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mercoledì 17 aprile 2013

D.P.C.M. 24-1-2013 Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2013, n. 66.



D.P.C.M. 24-1-2013
Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2013, n. 66.

D.P.C.M. 24 gennaio 2013   (1).

Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2013, n. 66.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI Ministri

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto", come modificata e integrata dalla legge 7 agosto 2012, n. 133, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-bis, che dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, adotti apposite direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, e l'art. 38, comma 1-bis, ai sensi del quale il Governo allega alla relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti, che presenta annualmente al Parlamento, un documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica;

Visto l'art. 4, comma 3, lett. d-bis) della citata legge 3 agosto 2007, n. 124, ai sensi del quale il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;

Visto l'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visti il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale che, all'articolo 7-bis, dispone che, ferme restando le competenze dei Servizi di informazione per la sicurezza, i competenti organi del Ministero dell'interno assicurano i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale ed il decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, con il quale sono state individuate le predette infrastrutture ed è stata prevista l'istituzione del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche;

Visti l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che attribuisce, tra l'altro, al Ministero dell'interno competenze in materia di difesa civile ed il decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 2001 che istituisce la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile;

Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'art. 89 che individua le attribuzioni delle Forze armate e le disposizioni e direttive conseguenti che disciplinano i compiti attinenti alla difesa cibernetica;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" e, in particolare, le disposizioni che affidano al Ministero dello sviluppo economico competenze in materia di sicurezza ed integrità delle reti pubbliche di comunicazione e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale, cui sono affidate, tra l'altro, le funzioni attribuite all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti, nonché quelle di coordinamento, indirizzo e regolazione già affidate a DigitPA;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in materia di sicurezza informatica;

Visto il decreto interministeriale 14 gennaio 2003, così come modificato dal decreto 5 settembre 2011, che ha istituito l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, attuativo della direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

Visto l'art. 5, comma 2, lett. h), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2010, recante l'Organizzazione nazionale per la gestione di crisi;

Vista la mozione approvata in data 23 maggio 2012, con la quale il Parlamento ha impegnato il Governo a porre in essere ogni idonea iniziativa per giungere alla costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato interministeriale con il compito di elaborare una strategia nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, di definire gli indirizzi generali e le direttive da perseguire nel quadro della politica nazionale ed internazionale in tale settore e di individuare, infine, gli interventi normativi ritenuti necessari;

Ritenuto che, in ragione delle caratteristiche della minaccia cibernetica quale rischio per la sicurezza nazionale, sia necessario definire un quadro strategico nazionale, con la specificazione dei ruoli che le diverse componenti istituzionali devono esercitare per assicurare la sicurezza cibernetica del Paese e la predisposizione di meccanismi e procedure di azione secondo un approccio interdisciplinare e coordinato, su più livelli, che coinvolga tutti gli attori pubblici, ferme restando le attribuzioni previste dalla normativa vigente per ciascuno di essi, nonché gli operatori privati interessati;

Ritenuto altresì necessario creare le condizioni, attraverso la definizione e precisazione di compiti ed attività delle diverse componenti istituzionali ed anche con l'individuazione di organi nazionali di riferimento per la sicurezza cibernetica in grado di interagire con le corrispondenti autorità estere, affinché l'Italia possa partecipare pienamente ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, sia dell'UE e della NATO;

Considerato l'attuale quadro legislativo, improntato alla distribuzione di funzioni e compiti aventi rilievo per la sicurezza cibernetica tra molteplici soggetti istituzionali competenti nelle diverse fasi della prevenzione degli eventi dannosi nello spazio cibernetico; dell'elaborazione di linee guida e standard tecnici di sicurezza; della difesa dello Stato da attacchi nello spazio cibernetico; della prevenzione e repressione dei crimini informatici;

della preparazione e della risposta nei confronti di eventi cibernetici;

Ritenuto che, sulla base del citato dato normativo, la definizione di un quadro strategico nazionale in materia di sicurezza cibernetica debba procedere secondo un percorso di graduale e progressiva razionalizzazione di ruoli, strumenti e procedure con l'obiettivo di accrescere la capacità del Paese di assicurare la sicurezza dello spazio cibernetico, ove necessario anche con interventi di carattere normativo;

