Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 15-5-2013 n. 12278
Emissione del documento comprovante il possesso della qualificazione professionale di tipo CQC - Legalizzazione di fotografie.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 15 maggio 2013, n. 12278 (1).
Emissione del documento comprovante il possesso della qualificazione professionale di tipo CQC - Legalizzazione di fotografie.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
Alle
Direzioni generali territoriali
Loro sedi
Alla
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale pianificazione
Sezione logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 - Trieste
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
Alla
Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
Struttura motorizzazione civile
Loc. Grand Chemin, 34
11020 - Sanit Cristophe (AO)
Agli
U.M.C.
Loro sedi
All'
U.R.P.
Sede
Alla
Confarca
Via Laurentina, 569
Roma
All'
Unasca
Piazza Marconi, 25
Roma
e, p.c.:
Al
Ministero dell'interno
Dipartimento pubblica sicurezza
Roma
Premessa
È stato da più parti rappresentato a questa Direzione generale l'esistenza di problemi procedurali in sede di rinnovo di validità del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC (sia esso duplicato della patente recante il codice unionale 95, sia esso CQC formato card), derivanti dalla richiesta da parte di taluni UMC di una foto legalizzata.
Tale richiesta sembra motivata dalla ritenuta necessità di dare applicazione del dettato di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, in tema di legalizzazione di fotografie, così recita:
"1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo".
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
A. Con riferimento alle CQC formato card
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. c), e dell'art. 35, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, non si ritiene sussista coincidenza tra una CQC formato card ed un documento di riconoscimento e, conseguentemente, un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità.
Ed invero, da un canto la CQC formato card non è menzionata tra i "documenti di riconoscimento equipollenti alla carta di identità" (cfr. art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000), dall'altro, ai sensi del predetto art. 1, comma 1, lett. c), gli altri documenti sono definibili di riconoscimento solo se - pur muniti di fotografia del titolare e rilasciati, tra l'altro, da una pubblica amministrazione - consentono l'identificazione personale del titolare.
Peraltro, sin dal 2007 - data di emissione delle prime CQC formato card - le disposizioni normative e le circolari applicative non hanno richiesto a tal fine l'esibizione di una fotografia legalizzata: ciò in considerazione della circostanza che, per la funzione che le è propria, la CQC formato card ha un suo necessario presupposto logico-giuridico nella patente di guida a cui si riferisce.
Pertanto la CQC formato card, non essendo per sua natura finalizzata a "consentire l'identificazione personale del titolare", non rientra nella definizione di "documento di riconoscimento" e, come tale, nel campo di applicazione dell'art. 34 del D.P.R. n. 445 del 2000: conseguentemente per l'emissione della stessa non è da richiedersi la legalizzazione della fotografia.
B. Con riferimento ai duplicati di patente con codice "95" - (Cd. PatenteCQC)
Da quanto su esposto si evince che - poiché, al contrario, la patente di guida è espressamente menzionata dal più volte citato art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, come "documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità" - l'emissione della stessa, anche a titolo di duplicato recante il codice unionale "95" (che attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla qualificazione iniziale o alla formazione periodica dei conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di merci o persone), rientra sempre nel campo di applicazione del su riportato art. 34 e, pertanto, richiede la legalizzazione della fotografia del titolare della patente stessa.
B.1 - Procedura di legalizzazione della fotografia per emissione PatenteCQC
L'attività di legalizzazione della fotografia - solitamente di competenza del medico certificatore dei requisiti di idoneità psico-fisica, quale soggetto a cui compete una fase endoprocedimentale dell'attività di primo rilascio o di conferma della validità di una patente di guida - nel caso di rilascio di patenteCQC è dunque di competenza:
a) degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sisteni informativi e statistici, in qualità di amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali in parola;
b) dei dipendenti dell'ufficio comunale competente, quali soggetti incaricati dal Sindaco.
Con riferimento esclusivo a quanto sub lettera a) - al fine di non pregiudicare l'operatività di codesti Uffici, ma al contempo di assicurare l'osservanza del dettato sostanziale di cui all'art. 34 in commento (fotografie presentate personalmente dall'interessato), in specie con riferimento ad una corretta assunzione di responsabilità delle attività di ciascuno - si dispone che codesti uffici procederanno, indifferentemente, alla legalizzazione delle fotografie secondo una delle seguenti procedure:
- esibizione delle stesse direttamente ad opera del soggetto in favore del quale è da rilasciarsi la patenteCQC: in tal caso codesti uffici procederanno al riscontro dei dati anagrafici quali risultanti da un documento di identità o di riconoscimento equipollente, in corso di validità o, in alternativa, dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, nonché alla verifica della corrispondenza della fotografia al soggetto che la esibisce, attraverso confronto de visu;
- produzione, da parte di soggetto munito di delega, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello allegato alla presente circolare e resa dal soggetto in favore del quale è da rilasciarsi la patenteCQC, con la quale quest'ultimo dichiara che le fotografie allegate alla dichiarazione stessa - identiche tra di loro ed una delle quali è unita alla dichiarazione, l'altra spillata - riproducono la sua immagine. Tale dichiarazione è corredata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente del dichiarante, in corso di validità.
Tanto esposto con riferimento all'esibizione della fotografìa, in merito a diritti e tariffe si riconferma quanto già stabilito al paragrafo 7.4, terzo periodo, della Circ. 22 ottobre 2010, n. 85349.
Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli
Allegato
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art.47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Foto 4 x 3
Foto 4 x 3
Il/La sottoscritto/a
(cognome)
(nome)
nato/a a
(
) il
/
/
(luogo)
(prov.)
residente a
(
) in via
n.
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
rilasciata da
in data
/
/
con scadenza
titolare della patente di guida di categoria
n.:
il
/
/
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
Dichiara
che la fotografia unita alla presente dichiarazione, nonché quella identica allegata alla stessa, ai fini dell'acquisizione dell'immagine sul duplicato della patente di guida - richiesto al fine di comprovare la regolarità degli obblighi di formazione professionale di tipo CQC, di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni -riproducono l'immagine del sottoscritto.
(luogo e data)
Il dichiarante
(firma del dichiarante - entro il riquadro)
Si allega fotocopia di un documento del documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del tipo ________________________________, rilasciato da _____________________, in data __/__/____, con scadenza in data __/__/____.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 34
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35
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