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mercoledì 21 marzo 2012

D.P.C.M. 13 marzo 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012.


Ministero dell'interno
Circ. 20-3-2012 n. 1960
D.P.C.M. 13 marzo 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012.
Emanata congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l’ha pubblicata con il numero di protocollo 35/0002224.

Circ. 20 marzo 2012, n. 1960 (1).

D.P.C.M. 13 marzo 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012.

(1) Emanata congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l’ha pubblicata con il numero di protocollo 35/0002224.



     

Ai
   

Sigg. Prefetti titolari degli uffici territoriali di Governo
           

Loro sedi
     

Al
   

Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
     

Al
   

Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
     

Al
   

Sig. Presidente della Regione Valle D'Aosta
           

Aosta
     

Alle
   

Direzioni regionali del lavoro
           

Loro sedi
     

Alle
   

Direzioni territoriali del lavoro
           

(per il tramite delle direzioni regionali del lavoro)
           

Loro sedi

e, p.c.:
   

Al
   

Gabinetto del ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
           

Largo Chigi, 19
           

Roma
     

Al
   

Ministero degli affari esteri
           

DGPIEM - Ufficio VI
           

Centro visti
           

Roma
     

All'
   

I.N.P.S.
           

Istituto nazionale della previdenza sociale
           

Via Ciro il Grande, 21
           

Roma
     

All'
   

Agenzia delle entrate
           

Direzione centrale servizi ai contribuenti
           

Via del Giorgione, 159
           

Roma
     

Al
   

Gabinetto del Sig. ministro
           

Sede
     

Al
   

Dipartimento della P.S.
           

Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
           

Sede
       



Si informa che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il D.P.C.M. 13 marzo 2012, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2012 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (allegato 1).

Sui siti internet del Ministero dell'interno (www.interno.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto - che prevede una quota massima di ingressi per 35.000 cittadini stranieri residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - stabilisce che sia ammesso l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia (art. 1, commi 1 e 2).

Lo stesso provvedimento, nella quota massima di ingressi per 35.000 unità, consente l'ingresso sul territorio nazionale anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art. 1, comma 3).

L'art. 2, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, prevede l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.



Modalità di presentazione delle istanze e modulistica

Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod. C - stag.) e le domande relative alla richiesta di lavoro subordinato non stagionale ai sensi dell'art. 23 (mod. BPS) possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente con modalità informatiche.

Le procedure riguardanti la registrazione dell'utente, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

L'invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012.

A partire dalle ore 8.00 del 21 marzo p.v. sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati.



Istruttoria

Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate con la circolare congiunta, Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602.

Importanti novità alle procedure in oggetto sono state apportate dall'art. 17 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. n. 27. “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”), che ha introdotto all'art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 il comma 2-bis che dispone:

"qualora lo Sportello Unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 29 non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno".

Pertanto, ove ricorrano le suddette condizioni, si potranno specificare - nell'apposito campo inserito nel modello C - stag. - i dati relativi all'anno precedente della comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata posseduti da quest'ultimo.

Al momento della compilazione, il sistema effettuerà dei controlli sulla validità della comunicazione obbligatoria e del permesso di soggiorno/assicurata inseriti dall'utente, non consentendo l'invio della domanda ove gli stessi risultino incongruenti.

Le domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari, decorsi venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione della domanda, si intendono accolte anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del Lavoro. In questo caso il sistema impegnerà una quota, ove disponibile, e trasmetterà i dati relativi all'istanza al Ministero degli Affari Esteri per la richiesta del visto di ingresso.

In questa fattispecie non è prevista l'emissione del nulla osta; il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale "verifica avanzamento domande online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "richiesta di visto inoltrata".

In tal caso il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contestualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del permesso di soggiorno.

Maggiori dettagli sulla procedura e sulle modifiche apportate al sistema informatico saranno inviati agli Sportelli Unici e alle Direzioni Territoriali del Lavoro col manuale operativo che verrà spedito a mezzo posta elettronica entro la prossima settimana.



Protocolli d'intesa

Anche in questa occasione, le Associazioni di categoria di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 394/1999, firmatarie dei protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni.

Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.

Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell'emanazione dei precedenti decreti flussi per lavoro stagionale, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare alle SS.LL. richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (allegato 2).

