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giovedì 23 giugno 2011

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 6-5-2011 n. 25/II/0007234 Soggetti abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva, Divisione 1 - Consulenza, contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali.



Nota 6 maggio 2011, n. 25/II/0007234 (1).
Soggetti abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e
previdenziale.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l’attività ispettiva, Divisione 1 - Consulenza,
contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali.




Al
Ministero della giustizia
 
Collegio nazionale dagli agrotecnici e degli agrotecnici laureati
 
Via Arenula, n. 71
 
00186 - Roma






Con riferimento alla problematica sollevata da codesto Collegio, si
ritiene opportuno svolgere le seguenti osservazioni.
La disposizione di cui all'art 11, comma 1, lett. b), L. n.
251/1986 (legge professionale), come modificata dalla L. 5 marzo 1991,
n. 91, prevede espressamente che fra le competenze professionali dei
soggetti iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati rientra " la direzione e l'amministrazioni di
cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti
agricoli, nonché la direzione, l'amministrazione e la gestione di
aziende agrarie e zootecniche,...limitatamente alle piccole e medie
aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e
rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione
del personale dipendente dalle medesime aziende”.
Da ciò consegue che qualunque soggetto, iscritto al predetto albo,
previo conferimento di un incarico di direzione, di amministrazione
ovvero di gestione di aziende agrarie sia abilitato a svolgere anche
tutte quelle funzioni riconducibili alla più ampia attività di
“amministrazione del personale” riferita, evidentemente, ai lavoratori
delle medesime aziende.
Tutte le successive previsioni normative e i relativi chiarimenti
interpretativi di carattere amministrativo che hanno riconosciuto agli
iscritti all'Albo la tenuta del registro di impresa agricola,
ovvero la trasmissione telematica delle denunce aziendali di
manodopera o ancora la tenuta del Libro Unico del lavoro sono da
ritenersi di carattere eminentemente ricognitivo e non già
costitutivo, in quanto rientrano nella nozione lato sensu di
amministrazione del personale.
In definitiva, l'affidamento di un incarico di direzione o di
amministrazione o di gestione di aziende agrarie ad un soggetto
iscritto all'albo in questione legittima pienamente lo stesso
allo svolgimento di tutte le funzioni connesse all'amministrazione
del personale appartenente alle medesime aziende.
Quanto sopra, trova applicazione indipendentemente dal fatto che
eventuali ulteriori previsioni di carattere normativo attribuiscano o
meno, in modo esplicito, la legittimazione degli iscritti all’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati allo svolgimento di
nuove attività amministrative, sul piano lavoristico e previdenziale,
riferibili comunque alla nozione di "amministrazione del
personale".


Il Direttore generale
Dott. Paolo Pennesi



L. 6 giugno 1986, n. 251, art. 11
L. 5 marzo 1991, n. 91

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