto  indicato  al  comma  12-ter,  con
decreto direttoriale del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze di concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da  emanare  almeno  dodici  mesi  prima
della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La  mancata
emanazione  del  predetto  decreto  direttoriale   comporta
responsabilita'  erariale.  Il  predetto  aggiornamento  e'
effettuato sulla base del  procedimento  di  cui  al  comma
12-ter. 
12-ter.  A  partire  dall'anno   2013   l'ISTAT   rende
annualmente  disponibile  entro  il  30  giugno   dell'anno
medesimo il dato  relativo  alla  variazione  nel  triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65  anni  in  riferimento  alla  media  della   popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a  cadenza  triennale  di  cui  allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti  di  eta'  indicati  al
comma 12-bis sono aggiornati incrementando i  requisiti  in
vigore  in  misura  pari  all'incremento   della   predetta
speranza di  vita  accertato  dall'ISTAT  in  relazione  al
triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale
aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre  mesi  e
lo stesso aggiornamento non viene effettuato  nel  caso  di
diminuzione della predetta speranza di  vita.  In  caso  di
frazione di  mese,  l'aggiornamento  viene  effettuato  con
arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il  risultato  in
mesi  si  determina   moltiplicando   la   parte   decimale
dell'incremento della speranza  di  vita  per  dodici,  con
arrotondamento all'unita'; b) i valori  di  somma  di  eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva indicati  al  comma
12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al
valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei  requisiti
di eta'. In caso di  frazione  di  unita',  l'aggiornamento
viene effettuato  con  arrotondamento  al  primo  decimale.
Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima
previsti  dalla  normativa  vigente  in  via  congiunta  ai
requisiti anagrafici, nonche'  la  disciplina  del  diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla
data di maturazione dei requisiti secondo  quanto  previsto
dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi
1 e 2 del presente  articolo.  Al  fine  di  uniformare  la
periodicita' temporale dell'adeguamento  dei  requisiti  di
cui al presente comma a quella prevista per la procedura di
cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge  8  agosto
1995, n. 335, come modificato dall'articolo  1,  comma  15,
della  legge  24  dicembre  2007,  n.   247,   il   secondo
adeguamento  e'  effettuato,  derogando  alla  periodicita'
triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio
2019 e a tal fine l'ISTAT rende  disponibile  entro  il  30
giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione  nel
triennio  precedente  della  speranza  di   vita   all'eta'
corrispondente a 65 anni in riferimento  alla  media  della
popolazione residente in Italia. 
12-quater. In base agli stessi criteri  di  adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di  cui  al  comma  12-bis,  anche  ai  regimi
pensionistici armonizzati  secondo  quanto  previsto  dall'
articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8  agosto  1995,  n.
335,  nonche'   agli   altri   regimi   e   alle   gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori  di  cui
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
1570,  nonche'  i  rispettivi   dirigenti,   e'   applicato
l'adeguamento dei requisiti  anagrafici.  Resta  fermo  che
l'adeguamento  di  cui  al  presente  comma  non  opera  in
relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per
i lavoratori per i quali viene meno  il  titolo  abilitante
allo svolgimento della specifica attivita'  lavorativa  per
il raggiungimento di tale limite di eta'. 
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter  comporta,  con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni,  l'incremento
dello stesso tale da superare  di  una  o  piu'  unita'  il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8  agosto  1995,
n. 335, e' esteso, con effetto  dalla  decorrenza  di  tale
determinazione, anche per le  eta'  corrispondenti  a  tali
valori superiori a 65  del  predetto  requisito  anagrafico
nell'ambito della procedura di cui  all'articolo  1,  comma
11, della citata legge n. 335  del  1995,  come  modificato
dall' articolo 1, comma 15, della legge 24  dicembre  2007,
n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata  del
coefficiente di trasformazione esteso ai  sensi  del  primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti  a
valori superiori a 65 anni e' effettuata  con  la  predetta
procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della  citata
legge n. 335 del 1995. 
12-sexies. All' articolo 22-ter  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
«1.  In  attuazione  della  sentenza  della  Corte   di
giustizia delle Comunita' europee 13  novembre  2008  nella
causa C-46/07, all'articolo 2,  comma  21,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le  predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo  1,  comma
6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
di  quattro  anni  dal  1°  gennaio  2012   ai   fini   del
raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»; 
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del  comma  1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno
dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo  18,  comma  1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari  con  particolare  attenzione
alla non autosufficienza e  all'esigenza  di  conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle  lavoratrici;  a
tale fine la dotazione del predetto Fondo  e'  incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242  milioni  di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di  euro  nell'anno  2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013,  492  milioni  di  euro
nell'anno 2014, 592 milioni di  euro  nell'anno  2015,  542
milioni  di  euro  nell'anno  2016,  442  milioni  di  euro
nell'anno 2017, 342 milioni di  euro  nell'anno  2018,  292
milioni di euro nell'anno 2019 e  242  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020». 
12-septies.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2010   alle
ricongiunzioni di cui all' articolo 1, primo  comma,  della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto,  della
medesima legge. L'onere da porre a carico  dei  richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo  2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
184. 
12-octies.  Le  stesse  modalita'  di  cui   al   comma
12-septies si applicano,  dalla  medesima  decorrenza,  nei
casi di  trasferimento  della  posizione  assicurativa  dal
Fondo di previdenza per i  dipendenti  dell'Ente  nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche  private
al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'   abrogato
l'articolo  3,  comma  14,  del  decreto   legislativo   16
settembre 1996, n. 562. Continuano a  trovare  applicazione
le previgenti disposizioni per le domande esercitate  dagli
interessati in data anteriore al 1° luglio 2010. 
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si  applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche  nei  casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo  di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi  di
telefonia  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
abrogato l'articolo 28 della  legge  4  dicembre  1956,  n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28  della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate  in
epoca antecedente al 1° luglio 2010. 
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della  legge  7
luglio 1980, n. 299,  le  parole:  «approvati  con  decreto
ministeriale  27  gennaio  1964"  sono   sostituite   dalle
seguenti:  "come  successivamente  adeguati  in  base  alla
normativa vigente». 
12-undecies. Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'  articolo  40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l' rticolo  124  del
decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma  3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74,  comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento  relativo  all'anno   2010,   possono   essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle  spese  di
avvio e di adesione  collettiva  dei  fondi  di  previdenza
complementare   dei   dipendenti   delle    amministrazioni
pubbliche. 
12-terdecies. Per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'
previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
finanziamento  degli   istituti   di   cui   al   comma   1
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001,  n.  152,  sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite  al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001,  pari  a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione  degli  effetti  derivanti  dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 1, comma 10,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 247,  al  fine  di  garantire  la  non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista.". 

- Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione della direttiva  93/104/CE  e  della  direttiva
2000/34/CE concernenti taluni  aspetti  dell'organizzazione
dell'orario  di  lavoro),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O. 
Note all'art. 1: 
- Per il testo dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
243 del 2004, si veda nelle note alle premesse. 
-  Il  testo  dell'articolo  1   del   citato   decreto
legislativo n. 66 del 2003, e' il seguente: 
"Art. 1. Finalita' e definizioni. 
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto,  nel
dare attuazione organica alla direttiva  93/104/CE  del  23
novembre 1993, del Consiglio, cosi' come  modificata  dalla
direttiva 2000/34/CE del 22  giugno  2000,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, sono dirette  a  regolamentare  in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno
rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva,  i
profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi  alla
organizzazione dell'orario di lavoro. 
2. Agli effetti delle disposizioni di cui  al  presente
decreto si intende per: 
a) «orario di lavoro»:  qualsiasi  periodo  in  cui  il
lavoratore sia al lavoro,  a  disposizione  del  datore  di
lavoro e nell'esercizio della sua  attivita'  o  delle  sue
funzioni; 
b) «periodo  di  riposo»:  qualsiasi  periodo  che  non
rientra nell'orario di lavoro; 
c) «lavoro straordinario»: e' il lavoro prestato  oltre
l'orario normale di lavoro cosi' come definito all'articolo
3; 
d) «periodo notturno»:  periodo  di  almeno  sette  ore
consecutive comprendenti l'intervallo tra la  mezzanotte  e
le cinque del mattino; 
e) «lavoratore notturno»: 
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno
svolga almeno tre ore del suo tempo di  lavoro  giornaliero
impiegato in modo normale; 
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante  il  periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro  secondo
le norme definite dai contratti collettivi  di  lavoro.  In
difetto di disciplina collettiva e' considerato  lavoratore
notturno qualsiasi lavoratore che svolga,  per  almeno  tre
ore, lavoro  notturno  per  un  minimo  di  ottanta  giorni
lavorativi  all'anno;  il   suddetto   limite   minimo   e'
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; 
f) «lavoro a turni»: qualsiasi metodo di organizzazione
del lavoro anche a squadre in base al quale dei  lavoratori
siano  successivamente  occupati  negli  stessi  posti   di
lavoro, secondo un determinato  ritmo,  compreso  il  ritmo
rotativo, che puo' essere di tipo continuo o discontinuo, e
il  quale  comporti  la  necessita'  per  i  lavoratori  di
compiere  un  lavoro  a  ore  differenti  su   un   periodo
determinato di giorni o di settimane; 
g) «lavoratore a turni»: qualsiasi  lavoratore  il  cui
orario di lavoro sia  inserito  nel  quadro  del  lavoro  a
turni; 
h) «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore  impiegato
quale membro del personale viaggiante o di volo presso  una
impresa che effettua  servizi  di  trasporto  passeggeri  o
merci, sia per conto proprio che  per  conto  di  terzi  su
strada, per via aerea o per via navigabile,  o  a  impianto
fisso non ferroviario; 
i)    «lavoro     offshore»:     l'attivita'     svolta
prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli
impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente
o indirettamente legata alla esplorazione, alla  estrazione
o allo  sfruttamento  di  risorse  minerali,  compresi  gli
idrocarburi, nonche' le attivita' di immersione collegate a
tali  attivita',  effettuate   sia   a   partire   da   una
installazione offshore che da una nave; 
l)  «riposo  adeguato»:  il  fatto  che  i   lavoratori
dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata  e'
espressa in unita' di tempo, e  sufficientemente  lunghi  e
continui per evitare che essi,  a  causa  della  stanchezza
della  fatica  o  di  altri  fattori  che   perturbano   la
organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi,  ad
altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro  salute,  a
breve o a lungo termine; 
m)  «contratti   collettivi   di   lavoro»:   contratti
collettivi  stipulati  da  organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative.". 
- Il testo dell'Allegato 1 della citata legge,  n.  247
del 2007, e' il seguente: 
"Allegato 1 

