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venerdì 10 giugno 2011

Consiglio di Stato "...Gli  appellanti, tutti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, impugnano la sentenza del TAR del Lazio con cui è stata respinta la richiesta di accertamento del loro diritto a percepire l'indennità di servizio esterno, in misura doppia giornaliera, a decorrere dal 1° novembre 1996 fino alla data in cui essi hanno iniziato a riceverla in misura doppia, oltre alla corresponsione degli interessi legali e rivalutazione come per legge per aver svolto servizi esterni su turni stabili e periodici, per tre giorni alla settimana sulla scorta di formali ordini di servizio...."


IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-05-2011, n. 2979
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Gli  appellanti, tutti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, impugnano la sentenza del TAR del Lazio con cui è stata respinta la richiesta di accertamento del loro diritto a percepire l'indennità di servizio esterno, in misura doppia giornaliera, a decorrere dal 1° novembre 1996 fino alla data in cui essi hanno iniziato a riceverla in misura doppia, oltre alla corresponsione degli interessi legali e rivalutazione come per legge per aver svolto servizi esterni su turni stabili e periodici, per tre giorni alla settimana sulla scorta di formali ordini di servizio.
L'appello è affidato alla denuncia della violazione del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, del d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164;  ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.
Chiamata alla Camera di consiglio, previa la comunicazione alle parti, la causa è stata introitata dal Collegio per essere decisa in forma semplificata.Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Gli appellanti, riproponendo la sostanza della loro censura di primo grado, assumono l'illogicità della sentenza che non tiene in alcun conto il fatto che, chi svolge un doppio turno di lavoro (h. 719) avrebbe un disagio doppio rispetto alle tre ore di servizio esterno minimo su sei ore di servizio ordinario che darebbero titolo all'indennità di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 395/1995 a decorrere dal 1° novembre 1995.
In contrasto con le conclusioni della sentenza impugnata, la Sez. Iter del TAR Lazio con sentenza n. 9360/2009, confermata con Cons. Stato Sez. VI n. 989/2011 ha invece concluso, nella  medesima fattispecie, per la spettanza dell'indennità in misura doppia per il personale della Polizia di Stato.
Deve al riguardo rilevarsi che la predetta norma ha previsto che, al personale impiegato in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio deve essere corrisposta una indennità di "servizio esterno".
Il d.P.R. n. 164 del 2002 ha specificato che tale indennità spetta in caso di servizi esterni di almeno tre ore; ed il successivo d.P.R. n. 170 del 2007 all'art. 8, comma 2 ha poi specificato che l'indennità di che trattasi spetti in misura doppia al personale che, per esigenze dell'Amministrazione, dovesse effettore un orario settimanale articolato  in giorni alterni, con il solo limite di n. 30 indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente nell'arco del mese.
Nel caso in esame il successivo affastellamento di diverse disposizioni sulla medesima fattispecie -- tutte conseguenti ai numerosi problemi di carattere applicativo dell'istituto in questione  -- dimostra direttamente la natura interpretativa delle predette disposizioni.
Una corretta lettura della disciplina dettata sul  punto dalla contrattazione collettiva, complessivamente considerata, non può che far ritenere, sotto il profilo logico, la spettanza originaria dell'emolumento in questione.
L'indennità giornaliera per servizi esterni di cui trattasi, va dunque rapportata non al giorno solare ma all'ordinaria  durata della giornata lavorativa, onde assicurare che i lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate utili ai fini del percepimento dell'indennità medesima conseguano un pari trattamento.
Deve dunque concludersi per l'obbligo del Ministero di corrispondere l'indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera a tutto il personale, tra cui gli interessati "che, ha espletato due turni di lavoro ordinario con successivo giorno di riposo" a decorrere dal 1° novembre 1996 fino al momento in cui hanno cominciato a percepirlo in misura doppia, maggiorato di interessi legali.
Si deve ancora ricordare, quanto alle modalità della liquidazione degli accessori sulle eventuali differenze stipendiali spettanti, che in base ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, si ricorda che:
- trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivo al 31 dicembre 1994, in base all'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994,  vanno maggiorati solo degli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8/2001; sez. V, n. 2661/2000 cit.; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3);
- ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,  gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente, vanno  calcolati sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5177; Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3). Ciò in quanto gli interessi  sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab  origine" nel contenuto del credito (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2106);
- il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va poi effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle  ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali. Ciò perchè quello che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Consiglio Stato, sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383).
In relazione alla natura obiettivamente controversa della questione, devono ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, II co. del c.p.c. in prresenza delle quali le spese possono essere compensate tra le parti.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:
1. Accoglie l'appello di cui in epigrafe e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti al percepimento dell'indennità di cui in motivazione.
- 2.Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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