I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 10-4-2013 n. 5994
Regolamentazione comunitaria. Elenco degli Stati membri ai quali deve essere data comunicazione dei casi di distacco. Comunicazione indirizzi Istituzioni estere.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 10 aprile 2013, n. 5994 (1).
Regolamentazione comunitaria. Elenco degli Stati membri ai quali deve essere data comunicazione dei casi di distacco. Comunicazione indirizzi Istituzioni estere.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'art. 15, comma 1 del Reg. (CE) n. 987/2009, come modificato dal Reg. (UE) n. 465/2012 (Circ. 19 settembre 2012, n. 115), riporta le procedure per l'applicazione dell'art. 11, par. 3, lett. b) e dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 883/2004 che disciplinano rispettivamente il distacco dei pubblici dipendenti e il distacco dei lavoratori subordinati e autonomi.
Con Msg. 3 agosto 2010, n. 20286, sono state fornite precisazioni in merito all'iter procedurale, introdotto dalla nuova regolamentazione comunitaria, per l'applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile e, in particolare, degli artt. 12 e 13 del Reg. (CE) n. 883/2004.
Le nuove disposizioni prevedono che, nei casi di distacco, l'istituzione competente dello Stato membro di invio comunichi le informazioni relative alla legislazione applicabile, oltre che all'interessato con il documento portatile A1, anche all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il lavoratore si reca a svolgere l'attività con il PAPER SED A003 ("Determinazione della legislazione applicabile").
Con Circ. 29 dicembre 2011, n. 167 sono stati pubblicati i PAPER SEDs della serie A, i nuovi formulari comunitari che trovano applicazione in materia di legislazione applicabile e distacchi.
Pertanto, all'atto del rilascio del documento portatile A1, le Sedi devono comunicare le informazioni relative alla legislazione applicabile all'istituzione competente dello Stato di destinazione del lavoratore, utilizzando i formulari sopra citati. Si fa presente che, durante il periodo transitorio, le citate informazioni potranno essere fornite inoltrando all'istituzione estera interessata una copia del documento portatile A1.
Tuttavia, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 883/2004 (lavoratori distaccati) alcuni Stati hanno dichiarato di non essere interessati a ricevere le informazioni relative alle certificazioni rilasciate ai lavoratori distaccati nei loro territori.
Con il presente messaggio si rende noto l'elenco, pubblicato sul sito della Commissione europea, degli Stati membri ai quali, invece, ai sensi di quanto previsto dal sopracitato art. 15, deve essere data comunicazione dei casi di distacco.
Fanno parte del predetto elenco i seguenti Stati:
Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Portogallo, Romania, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
Pertanto, le Sedi, che rilasciano i certificati relativi alla legislazione applicabile (formulari A1), a lavoratori subordinati o autonomi, ivi compreso il pubblico dipendente iscritto all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto (vedi punto 2 della Circ. 1 luglio 2010, n. 83), che dall'Italia vengono distaccati nei predetti Paesi, devono trasmettere una copia dei relativi formulari all'Istituzione previdenziale competente dello Stato di occupazione.
Per quanto riguarda, in particolare, la Polonia si informa che lo ZUS ha comunicato espressamente all'Istituto di non voler ricevere le copie dei formulari A1 relativi ai casi di distacco nel predetto Paese. Pertanto, le sedi nel caso di rilascio di certificazioni di distacco per lavoratori inviati in Polonia non dovranno più trasmettere copia del formulario A1 a detta Istituzione.
Inoltre, si ritiene opportuno precisare che, per i casi di esercizio di una attività subordinata e/o autonoma in due o più Stati, disciplinati dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 883/2004, come modificato dal Reg. (UE) n. 465/2012 del 28 giugno 2012, le decisioni in merito alla legislazione applicabile (formulario A1) assunte dalle Sedi dell'Istituto, in qualità di istituzione competente dello Stato membro di residenza del lavoratore, nonché le relative informazioni devono essere trasmesse, senza indugio, all'Istituzione competente di ciascuno Stato membro in cui è esercitata un'attività.
Si richiamano al riguardo le istruzioni fornite al punto 18 della Circ. 1 luglio 2010, n. 83.
Istituzioni previdenziali estere. Comunicazione denominazione e indirizzo
Si ritiene utile precisare che nelle utility della "Procedura distacchi e lavoro contemporaneo nell'Unione Europea" sono disponibili le seguenti sezioni:
- "Istituzioni competenti" contenente l'elenco completo di denominazione e indirizzo, delle istituzioni che, per ciascuno Stato membro, sono competenti per le decisioni in materia di legislazioni applicabile e per l'emissione del documento portatile A1;
- "Istituzioni artt. 17/16" contenente l'elenco completo di denominazione e indirizzo, delle istituzioni a cui devono essere inviate le richieste di Accordo, in base all'art. 17 del Reg. (CEE) n. 1408/71 e all'art. 16 del Reg. (CE) n. 883/2004;
- "Istituzioni artt. 12/13" contenente l'elenco, completo di denominazione e indirizzo delle istituzioni a cui dovranno essere inoltrate le certificazioni rilasciate dalle sedi in applicazione del sopra citato art. 13 del Reg. (CE) n. 883/2004, nei casi di esercizio di un'attività in due o più Stati, nonché, limitatamente agli Stati indicati sopra, le certificazioni di distacco rilasciate in applicazione dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 883/2004.
Si evidenzia, infine, che l'istituzione tedesca ha di recente comunicato che le copie dei formulari A1, per i lavoratori distaccati in Germania, devono essere inviati, a cura delle Sedi, al seguente indirizzo:
Deutsche Rentenversicherung Bund
DSRV - Referat 0552
Berner Str., 1
97084 - Wurzburg
Deutschland
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009, art. 15
Reg. (CE) 22 maggio 2012, n. 465/2012, art. 2
Reg. (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408/71, art. 17
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, art. 11
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, art. 12
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, art. 13
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