Parte di provvedimento in formato grafico

-  Per   il   testo   dell'articolo   12   del   citato
decreto-legge,   n.   78   del   2010,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010  si  veda  nelle
note alle premesse. 

Art. 2 Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione 1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione: a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia gia' maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011; b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. 2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a: a) prospetto di paga; b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro; c) libretto di lavoro; d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; f) documentazione medico-sanitaria; g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1; h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2; i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneita' alla guida. l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni; n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; o) altra documentazione equipollente. 3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti. 4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese; b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi; c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre. 5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalita' di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attivita' di cui all'articolo 1. 6. Il datore di lavoro e' tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.

          
Note all'art. 2: 
- Per i riferimenti al decreto legislativo  n.  66  del
2003, si veda nelle note alle premesse. 
- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo  21
novembre  2005,  n.  286  (Disposizioni  per  il  riassetto
normativo   in   materia   di   liberalizzazione   regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), e'  il
seguente: 
"Art. 18. Qualificazione iniziale. 
1. I conducenti muniti della  carta  di  qualificazione
del conducente devono aver compiuto: 
a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
merci per cui  e'  richiesta  la  patente  di  guida  delle
categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di  massa  di
cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero  2),  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
modificazioni, a condizione di aver  seguito  il  corso  di
formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2; 
b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto
di merci per cui e' richiesta la  patente  di  guida  delle
categorie  C  e  C+E,  fermi  restando  i  limiti  di   cui
all'articolo 115, comma  1,  lettera  d),  numero  2),  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
modificazioni,  a  condizione  di  aver  seguito  il  corso
formazione iniziale accelerato,  di  cui  all'articolo  19,
comma 2-bis; 
b-bis) 21 anni:  per  condurre  i  veicoli  adibiti  al
trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida
delle categorie C e C+E, a condizione di  aver  seguito  il
corso di formazione iniziale accelerato di cui all'articolo
19, comma 2-bis. 
c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
categorie D e D+E a condizione di  aver  seguito  il  corso
formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2; 
d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
categorie  D  e  D+E,  adibiti  a  servizi  di  linea   con
percorrenza  non  superiore  a  50  chilometri,  ovvero  al
trasporto, al massimo, di 16 passeggeri,  a  condizione  di
aver seguito il corso formazione  iniziale  accelerato,  di
cui all'articolo 19, comma 2-bis; 
e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
categorie D e D+E, a condizione di aver  seguito  il  corso
formazione iniziale accelerato,  di  cui  all'articolo  19,
comma 2-bis. 
2.  La   carta   di   qualificazione   del   conducente
sostituisce il certificato di abilitazione professionale di
tipo KC e KD  di  cui  all'articolo  311  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
3.  I  conducenti  gia'   titolari   della   carta   di
qualificazione del conducente per effettuare  trasporto  di
merci,  che  intendono  conseguire  anche   la   carta   di
qualificazione del conducente per effettuare  trasporto  di
passeggeri, o viceversa, devono  dimostrare  esclusivamente
la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova
qualificazione.". 
Il  testo  del  comma   2   dell'articolo   9-bis   del
decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti  in  materia
di lavori socialmente utili, di interventi a  sostegno  del
reddito e nel settore previdenziale), e' il seguente: 
"2. In caso di instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
applicato. Nel settore turistico il datore  di  lavoro  che
non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici  inerenti
al lavoratore puo'  integrare  la  comunicazione  entro  il
terzo giorno successivo  a  quello  dell'instaurazione  del
rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione  preventiva
risultino   in   maniera   inequivocabile   la    tipologia
contrattuale e l'identificazione del prestatore di  lavoro.
La medesima procedura si applica ai tirocini di  formazione
e di orientamento  e  ad  ogni  altro  tipo  di  esperienza
lavorativa  ad  essi  assimilata.  Le  Agenzie  di   lavoro
autorizzate dal Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno
del mese successivo alla data di  assunzione,  al  Servizio
competente nel cui ambito territoriale e' ubicata  la  loro
sede operativa, l'assunzione, la proroga  e  la  cessazione
dei lavoratori temporanei assunti nel mese  precedente.  Le
pubbliche amministrazioni sono tenute a  comunicare,  entro
il ventesimo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
relativi al mese precedente.". 
- Il testo del comma 2 dell'articolo 4-bis, del decreto
legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di  lavoro,  in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della  L.
17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente: 
"2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro,
prima dell'inizio della attivita' di lavoro,  i  datori  di
lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori  una
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
lavoro  di   cui   all'articolo   9-bis,   comma   2,   del
decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152. L'obbligo si intende assolto nel  caso  in  cui  il
datore di lavoro consegni al lavoratore, prima  dell'inizio
della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale
di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste
dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.  Il  datore
di  lavoro   pubblico   puo'   assolvere   all'obbligo   di
informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio  1997,
n. 152, con la consegna al lavoratore, entro  il  ventesimo
giorno del mese successivo alla data di  assunzione,  della
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
lavoro ovvero con la consegna  della  copia  del  contratto
individuale di lavoro. Tale obbligo  non  sussiste  per  il
personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165." 
- Il testo del decreto legislativo 26  maggio  1997  n.
152  (Attuazione  della  direttiva  91/533/CEE  concernente
l'obbligo del datore di lavoro di informare  il  lavoratore
delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto  di
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12  giugno
1997, n. 135. 

