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venerdì 8 luglio 2011
TAR "...L'amministrazione ha poi evidenziato che vi sarebbero anche delle ragioni per negare il trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33 L. 104\92 e che in precedenza, pur essendo risalente la situazione di infermità del padre, non ha mai chiesto l'assegnazione a #################### neanche dopo un corso di specializzazione quando gli era stata richiesto il gradimento di una sede ove essere trasferito...."
IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1411
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui era stato negato il suo trasferimento alla Questura di #################### per gravi motivi di famiglia.
L'agente della Polizia di Stato Q. aveva richiesto il trasferimento per la necessità di occuparsi del padre dichiarato invalido al 100% che non poteva essere assistito dalla moglie anch'essa affetta da Osteoporosi e di chiarata tutrice di una nipote rimasta orfana, né dal fratello #################### che non era costantemente presente presso l'abitazione.
Nell'unico motivo denuncia violazione dell'art. 55 DPR 335\82 e della circolare ministeriale del 8.4.2003 nr. 333 oltre all'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà con precedenti provvedimenti.
L'art. 55 citato consente il trasferimento anche per gravissime ed eccezionali situazioni personali che erano presenti nel caso di specie tanto è vero che ricorrevano tutti i requisiti previsti dall'art. 33,comma 5, L. 104\92.
La motivazione è generica perché si limita a far riferimento all'art. 55 ed alla circolare del 2003, non vi è stato approfondimento istruttorio sulle circostanze esposte come motivi del trasferimento. Vi è, poi, contraddittorietà con precedenti assegnazioni temporanee presso la Questura di #################### che avevano riconosciuto l'esistenza delle esigenze rappresentate e che non erano state prorogate per il fatto che la situazione rappresentata non era risolvibile con un'ulteriore proroga a riprova della gravità della situazione rappresentata.
Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dello stesso perché il provvedimento impugnato era meramente confermativo di precedenti dinieghi cui il Q. aveva prestato acquiescenza.
Si può prescindere dall'esame dell'eccezione preliminare perché il ricorso è infondato.
La norma invocata dal ricorrente a fondamento della bontà della sua istanza non è lo strumento idoneo a perseguire le finalità sottese all'istanza.
L'art. 55 citato, infatti, prevede i criteri per le ordinarie procedure di trasferimento a domanda fondate prioritariamente su criterio dell'anzianità e prevede un'ipotesi particolare al quarto comma di trasferimento anche in soprannumero per ragioni di prestigio dell'amministrazione, di rilevante pericolo per il dipendente o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
In quest'ultimo caso non sono ricomprese le situazioni come quella rappresentata dal ricorrente per la quale vi è un'altra norma da applicare e cioè l'art. 33 L. 104\92 che prevede proprio la possibilità di essere trasferiti presso la sede ove risiede un familiare bisognoso di assistenza quando nessun altro familiare sia disponibile.
Lo strumento giuridico scelto dal ricorrente pertanto non è idoneo per ottenere il risultato sperato e la decisione dell'amministrazione appare corretta perché fondata sui criteri di applicazione dell'art. 55 DPR 335\82 norma posta a base dell'istanza.
L'amministrazione ha poi evidenziato che vi sarebbero anche delle ragioni per negare il trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33 L. 104\92 e che in precedenza, pur essendo risalente la situazione di infermità del padre, non ha mai chiesto l'assegnazione a #################### neanche dopo un corso di specializzazione quando gli era stata richiesto il gradimento di una sede ove essere trasferito.
In ogni caso al di là della validità di tali considerazioni, resta il fatto che l'art. 55 non poteva essere posto a fondamento di un trasferimento richiesto per le ragioni esposte dal ricorrente e ciò è sufficiente a rendere legittimo il provvedimento impugnato.
Le spese possono essere compensate in considerazioni delle ragioni che hanno spinto il ricorrente a presentare l'impugnazione del provvedimento.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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