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martedì 3 luglio 2012

Contrasto all'uso del contante riguardo al pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito. Differimento al 1° luglio 2012 del divieto di pagamento in contanti e con assegni circolari per importi superiori a 1.000 euro per le pubbliche amministrazioni.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 2-7-2012 n. 10995
Contrasto all'uso del contante riguardo al pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito. Differimento al 1° luglio 2012 del divieto di pagamento in contanti e con assegni circolari per importi superiori a 1.000 euro per le pubbliche amministrazioni.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Msg. 2 luglio 2012, n. 10995 (1).
Contrasto all'uso del contante riguardo al pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito. Differimento al 1° luglio 2012 del divieto di pagamento in contanti e con assegni circolari per importi superiori a 1.000 euro per le pubbliche amministrazioni.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Premessa
Con Msg. 23 febbraio 2012, n. 3204 sono state fornite le prime indicazioni operative per le prestazioni a sostegno del reddito in relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede, tra l'altro, che i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni o comunque ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Con successivo intervento normativo, art. 3, comma 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, è stata differita al 1° luglio 2012 l'entrata in vigore del divieto in capo alle pubbliche amministrazioni di pagamento di emolumenti in contanti o con assegno circolare per importi superiori a 1.000 euro.

Aspetti operativi
Al fine di assicurare il rispetto della normativa sopra richiamata e contestualmente garantire una corretta e tempestiva erogazione delle somme spettanti ai beneficiari, è stato integrato un accordo operativo con Poste italiane S.p.a., richiamato nel Msg. 23 febbraio 2012, n. 3204. Pertanto, nella fase di avvio delle nuove modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2012:
1. se il beneficiario della prestazione è già titolare di conto corrente postale o di libretto postale nominativo ordinario o INPS Card, potrà richiedere, direttamente allo sportello, il contestuale versamento dell'intero importo spettante sul rapporto di conto in essere;
2. se il beneficiario della prestazione non è titolare di alcun rapporto di conto corrente o di libretto postale nominativo ordinario o INPS CARD, l'addetto allo sportello postale proporrà l'apertura di un libretto postale nominativo ordinario e l'accreditamento sul medesimo della somma spettante:
2.1 se il beneficiario accetta la proposta e sottoscrive la modulistica per la richiesta di accredito e l'apertura del libretto, l'Ufficio postale procederà contestualmente al pagamento in suo favore;
2.2 se invece il beneficiario non aderisce alla proposta offerta, l'addetto allo sportello postale informerà l'interessato che non potrà ottenere immediatamente il pagamento e che dovrà recarsi presso la Sede INPS territorialmente competente per comunicare le coordinate IBAN del rapporto di conto prescelto sul quale le somme riaccreditate devono essere riemesse in pagamento. In questa ipotesi, sarà cura della competente Sede dell'Istituto, richiedere a Poste Italiane il riaccredito della somma spettante al beneficiario per effettuare la riemissione del pagamento con un nuovo accredito. La Sede dell'Istituto gestirà la riemissione del pagamento tramite la Procedura "Gestione riaccrediti" che consente di inserire una modalità di pagamento diversa da quella presente nella domanda di prestazione e le relative coordinate IBAN.
Si precisa che per tutte le prestazioni temporanee, ad eccezione del TFR, qualora dalla lavorazione emergano pagamenti superiori a 1.000 euro, la Sede Inps deve necessariamente scegliere il canale Banca d'Italia/Poste per evitare la mancata finalizzazione dei pagamenti a seguito di filtro bloccante introdotto dai centri applicativi delle banche.
Questa operatività consentirà anche un aggiornamento delle nuove modalità di pagamento scelte dal beneficiario, permettendo all'Istituto, nel mese seguente, di inviare i successivi pagamenti presso il conto domiciliato.
Nel periodo di avvio dell'operazione (luglio-settembre 2012), laddove possano essere rilevate significative concentrazioni di pagamenti presso alcuni CAP di Uffici postali da gestire con le modalità concordate, in considerazione dei tempi prospettati da Poste italiane per l'apertura del libretto postale ed erogazione del trattamento al singolo beneficiario, in presenza di evidenti cause di forza maggiore collegate a dette circostanze, al fine di evitare il gravissimo disagio di rinvii di riscossioni per i beneficiari disoccupati o sospesi, l'Ufficio postale provvederà ad assicurare, comunque, il pagamento allo sportello con le consuete modalità, rinviando ad un secondo momento il completamento della formalizzazione delle operazioni di domiciliazione.
Si segnala, infine, che per agevolare l'attività delle Poste, l'Istituto si è impegnato, per tutti i pagamenti PSR per i quali i beneficiari non hanno comunicato una domiciliazione, ad inviare, a livello centrale, giornalmente a Poste italiane, insieme con il flusso di pagamento veicolato mediante Banca d'Italia, un report con la distribuzione territoriale di tutti gli importi superiori a 1.000 euro, divisa per Codice di avviamento postale, consentendo una migliore pianificazione organizzativa necessaria per far fronte agli eventuali picchi di lavoro.

Pagamenti del Fondo di garanzia (TFR e crediti diversi)
Anche per i pagamenti delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia, a decorrere dal 1° luglio 2012, non sarà più possibile effettuare i pagamenti in contanti.
Si richiamano al riguardo le disposizioni già impartite dalla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, con messaggio n. 10030 del 13 giugno 2012, estese a tutte le banche convenzionate a partire dal 1° luglio p.v., invitando le sedi a comunicare alla predetta Direzione centrale eventuali comportamenti difformi.
Pertanto, nelle ipotesi di pagamenti del TFR Fondo di garanzia e crediti diversi, la banca di riferimento comunicherà al beneficiario lo sportello bancario presso cui sarà accreditato l'importo; nell'ipotesi in cui gli importi siano superiori a 1.000 euro, per la riscossione del TFR sarà necessario, come per le altre prestazioni, aprire un conto corrente o libretto nominativo. Entro il 60° giorno di calendario dalla data di invio dell'avviso al beneficiario da parte della banca ovvero a richiesta della sede Inps, la banca dovrà riaccreditare con valuta compensata le somme non riscosse. Pertanto l'attuale operatività per il pagamento del TFR rimane invariata nella sostanza, sostituendo solo la modalità di pagamento che passa da contante o assegno circolare a conto corrente o libretto.
Restano ferme le consuete modalità di trasmissione delle quietanze da parte delle Banche convenzionate al fine del tempestivo esercizio dell'azione di surroga.
Si segnala, infine, che si tratta di una soluzione temporanea in attesa di stabilire nuove regole con le banche rivedendo la convenzione in essere dopo che ABI e consorzio CBI avranno reso operativa la procedura per il bonifico quietanzato telematico fra pochi mesi.
Al fine di assicurare il buon fine dell'operazione si è provveduto a dare adeguata informazione di quanto sopra anche agli operatori del Contact Center per dare adeguate risposte ad ogni eventuale richiesta di chiarimenti che provenga da cittadini interessati da tale tipologia di pagamenti.
Infine, l'Istituto ha anche sensibilizzato, in occasione di un recente incontro, gli Enti di Patronato nazionali sull'imminente entrata in vigore del divieto e sulla operatività dei pagamenti delle PSR.


Il Direttore generale
Nori

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 12
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 4
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 3
Msg. 23 febbraio 2012, n. 3204

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