Ritenuto che, nell'immediato, debbano essere create le condizioni perché, a legislazione vigente, possa essere sviluppata un'azione integrata che metta a fattor comune le diverse attribuzioni istituzionali delineate dal quadro normativo, ed inoltre assicuri, in una logica di partenariato, il pieno apporto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche delle competenze proprie degli operatori privati, interessati alla gestione di sistemi e reti di interesse strategico;

Ravvisata a tali fini la necessità di impartire indirizzi affinché venga a delinearsi un'architettura istituzionale basata sulla chiara individuazione dei soggetti chiamati ad intervenire e dei compiti ad essi affidati, nel rispetto delle competenze già attribuite dalla legge alle diverse componenti e dei meccanismi di interazione tra di esse;

Ritenuto che tale architettura debba svilupparsi su tre distinti livelli d'intervento, di cui il primo di indirizzo politico e coordinamento strategico, cui affidare l'individuazione degli obiettivi funzionali a garantire la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, anche attraverso l'elaborazione di un Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, e che tale livello debba anche sovraintendere allo studio e alla predisposizione di proposte di intervento normativo che agevolino il raggiungimento dei citati obiettivi; il secondo di supporto, a carattere permanente, con funzioni di raccordo nei confronti di tutte le Amministrazioni ed enti competenti, ai fini dell'attuazione degli obiettivi e delle linee di azione indicate dalla pianificazione nazionale e che provveda, al contempo, a programmare l'attività operativa a livello interministeriale e ad attivare le procedure di allertamento in caso di crisi; il terzo livello, di gestione delle crisi, con il compito di curare e coordinare le attività di risposta e di ripristino della funzionalità dei sistemi, avvalendosi di tutte le componenti interessate;

Ritenuto che, nel quadro del livello di supporto all'attuazione della pianificazione nazionale, debbano essere disciplinate in maniera peculiare, tenuto conto della loro specificità, le attività di informazione per la sicurezza con l'obiettivo di potenziare le attività di ricerca informativa e di analisi finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, facendo ricorso agli strumenti ed alle procedure di cui alla legge n. 124/2007 e, in particolare, alle direttive del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis;

Ritenuto che il modello organizzativo-funzionale così delineato debba assicurare il pieno raccordo, in particolare, con le funzioni del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché con l'attività e le strutture di difesa dello spazio cibernetico del Ministero della difesa, con quelle del Ministero dell'interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa civile, e con quelle della protezione civile;

Considerato che la legge attribuisce al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) di cui all'articolo 5 della legge n. 124/2007 compiti di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza, nonché di elaborazione degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza e che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della predetta legge, introdotto dalla legge n. 133/2012, il CISR è sentito ai fini dell'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle direttive in materia di sicurezza cibernetica;

Ravvisata l'esigenza di dover assicurare, nella materia della sicurezza cibernetica, un solido e affidabile meccanismo di raccordo tra la politica dell'informazione per la sicurezza e gli altri ambiti di azione che vengono in rilievo nella specifica materia, e di dovere per questo concentrare in un unico organismo interministeriale l'organo di indirizzo politico e di coordinamento strategico nel campo della sicurezza cibernetica;

Ritenuto in considerazione dei compiti attribuiti dalla legge al CISR e della composizione del Comitato, di individuare tale organismo interministeriale nello stesso CISR, attribuendogli, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. h) della legge 23 agosto 1988, n. 400, i compiti suindicati;

Ritenuto che il CISR, nell'esercizio delle citate funzioni, debba essere adeguatamente e costantemente supportato da una attività istruttoria, di approfondimento e di valutazione e che a tali fini il Comitato interministeriale possa avvalersi dell'organismo collegiale di coordinamento istituito presso il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 26 ottobre 2012, n. 2, recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle informazione per la sicurezza;

Ritenuto altresì che per un efficace assolvimento dei compiti attribuiti al CISR sia necessario assicurare un qualificato contributo di carattere scientifico di informazione, di valutazione e di proposta e che, per questo, appare opportuno istituire presso la Scuola di formazione del DIS un organo dedicato, cui affidare anche compiti funzionali alla promozione e diffusione di una cultura della sicurezza cibernetica;

