Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00250
presentato daRisoluzione in commissione 7-00250
D'ARIENZO Vincenzo
testo di
Martedì 4 febbraio 2014, seduta n. 166
premesso che:
con parere espresso il 19 giugno 2013 le Commissioni riunite I e XI hanno motivato il favore sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (tra cui rientra il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), formulando, tra gli altri, la seguente condizione: «provveda, pertanto, il Governo a tenere in considerazione, ai fini della definitiva emanazione del provvedimento, il complesso delle indicazioni e proposte prospettate in premessa e, in questo contesto, ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a consentire, immediatamente dopo l'entrata in vigore del decreto in esame, la ripresa della contrattazione collettiva ai soli fini normativi, modificando lo schema di decreto nella parte in cui lo stesso ha congelato fino al 31 dicembre 2014 la stessa contrattazione collettiva, fermo restando che la contrattazione per la parte economica potrà esplicare i suoi effetti a decorrere dall'anno 2015»;
il blocco concerne i meccanismi di progressione stipendiale dei pubblici dipendenti, sterilizza ai fini contrattuali gli anni 2013 e 2014 e annulla gli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011 per tutte le amministrazioni pubbliche, blocca gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale (analoga previsione è contenuta nell'articolo 1, commi 452 e 453, della legge di stabilità 2014 n. 147 del 2013) prevedendone per il triennio contrattuale 2015-2017 il ricalcolo senza riassorbimento degli importi bloccati;
i tagli imposti, alle retribuzioni del personale del comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico solo per il 2014 ammonteranno ad una cifra di oltre 969 milioni euro. All'importo vanno aggiunti i 770 milioni accumulati in forza legge n. 350 del 2003 e destinati al riordino delle carriere, sottratti al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico con l'articolo 9, comma 30 del decreto-legge n. 78 del 2011;
l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2011 ha avuto anche effetti discriminanti fra il personale del comparto e quello del restante pubblico impiego non in regime di diritto pubblico. La specificità degli ordinamenti del comparto sicurezza e difesa ha, di fatto, ampliato la portata del blocco nei confronti del personale;
infatti, come emerge dalla circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria generale dello Stato:
sia per il personale del pubblico impiego, sia per quello del comparto devono intendersi escluse le progressioni verticali (ovvero tra aree o tra ruoli per quanto attiene al comparto) effettuate tramite concorso, in quanto equiparate a nuove assunzioni, in forza dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
sono assoggettate al blocco le promozioni a dirigente del personale del comparto, in quanto non integrerebbero la fattispecie di «progressione verticale» di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 150 del 2009 perché effettuate all'interno dello stesso ruolo (ufficiali e dirigenti) e non regolate da concorso, per via del diverso stato giuridico, seppure le procedure di avanzamento previste, nei fatti, sono del tutto assimilabili a concorsi per titoli e l'avanzamento produce l'attribuzione di una diversa posizione giuridica (dirigente) con tutti gli effetti di legge che ne derivano. Poiché nel comparto gli avanzamenti sono a scrutinio (ossia, valutazione dei titoli acquisiti nell'arco della carriera) e non per concorso, come nel pubblico impiego, la penalizzazione deriva da un dato di fatto che la legge prevede come specifico in capo alle Amministrazioni militari e della sicurezza;
sono assoggettate al blocco tutte le altre promozioni intra-ruolo del personale del comparto, in quanto omologate alle progressioni orizzontali del pubblico impiego (ovvero intra-Area), seppure effettuate con cadenza ben superiore a due anni e secondo procedure selettive e tabelle organiche regolate dalla legge. Anche le promozioni intra-ruolo, che nel pubblico impiego sono a concorso, nel comparto avvengono automaticamente, conferiscono, nei fatti, compiti e ruoli più rilevanti di responsabilità;
sono stati congelati gli incrementi del trattamento economico fondamentale ed accessorio aventi carattere fisso e continuativo. Questi istituti che connotano in maniera particolare e rilevante le retribuzioni del personale del comparto e prevedono una cadenza ben superiore due anni, a differenza del pubblico impiego;
a dispetto di quanto sostenuto con la suddetta circolare n. 12 del 15 aprile 2011, le promozioni del personale del comparto, invero, non sono automatiche, in quanto costituiscono l'epilogo di procedure di selezione per titoli e, talvolta, anche per esami, in tutto assimilabili a concorsi;
la maggiore cadenza temporale degli incrementi e delle promozioni incide sulla quantificazione delle economie prodotte dal commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, del predetto articolo 9, in quanto la cristallizzazione della retribuzione è perentoria al 31 dicembre 2010 e non tiene conto degli incrementi ancora in corso di maturazione (come ad esempio considera il meccanismo del «pro-rata»);
pertanto, le particolari dinamiche salariali e di carriera del personale del comparto, caratterizzate da un'estrema gerarchizzazione e da profili di impiego e responsabilità indissolubilmente correlati al grado, inoltre, fanno sì che il taglio incida, in maniera ingiustificatamente diversa sul personale che matura il diritto ad un determinato incremento retributivo (promozione o altro assegno) nel quadriennio 2011-2014 rispetto al personale, con pari qualifica, la stessa anzianità e lo stesso impiego, ma dipendente da amministrazioni diverse da quelle difesa e sicurezza, che ha maturato o maturerà un identico diritto, prima o dopo tale periodo;
