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mercoledì 18 gennaio 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2011 Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento a tempo indeterminato e determinato in favore rispettivamente della Corte dei conti ed altre amministrazioni. (12A00486) (GU n. 14 del 18-1-2012 )


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2011  
 Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento a tempo indeterminato e determinato in favore rispettivamente della Corte dei conti ed altre amministrazioni. (12A00486) (GU n. 14 del 18-1-2012 ) 
   IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 39  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»;
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria,  ed  in  particolare   l'articolo   66,   e
successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il  turnover
delle amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,
delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli  enti  pubblici  non
economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti  pubblici  di  cui
all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
in tema di «Reclutamento del personale»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17, commi da 10 a  13,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto  2009,
n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento  per  il
personale in possesso dei prescritti requisiti;
  Visto il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  ed  in
particolare l'articolo 62 che ha modificato  l'art.  52  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-bis secondo
cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso  pubblico,
ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare  al
personale interno, in possesso dei titoli  di  studio  richiesti  per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso;
  Visto il predetto articolo 35, comma 4 e 4-bis del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, secondo cui le  determinazioni  relative  all'avvio  di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente  sulla  base  della  programmazione  triennale  del   fabbisogno
deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto lo stesso articolo 35 del citato decreto legislativo  n.  165
del 2001 che, sempre al comma 4, subordina  l'avvio  delle  procedure
concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, con organico superiore alle 200  unita',  all'emanazione  di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto il comma 4-bis dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  n.
165 del 2001 secondo cui l'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di  reclutamento  a
tempo determinato  per  contingenti  superiori  alle  cinque  unita',
inclusi i contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36;
  Visto l'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001
che in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile dispone che
le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse con il proprio
fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato   seguendo   le   procedure   di
reclutamento previste dall'articolo 35 e che possono avvalersi  delle
forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di  impiego   del
personale previste dal codice civile e dalle leggi  sui  rapporti  di
lavoro subordinato nell'impresa,  nel  rispetto  delle  procedure  di
reclutamento vigenti, solo per rispondere ad esigenze  temporanee  ed
eccezionali;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica ed in particolare l'articolo 9, commi 25, 26
e 27;
  Visto l'articolo 9, comma 28 del citato  decreto-legge  n.  78  del
2010 secondo cui, a  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le  agenzie,  incluse  le
Agenzie fiscali di  cui  agli  articoli  62,  63  e  64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  modificazioni,  gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli  enti  pubblici  di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  fermo  quanto
previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  possono  avvalersi  di  personale   a   tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di  collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per  cento  della  spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Resta fermo  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi',  quanto  previsto
dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Il mancato  rispetto  dei  predetti  limiti
costituisce  illecito  disciplinare   e   determina   responsabilita'
erariale;
  Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo n.  165  del  2001  che
detta disposizioni in  materia  di  mobilita'  del  personale  e  che
prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;
  Visto l'articolo 30 del richiamato  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato  concernente
il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ed  in
particolare il comma 2-bis secondo cui «Le amministrazioni, prima  di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le  procedure
di mobilita' di cui al comma  1,  provvedendo,  in  via  prioritaria,
all'immissione  in  ruolo  dei  dipendenti   provenienti   da   altre
amministrazioni,  in  posizione  di  comando  o   di   fuori   ruolo,
appartenenti alla stessa area .funzionale, che  facciano  domanda  di
trasferimento  nei  ruoli  delle  amministrazioni  in  cui   prestano
servizio»;
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni il quale al  comma  1  prevede  che  le
amministrazioni nell'individuazione  delle  dotazioni  organiche  non
possono determinare, in presenza di vacanze di  organico,  situazioni
di soprannumerarieta' di personale anche temporanea  nell'ambito  dei
contingenti relativi alle singole  posizioni  economiche  delle  aree
funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6,  dispone  che  le
amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di  cui
allo stesso articolo non possono assumere nuovo  personale,  compreso
quello appartenente alle categorie protette;
  Considerato che il citato articolo 6 del decreto legislativo n. 165
del 2001 si applica anche agli enti di ricerca che non possono creare
posizioni soprannumerarie nell'ambito  dei  contingenti  relativi  ai
profili  professionali,  nonche'  nell'ambito  dei  singoli   livelli
economici e che la relativa dotazione organica deve  essere  adottata
per livelli;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25;
  Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  14  settembre
2011, n. 148;
  Visto l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge  n.  138  del
