T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 30-05-2011, n. 4853Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato e depositato nei termini l'ingegner
####################, iscritto all'Albo degli Ingegneri dal 15.9.2006, ha
partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 44
posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri
della Polizia di Stato, indetto dall'intimato Ministero.
Impugna, chiedendone l'annullamento, il verbale con il quale la sottocommissione
per l'accertamento dei requisiti psico attitudinali gli ha comunicato
l'esclusione per difetto dei requisiti attitudinali.
Lamenta:
1) Violazione e falsa ed erronea applicazione del bando di concorso; eccesso di
potere per travisamento dei fatti; erroneità dei presupposti; illogicità e
contraddittorietà manifeste.
2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti; erroneità dei presupposti;
illogicità e contraddittorietà manifeste.
3) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990
sotto diverso profilo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità
dei presupposti; ingiustizia manifesta e sviamento.
Si è costituito in giudizio l'intimato Ministero che ha controdedotto alle
argomentazioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del gravame.
Con decreto presidenziale monocratico n. 4602/2010 e con Ordinanza collegiale
n.4916 del 2010 è stata accolta l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente e lo
stesso è stato ammesso alle prove scritte, con riserva.
All'udienza pubblica in Camera di Consiglio del 24 febbraio 2011 la causa è
stata trattenuta in decisione.Motivi della decisione
Candidato al concorso a 44 posti di direttore tecnico ingegnere del relativo
ruolo della Polizia di Stato, l'ingegner ####################, escluso dal
concorso per difetto dei requisiti attitudinali, riferisce di essere stato
sottoposto ad una prova per test per l'accertamento del possesso del requisito
psico attitudinale e di essere stato escluso dal concorso per accertato difetto
di tale requisito a seguito del colloquio, dopo aver superato sia la prova per
test sia quella per questionari.
Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa ed erronea applicazione del
bando di concorso e l'eccesso di potere sotto molteplici profili.
Secondo l'articolo 7 del bando di concorso e il decreto ministeriale n. 198 del
30 giugno 2003, allegato 3, i candidati ad un concorso per l'accesso nei ruoli
dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato devono
essere in possesso di:
a) una evoluzione globale intesa come personalità armonicamente integrata,
caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di
vita, capacità direttiva e decisionale;
b) una stabilità emotiva contraddistinta da una fiducia in sé, equilibrio nel
tono dell'umore e autodominio dinanzi a difficoltà ansiogene;
c) delle facoltà intellettive che consentano di valutare criticamente i problemi
e di elaborare idonee strategie risolutive; una capacità ideativa sostenuta da
adeguati poteri di sintesi e di giudizio;
d) un comportamento sociale connotato da spigliatezza, capacità nel gestire i
rapporti interpersonali e disposizione ad assumere posizioni di rilievo
nell'ottica di un funzionale impegno lavorativo del personale dell'ufficio.
La lex specialis prevedeva che gli accertamenti attitudinali si articolassero in
una serie di prove integrate tra loro, in particolare prescriveva che lo
svolgimento dei test collettivi e individuali fosse "integrata" da un colloquio
con un componente della commissione.
Nel caso del ricorrente superati i test è stato il colloquio ad essere ritenuto
insufficiente e da ciò sarebbe derivata l'esclusione per difetto del requisito
attitudinale prescritto.
Secondo l'ingegner #################### sarebbe mancata la contemperazione del
giudizio ottenuto dal colloquio con quello scaturente dall'esame dei test, in
violazione del bando di concorso, e ciò costituirebbe l'elemento di
illegittimità dell'operato della commissione esaminatrice denunciato.
La censura è infondata.
Secondo quanto riferisce l'Amministrazione intimata i test, elaborati e proposti
ai candidati a seconda delle funzioni e dei compiti da assegnare, vengono
somministrati da periti tecnici della Polizia di Stato esperti nel campo e il
giudizio collegiale viene espresso da un'apposita commissione che opera tenendo
conto dei dati obiettivi emersi dalle prove sia collettive che individuali e
delle risultanze del colloquio.
Colloquio che non può essere ritenuto marginale come pretende il ricorrente, ma
che con pari (se non superiore forza) contribuisce alla definizione del profilo
del candidato e all'accertamento della sua idoneità attitudinale senza che allo
stesso possa essere negata un'incidenza decisiva nel caso in cui si riveli
insufficiente.
Non consente ciò la disposizione del bando di concorso che non prevede
un'opzione del genere e non consentono ciò considerazioni, più generali, di
ordine logico.
