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venerdì 7 febbraio 2014

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00703 presentata da NADIA GINETTI mercoledì 5 febbraio 2014, seduta n.183..evitare che pericolosi detenuti durante le traduzioni possano essere oggetto di attentati e tentativi di evasione e che pertanto possano mettere a repentaglio la sicurezza degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria del servizio nonché la sicurezza dei cittadini che possono rimanere coinvolti negli agguati;..



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00703
presentata da
NADIA GINETTI
mercoledì 5 febbraio 2014, seduta n.183
GINETTI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
la legge 7 gennaio 1998, n. 11, ha introdotto l'art. 146-bis nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989), articolo che disciplina la partecipazione al dibattimento a distanza nei processi relativi a reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, nonché dell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4), dello stesso codice di procedura penale;
la finalità della disposizione di legge è di evitare che pericolosi detenuti durante le traduzioni possano essere oggetto di attentati e tentativi di evasione e che pertanto possano mettere a repentaglio la sicurezza degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria del servizio nonché la sicurezza dei cittadini che possono rimanere coinvolti negli agguati;
lo strumento della videoconferenza, attuata con collegamenti televisivi tra il luogo di detenzione e il luogo ove si svolge l'udienza o l'interrogatorio, richiede investimenti per allestimento tecnologico i cui costi sono di modesta entità e che in molti istituti penitenziari tali luoghi sono già predisposti per le udienze dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975 per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico o per dibattimenti di particolare complessità;
considerato che:
il sistema della videoconferenza garantisce lo svolgimento del processo in assoluta sicurezza e costituisce uno strumento di risparmio sia sotto il profilo delle risorse umane impiegate che dei costi delle traduzioni (usura dei mezzi di trasporto, carburante, costo delle trasferte, eccetera), che così verrebbero evitati;
la Corte costituzionale, inoltre, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale modalità di assunzione dell'esame (a distanza) ha dichiarato la normativa esente da vizi di incostituzionalità con la sentenza n. 342 del 22 luglio 1999;
visto il gravissimo episodio avvenuto in data 3 febbraio 2014 nei pressi del Tribunale di Gallarate in cui l'ergastolano Domenico Cutrì è evaso nel corso di un sanguinoso agguato in cui ha perso la vita il fratello dell'evaso e sono rimasti purtroppo coinvolti gli agenti della Polizia penitenziaria che non hanno esitato ad opporsi all'assalto dei malavitosi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno estendere l'impiego dello strumento della videoconferenza per le udienze e gli interrogatori di detenuti anche per reati diversi da quelli già previsti dalla legge e, in ogni caso, nei casi di accertata pericolosità;
quali provvedimenti intenda assumere per dare concreta attuazione alla maggiore utilizzazione dello strumento della videoconferenza.
(3-00703)

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