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mercoledì 18 gennaio 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2011 Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento a tempo indeterminato e determinato in favore rispettivamente della Corte dei conti ed altre amministrazioni. (12A00486) (GU n. 14 del 18-1-2012 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2011
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento a tempo indeterminato e determinato in favore rispettivamente della Corte dei conti ed altre amministrazioni. (12A00486) (GU n. 14 del 18-1-2012 )
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66, e
successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il turnover
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non
economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui
all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in tema di «Reclutamento del personale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009,
n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il
personale in possesso dei prescritti requisiti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in
particolare l'articolo 62 che ha modificato l'art. 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-bis secondo
cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico,
ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso;
Visto il predetto articolo 35, comma 4 e 4-bis del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno
deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo stesso articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165
del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure
concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca, con organico superiore alle 200 unita', all'emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il comma 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n.
165 del 2001 secondo cui l'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a
tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita',
inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36;
Visto l'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001
che in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile dispone che
le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse con il proprio
fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di
reclutamento previste dall'articolo 35 e che possono avvalersi delle
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti, solo per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita' economica ed in particolare l'articolo 9, commi 25, 26
e 27;
Visto l'articolo 9, comma 28 del citato decreto-legge n. 78 del
2010 secondo cui, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli
enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto
previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto
dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Il mancato rispetto dei predetti limiti
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale;
Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 che
detta disposizioni in materia di mobilita' del personale e che
prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;
Visto l'articolo 30 del richiamato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato concernente
il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ed in
particolare il comma 2-bis secondo cui «Le amministrazioni, prima di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure
di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria,
all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area .funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio»;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni il quale al comma 1 prevede che le
amministrazioni nell'individuazione delle dotazioni organiche non
possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni
di soprannumerarieta' di personale anche temporanea nell'ambito dei
contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6, dispone che le
amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui
allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale, compreso
quello appartenente alle categorie protette;
Considerato che il citato articolo 6 del decreto legislativo n. 165
del 2001 si applica anche agli enti di ricerca che non possono creare
posizioni soprannumerarie nell'ambito dei contingenti relativi ai
profili professionali, nonche' nell'ambito dei singoli livelli
economici e che la relativa dotazione organica deve essere adottata
per livelli;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre
2011, n. 148;
Visto l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del
2011 secondo cui le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi
prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le
modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non
inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito
dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge n. 194 del 2009; b) alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di
quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale risultante a seguito
dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge n. 194 del 2009;
Visto l'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge n. 138 del
2011 secondo cui alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque
divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano
ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data del 17 settembre 2011; sono fatte salve le procedure concorsuali
e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001 avviate alla predetta data;
Visto l'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del
2011 secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il
personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la
Presidenza del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo
nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati,
l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa
vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del
personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art.
6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme
le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni;
Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale
il Dipartimento della funzione Pubblica ha fornito istruzioni ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di
personale triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno
2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;
Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure
concorsuali negli anni 2011, 2012 e 2013 per il reclutamento di
personale a tempo indeterminato, trasmesse da alcune amministrazioni,
secondo la tabella allegata al presente decreto, per le quali si
tiene in considerazione la disciplina derogatoria di cui alla citata
normativa in materia di riduzione delle dotazioni organiche;
Considerato che le procedure a bandire concorsi pubblici per
dirigenti di prima fascia non sono soggette ad autorizzazione, cosi'
come le relative assunzioni;
Visto il regime assunzionale vigente e ferma restando, anche dopo
l'autorizzazione a bandire, la necessita' della preventiva
autorizzazione ad assumere a conclusione delle procedure concorsuali
autorizzate;
Tenuto conto che la compatibilita' delle richieste pervenute e'
stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle
assunzioni, nonche' rispetto alle dotazioni organiche vigenti, senza
considerare gli effetti delle riduzioni delle dotazioni organiche
previste dal citato decreto-legge n. 138 del 2011;
Considerato che le risorse finanziarie previste dalla normativa
vigente sono gia' impegnate per le procedure concorsuali autorizzate
con il presente provvedimento, nonche' con quelle autorizzate per gli
anni 2009 e 2010;
Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni a bandire concesse per
l'anno 2008, nonche' per gli anni antecedenti al 2008, che non siano
state ancora bandite alla data del presente provvedimento;
Ritenuto di poter autorizzare a bandire le procedure concorsuali,
come da richieste pervenute, fermo restando che i bandi possono
essere indetti solo ove i posti siano effettivamente disponibili,
anche al momento della pubblicazione del bando, nell'ambito della
relativa posizione economica dell'area di riferimento e, per gli enti
di ricerca, nell'ambito del livello economico del profilo
professionale interessato e fermo restando, altresi', che le
amministrazioni devono avere la presunta disponibilita' finanziaria
per le successive assunzioni da autorizzare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante, sono autorizzate, ai
sensi dell'art. 35, comma 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui
al successivo comma 2, ad avviare, nel triennio 2011-2013, le
procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente
articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e
concreta vacanza dei posti in organico nell'ambito delle aree, e ai
singoli livelli, nell'ambito dei profili professionali, alla data di
emanazione del relativo bando di concorso. Non si possono bandire
concorsi per posti che si renderanno disponibili successivamente
all'indizione della procedura. I dirigenti rispondono per danno
erariale in caso di mancata individuazione delle eccedenze delle
unita' di personale, ai sensi dell'articolo 33, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Sono revocate le autorizzazioni a bandire concesse per l'anno
2008, nonche' per gli anni antecedenti al 2008 che non siano state
bandite alla data del presente provvedimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 ottobre 2011
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 62
provvedimento in forma grafica
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