Secondo quanto argomentato dall'Amministrazione resistente, effettivamente è
proprio il colloquio a consentire una corretta valutazione del "potenziale
umano" atteso che con esso si delinea il quadro comportamentale del candidato
che sollecitato a fornire risposte in modo diretto si rivela in maniera più
attendibile e fornisce l'ultimo, decisivo, tassello per una sua descrizione
"tridimensionale" composta dai test collettivi, individuali e, appunto, dal
colloquio.
Non va trascurato, infine, che nel caso in esame, il ricorrente, all'esito
negativo del colloquio individuale con il selettore, è stato sottoposto su
richiesta di quest'ultimo a colloquio collegiale e che anche quest'ultimo ha
dato esito negativo.
Ne consegue che alla luce delle argomentazioni esposte la censura deve essere
disattesa.
Infondata anche la seconda censura con la quale il ricorrente lamenta la
violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere
sotto diversi profili.
Non può in alcun modo condividersi l'affermazione dell'ing.
#################### secondo la quale il giudizio formulato dalla
sottocommissione, impugnato con l'odierno gravame, non consentirebbe di
individuare gli elementi, gli aspetti e le caratteristiche concretamente posti
a base della ritenuta inidoneità e di ricostruire l'iter logico della predetta
sottocommissione.
Non consente di pervenire a tale conclusione la lettura degli atti di causa.
Infatti, il giudizio espresso dalla sottocommissione si sofferma,
analiticamente, sulle singole voci previste dall'allegato 3 del D.M. 198 del
2003. In particolare, i giudizi espressi a proposito alla stabilità emotiva e
del comportamento sociale rivelano come il candidato si sia rilevato carente di
capacità decisionale e della sicurezza necessaria per i compiti relativi alla
funzione da svolgere e quindi costituiscano i presupposti della determinazione
di esclusione assunta.
Non solo.
Secondo quanto indicato, senza alcuna contestazione sul punto, nella scheda di
profilo individuale sono contenuti tutti i nomi dei test somministrati, con il
punteggio conseguito; il giudizio del colloquio; i criteri adottati dalla
commissione; il punteggio finale.
Con ciò risulta dimostrata per tabulas l'infondatezza della censura esaminata.
Viene censurata, infine, la mancata preventiva conoscibilità delle risposte,
fornite dal candidato, da cui la sottocommissione di selezione attitudinale si è
attenuta in concreto per formulare il proprio giudizio.
In realtà, si conviene con il resistente Ministero sulla considerazione che
l'intervista psicologica (in questo si risolve il colloquio) per consentire la
necessaria spontaneità e scorrevolezza e la valutazione di elementi anche
impliciti della personalità del candidato, non può essere sostituita da modalità
diverse da quelle utilizzate, non potendosi identificare in nessun altro tipo
di prova o di esame con domande prestabilite, e dovendo puntare sull'elemento
della spontaneità.
Ricordando che la garanzia della trasparenza dell'agire dell'Amministrazione si
rileva, come del resto avvenuto nel caso in esame, dalla circostanza che al
primo giudizio formulato dal selettore a conclusione del colloquio individuale,
è previsto, per la formulazione di un giudizio definitivo, un successivo
colloquio davanti ad una commissione, vale a dire davanti a un organo
collegiale. E tale doppio riscontro comporta di per sé una sufficiente garanzia
quanto all'operato dell'Amministrazione resistente.
Infondata, infine, si rivela la terza censura con la quale viene dedotta la
violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sotto altro profilo (per
non aver valutato il curriculum vitae del candidato) e l'eccesso di potere sotto
diversi profili.
Nel curriculum vitae, in un concorso pubblico, rilevano i titoli prodotti, sia
relativi all'esperienza che all'attività professionale e scientifica svolta, ma
lo stesso non può dar luogo ad una valutazione complessiva al di là di tali
elementi. E in ogni caso, sia i singoli titoli puntualmente indicati, sia il
curriculum complessivamente valutato, non servono a superare la carenza di un
requisito il cui possesso è da ritenersi necessario, come l'attitudine allle
funzioni da svolgere.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda esaminata,
possono essere compensate tra le parti.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione I ter
Respinge il ricorso proposto dall'ingegner
########################################, meglio specificato in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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venerdì 10 giugno 2011
TAR "...Concorsi...Secondo quanto riferisce l'Amministrazione intimata i test, elaborati e proposti ai candidati a seconda delle funzioni e dei compiti da assegnare, vengono somministrati da periti tecnici della Polizia di Stato esperti nel campo e il giudizio collegiale viene espresso da un'apposita commissione che opera tenendo conto dei dati obiettivi emersi dalle prove sia collettive che individuali e delle risultanze del colloquio...."
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