il riconoscimento delle peculiarità del comparto è stato attuato dallo stesso decreto-legge n. 78 del 2010 che, all'articolo 8, comma 11-bis, ha istituito un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per il finanziamento di misure «perequative» (cosiddetti assegni una tantum) per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso interessato alle suindicate penalizzazioni, con la volontà espressa di sterilizzarne o quantomeno attenuare gli effetti nel triennio in questione;
l'incremento di 115 milioni per gli anni 2011, 2012 e 2013 di tale fondo, operato con il successivo decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2011, n.74, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ne è stata l'ulteriore prova (i richiamati assegni una tantum, avendo natura accessoria, non sono validi a fini pensionistici, né ai fini della buonuscita e nemmeno dell'adeguamento del trattamento economico eventuale ed accessorio);
tale ammontare è stato sottratto alle disponibilità assegnate per il riordino dei ruoli dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In ogni caso, le risorse accantonate consentono il ristoro del 100 per cento del taglio 2011, del 46 per cento del taglio 2012 e saranno sufficienti a garantire solo il 16 per cento del taglio del 2013;
lo stesso decreto-legge n. 27 del 2011 ha anche previsto, all'articolo 1, comma 2, la possibilità di finanziamenti aggiuntivi al citato fondo da attingere ai risparmi delle missioni internazionali di pace e al Fondo unico di giustizia;
allo stato, per quanto riguarda il 2014, la citata legge n. 147 del 2013) (cosiddetta legge di stabilità 2014), al comma 466, ha stanziato soltanto 100 milioni di euro continuando ad attingere le anzidette risorse dal menzionato articolo 3, comma 155, della legge 350 del 2003, come già evidenziato finalizzate a suo tempo al riordino del ruoli del personale del comparto. Detto stanziamento consentirebbe il ristoro soltanto del 5 per cento) per cento del taglio 2014;
giova ricordare, a fronte della decisione di estendere il blocco anche per il
2014, che:
con la risoluzione n. 8-00151, approvata dalla Commissione difesa della Camera dei Deputati nella XVI Legislatura, veniva impegnato il Governo «ad escludere il Comparto sicurezza e difesa, per l'anno 2014, dalla possibilità di prorogare ulteriormente i tagli in questione, almeno con riferimento alla fattispecie del blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera»;
con l'ordine del giorno G/2969/2/5 approvato l'8 novembre 2011 dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica veniva impegnato il Governo, pur nell'ambito della difficile congiuntura economica e della finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare con urgenza le opportune iniziative atte a: «impegnare i relativi fondi iscritti nella tabella 8 per assicurare un'interpretazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, nel senso che al personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel triennio 2012-2014 sia assicurata la corresponsione integrale dei trattamenti economici connessi con l'impiego (indennità operative, indennità pensionabile, indennità di trasferimento, assegno funzionale, assegno non pensionabile dirigenziale e indennità di missione), con l'effettiva presenza in servizio e con la maturazione dei requisiti di anzianità e merito»;
con parere espresso il 18 giugno 2013 la Commissione IV aveva chiesto di stralciare dal provvedimento in questione il comparto difesa, sicurezza e soccorso dall'estensione dell'efficacia al 2014 delle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 21 terzo periodo del decreto-legge n. 78 del 2010, riconoscendo agli operatori del comparto stesso la condizione di specificità prevista dalle norme in vigore;
la copertura del fabbisogno relativo poteva essere individuata reperendo le necessarie risorse attraverso il «Fondo unico giustizia», attingendo ai risparmi derivanti dalle missioni internazionali nonché alle risorse disponibili per le spese obbligatorie sui bilanci delle amministrazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 27 del 2011;
va infatti, ricordato all'uopo che l'articolo 16 del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede di ottenere dei risultati di finanza pubblica in forza di una serie di misure di contenimento indicate al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g), con una clausola di salvaguardia, al comma 3, che prevede, in assenza del conseguimento di detti obiettivi, il ricorso a tagli lineari. Inoltre, la stessa norma stabilisce l'eventuale estensione del blocco dei trattamenti economici del pubblico impiego possa essere differenziato in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
condivisi i rilievi mossi dalle Commissioni riunite I e XI con parere del 19 giugno 2013, richiamati in particolare quelli inerenti la contrattazione collettiva ai soli fini normativi e la necessità che la contrattazione per la parte economica esplichi i suoi effetti a decorrere dal primo gennaio 2015, per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
impegna il Governo
ad assumere iniziative per finanziare il fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 con risorse sufficienti a ristorare completamente il taglio previsto per l'anno 2014.
(7-00250) «D'Arienzo, Marantelli».
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