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 sono confermati.

Per l’accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l’anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture - U.T.G. il modello excel (allegato 3), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).

Al riguardo, le SS.LL. vorrano disporre gli accertamenti ritenuti opportuni a provvedere all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica associazioni.sui@interno.it.


Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e di verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.


Il Direttore centrale

Malandrino


Il Direttore generale

Forlani



Allegato 1


D.P.C.M. 13 marzo 2012

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012


Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il D.P.C.M. 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 65 del 21 marzo 2011, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011, che prevede una quota complessiva di 60.000 unità;

Rilevato che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2012, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi - in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2012 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il D.P.C.M. 17 febbraio 2011, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

Rilevato inoltre che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2011 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato D.P.C.M. 17 febbraio 2011 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere la quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 60.000 unità autorizzata per l'anno 2011;

Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, sopra richiamati;

Visto il D.P.C.M. 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 unità, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori extracomunitari non stagionali già prevista, in via di anticipazione, con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 91 del 20 aprile 2010;

Ravvisata la necessità di prevedere, come anticipazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i paesi terzi, e che, allo scopo, può provvedersi in via di programmazione transitoria nel limite della quota complessiva autorizzata con il D.P.C.M. 1 aprile 2010 e il D.P.C.M. 30 novembre 2010, sopra richiamati;


Decreta:


Art. 1


1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 35.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

3. Nella quota di cui al comma 1 sono compresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.


Art. 2


Come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d'origine ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.



Allegato 2


Atto di adesione


tra il Prefetto di


e


_____________________________________________


(indicare Associazione o Sezione territoriale e/o categoriale dell'Associazione Nazionale di rappresentanza dei datori di lavoro firmataria del protocollo di intesa in sede nazionale)


rappresentata da _________________________________________________________ domiciliato per la carica in _________________________________________________________.

L'Associazione sopra indicata, in considerazione dell'autonomia territoriale prevista dalle norme statutarie, manifesta piena adesione a quanto previsto dal Protocollo di intesa (che costituisce parte integrante del presente documento) stipulato, a livello nazionale, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Solidarietà Sociale in data _________ con la propria Associazione Nazionale di rappresentanza in materia di procedimenti di nulla osta al lavoro stagionale di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Di conseguenza, l'associazione firmataria del presente atto assume tutti gli impegni e le responsabilità previste dal predetto Protocollo.


Il Prefetto di
         

Associazione

(firma)
         

(firma)
       



Allegato 3


Modulo di richiesta di accesso al sistema informatico dello sportello unico per l’immigrazione


     

Al Sig. Prefetto di
     
   


Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema informatico Stagionali dello Sportello unico per l'Immigrazione


In relazione al protocollo di intesa sottoscritto congiuntamente con il Ministero dell'Interno e il


Ministero della Solidarietà Sociale in data
         

, il sottoscritto/a

     

nato/a il
         

a
   


residente in
         

prov.
         

Cap.
   



via
         


in qualità di rappresentante legale dell'ente




(indicare denominazione dell'Ente, Associazione o Patronato firmatario del protocollo e/o eventuale articolazione territoriale dell'Associazione di rappresentanza dei datori di lavoro)


con sede legale in
         

prov.
         

Cap.
   


via
         

Tel.
   


fax
         

e-mail
   


codice fiscale
         


Chiede


di consentire l'accesso al sistema informatico dello Sportello unico per l’immigrazione ai fini indicati dall'art. 2 del Protocollo stesso e, per l'effetto, il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione in favore dei sottoindicati soggetti.
                                                                           


DATI OPERATORE

Nome
   

Cognome
   

Codice fiscale
   

Data di nascita
   

Indirizzo e-mail
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               


Consapevole delle responsabilità connesse alla gestione delle richieste credenziali che deve avvenire nel pieno rispetto delle garanzie di sicurezza e degli obblighi contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", si impegna a comunicare anticipatamente ogni variazione e/o eventuale cessazione dell'attività da parte dei collaboratori per i quali è stata richiesta e rilasciata la personale credenziale di autenticazione, così come previsto dal medesimo art. 2 del menzionato Protocollo.


Data:
               
     

(Firma)
           



D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 23
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 17
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38

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