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lunedì 9 dicembre 2013

I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) Circ. 6-12-2013 n. PC/07/CV Variazione aliquota contributiva IVS.


I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)
Circ. 6-12-2013 n. PC/07/CV
Variazione aliquota contributiva IVS.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio entrate contributive.

Circ. 6 dicembre 2013, n. PC/07/CV (1).

Variazione aliquota contributiva IVS.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio entrate contributive.



     

A
   

Tutte le aziende iscritte
     

A
   

Tutti gli enti e amministrazioni pubbliche iscritte

e, p.c.:
   

Alla
   

F.N.S.I.
     

Alla
   

F.I.E.G.
     

Alla
   

Aeranti corallo
     

All'
   

Unione stampa periodica italiana alla Casagit
     

Agli
   

Uffici regionali di corrispondenza Inpgi
           

Loro sedi
       



Come anticipato con Circ. 10 novembre 2011, n. PC/09/CV dell'Inpgi si ricorda che l'Istituto con atto n. 58 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2011, tenuto conto - ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994 - delle determinazioni assunte dalle parti sociali nell'accordo sottoscritto il 13 luglio 2011 dalla FIEG e dalla FNSI, ha rideterminato l'aliquota contributiva per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (in seguito IVS) posta a carico del datore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota 8 novembre 2011, n. 36/0003294 ha approvato la suddetta delibera (Gazz. Uff. 19 novembre 2011, n. 270) (2).

Tale atto ha previsto che - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - l'aliquota IVS a carico del datore di lavoro sia fissata al 22,28 per cento della retribuzione imponibile. Pertanto, a decorrere dal periodo di paga riferito al mese di gennaio 2014 dovrà essere applicata la suddetta aliquota contributiva.

Per comodità, si riportano, di seguito, le aliquote contributive INPGI in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.


Tipo di contribuzione
   

Aliquote
   

Note
     

Datore di lavoro
   

Giornalista
   

Assicurazione I.V.S.
   

22.28%
   

8.69%
   

Si aggiunge - se dovuto - il contributo dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992, posto a carico del giornalista

Disoccupazione
   

1.61%
         

Sono esclusi i soli dipendenti della Pubblica Amministrazione ai quali è garantita la stabilità d'impiego (tempo indeterminato di ruolo)

Mobilità
   

0.30%
         

Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/1981, anche con meno di 15 dipendenti.

F.do Garanzia TFR e crediti di lavoro
   

0.30%
         

(vedi Circ. 16 gennaio 2007, n. PC/01/CV e Circ. 5 febbraio 2007, n. PC/02/CV).

Assegno Nucleo Familiare
   

0.05%
         

Sono esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione, per i quali l'Assegno per il Nucleo Familiare è posto a carico del datore di lavoro.

Sub-Totale
   

24.54%
   

8.69%
   

Contributo di solidarietà
   

10.00%
         

Calcolato su eventuali contribuzioni a favore dei Fondi integrativi assistenziali e previdenziali a carico del Datore di Lavoro.

Fondo Integrativo
   

1.50%
         

Dovuto soltanto per i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI.

Contributo per Ammortizzatori sociali
   

0.50%
   

0.10%
   

Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/1981, anche con meno di 15 dipendenti (vedi Circ. 2 settembre 2009, n. PC/09/CV).

Contributo di perequazione
         

5,00 €
   

Q.ta fissa mensile dovuta soltanto in caso di applicazione del CNLG FIEG/FNSI - Non dovuto per i rapporti di lavoro ex att. 2, 12 e 36 del predetto CNLG, se la retribuzione è inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi.

Contributo Infortuni
   

11,88 €
         

Q.ta fissa mensile dovuta da tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato. Ridotta a 6,00 euro per rapporti di lavoro ex att. 2 e 12 CNLG con retribuzione inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi.
           


Con l'occasione, si ricorda che in base all'art. 12, comma 9, della legge 30 aprile 1969 n. 153, come da ultimo modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, "le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione". Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.


Il Dirigente

Augusto Moriga

(2) Trattasi del Comunicato 19 novembre 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 novembre 2011, n. 270, che ha approvato la delibera n. 58 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).



D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3-ter
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 29

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