Ravvisata la necessità, ai fini dell'attuazione delle linee di intervento contenute nel Piano nazionale di sicurezza dello spazio cibernetico, in particolare per ciò che riguarda la preparazione e la pianificazione interministeriale per la gestione delle crisi, che parallelamente alle attività di acquisizione informativa e di analisi demandate agli organismi informativi di cui alla legge n. 124/2007, le attività delle diverse Amministrazioni ed enti svolte secondo le previsioni normative trovino una sede di raccordo che agevoli e favorisca lo svolgimento in forma coordinata delle attribuzioni di ciascuna componente;

Ritenuto a tale scopo, di prevedere la costituzione in via permanente di un Nucleo per la sicurezza cibernetica, da istituire presso l'Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto infine, che una ulteriore e specifica esigenza di coordinamento si ponga con riguardo alla gestione operativa delle crisi e all'adozione delle misure necessarie al ripristino della funzionalità dei sistemi, richiedendo la chiara definizione di ruoli e procedure in modo da garantire un processo decisionale unitario e, al contempo, l'interazione degli organi nazionali preposti alla gestione dell'emergenza con gli omologhi organismi esistenti a livello internazionale, e che, per le suddette finalità, debba essere previsto un organo interministeriale da attivare in caso di crisi;

Ritenuto di individuare tale organo nel Nucleo interministeriale situazione e pianificazione di cui al D.P.C.M. 5 maggio 2010, prevedendone una configurazione, quale "Tavolo interministeriale di crisi cibernetica", funzionale all'ottimale gestione delle crisi di natura cibernetica, e di disporre che detto organo, per gli aspetti tecnici di computer emergency response, si avvalga del CERT nazionale istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo n. 259/2003;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

Dispone:



Art. 1  Oggetto

1.  Il presente decreto definisce, in un contesto unitario e integrato, l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando a tal fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini della riduzione della vulnerabilità, della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso di crisi.

2.  I soggetti compresi nell'architettura istituzionale di cui al comma 1 operano nel rispetto delle competenze già attribuite dalla legge a ciascuno di essi.

3.  Il modello organizzativo-funzionale delineato con il presente decreto persegue la piena integrazione con le attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché con quelle espletate dalle strutture del Ministero della difesa dedicate alla protezione delle proprie reti e sistemi nonché alla condotta di operazioni militari nello spazio cibernetico, dalle strutture del Ministero dell'interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa civile, e quelle della protezione civile.



Art. 2  Definizioni

1.  Ai fini del presente decreto si intende per:
a)  Presidente: il Presidente del Consiglio dei Ministri;
b)  CISR: il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 5 della legge n. 124/2007;
c)  DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della legge n. 124/2007;
d)  Agenzie: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui agli articoli 6 e 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
e)  organismi di informazione per la sicurezza: il DIS, l'AISE e l'AISE di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
f)  NISP: Nucleo interministeriale situazione e pianificazione di cui al D.P.C.M. 5 maggio 2010;
g)  Consigliere militare: il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11 del D.P.C.M. 1° ottobre 2012;
h)  spazio cibernetico: l'insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensivo di hardware, software, dati ed utenti, nonché delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra di essi;
i)  sicurezza cibernetica: condizione per la quale lo spazio cibernetico risulti protetto grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria od accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;
l)  minaccia cibernetica: complesso delle condotte che possono essere realizzate nello spazio cibernetico o tramite esso, ovvero in danno dello stesso e dei suoi elementi costitutivi, che si sostanzia in particolare, nelle azioni di singoli individui o organizzazioni, statuali e non, pubbliche o private, finalizzate all'acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a danneggiare, distruggere o ostacolare il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;
m)  evento cibernetico: avvenimento significativo, di natura volontaria od accidentale, consistente nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;
n)  allarme: comunicazione di avviso di evento cibernetico da valutarsi ai fini dell'attivazione di misure di risposta pianificate;
o)  situazione di crisi: situazione in cui l'evento cibernetico assume dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria ma con l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale.