        
Art. 3 Meccanismo di salvaguardia 1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
        
Art. 4 Modalita' attuative 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento: a) all'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 3, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali per la specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b); b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6; c) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di cui all'articolo 2; d) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; e) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1; f) alle disposizioni relative alle modalita' di rilevazione, per i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attivita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 6; g) alla individuazione dei criteri di priorita' di cui all'articolo 3; h) alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6
        
Art. 5 Obblighi di comunicazione 1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicita' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni cosi' come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b). 2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e' tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

          
Note all'art. 5: 
- Il testo dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n.  12  (Norme  per  l'ordinamento  della  professione   di
consulente del lavoro), e' il seguente: 
"Art. 1. Esercizio della professione di consulente  del
lavoro. 
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,  previdenza
ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non
sono curati dal datore di lavoro, direttamente od  a  mezzo
di propri dipendenti, non possono essere assunti se non  da
coloro che siano  iscritti  nell'albo  dei  consulenti  del
lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge,  salvo
il disposto del successivo articolo 40, nonche'  da  coloro
che siano iscritti negli albi degli avvocati e  procuratori
legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, i quali  in  tal  caso  sono  tenuti  a  darne
comunicazione agli ispettorati del  lavoro  delle  province
nel  cui  ambito  territoriale   intendono   svolgere   gli
adempimenti di cui sopra. 
I  dipendenti  del  Ministero  del   lavoro   e   della
previdenza sociale che abbiano  prestato  servizio,  almeno
per 15 anni, con mansioni di ispettori  del  lavoro  presso
gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami  per
l'iscrizione all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e  dal
tirocinio per esercitare tale attivita'.  Il  personale  di
cui al presente comma non potra' essere  iscritto  all'albo
della provincia dove ha prestato servizio  se  non  dopo  4
anni dalla cessazione del servizio stesso. 
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle  persone
che, munite dell'apposita abilitazione professionale,  sono
iscritte nell'albo di cui  all'articolo  8  della  presente
legge. 
Le imprese considerate artigiane ai sensi  della  legge
25 luglio 1956, n. 860 , nonche' le altre piccole  imprese,
anche in forma cooperativa, possono  affidare  l'esecuzione
degli adempimenti di cui al  primo  comma  a  servizi  o  a
centri di assistenza  fiscale  istituiti  dalle  rispettive
associazioni di  categoria.  Tali  servizi  possono  essere
organizzati a mezzo dei consulenti  del  lavoro,  anche  se
dipendenti dalle predette associazioni. 
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al  primo  comma,  nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono  avvalersi  anche
di centri di elaborazione dati che devono  essere  in  ogni
caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
cui alla presente legge  con  versamento,  da  parte  degli
stessi,  della  contribuzione  integrativa  alle  casse  di
previdenza  sul  volume  di  affari  ai  fini  IVA,  ovvero
costituiti o  promossi  dalle  rispettive  associazioni  di
categoria alle condizioni definite al citato quarto  comma.
I criteri di attuazione della  presente  disposizione  sono
stabiliti dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale sentiti  i  rappresentanti  delle  associazioni  di
categoria  e   degli   ordini   e   collegi   professionali
interessati. Le imprese con oltre 250 addetti  che  non  si
avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture
interne possono demandarle a centri di  elaborazione  dati,
di diretta costituzione od esterni, i quali  devono  essere
in ogni caso assistiti da uno o piu'  soggetti  di  cui  al
primo comma. 
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non  e'
richiesta per i soggetti abilitati allo  svolgimento  delle
predette attivita' dall'ordinamento  giuridico  comunitario
di appartenenza, che operino in Italia in regime di  libera
prestazione di servizi. 
Presso il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio,  composto
dalle associazioni di categoria, dai  rappresentanti  degli
ordini e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e  delle
organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
rappresentative  a  livello  nazionale,   allo   scopo   di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione  professionale
ed occupazionale del settore.". 
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo  23
aprile  2004,  n.  124  (Razionalizzazione  delle  funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di  lavoro,  a
norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30)  e'
il seguente: 
"Art.13.Accesso  ispettivo,   potere   di   diffida   e
verbalizzazione unica. 
1. Il personale ispettivo accede  presso  i  luoghi  di
lavoro nei modi e nei tempi consentiti  dalla  legge.  Alla
conclusione delle attivita' di verifica compiute nel  corso
del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore  di
lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo
alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di
primo accesso ispettivo contenente: 
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti  al
lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego; 
b)  la  specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
personale ispettivo; 
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
o  da  chi   lo   assiste,   o   dalla   persona   presente
all'ispezione; 
d)  ogni  richiesta,  anche   documentale,   utile   al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli  illeciti,  fermo  restando  quanto  previsto   dall'
articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio  1961,  n.
628. 
2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'  articolo
6  della   legge   24   novembre   1981,   n.   689,   alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque  materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
notificazione del verbale di cui al comma 4. 
3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
violazioni amministrative di cui  all'  articolo  14  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede  da  parte  del
personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
a)  gli  esiti   dettagliati   dell'accertamento,   con
indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
rilevati; 
b)  la  diffida  a  regolarizzare   gli   inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2; 
c)  la  possibilita'   di   estinguere   gli   illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
d) la  possibilita'  di  estinguere  gli  illeciti  non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
misura ridotta ai sensi dell' articolo 16  della  legge  24
novembre 1981, n. 689; 
e) l'indicazione degli  strumenti  di  difesa  e  degli
organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
termini di impugnazione. 
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del
ricorso di cui all'articolo 17 del presente  decreto,  fino
alla scadenza del termine per compiere gli  adempimenti  di
cui ai commi 2  e  3.  Ove  da  parte  del  trasgressore  o
dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al
personale ispettivo dell'avvenuta  regolarizzazione  e  del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui  al
comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e
notificazione degli addebiti accertati  nei  confronti  del
trasgressore e della persona obbligata in solido  ai  quali
sia stato notificato. 
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
accertano, ai sensi dell' articolo 13 
della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  violazioni  in
materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora  rilevino
inadempimenti dai quali derivino  sanzioni  amministrative,
essi provvedono a diffidare il trasgressore  e  l'eventuale
obbligato   in   solido   alla    regolarizzazione    delle
inosservanze  comunque  materialmente  sanabili,  con   gli
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.". 

