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mercoledì 20 marzo 2013

Reg. (CE) 19-3-2013 n. 246/2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 20 marzo 2013, n. L 77.



Reg. (CE) 19-3-2013 n. 246/2013
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicato nella G.U.U.E. 20 marzo 2013, n. L 77.

Reg. (CE) 19 marzo 2013, n. 246/2013   (1) (2).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE (Testo rilevante ai fini del SEE).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 marzo 2013, n. L 77.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 marzo 2013.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, è necessario che la Commissione adotti disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile di cui all'allegato I del suddetto regolamento.

(2) Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza (security) dell'aviazione civile, modificato, stabilisce metodi, ivi comprese tecnologie, per rilevare gli esplosivi liquidi, in modo da poter autorizzare liquidi, aerosol e gel (LAG) nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile.

(3) La Commissione può presentare proposte di revisione, in particolare tenendo conto dell'operabilità delle attrezzature e della comodità dei passeggeri e in base alla relazione (3) della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione della situazione in materia di controllo di sicurezza dei liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE. La Commissione ritiene opportuno introdurre lo screening obbligatorio, volto a rilevare gli esplosivi liquidi, dei LAG, venduti in aeroporto e dal vettore, sigillati in sacchetti in grado di evidenziare manomissioni (STEB), nonché dei LAG da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, ivi compresi gli alimenti per neonati.

(4) La Commissione si impegna ad una completa soppressione delle restrizioni sul trasporto di liquidi, aerosol e gel. In base all'esperienza acquisita in seguito all'applicazione dello screening dal gennaio 2014, è opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro la fine del 2014 e definisca, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, una o più tappe successive volte a conseguire tale obiettivo, se possibile, entro i due anni che seguono la prima tappa.

(5) È necessario che la Commissione segua attentamente lo sviluppo tecnologico dei sistemi di rilevamento degli esplosivi liquidi al fine di consentire eventualmente agli aeroporti di impiegare in futuro sistemi di screening che siano in grado di affrontare più minacce (ad es., esplosivi solidi e liquidi) contemporaneamente e in modo efficace e di semplificare le procedure di controllo del bagaglio.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile .

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3)  COM(2012) 404 del 18.7.2012, non pubblicata.



Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

Entro il 30 giugno 2013 gli aeroporti o il soggetto responsabile per il controllo (screening) devono riferire alle autorità competenti sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di adozione e impiego di apparecchiature per il controllo (screening) dei liquidi. Entro il 1° settembre 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione.



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 2 dell'allegato si applica dal 31 gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



Allegato

1. L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

a) al capo 4, al punto 4.0.4 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) “il sistema di rilevazione di esplosivi liquidi (LEDS)” è un dispositivo in grado di individuare materiali pericolosi, conforme alle disposizioni di cui al punto 12.7 dell'allegato alla decisione C(2010) 774 della Commissione.»;

b) al capo 4, al punto 4.1.3.4, lettera g), è sostituito il testo seguente:

«g) sono stati acquistati in uno degli aeroporti ubicati nei paesi terzi di cui all'appendice 4-D, purché il LAG sia sigillato in un sacchetto STEB che conservi all'interno una prova soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nell'area lato volo dell'aeroporto in questione e nel corso delle 36 ore immediatamente precedenti. Si può usufruire delle dispense previste in questo punto entro e non oltre il 30 gennaio 2014.»;

c) al capo 4, i punti 4.1.3.1 e 4.1.3.2 sono soppressi;

d) al Capo 12, il punto 12.7.1.1 è sostituito dal seguente:

«12.7.1.1 I sistemi LEDS devono essere in grado di individuare e segnalare mediante allarme la presenza di una determinata quantità, o quantità superiori, di materiale pericoloso contenuto nei LAG.»;

e) al Capo 12, il punto 12.7.2 è sostituito dal seguente:

«12.7.2. Standard per i sistemi di rilevazione di esplosivi liquidi (LEDS)

12.7.2.1. Sono previsti tre standard per i sistemi LEDS. I requisiti dettagliati relativi a tali standard sono stabiliti in una decisione separata della Commissione.

12.7.2.2. Tutti i sistemi LEDS devono soddisfare lo standard 1.

I sistemi LEDS che soddisfano lo standard 1 possono essere utilizzati entro e non oltre il 30 gennaio 2016.

12.7.2.3. Lo standard 2 si applica a tutti i sistemi LEDS installati dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Tutti i sistemi LEDS devono soddisfare lo standard 2 a decorrere dal 31 gennaio 2016 al più tardi.»

2. A decorrere dal 31 gennaio 2014 l'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

a) al Capo 4, il punto 4.1.2.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.1.2.2 Il soggetto competente in tutti gli aeroporti sottopone a controllo (screening), all'ingresso dell'area sterile, almeno i LAG acquistati in un aeroporto o a bordo di un aeromobile e sigillati in un sacchetto STEB che conservi all'interno una prova soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nell'area lato volo dell'aeroporto o a bordo di un aeromobile, nonché i LAG da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, ivi compresi gli alimenti per neonati.

Prima del controllo i liquidi, aerosol e gel devono essere tolti dal bagaglio a mano e controllati separatamente dagli altri articoli del bagaglio a mano, a meno che l'apparecchiatura utilizzata per il controllo del bagaglio a mano sia anche in grado di controllare più contenitori chiusi di LAG all'interno del bagaglio.

Quando i LAG vengono tolti dal bagaglio a mano il passeggero deve presentare:

a) tutti i liquidi, aerosol e gel in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro, dove il contenuto entra comodamente e il sacchetto è completamente chiuso; nonché

b) tutti gli altri LAG, ivi compresi i sacchetti STEB contenenti liquidi, aerosol e gel.

Le autorità competenti, le compagnie aeree e gli aeroporti forniscono ai passeggeri adeguate informazioni relative allo screening dei LAG presso il loro aeroporto.»;

b) al Capo 4, il punto 4.1.3 è sostituito dal seguente:

«4.1.3. Controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel (LAG)

4.1.3.1. I LAG trasportati dai passeggeri possono essere dispensati dal controllo con sistemi LEDS all'ingresso nell'area sterile qualora:

a) il LAG si trovi in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro, dove il contenuto entra comodamente e il sacchetto è completamente chiuso; o

b) il LAG sia stato sigillato in un apposito sacchetto STEB al momento dell'acquisto nell'area lato volo dell'aeroporto;

c) il LAG in un sacchetto STEB sia stato acquistato in un altro aeroporto dell'UE, oppure a bordo di un aeromobile di un vettore dell'Unione e sia stato risigillato in un apposito sacchetto STEB prima di lasciare l'area sterile dell'aeroporto;

d) il LAG sia stato controllato con sistemi LEDS nell'area lato volo dell'aeroporto e successivamente sigillato in un apposito sacchetto STEB.

Le deroghe di cui alle lettere c) e d) scadono il 31 dicembre 2015.

4.1.3.2. L'apposito sacchetto STEB di cui al punto 4.1.3.1, lettere da b) a d) deve:

a) essere chiaramente identificabile come STEB dell'aeroporto in questione;

b) mostrare all'interno la prova che l'acquisto o la richiusura sono avvenuti nell'aeroporto in questione e nel corso delle tre ore precedenti;

c) rispettare le norme supplementari previste in una decisione separata della Commissione.

4.1.3.3. Lo screening dei LAG è anche soggetto alle norme supplementari previste in una decisione separata della Commissione.»;

c) l'appendice 4-D è soppressa.

 

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