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venerdì 10 giugno 2011

Gazzetta Ufficiale N. 132 del 9 Giugno 2011 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 23 marzo 2011 Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero. (11A07480)



IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI


di concerto con


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n.
827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n.
95/2010;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il trattamento
economico e di trasferimento dei dipendenti statali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
che prevede la soppressione delle diarie da corrispondere al
personale inviato in missione all'estero, come quantificate dal DM
Tesoro 27 agosto 1998 e successivamente ridotte dall'art. 28 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto
2006, n. 248;
Visto l'art. 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 20;
Considerato che la citata disposizione del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, prevede che la regolamentazione del limite massimo del
rimborso giornaliero per le spese di vitto e di alloggio per il
personale inviato in missione all'estero venga adottata con decreto
interministeriale del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero per l'economia e delle finanze;
Considerato che per consentire l'invio in missione di personale
all'estero occorre individuare un criterio per quantificare il limite
massimo giornaliero di rimborsabilita' delle spese sostenute per il
vitto che con il precedente assetto normativo si riteneva compreso
nella diaria;
Considerato che la precedente quantificazione delle diarie puo'
essere parzialmente utilizzata come parametro sulla base del quale
elaborare i nuovi criteri di limiti massimi al rimborso delle spese
di vitto per le missioni svolte all'estero e che comunque non
sussistono ragioni, data la maggiore gravosita' delle missioni
all'estero ed al fine di assicurare parita' di trattamento, per
discostarsi, quale parametro base, dai criteri di rimborso
attualmente vigenti per le missioni svolte in Italia;
Considerato che il nuovo sistema di rimborso del vitto avviene su
presentazione documentale di spese effettivamente sostenute e che lo
stesso comporta risparmi di spesa rispetto al sistema delle diarie
che venivano comunque corrisposte;
Considerato che in analogia ad altre categorie di personale si
ritiene opportuno prevedere anche un sistema alternativo rispetto al
rimborso documentato, in quanto piu' economico per le
amministrazioni;
Considerato che il venire meno del sistema delle diarie richiede
che vengano individuate modalita' di rimborso in caso di utilizzo di
mezzi pubblici nel corso delle missioni, precedentemente non previste
in quanto incluse nelle diarie corrisposte;
Considerato infine che per le missioni svolte all'estero non
sussistono ragioni per discostarsi dalle classi di viaggio spettanti
e dalle categorie alberghiere riconosciute al personale inviato in
missione sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1
Trattamento di missione con rimborso documentato

1. Ai dipendenti pubblici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviati in missione all'estero
viene riconosciuto, in base all'accorpamento degli Stati di
destinazione parametrato sui costi in loco di cui alla tabella A,
oltre al rimborso del viaggio secondo la normativa vigente, il
rimborso delle seguenti spese su presentazione di idonea
documentazione comprovante la resa del servizio alberghiero e di
ristorazione:
a) spese alberghiere, nel limite della I categoria, non di lusso,
per il personale della dirigenza, categorie equiparate ed aree
funzionali non inferiore alla III, F4; seconda categoria per il
rimanente personale, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 in caso
di lunga missione;
b) rimborso delle spese relative al vitto nel limite giornaliero
seguente:
dirigenza e categorie equiparate in regime di diritto pubblico:
nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella
allegata B (classe 1), per la fruizione di uno o due pasti per ogni
giorno di missione;
rimanente personale e categorie equiparate in regime di
diritto pubblico:
nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella
allegata B (classe 2), per la fruizione di uno o due pasti per ogni
giorno di missione;
c) rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o del
taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e
porti, in Italia ed all'estero, verso le sedi di svolgimento delle
missioni, nei casi previsti dai contratti collettivi e dalle
disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale in
regime di diritto pubblico;
d) rimborso delle spese di taxi, nei casi previsti dai contratti
collettivi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali
per il personale in regime di diritto pubblico, per gli spostamenti
nell'area urbana di svolgimento delle missioni nel limite massimo
giornaliero di E 25,00.
Art. 2
Permanenza per missioni superiori ai dieci giorni

1. In caso di missioni superiori ai 10 giorni solari, qualora piu'
economico rispetto al soggiorno alberghiero, e' ammesso il rimborso
delle spese di alloggio in «residence» di categoria equivalente alla
categoria alberghiera spettante prevista all'art. 1.
2. Competono, nel caso di rimborso di alloggio in «residence» i
rimborsi di cui all'art. 1, comma 1 lettere b) , c) e d) del presente
decreto.
Art. 3
Anticipi

1. Per la corresponsione degli anticipi si provvedera', su
richiesta dell'interessato, ad accreditare un importo non superiore
alle spese alberghiere o di cui all'art. 2, comma 1, preventivate.
Art. 4
Trattamento alternativo di missione

1. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza
preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed in caso
di missioni superiori ad un giorno, inclusive del viaggio, la
corresponsione a titolo di quota di rimborso di una somma, come
determinata nell'allegata tabella C, per ogni ventiquattro ore
compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di
missione di cui all'articolo 1 e 2 del presente decreto.
2. La quota di rimborso non compete qualora il personale fruisca di
alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o
di Stati esteri. In tale caso competono unicamente i rimborsi delle
spese di viaggio e di vitto se non prestato gratuitamente
dall'Amministrazione o da terzi, come determinati all'art. 1 del
presente decreto.
3. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del
90 per cento della somma di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori
alle 12 ore continuative e' corrisposta, a titolo di quota di
rimborso, una ulteriore somma pari alla meta' di quelle determinate
nell'allegata tabella relativamente al periodo di continuazione.
Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in
caso di fruizione di alloggio a carico dell'Amministrazione, di
Istituzioni comunitarie o di Stati esteri e circa la concessione
delle spese di viaggio.
5. Nel caso di fruizione della quota di rimborso di cui al presente
articolo, non compete alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in occasione della
missione svolta.
Art. 5
Entrata in vigore ed effetti sulle missioni gia' effettuate

1. Il presente decreto si applica alle missioni disposte dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo
secondo la normativa vigente.
Roma, 23 marzo 2011

Il Ministro
degli affari esteri
Frattini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2011
Ministeri istituzionali Affari esteri, registro n. 11, foglio n. 325




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