Atto Camera
Interrogazione a risposta orale 3-00064
presentato da
Interrogazione a risposta orale 3-00064
ROSSI Domenico
testo di
Giovedì 16 maggio 2013, seduta n. 17
il decreto legge n. 78 del 2010 è stato adottato, come recita il suo preambolo, in considerazione della «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica»;
nel quadro di una serie di previsioni finalizzate al contenimento ed alla riduzione della spesa pubblica si colloca l'articolo 9, relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego che, al comma 21, testualmente recita: «I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012, 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici»;
in applicazione del citato comma 21 dell'articolo 9, quindi, per l'intero triennio 2011/2013, le retribuzioni del personale interessato, tra cui rientra il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono state pertanto escluse tanto dai meccanismi di adeguamento di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, quanto dall'applicazione degli aumenti retributivi («scatti» e «classi» di stipendio) collegati all'anzianità di ruolo, quanto, addirittura, dal riconoscimento dei benefici economici correlati alle progressioni di carriera, senza possibilità successiva di recupero;
l'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione (ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione), e dell'economia e delle finanze sia possibile prorogare di un anno ovvero al 2014, le suddette disposizioni restrittive;
la manovra posta in essere dal Governo pro tempore finalizzata al contenimento della spesa pubblica, appare tanto più afflittiva nei confronti del personale della pubblica amministrazione in genere e di quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in particolare, tenuto conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti e funzioni, ove si consideri che le ricordate misure di congelamento delle dinamiche salariali in verità non sono le prime ad incidere negativamente sulle retribuzioni di tale personale, in quanto i trattamenti retributivi degli stessi, anche negli anni antecedenti l'intervento d'urgenza del 2010, sono stati oggetto di analoghe politiche restrittive, sempre orientate ad esigenze di contenimento della spesa pubblica;
in proposito, occorre rammentare che la Corte costituzionale, in occasione di pregresse manovre economiche, recanti deroghe temporanee ai ricordati meccanismi rivalutativi di adeguamento, disposte, in particolare, in occasione dell'altrettanto grave congiuntura economica del 1992, aveva già indicato i limiti entro i quali un tale intervento potesse ritenersi rispettoso dei richiamati princìpi costituzionali, osservando che «norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso»;
in quel caso il sacrificio era limitato ad un anno, mentre ora, in presenza di una reiterazione a percussione di misure patrimoniali afflittive, la natura eccezionale e transitoria di una disposizione non può più essere predicata, credibilmente e plausibilmente anche per la prevedibilità della sua reiterazione nel tempo futuro;
in data 8 novembre 2011, risulta approvato in 5a Commissione bilancio del Senato della Repubblica l'ordine del giorno G/2969/2/5, presentato dai senatori Saltamartini e Boscetto, con cui il Governo pro tempore si impegnava, pur nell'ambito della difficile congiuntura economica e della finanza pubblica a valutare l'opportunità di adottare con urgenza le opportune iniziative atte a: «impegnare i relativi fondi iscritti nella tabella 8 per assicurare un'interpretazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010, nel senso che al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel triennio 2012/2014, sia assicurata la corresponsione integrale dei trattamenti economici connessi con l'impiego (indennità operative, indennità pensionabile, indennità di trasferimento, assegno funzionale, assegno non pensionabile dirigenziale e indennità di missione), con l'effettiva presenza in servizio e con la maturazione dei requisiti di anzianità e merito»;
gli ordinamenti del personale in argomento sono connotati da un'estrema gerarchizzazione e bloccare le progressioni economiche comporta effetti iniqui e sperequativi tra il personale stesso ed anche rispetto al restante personale della pubblica amministrazione;
inoltre, la specificità dello status giuridico e di impiego, sancita all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, del personale delle Forze armate, di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, caratterizzato da una mobilità e flessibilità d'impiego, sul territorio nazionale e all'estero, non riscontrabile in nessun altro settore del pubblico impiego, ha come corollario che l'assunzione di più gravose responsabilità e la sopportazione di maggiori rischi e disagi conseguenti all'avanzamento nel grado, siano compensati da specifici istituti retributivi a ciò indirizzati;
il Consiglio dei ministri pro tempore in data 21 marzo 2013, ha deciso di avviare l’iter di uno specifico decreto del Presidente della Repubblica per estendere il blocco sopra citato al 2014 precisando come risulta nel comunicato n. 73 che «Questo consentirà al prossimo governo di scegliere tra la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali portando a termine la procedura del regolamento, come previsto dal decreto legge 98 del 2011; oppure di trovare una diversa copertura e così evitare per il 2014 il blocco delle progressioni e degli automatismi retributivi nel pubblico impiego» –:
se il Governo non intenda assicurare al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la corresponsione integrale dei trattamenti economici connessi con l'impiego, con l'effettiva presenza in servizio e con la maturazione dei requisiti di anzianità e di merito per il triennio 2012/2014 o quanto meno per evitare l'estensione al 2014 del blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera e degli automatismi retributivi per il personale del comparto difesa e sicurezza, ciò in aderenza precipua alla specificità del comparto richiamata sia dal Presidente del Consiglio nel suo discorso di insediamento che dal Ministro della difesa in occasione dell'illustrazione delle linee programmatiche rese nella Commissione difesa della Camera dei deputati in data 15 maggio. (3-00064)
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