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venerdì 19 luglio 2013

Consiglio di Stato: "copertura di 814 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, qualifica di vigile del fuoco (indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140), per inidoneità fisica, avendo la commissione medica riscontrato la " Presenza di difetto interventricolare restrittivo del setto perimembranoso di circa mm. 3 con gradiente interventricolare massimo = mm.Hg 150. Lembi mitralici ridondanti con minima insufficienza valvolare accertato tramite ecocardiogramma eseguito in data 23/07/2010. Presenza all'auscultazione di soffio olosistolico 3/6. D.M. 11 marzo 2008 n. 78, art. 1 comma 2, allegato B, punto 12""




Cons. Stato Sez. III, Sent., 15-07-2013, n. 3812
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3809 del 2012, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dall'avv.-
contro
Ministero dell'Interno -Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 08191/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 814 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO disposta da Min. Interno, Direzione centrale Affari generali con decreto 4 novembre 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno -Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti l'avv. Pesce e l'avvocato dello Stato Spina;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.Con decreto dirigenziale 4 novembre 2010 n. 187 il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico, Direzione centrale Affari generali, ha escluso (Lpd) dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, qualifica di vigile del fuoco (indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140), per inidoneità fisica, avendo la commissione medica riscontrato la " Presenza di difetto interventricolare restrittivo del setto perimembranoso di circa mm. 3 con gradiente interventricolare massimo = mm.Hg 150. Lembi mitralici ridondanti con minima insufficienza valvolare accertato tramite ecocardiogramma eseguito in data 23/07/2010. Presenza all'auscultazione di soffio olosistolico 3/6. D.M. 11 marzo 2008 n. 78, art. 1 comma 2, allegato B, punto 12"
Avverso l'esclusione l'interessato ha proposto ricorso al TAR Lazio, che, dopo aver disposto una verificazione da parte di una nuova commissione medica presso il Comando generale della Guardia di Finanza (effettuata il 15 aprile 2011 in esecuzione della ord . 1967/2011), alla camera di consiglio del 5 ottobre 2011, con decisione nel merito in forma semplificata, ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti (proposti avverso l'esito negativo della verificazione), con condanna del ricorrente alle spese di lite .
1.1.Avverso la sentenza TAR n 8191/2011 l'interessato ha proposto l'appello in epigrafe, chiedendone, previa sospensiva, la riforma con quattro articolati motivi e formulando istanza istruttoria per una nuova verificazione .
Si è costituito il Ministero dell'Interno che, con atto meramente formale, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2012, avvisate le parti su una possibile decisione immediata del giudizio nel merito in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c p a, la causa è passata in decisione .
2. L'appello va respinto nei sensi di seguito illustrati.
Il punto centrale della controversia va individuato nella circostanza che la commissione medica del Ministero del'Interno (incaricata di accertare i requisiti psico-fisici richiesti dal D.M. n. 78 del 2008 in capo ai candidati inseriti nella graduatoria del concorso per l' accesso alla qualifica di vigile del fuoco) ha espresso il giudizio di inidoneità fisica del ricorrente a causa della riscontrata presenza di un DIV- difetto interventricolare di circa mm.3 ,con gradiente massimo mm. Hg. 150 e con minima insufficienza valvolare, nonché la presenza di soffio olosistolico 3/6 .
Va in primo luogo fatto presente che l'appellante non contesta i dati clinici obiettivi emersi dalla visita della commissione medica, ma il giudizio medico legale di inidoneità fisica espresso dalla commissione medica ministeriale, poi confermato anche in sede di verificazione disposta dal TAR Lazio in sede istruttoria, con la conseguente esclusione dalla graduatoria disposta con il decreto impugnato .
2.1.Con i primi due motivi l'appellante deduce l'illegittimità della sua esclusione dal concorso, in quanto, da un lato, mancherebbero i presupposti richiesti dal D.M. n. 78 del 2008, art.1, all. A, punto 12, mentre, dall'altro, il giudizio di inidoneità sarebbe in contraddizione con la valutazione di segno opposto formulata dallo stesso Ministero, che lo aveva iscritto fin dal 2009 nell'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dopo averlo giudicato in possesso dei requisiti psicofisici richiesti dal D.P.R. n. 76 del 2004.
Le censure non sono condivisibili.
Infatti, a differenza di quanto asserisce l'appellante, il D.M. n. 78 del 2008, all'Allegato B, punto 12, non contempla tra le cause di inidoneità fisica (per l'ammissione ai concorsi per la qualifica di vigile del fuoco) il DIV- difetto interventricolare con il connesso "soffio al cuore", in quanto segno precursore di specifica malattia cardiaca invalidante, ma ( pur in assenza di patologie cardiache) lo considera imperfezione, sufficiente di per se stessa ad escludere il possesso dei selettivi requisiti psicofisici, richiesti quale quid pluris rispetto alle buone condizioni fisiche che comunemente consentono una normale attività lavorativa e vita di relazione .
