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mercoledì 14 marzo 2012

Elezioni amministrative della primavera 2012. Decreto del Ministro dell’interno di fissazione della data di svolgimento per i giorni 6 e 7 maggio. D.L. 27 febbraio 2012, n. 15.


Ministero dell'interno
Circ. 7-3-2012 n. 5/2012
Elezioni amministrative della primavera 2012. Decreto del Ministro dell’interno di fissazione della data di svolgimento per i giorni 6 e 7 maggio. D.L. 27 febbraio 2012, n. 15. Disposizioni transitorie per l’anticipazione dei termini per la presentazione delle candidature. Riduzione del numero dei consiglieri comunali e numero minimo e massimo di candidati per lista. Documentazione amministrativa correlata all’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.
Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Circ. 7 marzo 2012, n. 5/2012 (1).

Elezioni amministrative della primavera 2012. Decreto del Ministro dell’interno di fissazione della data di svolgimento per i giorni 6 e 7 maggio. D.L. 27 febbraio 2012, n. 15. Disposizioni transitorie per l’anticipazione dei termini per la presentazione delle candidature. Riduzione del numero dei consiglieri comunali e numero minimo e massimo di candidati per lista. Documentazione amministrativa correlata all’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo (2).

(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

(2) Cfr., a parziale rettifica delle disposizioni contenute nella presente, circolare 8 marzo 2012, n. 8/2012, emanata dal Ministero dell’interno.



     

Ai
   

Prefetti della Repubblica
           

(Esclusi i prefetti del Friuli-Venezia Giulia e della Sicilia)
           

Loro sedi

e, p.c.:
   

Ai
   

Prefetti del Friuli-Venezia Giulia e della Sicilia
           

Loro sedi
     

Ai
   

Commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
     

Al
   

Presidente della Regione autonoma Valle D’Aosta
           

Servizi di prefettura
           

Aosta

e, inoltre, p.c.:
   

Alla
   

Regione autonoma Trentino-Alto Adige
           

Ripartizione II - Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza
           

Ufficio elettorale e per i rapporti con gli enti locali territoriali
           

Trento
     

Alla
   

Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia
           

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza
           

Servizio elettorale
           

Udine
     

Alla
   

Regione siciliana
           

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
           

Dipartimento autonomie locali
           

Servizio 11 - Elettorale
           

Palermo
     

Alla
   

Regione autonoma della Sardegna
           

Presidenza della Giunta regionale
           

Direzione generale - Servizio elettorale
           

Cagliari
       



Con decreto del Ministro dell’interno del 24 febbraio 2012, è stata fissata, per i giorni di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012, la data di svolgimento, nell’ambito delle regioni a statuto ordinario, del primo turno delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012.

Per evitare l’apertura degli uffici comunali nei giorni della Pasqua e del Lunedì dell’Angelo, conseguente alla coincidenza con gli anzidetti giorni di Festività della fase di esame delle liste e candidature presentate e della eventuale attività di integrazione documentale, con D.L. 27 febbraio 2012, n. 15, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, è stata prevista una norma di diritto transitorio limitata al turno annuale ordinario di elezioni amministrative della prossima primavera, con la quale i termini per la presentazione delle liste e delle candidature, previsti dagli artt. 28, decimo comma, e 32, decimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono stati anticipati al trentaquattresimo e al trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Tali termini cadranno pertanto nei giorni di lunedì 2 aprile (dalle ore 8 alle ore 20) e di martedì 3 aprile (dalle ore 8 alle ore 12). Conseguentemente, sempre limitatamente alle elezioni della primavera 2012, saranno anticipati i termini dei successivi adempimenti del procedimento di ammissione delle liste e candidature, ivi compreso quello di cui all’art. 33, terzo comma, dello stesso D.P.R. n. 570 del 1960, concernente il termine - che viene anticipato al trentesimo giorno antecedente la data della votazione (cioè, venerdì 6 aprile) - entro il quale la commissione circondariale si riunisce per udire i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare in via definitiva.

Si fa riserva di ulteriori direttive e istruzioni sui successivi adempimenti del procedimento elettorale.

In vista delle anzidette consultazioni elettorali, al fine di assicurare la regolarità formale e sostanziale della fase di presentazione delle candidature, si reputa opportuno richiamare le più recenti disposizioni normative che hanno modificato la composizione dei consigli comunali e fornire, con riferimento al procedimento elettorale, alcuni criteri interpretativi di norme riguardanti la documentazione amministrativa.

