Ministero dell'economia e delle finanze
Nota 6-3-2013 n. 17964
Certificazione estinzione anticipata del debito per effetto della spending review.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio X.
Nota 6 marzo 2013, n. 17964 (1).
Certificazione estinzione anticipata del debito per effetto della spending review.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio X.
All'
Anci
Via dei Prefetti, 46
00186 - Roma
e, p.c.:
All'
Ufficio legislativo economia
Sede
Al
Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale della finanza locale
Piazza del Viminale, 1
00184 - Roma
Con nota n. 12/FL/SS-Idv-13 del 22 febbraio 2013, codesta Associazione (Anci) - nel richiamare l'obbligo per i comuni di certificare, entro il 31 marzo 2013, la quota della mancata riduzione da spending review non utilizzata per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito nell'anno 2012, da recuperare nell'anno 2013, di cui al comma 6-bis dell'art. 16 del D.L. n. 95/2012 - ha posto un quesito sulla portata applicativa dell'art. 3 del D.M. 25 ottobre 2012 del Ministero dell'interno disciplinante la certificazione in questione.
In particolare, codesta stessa Associazione - considerato che il predetto articolo 3 prevede che l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, ivi inclusi gli eventuali indennizzi dovuti, deve risultare da impegni di spesa effettuati entro il 31 dicembre 2012 e pagati entro la predetta data - chiede di conoscere se si possano considerare comunque legittime le operazioni di estinzione o riduzione anticipata di debito per le quali il relativo mandato di pagamento sia stato emesso entro il 31 dicembre 2012, anche se pagato dal Tesoriere nei primi giorni di gennaio 2013.
Al riguardo, salvo diverso avviso del competente Ministero dell'interno, si ritiene che si possano considerare utilmente perfezionate ai fini di cui al citato comma 6-bis dell'art. 16 del D.L. n. 95/2012, le operazioni di riduzione ed estinzione anticipata del debito per le quali il relativo impegno di spesa sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2012 e il relativo ordine di pagamento emesso entro la medesima data e, ciò, anche ove si consideri che i ritardi nel pagamento dei suddetti ordinativi non sono, in linea generale, riconducibili all'operato del comune interessato.
Circa, poi, la richiesta di prevedere che possano essere oggetto di estinzione anticipata o riduzione tutte le forme di finanziamento e non già il solo debito iscritto nel bilancio del comune interessato ai sensi del comma 76 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 per il quale lo stesso comune ha assunto l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad una diversa amministrazione pubblica, si esprime l'avviso che il comma 2 dell'art. 2 del D.M. 31 gennaio 2013 del Ministro dell'interno debba interpretarsi nel senso che possono essere oggetto di estinzione o riduzione anticipata tutti i debiti iscritti nel bilancio comunale, ivi inclusi quelli con rate di ammortamento a carico del comune ma il cui ricavato è destinato ad un'altra amministrazione.
In ogni caso, anche sul punto si rinvia alle definitive valutazioni del competente Ministero dell'interno.
Il Ragioniere generale dello Stato
Mario Canzio
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 16
D.M. 25 ottobre 2012, art. 3
D.M. 31 gennaio 2013, art. 2
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 76
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