La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al
comma 3, e' garantita la partecipazione del personale in servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli
istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto con
contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal
presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 43».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 42.
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art. 47 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 6 del D.Lgs. n. 396 del 1997)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e
l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste
dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non
vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentativita' sindacale che sostituiscano o
modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre
1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia
di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai
fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative
sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della
contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni
sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23,
24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori
condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di
cui al comma 3, e' garantita la partecipazione del
personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche
e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura
all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla
legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si
tiene conto ai fini del calcolo della rappresentativita'
sindacale ai sensi dell'articolo 43.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono
definite la composizione dell'organismo di rappresentanza
unitaria del personale e le specifiche modalita' delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per
la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in
associazione con un proprio statuto e purche' abbiano
aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono
prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a
piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati
nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere
che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma
8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del
personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che
regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della
legge e della contrattazione collettiva. Essi possono
altresi' prevedere che, ai fini dell'esercizio della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza
unitaria del personale sia integrata da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi
criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo possono essere costituiti, alle
condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con
pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere
costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza
dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura
delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo del comparto sia prevista una
disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2,
deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi
di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione. tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative
sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28
dicembre 1989 n. 430.".
Art. 2
Introduzione dell'articolo 50-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 50 e' aggiunto il seguente:
«Art. 50-bis. - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e
consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero). - 1. In
considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le
disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale
in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche'
presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto
con contratto regolato dalla legge locale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 717):
Presentato dall'On. Marco Fedi ed altri.
Assegnato alla XI Commissione (lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 9 ottobre 2008 con pareri delle Commissioni I,
III, V e VII.
Esaminato dalla XI Commissione (lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 4 febbraio 2009, 11 marzo 2009, 6, 14, 26 maggio
2009, 2 luglio 2009.
Nuovamente assegnato alla XI Commissione (lavoro pubblico e
privato), in sede legislativa il 27 ottobre 2009 con pareri delle
Commissioni I, III, V e VII.
Esaminato dalla XI Commissione (lavoro pubblico e privato), in
sede legislativa, ed approvato il 28 ottobre 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1843):
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 19 novembre 2009 con pareri delle Commissioni 1ª,
5ª, 7ª e 11ª.
Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 18 maggio 2010, 27 ottobre 2010 e 10, 16 novembre
2010.
Esaminato in Aula il 19 gennaio 2011 ed il 26 gennaio 2011
deliberato il rinvio in 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione).
Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 5 aprile 2011, 3, 24 maggio 2011, 15, 22 giugno
2011, 6 dicembre 2011 e 14 febbraio 2012.
Esaminato in Aula il 6 marzo 2012 ed approvato definitivamente,
con assorbimento A.S. 978 (On. Mirella Giai) il 15 marzo 2012.
Note all'art. 2:
Per i riferimenti del citato decreto legislativo n. 165
del 2001, si veda nella nota all'articolo 1.
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