Translate

martedì 3 luglio 2012

Personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Pensione di vecchiaia.



I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 2-7-2012 n. 11010
Personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Pensione di vecchiaia.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 2 luglio 2012, n. 11010 (1).
Personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Pensione di vecchiaia.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Come è noto, le nuove disposizioni in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche, introdotte dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano ai lavoratori, iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che rivestano la qualifica di personale viaggiante.
In particolare, i lavoratori che hanno la qualifica di personale viaggiante, al compimento del sessantesimo anno di età (se uomini), raggiungono l'età pensionabile e, se perdono il titolo abilitante, possono accedere al pensionamento con la decorrenza prevista dalla L. n. 247 del 2007.
Si ricorda altresì che l'eventuale svolgimento di attività diversa successivamente alla data del compimento dell'età e fino alla decorrenza della prima finestra utile - e non oltre - non incide sulla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia stessa, già intervenuta al raggiungimento dell'età (Circ. 15 maggio 2008, n. 60).
Quanto sopra, nel presupposto che le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante siano svolte stabilmente alla data del compimento dell'età pensionabile, senza soluzione di continuità tra la cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione pensionistica (Msg. n. 20514/1995); l'unica eccezione è rappresentata dall'applicazione delle finestre di uscita vigenti tempo per tempo.
Ciò premesso, alcune Aziende del settore hanno chiesto chiarimenti in merito al requisito dello svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche del personale viaggiante.
Al riguardo, nel richiamare le istruzioni fornite con la Circ. n. 75/1994, si precisa che per "personale viaggiante" deve intendersi il personale che, secondo le disposizioni contrattuali, riveste una delle qualifiche professionali le cui mansioni comportino la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto.
Il riconoscimento del pensionamento anticipato di vecchiaia può avvenire, quindi, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
- le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante siano svolte stabilmente alla data del compimento dell'età pensionabile e, quindi, a condizione che l'interessato abbia svolto da un congruo periodo di tempo, antecedentemente alla cessazione, le mansioni proprie della menzionata qualifica;
- alla data di esonero i contributi versati per l'attività svolta come personale viaggiante siano superiori a quelli eventualmente accreditati - nel soppresso Fondo ET o nell'assicurazione generale obbligatoria per periodi successivi al 31 dicembre 1995 - nello svolgimento di altre mansioni;
- ricorrano i requisiti contributivi minimi richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Per maggiore chiarezza, si riportano i seguenti esempi:
1. Il lavoratore che al momento dell'esonero dal servizio come personale viaggiante abbia 20 anni di contribuzione (1040 contributi), potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata a condizione che almeno 521 contributi risultino versati per attività svolta come personale viaggiante.
2. Il lavoratore che al momento dell'esonero dal servizio come personale viaggiante abbia 30 anni di contribuzione, potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata a condizione che per l'attività svolta come personale viaggiante risultino versati contributi per almeno 15 anni e 1 settimana.
3. Il lavoratore che nel 2012 compia sessanta anni e che nel periodo 1990 - 2002 abbia svolto le attività tipiche del personale viaggiante, successivamente, per il periodo 2003 - 2011, sia stato adibito a compiti diversi e, infine, sia stato nuovamente impiegato come personale viaggiante per il 2012, non potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata prevista per il personale viaggiante, non potendo ritenersi rispettato al momento dell'esonero il requisito dello svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche di personale viaggiante: pur sussistendo, in ipotesi, il requisito anagrafico e una prevalente contribuzione per l'attività svolta come personale viaggiante, difetta il requisito della stabilità, cioè lo svolgimento delle mansioni in discorso per un congruo periodo di tempo prima dell'esonero.
I criteri sopra esposti relativi allo svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche di personale viaggiante devono essere attestati dall'azienda con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, nonché dai lavoratori, utilizzando i format allegati.
Si sottolinea che le dichiarazioni dell'Azienda e del lavoratore sono entrambe elementi imprescindibili per l'istruttoria della domanda di pensione, salvo l'impossibilità accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di rendere la predetta dichiarazione.
Nell'ipotesi in cui un lavoratore abbia svolto le mansioni di personale viaggiante presso più Aziende, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro interessati.


Le Sedi, infine, avranno cura di portare a conoscenza di ciascuna azienda autoferrotranviaria con cui intrattengono rapporti contributivi le disposizioni del presente messaggio.

Allegato 1


Dichiarazione di responsabilità da compilare a cura dell'azienda


Il sottoscritto ________________________________________


legale rappresentante dell'Azienda ______________________ consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue, con riferimento al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503:


l'agente _____________________ nato a _____________________ il _____________________ riveste alla data di esonero la qualifica di personale viaggiante;


è stato assunto presso questa Azienda in data _____________________;


ha svolto, in base alle disposizioni contrattuali, effettivamente, in modo stabile e prevalente, le mansioni tipiche di personale viaggiante comportanti prestazioni di servizi a bordo dei mezzi di trasporto dal
__________________ al ___________________


___________lì___________

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 5


Nessun commento: