Ministero dell'interno
Circ. 9-4-2013 n. DCPREV/4756
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività n. 66, 72, 73.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Circ. 9 aprile 2013, n. DCPREV/4756 (1).
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività n. 66, 72, 73.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Alle
Direzioni regionali/Interregionali VV.F.
Loro sedi
Ai
Comandi provinciali VV.F.
Loro sedi
Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.
- D.P.R. n. 151/2011, allegato I, punto n. 66): Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed&breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Il punto n. 66 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 inserisce i villaggi turistici sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell'aria aperta.
Al riguardo si chiarisce che i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Qualora nel loro ambito fossero presenti singole unità immobiliari con oltre 25 posti letto, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, l'attività indicata al primo capoverso del punto n. 66 del D.P.R. n. 151/2011.
- D.P.R. n. 151/2011, allegato I, punto n. 72): Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente allegato.
In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela.
Pertanto, si applica il punto n. 72 nei seguenti casi:
a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
b) una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, se aperte al pubblico e svolte all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività.
Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto.
Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio.
In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell'edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.P.R. n. 151/2011, allegato I, punto n. 73): Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
Il punto n. 73 è diretto ad assoggettare ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali, elencate nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto.
Ai fini dell'assoggettamento, si osserva inoltre che le predette attività devono essere necessariamente caratterizzate da comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti, così come definiti dal D.M. 7 agosto 2012.
Relativamente alla destinazione d'uso dell'edificio e/o complesso edilizio, si evidenzia che sono da considerare come appartenenti al settore terziario, per esempio, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, le attività di servizi in generale, etc.
Non rientrano, pertanto, nell'attività del punto n. 73 le aree destinate a civile abitazione le quali, anche se parzialmente presenti nell'edificio o complesso di edifici, non concorrono nel computo dei parametri fissati per determinare l'assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. n. 151/2011.
Nel caso in cui nell'edificio o complesso edilizio siano presenti attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette, pertanto, ai relativi adempimenti, ma separate dal resto dell'edificio, con strutture di idonea resistenza al fuoco e con impianti e vie di esodo propri, le stesse non saranno considerate ai fini del computo dei parametri fissati per il punto n. 73; nel caso contrario le stesse attività saranno computate ai fini del raggiungimento delle soglie per l'assoggettabilità al punto n. 73.
In entrambi i casi prima descritti, per il responsabile delle attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ricorreranno gli obblighi previsti dallo stesso decreto per la propria attività, oltre a quelli derivanti dalle comunioni presenti in concreto nell'edificio.
Resta inteso che il responsabile dell'attività che si configura al n. 73 provvederà alla valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nell'edificio, riferiti alla comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti.
Le singole attività ubicate nell'edificio e/o complesso edilizio assoggettato come n. 73, dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche pertinenti l'attività esercitata o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al fine degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, le istanze o le segnalazioni certificate di inizio attività potranno essere sottoscritte congiuntamente da tutti i responsabili delle attività che configurano la n. 73 o da un loro incaricato.
Il Direttore Centrale
Dattilo
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I
D.M. 7 agosto 2012
D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 13
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
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