        Art. 6 


Disposizioni sanzionatorie 

1.  Ferme  restando  l'applicazione  della  disciplina  vigente  in
materia di revoca del  trattamento  pensionistico  e  di  ripetizione
dell'indebito e le sanzioni penali  prescritte  dall'ordinamento  nel
caso  in  cui  il  fatto  costituisca  reato,  qualora   i   benefici
previdenziali  di  cui  all'articolo   1   siano   stati   conseguiti
utilizzando  documentazione  non  veritiera,  chi  ha  fornito   tale
documentazione e'  tenuto  al  pagamento  in  favore  degli  istituti
previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al  doppio  di
quanto indebitamente erogato. 
2.  Il  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  nonche'  degli  enti  che  gestiscono  forme   di
assicurazione   obbligatoria   verifica    la    veridicita'    della
documentazione di cui all'articolo 2. 

        
Art. 7 Copertura finanziaria 1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
        
Allegato 1 (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) Elenco n. 1 |========|=================================================| | Voce | Lavorazioni | |========|=================================================| | 1462 | Prodotti dolciari; additivi per bevande e | | | altri alimenti | |--------|-------------------------------------------------| | | Lavorazione e trasformazione delle resine | | 2197 | sintetiche e dei materiali polimerici | | | termoplastici e termoindurenti; produzione | | | di articoli finiti, etc. | |--------|-------------------------------------------------| | 6322 | Macchine per cucire e macchine rimagliatrici | | | per uso industriale e domestico | |--------|-------------------------------------------------| | 6411 | Costruzione di autoveicoli e di rimorchi | |--------|-------------------------------------------------| | | Apparecchi termici: di produzione di vapore, | | 6581 | di riscaldamento, di refrigerazione, di | | | condizionamento | |--------|-------------------------------------------------| | 6582 | Elettrodomestici | |--------|-------------------------------------------------| | 6590 | Altri strumenti ed apparecchi | |--------|-------------------------------------------------| | 8210 | Confezione con tessuti di articoli per | | | abbigliamento ed accessori; etc. | |--------|-------------------------------------------------| | | Confezione di calzature in qualsiasi | | 8230 | materiale, anche limitatamente a singole | | | fasi del ciclo produttivo | |========|=================================================|

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