2.2.Per questo motivo la situazione di servizio del vigile del fuoco volontario non è comparabile con quella del vigile del fuoco di ruolo nel Corpo dei Vigili del fuoco la cui attività, date le caratteristiche di emergenza in cui comunemente viene prestato il servizio, comporta condizioni di grande impegno fisico e nervoso .
D'altra parte, ove anche l'attività di volontario avesse comportato il possesso degli stessi requisiti psicofisici richiesti per l'accesso di ruolo alla qualifica di vigile del fuoco, l'appellante non potrebbe certo avvalersi del corrispondente giudizio medico favorevole, visto che la presenza del DIV, quale imperfezione fuori contestazione, di per se stessa è chiaramente ostativa all'ammissione al concorso in questione.
Va poi aggiunto che nella stessa documentazione medica presentata dall'appellante il referto dello Ospedale Macchi di Varese, UTIC, all'esito dell'esame ecocardiografico dell'interessato (nov. 2010) precisa che si tratta di DIV di piccole dimensioni "non condizionante al momento impegno emodinamico cardiaco" con "minimo rigurgito valvolare mitralico di entità irrilevante": quindi si da conto che l'imperfezione congenita nell'apparato cardiocircolatorio dell'aspirante vigile solo "al momento" non reca un aggravio all'equilibrio emodinamico del suo organismo .
Perciò il giudizio di inidoneità fisica dato dalla commissione medica ministeriale nei confronti dell'appellante appare corretto ed esente da vizi di congruenza rispetto ai giudizi di idoneità ad attività lavorativa e sportiva già formulati in vari certificati medici rilasciati all'interessato per sue esigenze private.
2.3.Con il terzo motivo la sentenza TAR viene censurata nella parte in cui ha respinto la censura di violazione dell'art. 19 c p a ( motivi aggiunti del ricorso) per irregolare esecuzione della verificazione disposta dal TAR, in quanto la visita "è stata effettuata alla presenza e con l'ausilio di un consulente che non poteva prendere parte all'attività di verificazione" ( appello pag10).
Il motivo è infondato : infatti l'appellante si riferisce al fatto che il dott. Appiana, già membro della commissione medica ministeriale che aveva visitato l'interessato durante il concorso, ha assistito, quale rappresentante del Ministero, alle operazioni della verificazione, così come l'appellante era accompagnato da un suo medico di fiducia; tale circostanza, però, non comporta la violazione dell'art 19 c p a, in quanto la verificazione (come risulta dal verbale della seduta) è stata eseguita da una commissione di tre sanitari appartenenti alla Corpo della Guardia di Finanza .
Pertanto non sussiste neanche la dedotta violazione del principio di terzietà dell'organo incaricato della istruttoria, poiché la verificazione risulta eseguita da" un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche"come prescrive l'invocato art. 19 cpa .
2.4.Infine le esposte considerazioni consentono di respingere anche il quarto (ed ultimo) motivo di appello: l'interessato censura la sentenza TAR nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento (proposta con motivi aggiunti) del D.M. n. 78 del 2008, art 1, comma 2,allegato B, punto 12, per asserita violazione dell'art. 3 Cost., in quanto farebbe generico riferimento alla patologia "soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita o acquisita" senza specificare quando il difetto è invalidante.
Infatti la censura è, in primo luogo, tardiva, perché dedotta solo con i motivi aggiunti proposti il 20 giugno 2011 dopo il deposito della verificazione (atto introduttivo depositato il 10 gennaio 2011), ed, in secondo luogo, anche infondata.
Al riguardo la sentenza TAR ha correttamente rilevato che non appare irragionevole la scelta dell'amministrazione che ritiene non compatibili "con il particolare servizio espletato dal personale permanente del Corpo dei vigili del fuoco le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio " ,di cui al punto 12 dell' allegato B del citato decreto ministeriale, specie ove si consideri che il punto 12 reca una minuziosa elencazione esemplificativa di tali infermità ed imperfezioni .
A ciò va aggiunto che la disposizione regolamentare censurata non appare- comunque- generica, in quanto dall'insieme complessivo dei requisiti psico-fisici richiesti dagli allegati A e B del decreto si desume che in sostanza ogni genere di imperfezioni di parti anatomiche o apparati, a prescindere da valutazioni sulla natura patologica o meno delle medesime, viene considerato incompatibile con la piena ed integrale idoneità fisica richiesta per i concorrenti aspiranti alla qualifica di vigile del fuoco.
3.In conclusione l'appello va respinto nei sensi sopra illustrati e per l'effetto la sentenza TAR in epigrafe va confermata con motivazione integrata in parte qua.
Considerate le caratteristiche in punto di fatto della controversia, sussistono, peraltro, i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite per questo grado di giudizio .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e per l'effetto conferma la sentenza TAR appellata. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Spese di lite compensate tra le parti per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Alessandro Palanza, Consigliere

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