Art. 3  Presidente del Consiglio dei Ministri

1.  Il Presidente:
a)  adotta, curandone l'aggiornamento, su proposta del CISR, il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, contenente l'indicazione dei profili e delle tendenze evolutive delle minacce e delle vulnerabilità dei sistemi e delle reti di interesse nazionale, la definizione dei ruoli e dei compiti dei diversi soggetti, pubblici e privati, e di quelli nazionali operanti al di fuori del territorio del Paese, l'individuazione degli strumenti e delle procedure con cui perseguire l'accrescimento della capacità del Paese di prevenzione e risposta rispetto ad eventi nello spazio cibernetico, anche in un'ottica di diffusione della cultura della sicurezza;
b)  adotta, su deliberazione del CISR, il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali contenente gli obiettivi da conseguire e le linee di azione da porre in essere per realizzare il quadro strategico nazionale;
c)  emana le direttive ed ogni atto d'indirizzo necessari per l'attuazione del Piano di cui alla lettera b);
d)  impartisce, sentito il CISR, le direttive al DIS e alle Agenzie ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124/2007.



Art. 4  Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica

1.  Nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, il CISR, nella composizione prevista dall'art. 5, comma 3, della legge n. 124/2007:
a)  propone al Presidente l'adozione del quadro strategico nazionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a);
b)  delibera il Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), ai fini dell'adozione da parte del Presidente;
c)  esprime parere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. h), della legge n. 400/1988, sulle direttive del Presidente di cui all'art. 3, comma 1, lett. c);
d)  È sentito, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ai fini dell'adozione delle direttive del Presidente agli organismi di informazione per la sicurezza;
e)  esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico;
f)  approva linee di indirizzo per favorire l'efficace collaborazione tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla sicurezza cibernetica, nonché per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di best pratices e di misure rivolte all'obiettivo della sicurezza cibernetica;
g)  elabora, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza da parte degli organismi di informazione per la sicurezza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza;
h)  promuove l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare, in forma coordinata, la piena partecipazione dell'Italia ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, sia dell'UE e della NATO, al fine della definizione e adozione di politiche e strategie comuni di prevenzione e risposta;
i)  formula le proposte di intervento normativo ed organizzativo ritenute necessarie al fine del potenziamento delle misure di prevenzione e di risposta alla minaccia cibernetica e quelle per la gestione delle crisi;
l)  partecipa, con funzioni di consulenza e di proposta, alle determinazioni del Presidente in caso di crisi.

2.  Alle riunioni del CISR aventi ad oggetto la materia della sicurezza cibernetica partecipa, senza diritto di voto, il Consigliere militare.

3.  Si applicano, anche ai fini di cui al comma 2, le disposizioni dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124.



Art. 5  Organismo di supporto al CISR

1.  Alle attività di supporto per lo svolgimento da parte del CISR delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, provvede l'organismo collegiale di coordinamento, presieduto dal Direttore generale del DIS, nella composizione di cui all'art. 4, comma 5 del D.P.C.M. 26 ottobre 2012, n. 2, recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle informazione per la sicurezza.

2.  Alle riunioni dell'organismo collegiale di coordinamento riguardanti la materia della sicurezza cibernetica partecipa il Consigliere militare.

3.  L'organismo collegiale di coordinamento di cui al comma 1:
a)  svolge attività preparatoria delle riunioni del CISR dedicate alla materia della sicurezza cibernetica;
b)  assicura l'istruttoria per l'adozione degli atti e per l'espletamento delle attività, da parte del CISR, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto;
c)  espleta le attività necessarie a verificare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e l'efficacia delle procedure di coordinamento tra i diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati ad attuarli;
d)  coordina, in attuazione degli indirizzi approvati dal CISR e sulla base degli elementi forniti dalle Amministrazioni ed enti competenti, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dal Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'art. 8 e dagli operatori privati, nonché avvalendosi del comitato scientifico di cui all'art. 6, la formulazione delle indicazioni necessarie allo svolgimento delle attività di individuazione delle minacce alla sicurezza dello spazio cibernetico, al riconoscimento delle vulnerabilità, nonché per l'adozione di best practices e misure di sicurezza;

4.  Per le finalità di cui al comma 3, l'organismo collegiale di coordinamento compie approfondimenti ed acquisisce ogni utile contributo e valutazione ritenuti necessari.



