Translate

venerdì 1 febbraio 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 31-1-2013 n. 32/0002583 D.M. 30 novembre 2012sulle procedure standardizzate - Chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione III.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 31-1-2013 n. 32/0002583
D.M. 30 novembre 2012sulle procedure standardizzate - Chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione III.

Nota 31 gennaio 2013, n. 32/0002583 (1).

D.M. 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate - Chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni).

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione III.



Al
   

Ministero della salute

Al
   

Ministero dello sviluppo economico

Al
   

Ministero dell'interno

Al
   

Ministero della difesa

Al
   

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Al
   

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Alla
   

Direzione generale per l'attività ispettiva

All'
   

Ufficio della consigliera nazionale di parità

Alle
   

Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All'
   

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All'
   

Ispettorato regionale del lavoro di Catania

Al
   

Comando carabinieri per la tutela del lavoro

Alla
   

Provincia autonoma di Trento

Alla
   

Provincia autonoma di Bolzano

Al
   

Coordinamento tecnico delle regioni

All'
   

Inail

Alla
   

Cgil

Alla
   

Cisl

Alla
   

Uil

Alla
   

Ugl

Alla
   

Cisal

Alla
   

Confsal

Alla
   

Ciu

Alla
   

Cida

Alla
   

Confindustria

Alla
   

Confcommercio

Alla
   

Confagricoltura

Alla
   

Confartigianato

Alla
   

Cna

Alla
   

Confesercenti

Alla
   

Confapi

Alla
   

Confcooperative

Alla
   

Legacoop

All'
   

Abi

All'
   

Agci

All'
   

Unci

Alla
   

Casartigiani
     

Loro sedi
   



Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per L'autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito D.Lgs. n. 81/2008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), pubblicata sul Suppl. Ord. n. 212 della Gazz. Uff. n. 302 del 29 dicembre 2012.


Al riguardo, si fa presente quanto segue.


L'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c), d) nonché g).".

Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, e, a seguito di tale modifica, l'articolo in esame risultava essere il seguente: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività dì cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c), d) nonché g).".

Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il D.M. 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013.

L'articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c), d) nonché g).".

Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.


Il Direttore generale

Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro



D.M. 30 novembre 2012
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 29
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 388
D.L. 12 maggio 2012, n. 57, art. 1

Nessun commento: