I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 10-4-2013 n. 5979
Quesiti in materia di beneficio della riduzione contributiva al 50% di cui all'art. 59, comma 15, L. n. 449/1997.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 10 aprile 2013, n. 5979 (1).
Quesiti in materia di beneficio della riduzione contributiva al 50% di cui all'art. 59, comma 15, legge n. 449/1997.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si trasmette il quesito inoltrato da questa Direzione regionale e la risposta della Direzione centrale.
Allegato
Quesito
Sono pervenute a questa Direzione regionale da parte di altrettante sedi della Regione due richieste di chiarimenti in materia di applicabilità del beneficio previsto dall'art. 59, comma 15 della legge n. 449/1997 a favore dei lavoratori autonomi ultra sessantacinquenni, pensionati.
Le fattispecie concrete in relazione alle quali sono stati posti i quesiti sono le seguenti:
1) Soggetto iscritto nella Gestione Commercianti, ultrasessantacinquenne e titolare di pensione ex INPDAP e di pensione supplementare VOAUT nella Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.
2) Soggetto iscritto nella Gestione Commercianti, ultrasessantacinquenne e titolare di pensione dell' ex Fondo di previdenza Telefonici.
In ordine alla fattispecie di cui al punto 1), considerato che, con messaggio 5 dicembre 2012, n. 20028, è stato chiarito che il beneficio della riduzione contributiva al 50% ex art. 59, comma 15, legge n. 449/1997, non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS che hanno compiuto i 65 anni di età; tenuto altresì conto che, nel caso esposto, la pensione INPS è di natura supplementare e la pensione principale risulta liquidata dalla gestione ex INPDAP, si chiede di conoscere se il beneficio della riduzione contributiva al 50% sia applicabile al caso esposto.
In ordine alla fattispecie di cui al punto 2), si osserva che la legge n. 488/1999 all' art. 41 ha disposto la soppressione del Fondo di previdenza Telefonici dal 1° gennaio 2000 e che, da tale data, i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici di cui al citato fondo sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria.
Pertanto, in considerazione di tale disposizione la scrivente Direzione regionale, salvo diverso avviso di codesto Ufficio, riterrebbe applicabile anche ai lavoratori autonomi già pensionati presso il soppresso Fondo di previdenza Telefonici il beneficio della riduzione contributiva al 50% ex art. 59, comma 15, legge n. 449/1997.
Risposta
La normativa sopra ricordata, art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che per i lavoratori già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà e che per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento è corrispondentemente ridotto della metà.
Ne consegue che, nel primo caso prospettato dalla Sede regionale Toscana, la riduzione non risulta applicabile, e ciò in quanto il soggetto interessato è titolare di pensione principale INPDAP, esclusa dalla possibilità di riduzione del contributo secondo quanto comunicato alle Sedi con il messaggio 5 dicembre 2012, n. 20028, e di pensione supplementare liquidata nella gestione separata, liquidata interamente con il sistema contributivo, e quindi parimenti esclusa dalla possibilità di ottenere la riduzione in parola.
Nel secondo caso, la pensione categoria TT rientra a pieno titolo fra quelle liquidate "presso le gestioni INPS" secondo quanto stabilito nell'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e pertanto la riduzione al 50% risulta pienamente applicabile.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 15
L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 41
Msg. 5 dicembre 2012, n. 20028
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