Art. 6  Comitato scientifico

1.  Presso la Scuola di formazione di cui all'art. 11 della legge n. 124/2007 è istituito un comitato scientifico composto da esperti nel campo delle discipline d'interesse ai fini della sicurezza cibernetica provenienti dalle università, dagli enti di ricerca, dalle pubbliche amministrazioni e dal settore privato, con il compito di predisporre ipotesi di intervento rivolte a migliorare gli standard ed i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, nel quadro delle azioni finalizzate ad incrementare le condizioni di sicurezza dello spazio cibernetico d'interesse del Paese, al fine di assicurare ogni necessario contributo per lo svolgimento delle attività spettanti rispettivamente all'organismo collegiale di coordinamento di cui all'articolo 5 ed al Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 8, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi.

2.  Il comitato formula altresì proposte e progetti di promozione e diffusione della cultura della sicurezza nel settore cibernetico.



Art. 7  Organismi di informazione per la sicurezza

1.  Il DIS e le Agenzie svolgono la propria attività nel campo della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge n. 124/2007.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale del DIS, sulla base delle direttive adottate dal Presidente ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124/2007 e alla luce degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali individuati dal CISR, cura, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. d-bis), della citata legge, il coordinamento delle attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali.

3.  Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto al Direttore generale per l'espletamento delle attività di coordinamento di cui al comma 2. Il DIS provvede, altresì, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c), alla luce delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all'art. 4, comma 3, lett. e), della legge n. 124/2007, e dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della citata legge, alla formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede, in base a quanto disposto dal presente decreto, alla trasmissione di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica al Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'art. 8, alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti, anche privati, interessati all'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) della legge n. 124/2007.

4.  Le Agenzie, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle direttive del Presidente e le linee di coordinamento delle attività di ricerca informativa stabilite dal Direttore generale del DIS ai sensi del comma 2, le attività di ricerca e di elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.

5.  Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il DIS e le Agenzie corrispondono con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, le università e con gli enti di ricerca, stipulando a tal fine apposite convenzioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 124/2007. Per le stesse finalità, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità consentono l'accesso del DIS e delle Agenzie ai propri archivi informatici secondo le modalità e con le procedure previste dal D.P.C.M. n. 4/2009, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della predetta legge.

6.  Il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. m), della legge n. 124/2007, pone in essere ogni iniziativa volta a promuovere e diffondere la conoscenza e la consapevolezza in merito ai rischi derivanti dalla minaccia cibernetica e sulle misure necessarie a prevenirli, anche sulla base delle indicazioni del comitato scientifico di cui all'art. 6.



Art. 8  Nucleo per la sicurezza cibernetica

1.  Presso l'Ufficio del Consigliere militare è costituito, in via permanente, il Nucleo per la sicurezza cibernetica, a supporto del Presidente, nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

2.  Il Nucleo è presieduto dal Consigliere militare ed è composto da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell'AISE, dell'AISI, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124/2007.

3.  I componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione ed, in particolare, per le esigenze di raccordo di cui all'art. 9, comma 2, lett. a).

4.  In relazione agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della sicurezza cibernetica.

5.  Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si riunisce almeno una volta al mese, su iniziativa del Consigliere militare o su richiesta di almeno un componente del Nucleo.



Art. 9  Compiti del Nucleo per la sicurezza cibernetica

1.  Per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto, il Nucleo per la sicurezza cibernetica svolge funzioni di raccordo tra le diverse componenti dell'architettura istituzionale che intervengono a vario titolo nella materia della sicurezza cibernetica, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge a ciascuna di esse.

