Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 20-11-2013 n. DFP/53309
Limiti massimi di permanenza in servizio della dirigenza medica e del ruolo sanitario del S.S.N.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Servizio studi e consulenza trattamento personale.
Nota 20 novembre 2013, n. DFP/53309 (1).
Limiti massimi di permanenza in servizio della dirigenza medica e del ruolo sanitario del S.S.N.
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Servizio studi e consulenza trattamento personale.
All'
A.S.U.R. Marche
All'
U.O.C. Gestione risorse umane
Si fa riferimento alla nota di posta certificata del 23 settembre 2013, protocollo n. 19465/23/09/2013, alla quale è seguita una e-mail del 4 maggio 2013 con quesito analogo. La prima richiesta di parere riguarda i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici del S.S.N. In particolare, codesta Azienda chiede se un dipendente dirigente medico che ha compiuto 64 anni di età nel 2013 e che ha maturato più di 43 anni di contribuzione, includendo il riscatto del periodo di laurea, possa proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, nonostante abbia maturato un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, e quindi sia soggetto alla normativa previgente l'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011. Nella successiva e-mail si chiede altresì se, alla luce dell'art. 2, commi 4 e 5, del D.L. n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013, che ribadisce la validità del limite ordinamentale di età per i pubblici dipendenti, sia ancora pienamente applicabile l'art. 22, comma 1, della legge n. 183 del 2010 che consente ai dirigenti medici del S.S.N. di proseguire il servizio fino al quarantesimo anno di servizio effettivo.
Per quanto riguarda in particolare il personale della dirigenza medica e sanitaria, come noto, il regime speciale vigente è contenuto nell'art. 15-nonies del D.Lgs. n. 502 del 1992, modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 2010 (collegato lavoro). La citata norma, al comma 1, prevede che "1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio".
Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che, come esplicitato dalla norma, il dipendente dirigente medico e sanitario ha la possibilità, previa istanza, di permanere oltre i 65 anni di età fino al quarantesimo anno di servizio effettivo, sempre che non superi i 70 anni d'età e nel rispetto della condizione di invarianza numerica posta dalla disposizione. Ciò posto, quindi, tale regime speciale continua ad applicarsi anche a seguito delle nuove norme in materia pensionistica introdotte dall'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, nulla innovando rispetto al diritto potestativo del dipendente dirigente medico o sanitario, che ne faccia richiesta, di proseguire il servizio secondo quanto sopra. Per completezza si rammenta che nel concetto di servizio effettivo non possono essere ricompresi i periodi da riscatto.
Riguardo al secondo quesito, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, rimangono vigenti i limiti massimi di permanenza in servizio previsti in ciascun ordinamento. Tale disposizione è stata confermata altresì dall'interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 101 del 2013. Avendo, pertanto, i dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N. un regime speciale che oltre al limite ordinamentale di età prevede la possibilità, su istanza, di permanere fino ad un limite di servizio, come prescritto dal citato art. 22 della legge n. 183 del 2010, l'amministrazione nel caso in cui il suddetto dipendente ne faccia domanda è tenuta ad accoglierla con il solo vincolo dell'invarianza numerica del numero dei dirigenti.
Il Capo dipartimento
Antonio Naddeo
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, art. 2
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 22
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-nonies
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