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mercoledì 17 aprile 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 16-4-2013 n. 6340 Accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto aventi la qualifica di "personale viaggiante". Precisazione con riguardo alla pensione di invalidità specifica di cui all'art. 12, primo comma, lett. a), della legge 28 luglio 1961, n. 830. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 16-4-2013 n. 6340
Accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto aventi la qualifica di "personale viaggiante". Precisazione con riguardo alla pensione di invalidità specifica di cui all'art. 12, primo comma, lett. a), della legge 28 luglio 1961, n. 830.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

Msg. 16 aprile 2013, n. 6340 (1).

Accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto aventi la qualifica di "personale viaggiante". Precisazione con riguardo alla pensione di invalidità specifica di cui all'art. 12, primo comma, lett. a), della legge 28 luglio 1961, n. 830.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.



Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimento in merito al requisito della perdita del titolo abilitante per raggiungimento del limite di età, per gli iscritti al fondo autoferrotranvieri che rivestono la qualifica ed esercitano le mansioni di"personale viaggiante". Sono inoltre pervenute richieste di precisazioni con riguardo alla pensione di invalidità specifica di cui all'art. 12, primo comma, lett. a) della legge 28 luglio 1961, n. 830.



1. Perdita del titolo abilitante

Non essendo stata modificata dalle recenti riforme pensionistiche la disposizione speciale di cui al comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 414 del 1996 che, in materia di età pensionabile, conferma quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, l'età pensionabile per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestono la qualifica di "personale viaggiante" è di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne.

Per quanto disposto dall'art. 12, comma 12-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tali requisiti anagrafici devono essere necessariamente adeguati alla cosiddetta "speranza di vita". Tuttavia, tale adeguamento, per espressa previsione normativa, non opera "per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età".

I lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa al raggiungimento dei 60 anni accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina di cui alla legge n. 247/2007.

Per i lavoratori per i quali, invece, non viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dei limiti di età l'accesso al trattamento pensionistico avviene trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (finestra mobile di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010).

Si precisa che il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età si verifica solo nell'ipotesi in cui, per una specifica attività lavorativa, è espressamente previsto, normativamente, un limite massimo di età.

Ciò ricorre nelle seguenti ipotesi:

- L'art. 115, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) prevede che chi guida veicoli a motore non può aver superato: "anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento";

- Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato B del D.M. 4 agosto 1998, n. 513, il personale addetto alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano deve essere almeno in possesso di patente di guida categoria D oltre al certificato di abilitazione professionale di categoria D.

Da quanto sopra detto, risulta che:


A. Il titolo abilitante viene meno nell'ipotesi in cui:


- l'autista di autobus o il conducente di tram ha compiuto 60 anni e non chiede l'elevazione del limite di età;

- l'autista di autobus o il conducente di tram sottoposto a 60 anni a visita per l'elevazione del limite di età, non ottiene tale elevazione.


In tali situazioni l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia si consegue al raggiungimento del limite di età di 60 anni + la finestra di cui alla legge n. 247/2007.


La domanda di pensione, in questi casi, andrà anche corredata da (rif. Msg. 2 luglio 2012, n. 11010):

- dichiarazione di responsabilità di non aver richiesto/non essere stato sottoposto ad accertamento sanitario per l'elevazione del limite di età, ovvero

- documentazione attestante l'esito negativo dei prescritti accertamenti medico-legali per l'elevazione del limite di età.


B. Il titolo abilitante non viene meno:


- nell'ipotesi in cui l'autista di autobus o il conducente di tram al compimento di 60 anni ha ottenuto l'elevazione del limite di età (anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro intervenga prima della maturazione delle condizioni di seguito precisate);

- per tutti gli altri profili appartenenti alla qualifica di personale viaggiante (macchinista, capotreno, controllore, ecc.).


In tali situazioni l'accesso al trattamento pensionistico si consegue a 60 anni + incremento per l'adeguamento alla speranza di vita (pari per il triennio 2013/2015 a 3 mesi) + finestra di cui alla legge n. 122/2010.


Qualora la perdita del titolo abilitante avvenga successivamente al compimento del 60° anno di età, le modalità di accesso al pensionamento sono quelle sopra descritte (60 anni + speranza di vita + finestra di 12 mesi).

Si precisa da ultimo che il personale viaggiante che continua a svolgere tale attività anche successivamente alla maturazione delle predette condizioni di accesso al pensionamento, consegue il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, senza applicazione di ulteriori finestre di uscita.

Si richiamano, inoltre, le istruzioni fornite con il Msg. 8 marzo 2011, n. 5891, il Msg. 2 luglio 2012, n. 11010 e il Msg. n. 13399/2012.



2. Pensione di invalidità specifica

Gli iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto possono essere collocati in pensione per invalidità (c.d. specifica) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda.

Con riguardo al personale viaggiante, si precisa che tale prestazione può essere riconosciuta fino a quando non siano maturate tutte le condizioni previste per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (comprese l'adeguamento alla speranza di vita e la finestra).


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1


Tabella riepilogativa


Requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia del personale viaggiante per il triennio 2013/2015

Lavoratrici
   

Lavoratori:

55 ANNI + 3 MESI (adeguamento alla speranza di vita) + FINESTRA DI 12 MESI
   

Che perdono il titolo abilitante:


(il lavoratore non si sottopone a visita medica per l’elevazione del limite, ovvero, sottoposto a visita medica, non ottiene l’elevazione del limite di età):


60 ANNI + finestra di cui alla legge n. 247/2007.

In tale situazione si trovano gli autisti degli autobus e i conducenti di tram.


------ ------


Che non perdono il titolo abilitante:


60 ANNI + 3 MESI (= adeguamento alla speranza di vita) + 12 MESI (= finestra di cui alla legge n. 122/2010)


In questa situazione si trovano:

- gli autisti degli autobus o i conducenti di tram che al compimento di 60 anni hanno ottenuto l’elevazione del limite di età, anche nell’ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro intervenga prima della maturazione dei tre mesi (= aspettativa di vita) + 12 mesi (= finestra).

- tutti gli altri profili appartenenti alla qualifica di personale viaggiante (macchinista, capotreno, controllore, ecc.).
   



L. 28 luglio 1961, n. 830, art. 12
D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 5
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 115
D.M. 4 agosto 1998, n. 513, allegato B, art. 1

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