Com’è noto, l’articolo 16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, nell’ambito delle misure volte al contenimento delle spese degli enti locali, ha introdotto, fra l’altro, ulteriori riduzioni - rispetto a quanto già previsto dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e successive modificazioni - del numero dei consiglieri nei comuni compresi nelle fasce demografiche sino a 10.000 abitanti. La citata L. n. 191/2009, infatti, come rappresentato con Circ. n. 5 del 28 febbraio 2011, all’art. 2, comma 184 (come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla L. 26 marzo 2010, n. 42) aveva già disposto, per tutte le fasce demografiche di comuni, una riduzione del 20 per cento del numero di consiglieri comunali stabilito dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La riduzione della composizione consiliare incide anche sul numero massimo e minimo dei candidati da ricomprendere in ogni lista, a seconda della fascia demografica di appartenenza del comune interessato alla consultazione.

Per esemplificazione, si riportano di seguito le indicazioni relative al numero minimo e massimo di candidati delle liste, a seconda della fascia demografica di appartenenza del comune e del numero di componenti del consiglio comunale.

In particolare, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in applicazione dell’art. 71, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti e cioè:

- almeno 4 e non più di 6, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

- almeno 5 e non più di 7 nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

- almeno 7 e non più di 10, nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

- almeno 12 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti (3).

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in applicazione dell’articolo 73, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da ricomprendere nella lista sia superiore a 50 centesimi, e cioè:

- almeno 11 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000;

- almeno 16 e non più di 24, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;

- almeno 21 e non più di 32, nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

- almeno 24 e non più di 36, nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;

- almeno 27 e non più di 40, nei comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;

- almeno 32 e non più di 48, nei comuni con più di un milione di abitanti.

Si ritiene applicabile, per esigenze di coerenza del sistema, ai fini dell’arrotondamento della cifra relativa al numero minimo di candidati nei comuni fino a 15.000 abitanti, il criterio enunciato per i comuni più grandi dall’art. 73, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che, come detto, prevede l’arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da ricomprendere nella lista sia superiore a 50 centesimi. Identica forma di arrotondamento, tra l’altro, è prevista per gli stessi comuni inferiori a 15.000 abitanti dall’art. 71, comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, in materia di attribuzione del premio di maggioranza.

Con l’occasione, si fa riferimento ai numerosi quesiti sollevati da codeste Prefetture, dai Comuni e dalle stesse forze politiche in ordine all’applicabilità ai procedimenti elettorali e referendari delle recenti disposizioni che, per finalità di semplificazione, sono state introdotte alle norme generali in materia di documentazione amministrativa dall’art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

In particolare, il comma 01 dell’art. 40 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - come introdotto dal comma 1 del citato articolo 15 della L. n. 183 del 2011 - prevede testualmente che: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”. Inoltre, il successivo comma 02 del D.P.R. n. 445 del 2000 - come introdotto anch’esso dal medesimo art. 15 della L. n. 183/2011 - dispone che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: ”Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, a quanto risulta dal sito istituzionale, ha recentemente fornito alcuni orientamenti generali sull’applicazione delle cennate nuove disposizioni. In particolare, l’anzidetta dicitura (”Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”) non va apposta sui certificati rilasciati da un’amministrazione pubblica ad un altro soggetto pubblico o ad un gestore di pubblici servizi: su tali certificati, infatti, andrà apposta solo la seguente dicitura: “Rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.

In tali sensi, quindi, la predetta dicitura: “Rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”, potrà essere apposta alle “certificazioni” tra amministrazioni pubbliche preordinate alla iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali o concernenti l’attestazione dell’iscrizione stessa.

Per quanto concerne specificamente i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e candidature, e i procedimenti referendari, relativamente alla raccolta delle sottoscrizioni, ad avviso dello scrivente Ufficio, le surrichiamate disposizioni in materia di semplificazione documentale e procedimentale, anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza, sono incompatibili ed inapplicabili: i procedimenti elettorali e referendari stessi, infatti, come ben noto, sono disciplinati con normativa assolutamente “speciale” e non derogabile da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa “novella” legislativa alla predetta normativa “speciale”.

In tali sensi, il Consiglio di Stato, con parere n. 1232/2000 reso dalla Sezione Prima il 13 dicembre 2000, nel richiamare, tra l’altro, pronunce della Corte Costituzionale, dell’Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte di Cassazione e precedenti decisioni dello stesso Supremo Consesso amministrativo, ha evidenziato che il procedimento elettorale “si caratterizza per la specificità delle regole che lo presidiano, a garanzia dell’interesse pubblico e della libera espressione della volontà del corpo elettorale, nonché per la rigorosa e celere scansione dei diversi adempimenti, in un contesto in cui l’interesse del singolo a sostituire la gravosa acquisizione dei documenti fidefacienti con una propria dichiarazione non può che reputarsi recessivo rispetto agli inconvenienti invalidanti che si determinerebbero in caso di accertamento a posteriori della falsità della dichiarazione (Cass. Ufficio elettorale centrale 26 febbraio 1994)”.