2.  In particolare, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi, il Nucleo per la sicurezza cibernetica:
a)  promuove, sulla base delle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile;
b)  mantiene attivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'unità per l'allertamento e la risposta a situazioni di crisi cibernetica;
c)  valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della sicurezza cibernetica, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 riguardo all'attività degli organismi di informazione per la sicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi;
d)  acquisisce, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, degli organismi di informazione per la sicurezza, delle Forze di polizia e delle strutture del Ministero della difesa, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi;
e)  promuove e coordina, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Agenzia per l'Italia digitale per i profili di rispettiva competenza, lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica;
f)  costituisce punto di riferimento nazionale per i rapporti con l'ONU, la NATO, l'UE, altre organizzazioni internazionali ed altri Stati, ferme restando le specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di altre amministrazioni previste dalla normativa vigente, assicurando comunque in materia ogni necessario raccordo.

3.  Ai fini dell'attivazione delle azioni di risposta e ripristino rispetto a situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo:
a)  riceve, anche dall'estero, le segnalazioni di evento cibernetico e dirama gli allarmi alle amministrazioni e agli operatori privati, ai fini dell'attuazione di quanto previsto nelle pianificazioni di cui al comma 2, lett. a);
b)  valuta se l'evento assume dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o non può essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiede l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo, ove necessario, a dichiarare la situazione di crisi cibernetica e ad attivare il NISP, quale Tavolo interministeriale di crisi cibernetica, informando tempestivamente il Presidente sulla situazione in atto.

4.  Il Nucleo per la sicurezza cibernetica elabora appositi report sullo stato di attuazione delle misure di coordinamento ai fini della preparazione e gestione della crisi previste dal presente decreto e li trasmette, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lett. c), all'organismo collegiale di cui all'articolo 5.



Art. 10  NISP - Tavolo interministeriale di crisi cibernetica

1.  Il NISP, quale Tavolo interministeriale di crisi cibernetica, è attivato dal Nucleo per la sicurezza cibernetica ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lett. b).

2.  Il Tavolo, presieduto dal Consigliere militare, opera con la presenza di un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni indicate dall'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 5 maggio 2010 e di un rappresentante rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia per l'Italia digitale, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di soggetti ed enti di cui all'art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 5 maggio 2010, nonché degli operatori privati di cui all'art. 11 del presente decreto, e di altri eventualmente interessati.

3.  È compito del Tavolo interministeriale di crisi cibernetica assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse Amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dalle pianificazioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), avvalendosi, per gli aspetti tecnici di risposta sul piano informatico e telematico, del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

4.  Il Tavolo altresì:
a)  mantiene costantemente informato il Presidente sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione;
b)  assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente per il superamento della crisi;
c)  raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;
d)  elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;
e)  assicura i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.



Art. 11  Operatori privati

1.  Gli operatori privati che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, quelli che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui funzionamento è condizionato dall'operatività di sistemi informatici e telematici, ivi comprese quelle individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero previa apposita convenzione:
a)  comunicano al Nucleo per la sicurezza cibernetica, anche per il tramite dei soggetti istituzionalmente competenti a ricevere le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 259/2003, ogni significativa violazione della sicurezza o dell'integrità dei propri sistemi informatici, utilizzando canali di trasmissione protetti;
b)  adottano le best practices e le misure finalizzate all'obiettivo della sicurezza cibernetica, definite ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 259/2003, e dell'art. 5, comma 3, lett. d), del presente decreto;
c)  forniscono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e consentono ad essi l'accesso alle banche dati d'interesse ai fini della sicurezza cibernetica di rispettiva pertinenza, nei casi previsti dalla legge n. 124/2007;
d)  collaborano alla gestione delle crisi cibernetiche contribuendo al ripristino della funzionalità dei sistemi e delle reti da essi gestiti.



Art. 12  Tutela delle informazioni

1.  Per lo scambio delle informazioni classificate si osservano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 luglio 2011, n. 4, recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate.

2.  Il DIS, attraverso l'Ufficio centrale per la segretezza, assolve, altresì, ai compiti di cui al D.P.C.M. 22 luglio 2011, n. 4, relativi alla tutela dei sistemi EAD delle pubbliche amministrazioni e degli operatori privati di cui all'art. 11 del presente decreto, che trattano informazioni classificate.



Art. 13  Disposizioni finali

1.  Dal presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

2.  Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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