2011 secondo cui le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma
1,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi
prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni
dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  provvedono,  anche  con  le
modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14: a)  ad  apportare,  entro  il  31  marzo  2012,
un'ulteriore riduzione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale,  e  delle  relative  dotazioni  organiche,  in  misura  non
inferiore  al  10  per  cento  di   quelli   risultanti   a   seguito
dell'applicazione  del  predetto  articolo  2,   comma   8-bis,   del
decreto-legge  n.  194  del  2009;  b)  alla  rideterminazione  delle
dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione  di
quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione  non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al  numero
dei  posti  di  organico  di  tale  personale  risultante  a  seguito
dell'applicazione  del  predetto  articolo  2,   comma   8-bis,   del
decreto-legge n. 194 del 2009;
  Visto l'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge n. 138  del
2011 secondo cui alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto  comunque
divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano
ad essere esclusi dal predetto divieto  gli  incarichi  conferiti  ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  Fino  all'emanazione
dei provvedimenti di cui al  comma  3  le  dotazioni  organiche  sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data del 17 settembre 2011; sono fatte salve le procedure concorsuali
e  di  mobilita'  nonche'  di  conferimento  di  incarichi  ai  sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001 avviate alla predetta data;
  Visto l'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge  n.  138  del
2011 secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il
personale amministrativo operante presso gli  uffici  giudiziari,  la
Presidenza  del  Consiglio,  le  Autorita'  di  bacino   di   rilievo
nazionale,  il  Corpo  della  polizia  penitenziaria,  i  magistrati,
l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa
vigente, nonche' le strutture del  comparto  sicurezza,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e  quelle  del
personale indicato nell'articolo  3,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare  applicazione  l'art.
6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Restano  ferme
le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni;
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  Pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere  per  l'anno
2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;
  Viste  le  richieste  di   autorizzazione   a   bandire   procedure
concorsuali negli anni 2011, 2012  e  2013  per  il  reclutamento  di
personale a tempo indeterminato, trasmesse da alcune amministrazioni,
secondo la tabella allegata al presente  decreto,  per  le  quali  si
tiene in considerazione la disciplina derogatoria di cui alla  citata
normativa in materia di riduzione delle dotazioni organiche;
  Considerato che  le  procedure  a  bandire  concorsi  pubblici  per
dirigenti di prima fascia non sono soggette ad autorizzazione,  cosi'
come le relative assunzioni;
  Visto il regime assunzionale vigente e ferma restando,  anche  dopo
l'autorizzazione  a   bandire,   la   necessita'   della   preventiva
autorizzazione ad assumere a conclusione delle procedure  concorsuali
autorizzate;
  Tenuto conto che la compatibilita'  delle  richieste  pervenute  e'
stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle
assunzioni, nonche' rispetto alle dotazioni organiche vigenti,  senza
considerare gli effetti delle  riduzioni  delle  dotazioni  organiche
previste dal citato decreto-legge n. 138 del 2011;
  Considerato che le risorse  finanziarie  previste  dalla  normativa
vigente sono gia' impegnate per le procedure concorsuali  autorizzate
con il presente provvedimento, nonche' con quelle autorizzate per gli
anni 2009 e 2010;
  Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni a bandire concesse per
l'anno 2008, nonche' per gli anni antecedenti al 2008, che non  siano
state ancora bandite alla data del presente provvedimento;
  Ritenuto di poter autorizzare a bandire le  procedure  concorsuali,
come da richieste pervenute,  fermo  restando  che  i  bandi  possono
essere indetti solo ove i  posti  siano  effettivamente  disponibili,
anche al momento della pubblicazione  del  bando,  nell'ambito  della
relativa posizione economica dell'area di riferimento e, per gli enti
di  ricerca,  nell'ambito   del   livello   economico   del   profilo
professionale  interessato  e  fermo  restando,  altresi',   che   le
amministrazioni devono avere la presunta  disponibilita'  finanziaria
per le successive assunzioni da autorizzare;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Le Amministrazioni di cui  alla  tabella  allegata  al  presente
decreto, di cui costituisce parte integrante,  sono  autorizzate,  ai
sensi dell'art. 35, comma 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui
al successivo  comma  2,  ad  avviare,  nel  triennio  2011-2013,  le
procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate.
  2. Le procedure di reclutamento di cui  al  comma  1  del  presente
articolo  possono  essere  avviate  tenendo  conto  dell'effettiva  e
concreta vacanza dei posti in organico nell'ambito delle aree,  e  ai
singoli livelli, nell'ambito dei profili professionali, alla data  di
emanazione del relativo bando di concorso.  Non  si  possono  bandire
concorsi per posti  che  si  renderanno  disponibili  successivamente
all'indizione della  procedura.  I  dirigenti  rispondono  per  danno
erariale in caso di  mancata  individuazione  delle  eccedenze  delle
unita' di personale, ai sensi  dell'articolo  33,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come  modificato  dal
decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.
  3. Sono revocate le autorizzazioni a bandire  concesse  per  l'anno
2008, nonche' per gli anni antecedenti al 2008 che  non  siano  state
bandite alla data del presente provvedimento.
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 28 ottobre 2011

                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione
                                        e l'innovazione              
                                            Brunetta                 
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 62
provvedimento in forma grafica

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