“La ragione del rigido formalismo (Ad. Plen., 17 dicembre 1996, n. 24) che governa il procedimento elettorale si correla dunque ai requisiti di tempestività e di sicurezza che, per legge, devono caratterizzarlo, garantendolo da quei rischi di invalidazione che contraddirebbero ai principi fondamentali del sistema e tenendo sempre presente che in materia elettorale la certezza del diritto è d’importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico (Corte Cost., 12 settembre 1995, n. 442)”.

“I criteri interpretativi ora richiamati sono del resto pacificamente acquisiti nella giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, la quale è ferma nel ritenere - con riferimento alle elezioni politiche e a quelle regionali - che l’onere di presentazione dei certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste è prescritto a pena di decadenza … e non ammette equipollenti, poiché l’organo che riceve le liste non ha la possibilità di effettuare alcuna verifica sulla base degli atti in suo possesso (Sez. V, 3/10/1994, n. 1091)”.

“Anche con riferimento alle elezioni comunali (governate dagli artt. 28 e 32 T.U., D.P.R. n. 570 del 1960 i quali non comminano formalmente la decadenza per l’omessa presentazione dei certificati) … la dimostrazione dell’iscrizione nelle liste elettorali … non sembra poter essere fornita in altro modo se non tramite la produzione dello specifico certificato di iscrizione dei predetti nelle corrispondenti liste (Sez. V, 24/2/1999, n. 209)”.

“Resta così chiarito - a conclusivo avviso del Consiglio di Stato - che la peculiarità del procedimento preparatorio per le elezioni … e la natura degli interessi pubblici ivi coinvolti non consente di utilizzare quegli strumenti di semplificazione documentale - autodichiarazioni ed accertamenti d’ufficio - che l’ordinamento appresta in generale ai fini dello snellimento dei rapporti fra cittadini e Pubblica amministrazione”.

Per acquisire aggiornati elementi di conferma su tale consolidato orientamento interpretativo, lo scrivente Ufficio ha invero ritenuto di chiedere un nuovo parere del Consiglio di Stato, che tuttavia, alla data odierna, non è ancora stato reso.

Nelle more, in considerazione dell’intervenuto avvio del procedimento elettorale e della improrogabile necessità che venga data attuazione agli adempimenti preparatori del procedimento stesso, si ribadisce l’avviso innanzi espresso, ritenendo pertanto che le anzidette disposizioni in materia di “autodichiarazioni” non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche a soggetti privati concernenti l’accertamento della iscrizione nelle liste elettorali, ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto di iniziativa popolare referendaria.

Con riferimento agli adempimenti preparatori, di competenza sia degli Uffici pubblici preposti che delle forze politiche, correlati allo svolgimento del turno elettorale amministrativo della primavera prossima, appare preminente l’esigenza di garantire il pieno rispetto delle vigenti norme di natura elettorale, che sono univocamente rivolte a disciplinare la corretta composizione del corpo elettorale e la regolare formazione e presentazione delle liste di candidati e raccolta delle relative sottoscrizioni nonché a consentire alle commissioni elettorali l’accurata verifica dell’esistenza e completezza dei presupposti legittimanti l’ammissione delle liste stesse, entro i termini strettissimi di esame stabiliti dalle norme medesime.

Appare quindi preminente, in ultima analisi, in un quadro di certezza giuridica, garantire gli stessi elettori in ordine al corretto esercizio della loro espressione di voto nei confronti di liste e candidati la cui presentazione ed ammissione sia stata legittima e regolare. In pari tempo, appare altresì meritevole di tutela l’interesse tanto delle forze politiche, quanto degli stessi sottoscrittori delle liste a che il procedimento preparatorio della consultazione sia immune da vizi che ne possano invalidare lo svolgimento.


Si pregano le SS.LL. di voler portare il contenuto della presente a conoscenza dei sindaci e dei segretari dei comuni delle rispettive province, dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, preposti alla ricezione delle liste e candidature, nonché di tutte le forze politiche locali.


Si prega altresì di un cortese cenno di assicurazione.


Il Capo dipartimento

Pansa

(3) Cfr., a parziale rettifica delle disposizioni contenute nel presente capoverso, circolare 8 marzo 2012, n. 8/2012, emanata dal Ministero dell’interno, che aumenta il numero dei candidati in relazione al numero degli abitanti.



D.L. 27 febbraio 2012, n. 15
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 28
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 32
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 33
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 71
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 73
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 16
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 184
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 15
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 40

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